Cosa fare 

Il 18 maggio 1997 e' entrata in vigore la legge 15 maggio 1997, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113), che ha modificato l'ordinamento dello stato civile nella parte riguardante la dichiarazione di nascita.

Prima di questa riforma, soltanto l'ufficiale di stato civile del Comune di nascita poteva ricevere la relativa dichiarazione. D'ora in poi, ciò potrà essere fatto anche presso un "centro di nascita", cioè l'ospedale o la casa di cura dove e' nato il bambino, davanti al direttore sanitario.
Quest'ultimo, che può delegare per la sola ricezione della dichiarazione una persona addetta alla direzione sanitaria, deve trasmettere la dichiarazione stessa all'ufficiale di stato civile competente. Per il caso di dichiarazione fatta presso un centro di nascita, e' opportuna la formazione di un processo verbale, i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero della Giustizia, che ha diramato una circolare di istruzioni sull'applicazione della legge n. 127/1997 nell'esercizio della sua potesta' di dettare direttive in materia.
Il direttore sanitario nell'esercizio dei nuovi compiti assegnatigli dalla legge:

-  riveste la qualità di pubblico ufficiale
- e' messo dalla legge sullo stesso piano dell'ufficiale di stato civile
- ha rapporti funzionali con l'ufficiale di stato civile, con il procuratore della Repubblica presso il tribunale (che esercita la vigilanza sullo stato civile) e con il Ministero della Giustizia (per quanto già detto).

Quando avviene una nascita e' obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.

CHI FA LA DICHIARAZIONE

Possono fare la dichiarazione di nascita:

-  uno qualsiasi dei genitori
- soltanto uno dei genitori, nel caso di dichiarazione presso un Comune diverso da quello di nascita
- una qualsiasi persona con procura speciale di uno dei genitori
- un medico che abbia assistito al parto
- un'ostetrica che abbia assistito al parto
- qualsiasi persona che abbia assistito al parto

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

CHI RICEVE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione di nascita può essere ricevuta, alternativamente da:
- il direttore sanitario di un centro di nascita, cioè l'ospedale o la casa di cura dove e' avvenuta la nascita
- una persona addetta alla direzione sanitaria delegata dal direttore sanitario
- l'ufficiale di stato civile del Comune nel cui territorio e' avvenuta la nascita
- l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori diverso da quello di nascita
- l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza della madre diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti
- l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del padre diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e la madre e' d'accordo 

Come 

La dichiarazione deve essere fatta:

- oralmente
- senza bisogno di testimoni
- entro il termine di: tre giorni dalla nascita, se fatta presso un centro di nascita dieci giorni dalla nascita, se fatta presso un Comune

La dichiarazione deve essere ricevuta:

- iscrivendola nei registri dello stato civile, se ricevuta in Comune
- formando un verbale se ricevuta presso un centro di nascita
- senza bisogno di testimoni
- entro il termine di tre giorni dalla nascita se ricevuta presso un centro di nascita
- entro il termine di dieci giorni, se ricevuta presso un Comune

Per il caso di dichiarazione ricevuta presso un centro di nascita, il direttore sanitario ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione stessa, entro dieci giorni dalla sua ricezione, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori del nuovo nato o, nel caso che questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre.