TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili nel comune di ANTRODOCO nell'ambito della potestà regolamentare
prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, e da ogni altra
disposizione normativa. Per quanto non previsto dal presente regolamento si
applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per
l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento,
riscossioni, sanzioni, contenzioso.
Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree
Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 504/1997 sono
così definiti:
-
fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante
del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza;
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla
data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui
è comunque utilizzato;
-
area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero, in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'identità di espropriazione per pubblica
utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da
piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale
caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia
considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo
principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti
condizioni:
a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore
agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei
familiari, previsti dall'art.1 della legge 9/01/1963, n. 9, con obbligo di
assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del
soggetto
passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70%
del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
-
terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione
del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse,
in regime di impresa.
Art. 3
Disposizioni particolari per la determinazione della base
imponibile
Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune può determinare
periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento delle aree
fabbricabili: non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Per i
fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della
L. 1/06/1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è
costituita dal valore che risulta applicando il
moltiplicatore 100 alla rendita catastale
determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare
tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se
il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua
consistenza in vani è determinata dal rapporto
tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo
che si assume pari a mq. 25.
Art. 4
Determinazione delle aliquote e determinazione
d'imposta
Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio
Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 5
Abitazione principale
Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica
residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica
nei seguenti casi:
-
abitazione di proprietà del soggetto passivo;
-
abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa;
-
alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste
rispettivamente le seguenti agevolazioni:
-
aliquota ridotta, non inferiore al
4 per mille
, per le
abitazioni di cui ai punti a), B), se deliberata dal comune ai sensi
dell'art.4 del D.L. 8/08/1996, n. 437, convertito con L. 24/10/1996,
n. 556;
-
detrazione d'imposta, per le abitazioni
di cui ai punti a), B), c), e), ed f); l'ammontare della detrazione è
determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta
per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se
l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno
di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendente dalla quota di
possesso.
Il comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con
deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art.;
in alternativa può prevedere una riduzione percentuale d'imposta dovuta; dette
difficoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di
particolare disagio economico sociale, individuato con la medesima
deliberazione. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo
dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad
abitazione principale.
Art. 6
Riduzione dell'imposta
L'imposta è ridotta del 50 per cento
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabilità deve consistere in un
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente)
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il
fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari ( unità
immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento ),
anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile
l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le
riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari
inagibili o inabitabili e con l'intero edificio. Si intendono tali fabbricati
o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:
Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo
e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett.c) e
d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute
nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo,risultino
diroccati, pericolanti o fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono
ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
-
strutture orizzontali ( solai e tetto di copertura ) con gravi lesioni
che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
-
strutture verticali ( muri perimetrali o di confine ) con gravi lesioni
che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o
persone, con rischi di crollo parziale o totale;
-
edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o
ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
-
edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrenseche di
fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati,
quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle
parti ornamentali e di finitura del fabbricato ( mancanza di infissi, di
allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc. ).
L'inagibilità o l'inabilità può essere accertata:
-
Mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con
spese a carico del proprietario;
-
Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4/01/1968, n. 15.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione
presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio
Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo
indicati. Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita
l'aliquota minima del 4 per mille,
per un periodo comunque non superiore
a tre anni, per
i fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili:
in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore
a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato. Il Comune può altresì
stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al
4 per mille, in favore dei proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibil
i o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente
alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
3 anni dall'inizio dei
lavori.
Art. 7
Esenzioni
Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs 30/11/1992, n. 504, si
dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni,
dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra
detti enti, dalle aziende sanitarie locali destinati esclusivamente a compiti
istituzionali.
-
I fabbricati con destinazione ad usi culturali all'art. 5/bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
-
I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché
compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e
le loro pertinenze;
-
I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt.
13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929
e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
-
I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia;
-
I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati
recuperati al fine diessere destinati alle attività assistenziali di cui
alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
-
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
-
Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera
c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della
Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto
ai fabbricati ed a condizione che gli stessi , oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione
spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte.
TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI
Art. 8
Denunce e comunicazioni
Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione
dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione. Il contribuente è
obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione
della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare
interessata, entro 90 giorni dalla data della variazione; la comunicazione, che
può essere congiunta per tutti i titolari dell'immobile, deve essere effettuata
sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune. L'omissione della
comunicazione è punita secondo quanto previsto dall'allegato "A"
tabella 1 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in
materia di entrate tributarie.
Art. 9
Versamenti
L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si
considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o
comunicazione congiunta; (oppure)
purché il versamento corrisponda all'intera
proprietà dell'immobile condiviso; (oppure)
per i casi di contitolarità all'interno
del nucleo familiare. I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre
che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla
tesoreria comunale ( direttamente o mediante c/c postale intestato alla
stessa ).
