La legge finanziaria 2000 ha previsto un'indennità di
maternità di sostegno per le lavoratrici meno
tutelate dalle norme vigenti.
É una prestazione che spetta alle madri
residenti, cittadine italiane, o comunitarie o
extracomunitarie in possesso della carta di
soggiorno, per i figli nati o adottati, o in
affidamento preadottivo dopo il 1° luglio 2000.
Per le nascite o per gli ingressi in famiglia
intervenuti dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre
2002 l'importo intero è pari a € 1.632,58. La
somma è corrisposta per intero a chi non ha
diritto ad alcuna prestazione, o per differenza
nei confronti di chi fruisce già di tutela, ma
in misura inferiore.
Le condizioni
La corresponsione dell'assegno scatta quando si
verifica uno dei seguenti casi:
- La lavoratrice già fruisce di una forma di
tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di
contribuzione compresi tra i nove e i diciotto
mesi precedenti la nascita o l'ingresso in
famiglia del bambino
- Ex lavoratrice (disoccupata) purché tra la
data della perdita del diritto a prestazione
previdenziali e la data di nascita o d'ingresso
del minore non siano trascorsi più di nove mesi
- La lavoratrice che ha interrotto il rapporto
di lavoro (sia per licenziamento che per
dimissioni) durante il periodo di gravidanza,
purché abbia tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi
precedenti la nascita del bambino
La domanda
Per ottenere l'indennità l'interessata deve
presentare domanda all'INPS entro sei mesi dalla
nascita, o dell'adozione o dell'affidamento
preadottivo altrimenti perde il diritto.
ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI
É una prestazione che spetta alle madri
cittadine italiane, residenti in Italia, per i
figli nati dal 2 luglio 1999 in poi. L'importo
dal 1° gennaio 2002 è pari a € 265,20 mensili
per cinque mesi.
L'assegno spetta alla donna che:
- non ha diritto ad alcuna indennità di
maternità ad altro titolo (nel caso in cui
fruisca di un'indennità di maternità di importo
inferiore a € 265,20 mensili può esserle
riconosciuto per la differenza)
- vive in una famiglia il cui nucleo non abbia
redditi superiori a determinati tetti. I redditi
sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal
"redditometro".
L'assegno va chiesto al Comune di residenza e
viene pagato dall'INPS.
La legge finanziaria 2000 ha esteso la
prestazione alle residenti cittadine comunitarie
ed extracomunitarie in possesso di carta di
soggiorno. Dal 2 luglio 2000 spetta per ogni
figlio nato (esempio: parto gemellare spettano
due assegni) o per ogni minore adottato o in
affidamento preadottivo dalla stessa data. |
|