Ethan Frome

Statuto dell’associazione " Comitato delle Piane"

 

 

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO

 

Art. 1) E’ costituita l’associazione culturale, sportiva dilettantistica, di promozione sociale,

di formazione extra scolastica della persona e di volontariato, denominata

"Comitato delle Piane ".

Art. 2) L’associazione ha sede in Lascari, contrada Piana Senia, comunque, può istituire uffici

anche in altre località.

Art. 3) L’associazione non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale, non fa discriminazione di

sesso, cittadinanza, razza e religione ed è libera da qualsiasi vincolo o interesse personale.

Art. 4) L’associazione potrà aderire ad Enti e/o Organizzazioni Nazionali e/o Internazionali

che saranno ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 5) L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  1. La tutela dei diritti civili e il miglioramento delle condizioni di vita;
  2. la formulazione di proposte agli Enti Pubblici e Privati in ordine alla gestione di servizi culturali e sociali come l'assistenza sociale, sanitaria, le istituzioni scolastiche, la viabilità, la tutela dell'ambiente, trasporti pubblici, la sicurezza sociale, etc;
  3. la promozione e lo svolgimento di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, artistico, turistico;
  4. l'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni di interesse collettivo a carattere sportivo dilettantistico e/o ricreativo, di spettacolo di qualsiasi genere sia in ambiente pubblici che privati sia all'aperto che al coperto;
  5. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico.
  6. assunzione di ogni iniziativa mirante alla tutela e alla valorizzazione della natura e
  7. dell’ambiente, prevalentemente del contesto urbano ed ambientale delle zone a mare

    e ad un costruttivo rapporto con le strutture della Pubblica Amministrazione per

    l’equa risoluzione dei problemi delle zone interessate.

  8. gestire palestre e impianti sportivi polivalenti pubblici e privati, per lo sport dilettantistico;
  9. attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, trattenimenti musicali, videoteca, stabilimento balneare,.
  10. La somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar, esercizi similari, spaccio e/o minimarket, mense, ristorazione, tavola calda, etc.;
  11. organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo professionale in genere, sportivo, educativo, ricreativo, turistico, artistico, musicale e del volontariato;
  12. organizzare viaggi e soggiorni turistici;
  13. editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa alle attività svolte;
  14. svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione inerente alle attività previste nel presente statuto;
  15. esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate alla Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della Associazione; ;

 

Le attività non commerciali sono gli scopi istituzionali dell’Associazione.

Le attività commerciali sono attività strumentali che l’Associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire gli scopi istituzionali.

Per la realizzazione di detti scopi l’associazione potrà chiedere e gestire contributi di privati e di Enti, potrà stipulare convenzioni e potrà sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, organizzare, promuovere e partecipare alle attività indicate, nonché ogni altra attività, anche se qui non espressamente indicata, idonea al perseguimento dei predetti scopi.

L’associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi sociali.

 

TITOLO II – SOCI

 

Art. 6) Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni che siano interessate

all’attività stessa.

Possono altresì aderire all’Associazione Club, Circoli, Associazioni il cui statuto preveda

tale possibilità, facendone espressa domanda.

L’ accettazione sarà demandata al parere del Consiglio Direttivo.

Art 7) Sono previste due categorie di soci:

E' fatta esplicita esclusione dei soci temporanei;

Art. 8) La categoria dei soci fondatori è costituita da coloro che hanno promosso e sottoscritto

l’atto costitutivo dell’associazione.

Art. 9) La categoria dei soci ordinari è costituita da coloro che abbiano chiesto di far parte

dell’Associazione per svolgere un’attività contemplata negli scopi del presente statuto e la

cui richiesta di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione da parte di un nuovo socio, nella quale devono essere indicate

le generalità complete, con codice fiscale, nonché l’accettazione integrale ed

incondizionata dell’atto costitutivo e dello statuto e dei regolamenti interni della

Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell’Associazione;

Art. 10) I soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai

regolamenti interni e dalle delibere prese dall’Associazione, contribuendo alle attività

prescelte e partecipando alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dalla Associazione,

senza peraltro nulla a pretendere in termini di utili o dividendi.

Art. 11) I soci sono tenuti al pagamento di un a quota sociale, la cui misura viene determinata

annualmente dal Consiglio Direttivo che stabilirà anche se dovrà essere versata in

un’unica soluzione o in versamenti periodici.

Tale quota non può essere trasmessa ad altro socio, se non in caso di morte o in altri casi

espressamente previsti dalla legge, e non è rivalutabile;

Art. 12) Il Consiglio Direttivo potrà stabilire di fornire i soci di una tessera sociale, che costituirà

documento giustificativo per il godimento dei diritti sociali in seno all’associazione.

