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Legge
390/1991
Norme sul diritto agli studi universitari
Articolo 1
Art. 1. Finalità.
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente
legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso
all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e,
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
Articolo 2
Art. 2. Destinatari.
1. Ai fini della presente legge, per <<studenti>> si intendono
gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti
universitari e degli istituti superiori di grado universitario che
rilasciano titoli aventi valore legale. 2. Le istituzioni di cui al comma
1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione <<università>>.
Articolo 3
Art. 3.
Interventi dello Stato, delle regioni e delle università. 1. Allo Stato
spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli
interventi in materia di diritto agli studi universitari. 2. Le regioni
attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi
universitari. 3. Le università organizzano i propri servizi, compresi
quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e
proficuo lo studio universitario. 4. Le regioni, le università, nonché
gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse
all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro
per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo
stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.
Articolo 4
Art. 4. Uniformità di trattamento.
1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito
denominato <<Ministro>>, sentiti il Consiglio universitario
nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono
stabiliti ogni tre anni: a) i criteri per la determinazione del merito e
delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione
delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e
del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati
alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno
individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito
imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare; b) le tipologie minime e
i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3; c)
gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli
interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi. 2. Il decreto
di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre
anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima
applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno
accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del
decreto stesso.
Articolo 5
Art. 5. Rapporto al Parlamento.
1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al
rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto
sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati
trasmessi dalle regioni e dalle università per quanto di rispettiva
competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6. 2. In
prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del
diritto agli studi universitari è presentato tre mesi prima della fine
dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del
rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.
Articolo 6
Art. 6.
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. 1. é istituita
presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di seguito denominato <<Ministero>>, la Consulta
nazionale per il diritto agli studi universitari. 2. La Consulta: a)
formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi
universitari; b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui
all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla
condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed
esprime il parere sul rapporto stesso; c) esprime il parere di cui
all'articolo 4, comma 1. 3. La Consulta è presieduta dal Ministro ed è
composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque
rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli
studenti. 4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle
università e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono
disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro. 5. Agli
oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del
capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Articolo 7
Art. 7. Princìpi generali.
1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle
materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti princìpi:
a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti
gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione,
secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree
geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli
studenti stessi afferiscono; b) la fruizione dei servizi comporta per gli
studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il
diritto agli studi universitari possono disporre la gratuità o
particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga
esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi; c)
l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla
generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della
specificità degli interventi; d) le borse di studio, assegnate ai sensi
dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti; e)
possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli
studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle
leggi in materia nonché la possibilità, in relazione a condizioni di
particolare disagio socioeconomico o fisico, di maggiorazione dei
benefici. 2. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non
possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze
destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi. 3. Le regioni a statuto
ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi
bilanci, interventi specifici, quali: a) erogazione di servizi collettivi,
tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari; b)
assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8; c) orientamento
al lavoro; d) assistenza sanitaria. 4. Gli interventi di cui al presente
articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo
svolgimento delle attività didattiche e formative che restano
autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33 della
Costituzione.
Articolo 8
Art. 8. Borse di studio.
1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per
il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente
all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di
diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi
dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi
alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse (1). (1)
Vedi art. 2, d.p.c.m. 28 luglio 1997.
Articolo 9
Art. 9. Coordinamento interregionale.
1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.
2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato
regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per
le regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo
delegato.
Articolo 10
Art. 10.
Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della
regione e quelli di competenza dell'università. 1. Il coordinamento tra
gli interventi della regione e gli interventi dell'università è attuato
mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della
regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14
agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le
università aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente
una sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo
delegato. 2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono
comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
Articolo 11
Art. 11. Regioni a statuto speciale.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze
ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme
di attuazione.
Articolo 12
Art. 12. Attribuzioni.
1. Le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19
novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le
università inoltre: a) concedono l'esonero totale o parziale dal
pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base
dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a); b) agevolano la
frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante
l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori; c) promuovono corsi
per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza,
disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; d)
promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante
l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione
con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative
studentesche; e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per
lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare
attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro
competenza in materia di diritto agli studi universitari; f) promuovono
interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di
studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed
estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di
corsi e titoli; g) sostengono le attività formative autogestite dagli
studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19
novembre 1990, n. 341. 2. Le università provvedono alle attività di cui
al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
Articolo 13
Art. 13. Attività a tempo parziale.
1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare
con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività
connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività
di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità
amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei
limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con
esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello
Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di
merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). 2. La
prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma
1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da
quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura
in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla
copertura assicurativa contro gli infortuni. 3. I regolamenti di cui al
comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi: a) i compensi
possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due
quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento
all'anno di iscrizione; b) le prestazioni dello studente non possono
superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico; c) a
parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni
di reddito più disagiate; d) al termine di ciascun anno viene fatta una
valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e
sull'efficacia dei servizi attivati.
Articolo 14
Art. 14. Corsi intensivi.
1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione
di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di
consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di
svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa. 2. I corsi
di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo
11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. L'insegnamento nei
corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo
in aggiunta alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalità di cui al comma 3 dello
stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione è stabilito con
i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo. 4. Corsi intensivi
speciali possono essere attivati, secondo le modalità di cui al presente
articolo: a) per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle
previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei
relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della
stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresì
essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, successivamente
all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della
prosecuzione degli studi nelle stesse; b) per lo svolgimento delle attività
di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; c)
per il recupero linguistico degli studenti stranieri.
