Quando una famiglia, a causa di gravi difficoltà transitorie,
non è in grado di assicurare al figlio minorenne
l’assistenza morale e materiale, come si
interviene?
Su intervento del servizio sociale locale, se i
genitori sono d’accordo, oppure con
provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il
minore viene dato in affidamento.
Che cosa è l’affidamento?
È una misura temporanea di protezione del
minore, al fine di assicurargli il mantenimento,
l’educazione e l’istruzione.
A chi viene dato in affidamento il minore?
A un’altra famiglia, possibilmente con figli
minori, a una persona singola o a una comunità
di tipo familiare.
È possibile il collocamento di un minore in
Istituto?
Si, lo stabilisce il Tribunale per i Minorenni
quando non è possibile l’affidamento familiare.
Il collocamento temporaneo del figlio in
Istituto può avvenire inoltre da parte dei
genitori.
Quali sono i compiti di chi ha un minore in
affidamento?
Deve accoglierlo presso di sé, mantenerlo,
istruirlo ed educarlo, tenendo conto delle
indicazioni dei genitori, sotto la vigilanza del
servizio sociale locale.
Quanto dura l’affidamento?
Se non è revocato per esito insoddisfacente,
l’affidamento ha termine quando il minore può
essere reinserito nella propria famiglia.
Quali rapporti ci sono tra l’affidatario e i
genitori del minorenne?
I genitori devono continuare ad assolvere i loro
compiti educativi e di sostegno affettivo nei
confronti del figlio affidato.
L’affidatario deve facilitare i rapporti tra il
minore e i genitori, collaborando al suo
reinserimento nella famiglia di origine.
L’affidatario ha diritto di assentarsi dal
lavoro per assistere il minore?
Sì, ha diritto ai congedi parentali, cioè a
quelle astensioni obbligatorie e facoltative dal
lavoro, previste a favore dei genitori per
l’assistenza al bambino (vedere capitolo
Lavoro).
Che cosa occorre fare per avere un minore in
affidamento?
Si dichiara la propria disponibilità al servizio
sociale locale, che valuta l’idoneità ad
accogliere minori in affidamento.
Si può scegliere il minore da avere in
affidamento?
No, la scelta è dell’ufficio competente, salvo
che il minore si trovi, per particolari motivi,
di fatto già affidato in via non ufficiale; se
esistono i presupposti stabiliti dalla legge,
l’affidamento può essere concesso.
L’affidatario riceve un aiuto economico?
Sì. Spetta alla Regione disporre interventi di
aiuto economico. Il Giudice, inoltre, può
stabilire che l’affidatario riceva gli assegni
familiari e le eventuali prestazioni
previdenziali relative al minore.
Il minore che è stato affidato ad un Istituto
o in affidamento familiare, può essere
dichiarato adottabile?
Sì, nel caso che la famiglia di origine non
mantenga stretti contatti con il bambino e un
valido rapporto affettivo ed educativo.
Che cosa è l’affidamento preadottivo?
È un primo periodo di inserimento del minore
nella famiglia prescelta, per verificare se
l’adozione può avere esito positivo.
Quanto può durare?
Un anno, ma può essere prorogato poi di un altro
anno o revocato se sorgono gravi difficoltà di
convivenza.
Che cosa occorre fare se nel Paese di origine
del minore non è possibile ottenere un
provvedimento di adozione o di affidamento?
I coniugi possono chiedere al Ministero degli
Esteri l’autorizzazione per l’ingresso del
minore in Italia, dopo aver ottenuto
l’autorizzazione all’espatrio del minore a scopo
di adozione, concessa dall’autorità del Paese di
origine. Una volta che il minore è in Italia, il
Tribunale per i Minorenni dispone l’affidamento
preadottivo.
Se il periodo di affidamento preadottivo non
ha buon esito, il minore straniero viene
rimpatriato?
No. Dal momento dell’ingresso in Italia si
applica al minore la legge italiana. È
considerato, pertanto, in stato di abbandono e
dato in adozione a un’altra famiglia. |