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GU n. 183 del 6-8-1999 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo; b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio; c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale; d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei. 2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza Art. 4.
Art. 5.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 agosto 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri ZECCHINO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica NOTE Avvertenza Il testo delle
note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, si. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'articolo
1: Il comma 95,
de1l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo) reca: "95. L'ordinamento
de8li studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è
disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi
1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti,
nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti,
con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto
è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti
di cui al presente comma determinano altresì: a) la durata,
il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun
corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari; b) modalità
e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti,
nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalità
di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con
atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché
di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo
II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:" Il testo del
comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) reca: "3. A
norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili.
Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro
della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi
protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento
previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma
a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali
si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I
rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie
locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono
rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università
competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una
prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni
di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali,
ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate
ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che
non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal l° gennaio
1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti
che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso
richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati
dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono
accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola
secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado." Si riporta
il testo dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari): "Art.
3. 2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato
alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente,
della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme
del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo
necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione
ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale
e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì
titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a
posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato.
I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea
contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti
corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori
ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze
sono disponibili." "Art.
4. 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi,
cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare
le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione,
anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle
scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale
per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi
diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione
costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti
di insegnamento nelle scuole secondarie." Il decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, riguarda: " Attuazione
della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica
di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti.
a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria1990)". L'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina
del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione
per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114,
della L. 15 maggio 1997, n. 127) è il seguente: "Art.
16. 1. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali
sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 2. Le scuole
biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di
modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di
cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo
17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione
comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico,
integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego
di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato
o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in
giurisprudenza ~ svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi
giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico
apporto di magistrati, avvocati e notai. 3. Le scuole
di cui al comma I sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto
di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base
di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre
facoltà con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio
delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno
un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il
numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore
al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza
nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del
numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno
precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti
nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati
alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma
1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla
scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione
della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame
ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto
di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici
di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove
di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale
e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione
finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria,
si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari,
valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio
del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della
regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie,
al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto
di cui all'art. 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127, è emanato
sentito il Consiglio superiore della magistratura." Nota all'articolo
2: Per il testo
del comma 95, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda
la nota all'articolo 1. Nota all'articolo
3: Si riporta
il testo del comma 4, dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.
341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio
1997, n. 127: "4. Il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce,
su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione
dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari,
anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione
nelle iscrizioni." Nota all'articolo
4: Per il testo
del comma 95, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n, 127 si veda
la nota all'articolo I. Si riporta
il testo degli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma i della legge 19
novembre 1990, n. 341: "Art.
1.- 1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma
universitario (DU); b) diploma
di laurea (DL); c) diploma
di specializzazione (DS); d) dottorato
di ricerca (DR)." "Art.
2. 1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore
a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente
stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari
di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza
di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento
del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. 2. Le facoltà
riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento
dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli
di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento,
rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo
criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma
1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento." "Art.
3. 1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore
a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti
adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali
di livello superiore." "Art.
4. 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due
anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali
determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 10
marzo 1982, n.162." Nota all'articolo
5: Per il testo
dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 novembre 1990,
n. 341 si veda la nota all'articolo 4. Il decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
del 21luglio 1997, n.245 reca: "Regolamento recante norme in materia
di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento."
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