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Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, concernente: "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento"

d.m. 8 giugno 1999, n. 235

pubblicato in G.U. n. 171 del 23 luglio 1999
 
in vigore dal:  7- 8-1999

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3; 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 116; 

Visto il regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998; 

Viste le direttive della Unione europea (78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978; 78/1027/CEE del Consiglio di pari data; 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993);

Considerata l'esigenza di modificare il decreto n. 245 del 1997 alla luce dei principi indicati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383 del 1998, nonche' di adottare misure urgenti per l'anno accademico 1999-2000, nelle more dell'approvazione di appositi disegni di legge;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale resi in data 23 aprile e 5 maggio 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999; 

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 1184/III.6/99 del 3 giugno 1999) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 7 giugno 1999, prot. n. 1/1.1.4/31890/4.23.35; 

A d o t t a  il seguente regolamento: 

 

Art. 1. 

1. Al regolamento recante misure in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, lettera a), le parole "fino all'anno accademico 2001-2002" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, lettera b), le parole "fino all'anno accademico 1999-2000" sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall'articolo 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e in conformità al presente regolamento, per i sei anni successivi all'attivazione, fino alla data di entrata in vigore di ulteriori disposizioni legislative in materia di accessi ai corsi universitari";

d) l'articolo 4, comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera c), nonché per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. Il decreto riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a), e' emanato sentito il Ministro della sanità; i decreti riguardanti il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge n. 341 del 1990 sono emanati sentito il Ministro della pubblica istruzione. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c) e d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia e di quelli per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sono determinati dalle università; la predetta determinazione e' effettuata a partire dall'anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera b), sono abrogati i commi dal primo al quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.";

e) all'articolo 4, i commi 3, 5 e 6, sono soppressi;

f) all'articolo 5, il comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. In sede di prima applicazione i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, e' redatto entro il 31 gennaio 2002";

g) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito con il seguente: "Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le università accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla preiscrizione";

h) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;

i) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), nonché ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario".

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Roma, 8 giugno 1999

Il Ministro: Zecchino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999 Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 179

 


 

d.m. 8 giugno 1999, n. 235

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, concernente: "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento"

 

pubblicato in G.U. n. 171 del 23 luglio 1999

 


 

              Avvertenza:
                Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
              redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
              sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
              disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
              sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
              Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
              italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
              1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
              disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
              il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
              atti legislativi qui trascritti.


