Cosa fare
Il 18 maggio 1997 e' entrata in vigore la legge 15 maggio
1997, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
1997, n. 113), che ha modificato l'ordinamento
dello stato civile nella parte riguardante la
dichiarazione di nascita.
Prima di questa riforma, soltanto l'ufficiale di
stato civile del Comune di nascita poteva
ricevere la relativa dichiarazione. D'ora in
poi, ciò potrà essere fatto anche presso un
"centro di nascita", cioè l'ospedale o la casa
di cura dove e' nato il bambino, davanti al
direttore sanitario.
Quest'ultimo, che può delegare per la sola
ricezione della dichiarazione una persona
addetta alla direzione sanitaria, deve
trasmettere la dichiarazione stessa
all'ufficiale di stato civile competente. Per il
caso di dichiarazione fatta presso un centro di
nascita, e' opportuna la formazione di un
processo verbale, i cui modelli sono stati
predisposti dal Ministero della Giustizia, che
ha diramato una circolare di istruzioni
sull'applicazione della legge n. 127/1997
nell'esercizio della sua potesta' di dettare
direttive in materia.
Il direttore sanitario nell'esercizio dei nuovi
compiti assegnatigli dalla legge:
- riveste la qualità di pubblico ufficiale
- e' messo dalla legge sullo stesso piano
dell'ufficiale di stato civile
- ha rapporti funzionali con l'ufficiale di
stato civile, con il procuratore della
Repubblica presso il tribunale (che esercita la
vigilanza sullo stato civile) e con il Ministero
della Giustizia (per quanto già detto).
Quando avviene una nascita e' obbligatorio fare
la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del
nuovo nato nel registro comunale dello stato
civile.
CHI FA LA DICHIARAZIONE
Possono fare la dichiarazione di nascita:
- uno qualsiasi dei genitori
- soltanto uno dei genitori, nel caso di
dichiarazione presso un Comune diverso da quello
di nascita
- una qualsiasi persona con procura speciale di
uno dei genitori
- un medico che abbia assistito al parto
- un'ostetrica che abbia assistito al parto
- qualsiasi persona che abbia assistito al parto
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare
l'eventuale volontà della madre di non essere
nominata.
CHI RICEVE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione di nascita può essere
ricevuta, alternativamente da:
- il direttore sanitario di un centro di
nascita, cioè l'ospedale o la casa di cura dove
e' avvenuta la nascita
- una persona addetta alla direzione sanitaria
delegata dal direttore sanitario
- l'ufficiale di stato civile del Comune nel cui
territorio e' avvenuta la nascita
- l'ufficiale di stato civile del Comune di
residenza dei genitori diverso da quello di
nascita
- l'ufficiale di stato civile del Comune di
residenza della madre diverso da quello di
nascita, quando i genitori hanno residenze
differenti
- l'ufficiale di stato civile del Comune di
residenza del padre diverso da quello di
nascita, quando i genitori hanno residenze
differenti e la madre e' d'accordo |
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Come |
La dichiarazione deve essere fatta:
- oralmente
- senza bisogno di testimoni
- entro il termine di: tre giorni dalla nascita,
se fatta presso un centro di nascita dieci
giorni dalla nascita, se fatta presso un Comune
La dichiarazione deve essere ricevuta:
- iscrivendola nei registri dello stato civile,
se ricevuta in Comune
- formando un verbale se ricevuta presso un
centro di nascita
- senza bisogno di testimoni
- entro il termine di tre giorni dalla nascita
se ricevuta presso un centro di nascita
- entro il termine di dieci giorni, se ricevuta
presso un Comune
Per il caso di dichiarazione ricevuta presso un
centro di nascita, il direttore sanitario ha
l'obbligo di trasmettere la dichiarazione
stessa, entro dieci giorni dalla sua ricezione,
all'ufficiale di stato civile del Comune di
residenza dei genitori del nuovo nato o, nel
caso che questi abbiano residenze diverse, del
Comune di residenza della madre. |
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