Articolo 15
Art. 15. Concorso delle università agli altri interventi.
1. Le università possono concorrere agli interventi previsti dai Capi II
e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio
bilancio.
Articolo 16
Art. 16. Prestiti d'onore.
1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito
individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere
concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a
disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire
alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi (1).
2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il
completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima
dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di
rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del
beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla
interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna
attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente
al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione
degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale (1). 3.
Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la
concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti
di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli
stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri
definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano
con aziende ed istituti di credito devono disciplinare: a) i termini di
erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai
livelli di profitto; b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di
credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito (1). 4. Ad
integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli
interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e
1992, presso il Ministero, un <<Fondo di intervento integrativo per
la concessione dei prestiti d'onore>>. Il Fondo è ripartito per i
medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la
concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento
destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo (2).
(1) Vedi art. 1, d.p.c.m. 28 luglio 1997. (2) Vedi l. 11 febbraio 1992, n.
147 e l'art. 5, d.l. 21 aprile 1995, n. 120, conv. in l. 21 giugno 1995,
n. 236. Il presente Fondo è ridotto dello 0,5% e può essere destinato
anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'art. 8 precedente, ex
art. 1, comma 89, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 17
Art. 17. Fondo di incentivazione.
1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio
dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di
insegnamento, formula le indicazioni: a) per l'incentivazione delle
iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità
ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli
studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonché per
lo sviluppo delle università istituite successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni; b) per la promozione delle
iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare
interesse nazionale e comunitario. 2. Ai fini di cui al comma 1, nello
stato di previsione del Ministero è istituito, limitatamente agli anni
1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato <<Fondo
per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria>>. 3. Il Fondo di
cui al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e
comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le università e per i singoli
corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con
decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei
rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse,
nonché le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per
concorso. 4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che
devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima
dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al
1º agosto. 5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione
al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo,
possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra
università anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in
ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad
espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire
l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine (1).
(1) Vedi art. 1, d.p.c.m. 28 luglio 1997.
Articolo 18
Art. 18. Alloggi.
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per
l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla
manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti
universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni
ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di
loro proprietà da adibire alla medesima destinazione. 2. Per i fini di
cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse
disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia
residenziale pubblica. 3. Le regioni disciplinano le modalità per
l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche
mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma
3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con
cooperative, enti e soggetti individuali. 4. Per le finalità di cui al
presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che
intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni
una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia
universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per
cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili
sono a totale carico delle regioni.
Articolo 19
Art. 19. Assistenza sanitaria.
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono
stipulare convenzioni con le università per assicurare prestazioni
sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.
Articolo 20
Art. 20. Studenti stranieri.
1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle
provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi
e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. 2. Gli studenti di cui
al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi
fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo
6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (1). 3. Gli studenti, cui le
competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide
o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente
legge, ai cittadini italiani. 4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero
degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in
prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle
prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3. 5. Il permesso di
soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte
salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso
con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo
studente possegga i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte
salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia. 6. Le università
comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti
l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non
rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni
contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione
delle loro posizioni. (1) Comma così modificato dall'art. 46, l. 6 marzo
1998, n. 40. Tale modificazione è stata confermata dall'art. 47, d.lg. 25
luglio 1998, n. 286.
Articolo 21
Art. 21. Beni immobili e mobili.
1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili
dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente,
destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli
studi universitari. 2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono
posti a carico delle regioni. 3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni
immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente,
destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già
propri delle opere universitarie. 4. Per i beni di cui al comma 3, le
modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di
una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale,
con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può
essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla
proprietà dei beni. 5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la
destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere
riconsegnati all'università o allo Stato. 6. Nel caso di beni immobili
non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso
di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi
universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato
o tra regione ed università. 7. Le regioni subentrano alle università e
alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti
contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni
immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già
propri delle opere universitarie. 8. All'accertamento dei beni di cui ai
commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una
commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 9. Le commissioni, composte da
rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università,
del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di
novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni
stessi. 10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso
alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili
mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione
si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla
proprietà dei beni.
Articolo 22
Art. 22. Accertamenti.
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del
diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario,
sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi
dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le
condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di
appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa
indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti
disposizioni statali. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli
enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle
intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. 3.
Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche
di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle
stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di
appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono
un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie
che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi
controlli.
Articolo 23
Art. 23. Sanzioni.
1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni
statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei
propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto
ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere
altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso
l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Articolo 24
Art. 24. Pubblicità.
1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente
legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle
università, con decorrenza semestrale.
Articolo 25
Art. 25. Norma finale. Organismi regionali di gestione.
1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente
legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In
particolare, costituiscono per ogni università un apposito organismo di
gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui
consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di
rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più
università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità
ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e
disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della
costituzione di unico organismo di gestione. La regione non può designare
personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei
rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il
presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le
regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli
interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università,
le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.
2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi
resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative
studentesche costituite ed operanti nelle università. 3. Restano ferme le
vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente
riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.
Articolo 26
Art. 26. Norma abrogativa.
1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive
modificazioni, nonché le altre disposizioni in contrasto con la presente
legge. 2. Sono fatte salve per l'università della Calabria le specifiche
disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla
legge 12 marzo 1968, n. 442.
Articolo 27
Art. 27. Copertura finanziaria.
1. Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17,
comma 2, è autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa
di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere per i
medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento
<<Diritto allo studio>>. 2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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