Annullate le ordinanze di Melegnano e Cerro
per obbligare la società a disinnescare la “bomba ecologica”
Ex Saronio, la Edison non paga
Per il Tar non deve rispondere dei vecchi
inquinamenti
Bonifica ex Saronio, la Edison non paga: il Tar ha annullato i provvedimenti
finora presi dai comuni di Melegnano e di Cerro al Lambro per obbligare a far
fronte alle enormi spese della pulizia del sottosuolo la Edison Spa, ritenuta
dai giudici amministrativi di Milano successore a titolo universale nella
proprietà ma non più tenuta a rispondere, della grave situazione di inquinamento
nata dalla storica attività di produzione di ammine aromatiche (coloranti) e
anche di aggressivi chimici per uso bellico durata fino agli anni Sessanta. Sarà
quindi necessario un ulteriore ricorso, questa volta al Consiglio di Stato, per
dipanare la matassa. A fianco dei comuni nella loro battaglia c’è comunque anche
la regione Lombardia. Le sostanze cancerogene che sono state ritrovate nella
prima falda acquifera sono infatti sconfinate nel Lambro. Tra l’altro il loro
odore si percepisce chiaramente nei seminterrati di alcune palazzine edificate
anni fa sull’area. Nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo di Milano ha
notificato ai comuni una sentenza, la 1913, depositata in aprile, che respinge
alcuni dei ricorsi presentati dalla Edison contro le ordinanze che l'obbligano
alla bonifica, ma di fatto, accogliendone altri, fa proprie le numerose
eccezioni che i legali della Spa hanno sollevato per contestare la correttezza
degli atti che hanno portato i comuni a decidere che quell'area doveva essere
bonificata e da chi. La Industria Chimica Saronio Spa si fuse per incorporazione
nell’Acna Spa nel 1963, quindi Acna si fuse in Montedipe nel 1987, Montedipe
mutò nome in Compart Spa nel 1989, Compart Spa diventò Montecatini Spa nel 1991
e infine Montecatini Spa si fuse in Edison Spa nel 2003. Come spiega l’avvocato
Francesco Borasi, legale del comune di Melegnano per questo caso, «le ragioni
degli enti locali sono state accettate, ma vengono sollevate questioni sulle
vicissitudini nella proprietà dell’area ». Il Tar ricorda la direttiva
comunitaria sul danno ambientale (2004/35/CE) che determina la non retroattività
delle proprie disposizioni per i danni in relazione ai quali siano passati più
di 30 anni dall’evento che li ha causati. Così ora i comuni dovrebbero formulare
nuove ordinanze, questa volta seguendo con scrupolo anche i requisiti di
informazione della controparte (la Edison) nelle diverse fasi del procedimento,
ma anche ricorrere in appello al Consiglio di Stato per tentare di “ribaltare” a
proprio favore questa prima sentenza del Tar. Il primo atto impugnato da Edison
risale al 13 gennaio 2003, quando il comune di Melegnano diffidò la Spa a messa
in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica delle aree inquinate. Il secondo
ricorso di Edison, invece, era contro l’ordinanza 13 giugno 2005 del sindaco di
Cerro, il terzo contro l’ordinanza del 10 novembre 2005 del comune di Melegnano.
In tutti e tre, inoltre, vengono impugnati numerosi atti collegati, di
competenza anche di Arpa, Asl e regione. L’azienda ha sostenuto tra l'altro di
non essere tenuta ad applicare il decreto Ronchi sui rifiuti in quanto
l’inquinamento è precedente alla sua emanazione (1997),ma anche che non vi sia
prova che la contaminazione dei terreni sia da attribuirsi alla storica
proprietà dei terreni e neppure del superamento dei limiti di inquinamento del
decreto ministeriale 471/99. Edison contesta inoltre che uno dei comuni «avrebbe
illogicamente consentito insediamenti di tipo residenziale e perfino di un parco
pubblico sulle aree ora ritenute potenzialmente inquinate».
(tratto da "il Cittadino" del 22
maggio 2007)