1. aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Antrodoco per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

  2. aliquota agevolata del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

          a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e fabbricati rurali;

          b) opere di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo o di ristrutturazione

               edilizia  localizzati nel centro storico e  meglio individuati al punto 2 della delibera n.

               20 del 30/03/2001;

          c) al recupero ed utilizzo di sottotetti da applicare limitatamente alle unità immobiliari

               oggetto di  detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come

               previsto dall'art. 1,  comma 5, dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

               Decorso tale termine dovrà essere applicata a tali unità immobiliari l'aliquota

               stabilita secondo la tipologia di appartenenza  dell' immobile e del soggetto passivo;

  1. aliquota agevolata del 4 per mille per i soggetti passivi che intendano acquistare un fabbricato nel comune di Antrodoco e trasferirvi la propria residenza. Da applicare per la durata di anni tre dalla data di iscrizione, in qualità di residente, all'Anagrafe del Comune di Antrodoco. Decorso tale termine dovrà essere applicata a tali unità immobiliari l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile e del soggetto passivo;

  2. aliquota del 7 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.

NOTE

  1. Di esentare, per la durata di anni tre, dal pagamento dell' imposta comunale sugli immobili coloro i quali si insedieranno in questo territorio con nuove attività produttive o amplieranno quelle già esistenti in loro possesso. Tale agevolazione decorrerà dalla data di effettivo inizio di attività lavorativa o di effettivo utilizzo della parte ampliata. Decorso tale termine dovrà essere applicata a tali unità immobiliari l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile e del soggetto passivo.

  2. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

  3. Di stabilire che ai fini della determinazione dell'imposta l'aliquota e la detrazione applicata per le abitazioni principali di cui alla lettera B) punto 1) della delibera n. 20 del 30/03/2001 va applicata anche alle pertinenze. Detta agevolazione è applicabile limitatamente alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse) per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione e ne sarà data comunicazione all'Ente mediante presentazione di autocertificazione.

  4. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo 1 e di quanto oggetto al Capo 4 , nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al comma B delle NOTE sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.