Statuto dell’associazione " Comitato delle Piane"
TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1) E’ costituita l’associazione culturale, sportiva dilettantistica, di promozione sociale,
di formazione extra scolastica della persona e di volontariato, denominata
"Comitato delle Piane ".
Art. 2) L’associazione ha sede in Lascari, contrada Piana Senia, comunque, può istituire uffici
anche in altre località.
Art. 3) L’associazione non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale, non fa discriminazione di
sesso, cittadinanza, razza e religione ed è libera da qualsiasi vincolo o interesse personale.
Art. 4) L’associazione potrà aderire ad Enti e/o Organizzazioni Nazionali e/o Internazionali
che saranno ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali.
Art. 5) L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
dell’ambiente, prevalentemente del contesto urbano ed ambientale delle zone a mare
e ad un costruttivo rapporto con le strutture della Pubblica Amministrazione per
l’equa risoluzione dei problemi delle zone interessate.
Le attività non commerciali sono gli scopi istituzionali dell’Associazione.
Le attività commerciali sono attività strumentali che l’Associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire gli scopi istituzionali.
Per la realizzazione di detti scopi l’associazione potrà chiedere e gestire contributi di privati e di Enti, potrà stipulare convenzioni e potrà sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, organizzare, promuovere e partecipare alle attività indicate, nonché ogni altra attività, anche se qui non espressamente indicata, idonea al perseguimento dei predetti scopi.
L’associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi sociali.
TITOLO II – SOCI
Art. 6) Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni che siano interessate
all’attività stessa.
Possono altresì aderire all’Associazione Club, Circoli, Associazioni il cui statuto preveda
tale possibilità, facendone espressa domanda.
L’ accettazione sarà demandata al parere del Consiglio Direttivo.
Art 7) Sono previste due categorie di soci:
E' fatta esplicita esclusione dei soci temporanei;
Art. 8) La categoria dei soci fondatori è costituita da coloro che hanno promosso e sottoscritto
l’atto costitutivo dell’associazione.
Art. 9) La categoria dei soci ordinari è costituita da coloro che abbiano chiesto di far parte
dell’Associazione per svolgere un’attività contemplata negli scopi del presente statuto e la
cui richiesta di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione da parte di un nuovo socio, nella quale devono essere indicate
le generalità complete, con codice fiscale, nonché l’accettazione integrale ed
incondizionata dell’atto costitutivo e dello statuto e dei regolamenti interni della
Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell’Associazione;
Art. 10) I soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai
regolamenti interni e dalle delibere prese dall’Associazione, contribuendo alle attività
prescelte e partecipando alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dalla Associazione,
senza peraltro nulla a pretendere in termini di utili o dividendi.
Art. 11) I soci sono tenuti al pagamento di un a quota sociale, la cui misura viene determinata
annualmente dal Consiglio Direttivo che stabilirà anche se dovrà essere versata in
un’unica soluzione o in versamenti periodici.
Tale quota non può essere trasmessa ad altro socio, se non in caso di morte o in altri casi
espressamente previsti dalla legge, e non è rivalutabile;
Art. 12) Il Consiglio Direttivo potrà stabilire di fornire i soci di una tessera sociale, che costituirà
documento giustificativo per il godimento dei diritti sociali in seno all’associazione.
Art. 13) I soci cessano di appartenere all’associazione:
L’esclusione è su indicazione del Consiglio Direttivo deliberata dal Collegio dei probiviri.
Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’associazione, perde ogni diritto sul patrimonio dell’associazione stessa nonché sulle quote versate.
TITOLO III – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 14) I soci con l’adesione all’Associazione accettano lo statuto e i regolamenti
dell’Associazione, impegnandosi a non adire ad altre autorità che non sia quella del
Collegio dei Probiviri nelle decisioni di sua spettanza.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 15) Sono organi dell’associazione:
TITOLO V- ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.16) L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.
Essa si riunisce almeno tre volte all’anno, per iniziativa del Presidente che la presiede, o di
due terzi dei soci.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’Assemblea e gli
argomenti posti all’ordine del giorno e deve essere affissa o nella bacheca
dell’associazione o nella sede sociale o telefonicamente o altro mezzo idoneo, almeno
ventiquattr’ore di quello fissato per la riunione.
Ogni socio ha un voto singolo e le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei
presenti.
Art. 17)La qualifica di socio fondatore, da titolo di preferenza, a parità di voti nell’elezione degli
organi dell’Associazione.
In ogni altro caso è titolo di preferenza l’anzianità.
Art. 18) L’assemblea dei soci è sovrana e delibera:
Art. 19) Tutte le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto. Trascorsa un’ora da quella
fissata per la prima convocazione, l’assemblea s’intenderà validamente costituita, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi il diritto di voto.
Il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione dal
Presidente dell’Assemblea.
TITOLO VI – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20) Il Consiglio Direttivo, si compone di almeno quattro membri. Una volta eletto si riunisce
per eleggere nel suo seno, il vice Presidente, il Segretario, il cassiere e i consiglieri
Le suddette cariche non sono incompatibili con altre cariche sociali ritenute necessarie.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci
Esso dura in carica quattro anni e le persone sono rieleggibili.