Art. 13) I soci cessano di appartenere all’associazione:

  1. per dimissioni, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
  2. per morosità dovuta per il mancato pagamento delle quote associative e/o dei contributi, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
  3. per radiazione, qualora i soci abbiano posto in essere comportamenti contrastanti con le finalità dell’associazione o gettino discredito sulla stessa.

 

L’esclusione è su indicazione del Consiglio Direttivo deliberata dal Collegio dei probiviri.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’associazione, perde ogni diritto sul patrimonio dell’associazione stessa nonché sulle quote versate.

TITOLO III – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

Art. 14) I soci con l’adesione all’Associazione accettano lo statuto e i regolamenti

dell’Associazione, impegnandosi a non adire ad altre autorità che non sia quella del

Collegio dei Probiviri nelle decisioni di sua spettanza.

 

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 15) Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci.
  2. il Consiglio Direttivo.
  3. il Presidente.
  4. il Collegio dei Probiviri.
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti.
  6. le Sedi periferiche.

 

TITOLO V- ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.16) L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Essa si riunisce almeno tre volte all’anno, per iniziativa del Presidente che la presiede, o di

due terzi dei soci.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’Assemblea e gli

argomenti posti all’ordine del giorno e deve essere affissa o nella bacheca

dell’associazione o nella sede sociale o telefonicamente o altro mezzo idoneo, almeno

ventiquattr’ore di quello fissato per la riunione.

Ogni socio ha un voto singolo e le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei

presenti.

Art. 17)La qualifica di socio fondatore, da titolo di preferenza, a parità di voti nell’elezione degli

organi dell’Associazione.

In ogni altro caso è titolo di preferenza l’anzianità.

Art. 18) L’assemblea dei soci è sovrana e delibera:

  1. sulla relazione del Presidente circa l’attività svolta dalla Associazione nell’esercizio precedente;
  2. sui criteri ai quali l’Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività e in merito ai problemi generali che interessano l’Associazione stessa;
  3. sull’approvazione del rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
  4. sull’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e nomina il Presidente;
  5. sull’elezione dei membri del Collegio dei Probiviri;
  6. sull’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione;
  8. sullo scioglimento anticipato dell’associazione e la nomina di uno o più liquidatori;
  9. su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;

Art. 19) Tutte le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di

almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto. Trascorsa un’ora da quella

fissata per la prima convocazione, l’assemblea s’intenderà validamente costituita, in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi il diritto di voto.

Il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione dal

Presidente dell’Assemblea.

 

 

TITOLO VI – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 20) Il Consiglio Direttivo, si compone di almeno quattro membri. Una volta eletto si riunisce

per eleggere nel suo seno, il vice Presidente, il Segretario, il cassiere e i consiglieri

Le suddette cariche non sono incompatibili con altre cariche sociali ritenute necessarie.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci

Esso dura in carica quattro anni e le persone sono rieleggibili.

I consiglieri decadono qualora:

  1. nel caso di cinque assenze ingiustificate;
  2. per causa di forza maggiore;
  3. per dimissioni volontarie;

Il consigliere uscente è sostituito dal Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti, il

Consiglio Direttivo può procedere mediante l’istituto della cooptazione, e il sostituto durerà

in carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio Direttivo.

In caso di contemporanee dimissioni di almeno due terzi dei consiglieri, le funzioni dello

stesso vengono sospese, restando al Presidente ( o vice Presidente) il solo compito di

svolgere le attività di ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo consiglio.

Art.21) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno

due componenti, almeno ogni due mesi. Le deliberazioni sono validamente prese con

l’approvazione della metà più uno dei presenti. Se il Consiglio Direttivo è composto da un

numero pari di membri presenti a parità di voti prevale quello del Presidente.

Art.22) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione ha i seguenti compiti:

  1. adotta deliberazioni, propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano
  2. l’Associazione;

  3. provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti dell’Associazione, nell’ambito di Enti ed Organi pubblici e privati;
  4. nomina Commissioni di lavoro che riterrà opportuno in base alle linee programmatiche dell’Associazione;
  5. redige il rendiconto economico finanziario;
  6. formula le proposte da sottoporre alla assemblea dei soci;
  7. può richiedere al Presidente, la convocazione dell’assemblea dei soci;
  8. vigila sull’attuazione del presente statuto.
  9. da il benestare alle richieste di adesione, dopo aver valutato ed effettuato i controlli necessari sulla moralità e l'attività esercitata dal richiedente.
  10. da il benestare alla costituzione di sedi periferiche.

 

TITOLO VII – IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO – IL CASSIERE

 

Art. 23) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei Terzi ed in giudizio,

ha la firma legale e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria

dell’associazione, mentre per la gestione straordinaria dell’Associazione, ivi compreso il

potere a stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché di procedere ad acquisti sia

di beni immobili che mobili è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.

