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L.537/1993 Interventi correttivi di finanza pubblica [..] Articolo
5 Art.
5. Università. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, denominati:
a)
fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo
alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento
e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione
delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione
della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno
1977, n. 394; b)
fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la
realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie
e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno
1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986,
n. 910; c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente. 3.Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali (1). 4.Il
fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche
è
ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità
edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante
interesse nazionale. 5.
Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario
è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.
6.
Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione
delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del
complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche. 7.
Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario
delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti
previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità
di cui al comma 1, lettera a).
8.
A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario
delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio
dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di
riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate
in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio
è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard
di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle
risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificità e degli standard europei.
9.
Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori
universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti
in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico,
sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle
forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli
adempimenti in materia di pubblicità.
10.
(Omissis) (2). 11.
(Omissis) (2). 12.
(Omissis) (2). 13.
(Omissis) (3). 14.
Le singole università fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000 (4). 15.
(Omissis) (3). 16.
(Omissis) (3). 17.
(Omissis) (3). 18.
(Omissis) (3). 19.
L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici
successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso
di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
20.
(Omissis) (3). 21.
I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale
delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità
della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di
cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato
ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo
amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione.
All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali,
corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna
e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione
e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario
a cui si riferiscono. 22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei
di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse
pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità
ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano
i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
23.
La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio
universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività
delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi
di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini
della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata
dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai
sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989,
n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione
è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione,
di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
24.
L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché
dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio
alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data
siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In
vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici
in un unico ente denominato << Istituto nazionale di astronomia ed
astrofisica >>, l'organico nazionale è costituito dalla somma delle
dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo
30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora
assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore
della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio
vesuviano nell'ente denominato << Istituto nazionale di vulcanologia
>>,
rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione
organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29
gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
25.
Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono
costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura
siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993,
nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione
delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure
di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (5).
26.
Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono
procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun
anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti
per ciascun anno. 27.
Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20
marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo
determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano
su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali,
nonché quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n.
519 (6). 28.
Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia
e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto
interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica
e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(1) Comma così modificato dall'art. 51, comma 5, l. 27 dicembre
1997, n. 449. (2) Comma
abrogato dall'art. 51, comma 5, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(3) Comma abrogato dall'art. 8, d.p.r. 25 luglio 1997, n. 306. (4) Comma così modificato dall'art. 8, d.p.r. 25 luglio
1997, n. 306. (5) Per
un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma
8, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(6) Per una proroga del presente comma, vedi art. 1, comma 4, l.
28 dicembre 1995, n. 549. [..] |