Erogazione del servizio :
ATTO DI NASCITA: La dichiarazione di
nascita è resa da uno dei genitori
(presentando i documenti di identità), da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o
dall'ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l'eventuale
volontà della madre di non essere nominata. Può
essere resa entro dieci giorni dalla nascita
presso il comune nel cui territorio è avvenuto
il parto o in alternativa, entro tre giorni,
presso la direzione sanitaria dell'ospedale o
casa di cura ove e' avvenuto la nascita.In
quest’ultimo caso, la dichiarazione
può contenere anche il riconoscimento contestuale
del figlio naturale. Ai fini della trascrizione,
la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di
stato civile del comune nel cui territorio è
situato il centro di nascita o su richiesta dei
genitori, al loro comune di residenza.
I genitori hanno anche la facoltà di
dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la
nascita nel proprio comune di residenza. Nel
caso in cui i genitori non risiedono nello
stesso comune, salvo diverso accordo tra loro,
la dichiarazione di nascita è resa nel comune di
residenza della madre.
CITTADINI STRANIERI: devono presentare il
passaporto ed in caso di riconoscimento di
figlio naturale, una dichiarazione della loro
ambasciata o consolato da cui risulti che, in
relazione all'applicazione del diritto
internazionale privato, nulla osta al
riconoscimento secondo la legge nazionale del
proprio paese.
I genitori stranieri che intendono far
attribuire al nato il cognome previsto dalla
loro legge nazionale dovranno produrre idonea
documentazione consolare o della ambasciata da
cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino
dovrà assumere secondo le vigenti leggi di
quello stato.
Costo del Servizio:
Il servizio e' gratuito.
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