Egli presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee, può riscuotere e pagare per conto

dell’associazione, può firmare c/c bancari, postali, libretti di risparmio etc..

Per effettuare spese superiori a lire 1.936.270 pari a euro 1000 occorre la firma congiunta

con il cassiere.

 

Art.24) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o impedimento con eguali

funzioni.

 

Art.25) Il segretario provvede alla compilazione dei verbali delle assemblee e del Consiglio

Direttivo e svolge l’attività amministrativa necessaria per il funzionamento

dell’associazione.

 

Art.26) Il cassiere cura il patrimonio dell'Associazione.

Al pari del Presidente può riscuotere e pagare per conto dell’associazione, può firmare c/c

bancari, postali, libretti di risparmio etc..

Per effettuare delle spese deve avere il consenso del Presidente, se queste spese sono

superiori a lire 1.936.270 pari a euro 1000 occorre la firma congiunta con il Presidente.

 

TITOLO VIII – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art.27) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci.

Dura in carica quattro anni e le persone sono rieleggibili..

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo.

a) su controversie di soci con l'Associazione;

b) su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi;

  1. su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione secondo le finalità previste dallo statuto;

Il Collegio dei Probiviri può fornire il proprio parere su tutti gli argomenti che gli organi dell’Associazione vorranno affidargli.

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessarie nei

confronti dei soci, dopo aver preso in attento esame le vicende e comunque disposta

l'audizione degli interessati può comminare l’ammonizione, la diffida, la sospensione (fino

ad un massimo di sei mesi), la radiazione.

Le modalità dei provvedimenti disciplinari sarà oggetto di una delibera del Collegio.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei probiviri rimane in carica sino

alla nuova assemblea.

 

TITOLO IX – IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

 

Art.28) Viene eletto dall’assemblea dei soci ed è costituito da tre membri.

Dura in carica quattro anni e le persone sono rieleggibili.

Il Collegio verifica i registri e le scritture contabili, esamina i conti che hanno formato la

base del bilancio, attesta la esattezza e la corrispondenza con i documenti contabili di base

e ne riferisce all’assemblea dei soci.

 

TITOLO X - LE SEDI PERIFERICHE

 

Art.29) Su richiesta di un significativo numero di soci o la dove si dimostri necessario, può

essere costituita una sede periferica.

Art.30) Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che

diventerà operante con l’approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.31) Organi della sede periferica sono l’assemblea territoriale dei soci e il consiglio territoriale.

Art.32)L'assemblea territoriale dei soci nomina i membri del Consiglio territoriale e il Presidente

che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

 

TITOLO XI – PATRIMONIO SOCIALE

 

Art.33) il patrimonio sociale è costituito:

  1. dalle somme versate periodicamente dai soci nella misura stabilita per ogni esercizio dall’assemblea a titolo di quote associative;
  2. dagli eventuali contributi o donazioni di Terzi;
  3. dalle somme ricavate dall’organizzazione dell’attività istituzionale, spettacoli o manifestazioni, lotterie e da eventuali proventi derivanti dall’utilizzo o dalla vendita de beni immobili e mobili;
  4. dalle attrezzature e dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;

Il patrimonio dovrà essere destinato esclusivamente agli scopi del presente statuto.

 

TITOLO XII – RENDIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

 

Art.34) Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che

va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Deve informare circa la

situazione economico finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività

commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche

attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio

Direttivo all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell'anno

successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato

dall'Assemblea dei soci, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle

Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che

seguono l'Assemblea.

 

TITOLO XIII – DURATA – SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

 

Art.35) La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2100.

L’Assemblea dei soci potrà prorogare tale durata .

Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato con il voto favorevole dei due

terzi dei soci;

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre

associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo

diversa disposizione imposta dalla legge;

Durante la vita dell’Associazione , nessun utile sarà corrisposto ai Soci, né a chiunque altro

svolga mansioni all’interno dell’associazione, quali far parte del Consiglio Direttivo e/o del

Collegio dei Probiviri e/o del Collegio dei Revisori dei conti, fatta eccezione per i rimborsi

spese di cui art. 1 comma 1 della legge n. 80 del 25/3/1986;

Pertanto è fatto esplicito divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che le

destinazioni o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

 

TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINALI

 

Art.36) Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci sarà definita dal Collegio dei Probiviri.

Art.37) Lo statuto sociale può essere modificato con delibera avente il voto favorevole dei due terzi

degli aventi diritto al voto.

Art.38) L’associazione ha l’obbligo della pubblicità delle convocazioni assembleari, delle delibere.

dei bilanci o Rendiconti

Art.39) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di

associazione.



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