Annullate le ordinanze di Melegnano e Cerro per obbligare la società a disinnescare la “bomba ecologica”
Ex Saronio, la Edison non paga
Per il Tar non deve rispondere dei vecchi inquinamenti

Bonifica ex Saronio, la Edison non paga: il Tar ha annullato i provvedimenti finora presi dai comuni di Melegnano e di Cerro al Lambro per obbligare a far fronte alle enormi spese della pulizia del sottosuolo la Edison Spa, ritenuta dai giudici amministrativi di Milano successore a titolo universale nella proprietà ma non più tenuta a rispondere, della grave situazione di inquinamento nata dalla storica attività di produzione di ammine aromatiche (coloranti) e anche di aggressivi chimici per uso bellico durata fino agli anni Sessanta. Sarà quindi necessario un ulteriore ricorso, questa volta al Consiglio di Stato, per dipanare la matassa. A fianco dei comuni nella loro battaglia c’è comunque anche la regione Lombardia. Le sostanze cancerogene che sono state ritrovate nella prima falda acquifera sono infatti sconfinate nel Lambro. Tra l’altro il loro odore si percepisce chiaramente nei seminterrati di alcune palazzine edificate anni fa sull’area. Nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo di Milano ha notificato ai comuni una sentenza, la 1913, depositata in aprile, che respinge alcuni dei ricorsi presentati dalla Edison contro le ordinanze che l'obbligano alla bonifica, ma di fatto, accogliendone altri, fa proprie le numerose eccezioni che i legali della Spa hanno sollevato per contestare la correttezza degli atti che hanno portato i comuni a decidere che quell'area doveva essere bonificata e da chi. La Industria Chimica Saronio Spa si fuse per incorporazione nell’Acna Spa nel 1963, quindi Acna si fuse in Montedipe nel 1987, Montedipe mutò nome in Compart Spa nel 1989, Compart Spa diventò Montecatini Spa nel 1991 e infine Montecatini Spa si fuse in Edison Spa nel 2003. Come spiega l’avvocato Francesco Borasi, legale del comune di Melegnano per questo caso, «le ragioni degli enti locali sono state accettate, ma vengono sollevate questioni sulle vicissitudini nella proprietà dell’area ». Il Tar ricorda la direttiva comunitaria sul danno ambientale (2004/35/CE) che determina la non retroattività delle proprie disposizioni per i danni in relazione ai quali siano passati più di 30 anni dall’evento che li ha causati. Così ora i comuni dovrebbero formulare nuove ordinanze, questa volta seguendo con scrupolo anche i requisiti di informazione della controparte (la Edison) nelle diverse fasi del procedimento, ma anche ricorrere in appello al Consiglio di Stato per tentare di “ribaltare” a proprio favore questa prima sentenza del Tar. Il primo atto impugnato da Edison risale al 13 gennaio 2003, quando il comune di Melegnano diffidò la Spa a messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica delle aree inquinate. Il secondo ricorso di Edison, invece, era contro l’ordinanza 13 giugno 2005 del sindaco di Cerro, il terzo contro l’ordinanza del 10 novembre 2005 del comune di Melegnano. In tutti e tre, inoltre, vengono impugnati numerosi atti collegati, di competenza anche di Arpa, Asl e regione. L’azienda ha sostenuto tra l'altro di non essere tenuta ad applicare il decreto Ronchi sui rifiuti in quanto l’inquinamento è precedente alla sua emanazione (1997),ma anche che non vi sia prova che la contaminazione dei terreni sia da attribuirsi alla storica proprietà dei terreni e neppure del superamento dei limiti di inquinamento del decreto ministeriale 471/99. Edison contesta inoltre che uno dei comuni «avrebbe illogicamente consentito insediamenti di tipo residenziale e perfino di un parco pubblico sulle aree ora ritenute potenzialmente inquinate».


(tratto da "il Cittadino" del 22 maggio 2007)