TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel comune di ANTRODOCO nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, e da ogni altra disposizione normativa. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossioni, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 504/1997 sono così definiti:

  • fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

  • area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'identità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

             a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore

                 agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali

                 dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei

                 familiari, previsti dall'art.1 della legge 9/01/1963, n. 9, con obbligo di

                 assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

             b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto

                 passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70%

                 del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

  • terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili: non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della L. 1/06/1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 25.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e determinazione d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

  1. abitazione di proprietà del soggetto passivo;

  2. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

  3. alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

  1. aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille , per le abitazioni di cui ai punti a), B), se deliberata dal comune ai sensi dell'art.4 del D.L. 8/08/1996, n. 437, convertito con L. 24/10/1996, n. 556;

  2. detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), B), c), e), ed f); l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendente dalla quota di possesso.

Il comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art.; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale d'imposta dovuta; dette difficoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuato con la medesima deliberazione. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Art. 6

Riduzione dell'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari ( unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento ), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e con l'intero edificio. Si intendono tali fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett.c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo,risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. strutture orizzontali ( solai e tetto di copertura ) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

  2. strutture verticali ( muri perimetrali o di confine ) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

  3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

  4. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrenseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato ( mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc. ).

L'inagibilità o l'inabilità può essere accertata:

  1. Mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;

  2. Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/01/1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo indicati. Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per  i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato. Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibil i o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

Art. 7

Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs 30/11/1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

  1. I fabbricati con destinazione ad usi culturali all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

  2. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

  3. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

  4. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  5. I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine diessere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

  6. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

  7. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi , oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8

Denunce e comunicazioni

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro 90 giorni dalla data della variazione; la comunicazione, che può essere congiunta per tutti i titolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune. L'omissione della comunicazione è punita secondo quanto previsto dall'allegato "A" tabella 1 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di entrate tributarie.

Art. 9

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta; (oppure) purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso; (oppure) per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare. I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale ( direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa ).

Art. 10

Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

  1. gravi calamità naturali;

  2. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 11

Accertamenti

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del V° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato anche a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell' accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19/06/1997 n. 218.

Art. 12

Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento delle attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell' evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione potranno consentire la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 13

Potenziamento dell'ufficio tributi

In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. del comma I dell'art. 59 del D. Lgs 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti: la Giunta municipale determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio due misure di percentuali:

  • l'una, non superiore al 9 per mille, a valere su gettito dell'ICI riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;

  • l'altra, non superiore al 9 per mille, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per ICI nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;

il totale della sommatoria degli importi  così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrzzature e dotazioni per l'ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione dei compensi incentivanti al personale dell'Ufficio Tributario su proposta del suo Responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

Art. 14

Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 31/12/1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto della restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo comune per immobili ubicati in comune diverso: devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto al tributo.

Art. 15

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del D. Lgs n. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute effettuabili. In particolare, la dichiarazione di edificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

  • Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata;

  • Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso d'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 504/92 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree ai sensi dell'art. 5 comma 7 dello stesso D.Lgs n. 504/92.

Il rimborso compete dalla data della inedificabilità delle aree. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:

  1. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione d'interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizia e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della Legge 10 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

  3. che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituite sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

  4. che la domanda di rimborso sia presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state definitivamente assoggettate a vincolo di inedificabilità.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 504/92.

Art. 16

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione  di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs 31/12/1992 n. 546.

Art. 17

Sanzioni ed interessi

Per le sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato "A" tabella 1 del regolamento per le applicazioni delle sanzioni amministrative in materia di entrate tributarie sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge.

Art. 18

Indennità ed espropriazione

In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre retroattivamente dall'1/04/1998. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992. Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli art. 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del D. Lgs 30/12/1992 n. 504.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo come i regolamenti comunali.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 22

Norme transitorie

A seguito della soppressione, con il presente art. 8, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30/06/1999.