Art. 10
Differimento dei termini per i versamenti
Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento
dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di
soggetti passivi interessate da:
-
gravi calamità naturali;
-
particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri
fissati nella medesima deliberazione.
Art. 11
Accertamenti
Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o
tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta,
delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del V° anno
successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento o
di liquidazione può essere notificato anche a mezzo posta, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'
accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal
D. Lgs 19/06/1997 n. 218.
Art. 12
Attività di controllo
Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per
le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura
organizzativa e di indicatori evasione/elusione per le diverse tipologie di
immobili. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del
tributo curano il potenziamento delle attività di controllo mediante
collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre
banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. La Giunta Comunale verifica
inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni
necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'
evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. I maggiori proventi
conseguenti il recupero di evasione potranno consentire la copertura delle
spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai
collegamenti con banche dati utili.
Art. 13
Potenziamento dell'ufficio tributi
In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23
dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. del comma I dell'art. 59 del D. Lgs 15
dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento
dell'Ufficio Tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al
personale addetto. Si osservano le modalità seguenti: la Giunta municipale
determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio due
misure di percentuali:
-
l'una, non superiore al 9 per mille, a valere su gettito dell'ICI
riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;
-
l'altra, non superiore al 9 per mille, da conteggiare sui maggiori
proventi riscossi per ICI nell'esercizio trascorso a causa del
perseguimento dell'evasione rettifica di accertamenti ed esiti positivi
di vertenze fiscali;
il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato,
con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di
attrzzature e dotazioni per l'ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione
dei compensi incentivanti al personale dell'Ufficio Tributario su proposta del
suo Responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze
sindacali.
Art. 14
Rimborsi
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 31/12/1992, n. 504, il contribuente può
richiedere al Comune il rimborso delle somme versate non dovute entro il
termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto della restituzione. Si intende come giorno
in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su
procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. E' comunque
riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e
fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata
versata a questo comune per immobili ubicati in comune diverso: devono in tal
caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune
soggetto al tributo.
Art. 15
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del D. Lgs n. 446/97 è possibile
richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che
successivamente ai versamenti effettuati siano divenute effettuabili. In
particolare, la dichiarazione di edificabilità delle aree deve conseguire da
atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate
agli strumenti urbanistici generali generali ed attuativi che abbiano ottenuto
l'approvazione da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai
sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità
dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. L'ammontare del rimborso
viene determinato come di seguito indicato:
-
Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa
nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano
inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso
dell'intera imposta versata;
-
Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel
periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano
divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il
rimborso d'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e
corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi
dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 504/92 e la somma dovuta in base al
valore agricolo delle aree ai sensi dell'art. 5 comma 7 dello stesso
D.Lgs n. 504/92.
Il rimborso compete dalla data della inedificabilità delle aree. Condizione
indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:
-
non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per
l'esecuzione d'interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai
sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizia e che gli
interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi
dell'art. 31, comma 10, della Legge 10 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni ed integrazioni;
-
non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso
l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed
attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o
regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree
interessate;
-
che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano
ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che
i vincoli di inedificabilità istituite sulle aree interessate conseguano
da norme di legge approvate definitivamente;
-
che la domanda di rimborso sia presentata entro il termine di tre anni
dalla data in cui le aree sono state definitivamente assoggettate a
vincolo di inedificabilità.
La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata
richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le
condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto
dall'art. 13 del D.Lgs n. 504/92.
Art. 16
Contenzioso
Contro l'avviso di accertamento di liquidazione, il ruolo, la cartella di
pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni,
il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria
competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione
dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs 31/12/1992 n. 546.
Art. 17
Sanzioni ed interessi
Per le sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato "A"
tabella 1 del regolamento per le applicazioni delle sanzioni amministrative in
materia di entrate tributarie sulle somme dovute per imposta si applicano gli
interessi moratori nella misura prevista dalla legge.
Art. 18
Indennità ed espropriazione
In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un
importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore
dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata
secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti. In caso di espropriazione per
pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione
pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o
dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello
risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.
La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati,
è a carico dell'espropriante.
Art. 19
Disposizioni transitorie e finali
L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre
retroattivamente dall'1/04/1998. Sino a tale data trova applicazione
l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992. Non operano, per gli
anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli art. 10, commi 4 e
5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del
D. Lgs 30/12/1992 n. 504.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 504, e successive
modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo come i
regolamenti comunali.
Art. 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Art. 22
Norme transitorie
A seguito della soppressione, con il presente art. 8, dell'obbligo di
presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto,
cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al
medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998,
devono essere presentate entro il termine del 30/06/1999.
|