I consiglieri decadono qualora:
Il consigliere uscente è sostituito dal Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti, il
Consiglio Direttivo può procedere mediante l’istituto della cooptazione, e il sostituto durerà
in carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
In caso di contemporanee dimissioni di almeno due terzi dei consiglieri, le funzioni dello
stesso vengono sospese, restando al Presidente ( o vice Presidente) il solo compito di
svolgere le attività di ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo consiglio.
Art.21) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno
due componenti, almeno ogni due mesi. Le deliberazioni sono validamente prese con
l’approvazione della metà più uno dei presenti. Se il Consiglio Direttivo è composto da un
numero pari di membri presenti a parità di voti prevale quello del Presidente.
Art.22) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione ha i seguenti compiti:
l’Associazione;
TITOLO VII – IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE
IL SEGRETARIO – IL CASSIERE
Art. 23) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei Terzi ed in giudizio,
ha la firma legale e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria
dell’associazione, mentre per la gestione straordinaria dell’Associazione, ivi compreso il
potere a stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché di procedere ad acquisti sia
di beni immobili che mobili è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.
Egli presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee, può riscuotere e pagare per conto
dell’associazione, può firmare c/c bancari, postali, libretti di risparmio etc..
Per effettuare spese superiori a lire 1.936.270 pari a euro 1000 occorre la firma congiunta
con il cassiere.
Art.24) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o impedimento con eguali
funzioni.
Art.25) Il segretario provvede alla compilazione dei verbali delle assemblee e del Consiglio
Direttivo e svolge l’attività amministrativa necessaria per il funzionamento
dell’associazione.
Art.26) Il cassiere cura il patrimonio dell'Associazione.
Al pari del Presidente può riscuotere e pagare per conto dell’associazione, può firmare c/c
bancari, postali, libretti di risparmio etc..
Per effettuare delle spese deve avere il consenso del Presidente, se queste spese sonosuperiori a lire 1.936.270 pari a euro 1000 occorre la firma congiunta con il Presidente.
TITOLO VIII – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.27) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci.
Dura in carica quattro anni e le persone sono rieleggibili..
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo.
a) su controversie di soci con l'Associazione;
b) su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi;
Il Collegio dei Probiviri può fornire il proprio parere su tutti gli argomenti che gli organi dell’Associazione vorranno affidargli.
Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessarie nei
confronti dei soci, dopo aver preso in attento esame le vicende e comunque disposta
l'audizione degli interessati può comminare l’ammonizione, la diffida, la sospensione (fino
ad un massimo di sei mesi), la radiazione.
Le modalità dei provvedimenti disciplinari sarà oggetto di una delibera del Collegio.
In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei probiviri rimane in carica sino
alla nuova assemblea.
TITOLO IX – IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
Art.28) Viene eletto dall’assemblea dei soci ed è costituito da tre membri.
Dura in carica quattro anni e le persone sono rieleggibili.
Il Collegio verifica i registri e le scritture contabili, esamina i conti che hanno formato la
base del bilancio, attesta la esattezza e la corrispondenza con i documenti contabili di base
e ne riferisce all’assemblea dei soci.
TITOLO X - LE SEDI PERIFERICHE
Art.29) Su richiesta di un significativo numero di soci o la dove si dimostri necessario, può
essere costituita una sede periferica.
Art.30) Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che
diventerà operante con l’approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Art.31) Organi della sede periferica sono l’assemblea territoriale dei soci e il consiglio territoriale.
Art.32)L'assemblea territoriale dei soci nomina i membri del Consiglio territoriale e il Presidente
che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
TITOLO XI – PATRIMONIO SOCIALE
Art.33) il patrimonio sociale è costituito:
Il patrimonio dovrà essere destinato esclusivamente agli scopi del presente statuto.
TITOLO XII – RENDIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
Art.34) Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che
va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Deve informare circa la
situazione economico finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività
commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche
attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.
Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio
Direttivo all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell'anno
successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato
dall'Assemblea dei soci, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle
Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che
seguono l'Assemblea.
TITOLO XIII – DURATA – SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE
Art.35) La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2100.
L’Assemblea dei soci potrà prorogare tale durata .
Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato con il voto favorevole dei due
terzi dei soci;
In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre
associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo
diversa disposizione imposta dalla legge;
Durante la vita dell’Associazione , nessun utile sarà corrisposto ai Soci, né a chiunque altro
svolga mansioni all’interno dell’associazione, quali far parte del Consiglio Direttivo e/o del
Collegio dei Probiviri e/o del Collegio dei Revisori dei conti, fatta eccezione per i rimborsi
spese di cui art. 1 comma 1 della legge n. 80 del 25/3/1986;
Pertanto è fatto esplicito divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che le
destinazioni o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINALI
Art.36) Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci sarà definita dal Collegio dei Probiviri.
Art.37) Lo statuto sociale può essere modificato con delibera avente il voto favorevole dei due terzi
degli aventi diritto al voto.
Art.38) L’associazione ha l’obbligo della pubblicità delle convocazioni assembleari, delle delibere.
dei bilanci o Rendiconti
Art.39) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di
associazione.