Erogazione del servizio :
ATTO DI NASCITA: La dichiarazione di nascita  è  resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e' avvenuto la nascita.In quest’ultimo caso, la dichiarazione  può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale. Ai fini della trascrizione, la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita  o su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza.
I genitori  hanno anche la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. 
 
CITTADINI STRANIERI: devono presentare il passaporto ed in caso di riconoscimento di figlio naturale, una dichiarazione della loro ambasciata o consolato da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio paese.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o della ambasciata da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere secondo le vigenti leggi di quello stato.


Costo del Servizio:
Il servizio e' gratuito.

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