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aliquota del 7 per
mille
per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Antrodoco
per l'unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
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aliquota agevolata del 4 per mille
in favore di proprietari
che eseguono interventi volti:
a) al
recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e fabbricati
rurali;
b) opere di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo o di
ristrutturazione
edilizia localizzati nel centro storico e
meglio individuati al punto 2 della delibera n.
20 del 30/03/2001;
c) al recupero
ed utilizzo di sottotetti da applicare limitatamente alle unità
immobiliari
oggetto di detti interventi per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori, così come
previsto dall'art. 1, comma 5, dalla Legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Decorso tale termine dovrà essere applicata a tali unità
immobiliari l'aliquota
stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'
immobile e del soggetto passivo;
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aliquota agevolata del 4 per mille
per i soggetti passivi che
intendano acquistare un fabbricato nel comune di Antrodoco e
trasferirvi la propria residenza. Da applicare per la durata di
anni tre dalla data di iscrizione, in qualità di residente,
all'Anagrafe del Comune di Antrodoco. Decorso tale termine dovrà
essere applicata a tali unità immobiliari l'aliquota stabilita
secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile e del soggetto
passivo;
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aliquota del 7 per
mille
da applicare per i soggetti
passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti
nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.
NOTE
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Di esentare, per la durata di anni tre, dal pagamento dell'
imposta comunale sugli immobili coloro i quali si insedieranno in
questo territorio con nuove attività produttive o amplieranno
quelle già esistenti in loro possesso. Tale agevolazione decorrerà
dalla data di effettivo inizio di attività lavorativa o di
effettivo utilizzo della parte ampliata. Decorso tale termine
dovrà essere applicata a tali unità immobiliari l'aliquota
stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile e del
soggetto passivo.
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Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono
detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
€ 103,29
rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica.
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Di stabilire che ai fini della determinazione dell'imposta
l'aliquota e la detrazione applicata per le abitazioni principali
di cui alla lettera B) punto 1) della delibera n. 20 del
30/03/2001 va applicata anche alle pertinenze. Detta agevolazione
è applicabile limitatamente alle sole categorie C2 (depositi) e C6
(autorimesse) per non più di una pertinenza per ciascuna
abitazione e ne sarà data comunicazione all'Ente mediante
presentazione di autocertificazione.
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Di dare atto che nella determinazione delle
aliquote di cui al Capo 1 e di quanto oggetto al
Capo 4 , nonché nella definizione
della riduzione o detrazione di cui al comma B
delle NOTE sono state tenute
presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del
bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti
sopra disposti rispettano tale equilibrio.
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