               Note alle premesse:
                -   L'art.   17,   comma   3,   della   legge  23  agosto
              1988,  n.   400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
              ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
              prevede:
                "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
              regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
              autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
              espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
              per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
              adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
              la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
              della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
              interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
              quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
              essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
              Ministri prima della loro emanazione".
                -  L'art.  9,  comma 4, della  legge 19 novembre 1990, n.
              341 (Riforma degli ordinamenti  didattici    universitari),
              come  modificato  dall'art.   17, comma 116, della legge 15
              maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
                "4.   Il Ministro   dell'universita'   e della    ricerca
              scientifica    e  tecnologica definisce, su conforme parere
              del  CUN,  i  criteri  generali  per  la   regolamentazione
              dell'accesso    alle scuole di specializzazione ed ai corsi
              universitari, anche a quelli per i   quali  l'atto  emanato
              dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".
                -      Il   titolo      del     decreto  del     Ministro
              dell'universita'  e     della  ricerca   scientifica      e
              tecnologica  n.   245 del   21 luglio 1997  e' il seguente:
              "Regolamento  recante   norme  in   materia  di     accessi
              all'istruzione      universitaria      e     di    connesse
              attivita'   di orientamento".
                -  La  sentenza della  Corte  costituzionale  n.  383 del
              1998  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -  1    serie
              speciale - n. 48 del 2 dicembre 1998.
                -    La   direttiva   78/686/CEE   del Consiglio  del  25
              luglio  1978, concerne: "Il  reciproco riconoscimento   dei
              diplomi,    certificati  ed  altri  titoli  di  dentista  e
              comportante  misure  destinate  ad  agevolare   l'esercizio
              effettivo   del   diritto   di  stabilimento  e  di  libera
              prestazione dei servizi".
                -  La  direttiva   78/687/CEE   del Consiglio   del    25
              luglio    1978, concerne:     "Il    coordinamento    delle
              disposizioni   legislative, regolamentari e  amministrative
              per le attivita' di dentista".
                -    La  direttiva   78/1026/CEE del   Consiglio del   18
              dicembre   1978, concerne: "Il    reciproco  riconoscimento
              dei diplomi,  certificati ed altri  titoli  di  veterinario
              e     comportante     misure     destinate    ad  agevolare
              l'esercizio effettivo  del  diritto di  stabilimento e   di
              libera prestazione dei servizi".
                -    La  direttiva   78/1027/CEE del   Consiglio del   18
              dicembre  1978, concerne:    "Il    coordinamento     delle
              disposizioni   legislative, regolamentari ed amministrative
              per le attivita' di veterinario".
                -    La   direttiva   85/384/CEE   del Consiglio  del  10
              giugno  1985, concerne: "Il  reciproco riconoscimento   dei
              diplomi,    certificati  ed  altri   titoli   del   settore
              dell'architettura  e   comportante   misure destinate    ad
              agevolare    l'esercizio    effettivo   del    diritto   di
              stabilimento e di libera prestazione di servizi".
                -   La   direttiva 89/594/CEE   del   Consiglio   del  30
              ottobre   1989:   "Modifica   le   direttive    75/362/CEE,
              77/452/CEE,       78/686/CEE,  78/1026/CEE  e   80/154/CEE,
              concernenti   il   riconoscimento  reciproco  dei  diplomi,
              certificati  ed  altri titoli  rispettivamente  di  medico,
              infermiere    responsabile   dell'assistenza      generale,
              dentista,  veterinario     ed    ostetrica,    nonche'   le
              direttive     75/363/CEE, 78/1027/CEE      e    80/155/CEE,
              concernenti    il      coordinamento    delle  disposizioni
              legislative,  regolamentari   e   amministrative   per   le
              attivita'   rispettivamente   di   medico,  veterinario  ed
              ostetrica".
                - La direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993,
              concerne:  "L'agevolazione della   libera circolazione  dei
              medici    e  il  reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
              certificati ed altri titoli".
               Nota all'art. 1:
                - Il  testo vigente degli articoli  4 e 5  del    decreto
              del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
              tecnologica  n. 245 del 21 luglio 1997, come modificato dal
              regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
                "Art. 4.  - 1. In   attesa delle  norme  di    attuazione
              dell'autonomia  didattica degli  atenei, di cui  alla legge
              15 maggio 1997,  n. 127, art. 17, comma  95,  costituiscono
              criteri  generali  da valutarsi per le determinazioni    di
              limitazione        degli       accessi       all'istruzione
              universitaria:
                a)    la    sussistenza    di    requisiti    qualitativi
              necessari  per  lo svolgimento  dei corsi,   connessi  alla
              disponibilita'  di  strutture, attrezzature e  docenti, con
              particolare  riferimento     alla   normativa   comunitaria
              vigente  e   alle raccomandazioni   dell'Unione europea  in
              tema  di    standard  formativi    e  di     accesso   alle
              professioni,   nonche'   alla   necessita'   di   attivita'
              teoricopratiche;
                b) il  verificarsi di  una documentata  impossibilita' di
              inizio o prosecuzione di corsi universitari  a    causa  di
              eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti;
                c)   l'obbligo   di  tirocinio    previsto  da  specifici
              ordinamenti didattici;
                d)   il   carattere    specialistico    e    direttamente
              professionalizzante di determinati corsi;
                e)  le    esigenze connesse alla fase   di avvio di nuovi
              corsi e alla sperimentazione    di  corsi    a    carattere
              innovativo,      finalizzati  all'ampliamento  dell'offerta
              formativa.
                2.  In applicazione  dei criteri  di cui  al comma  1, e'
              limitato l'accesso ai seguenti corsi universitari:
                a) corsi di diploma e di laurea afferenti  alle  facolta'
              di medicina e chirurgia e veterinaria;
                b)   corsi   di   diploma   e  di laurea  afferenti  alle
              facolta'  di architettura;
                c) corsi  di laurea  di nuova istituzione,   in  analogia
              con  quanto previsto  dall'art. 38  della  legge 14  agosto
              1982,    n.    590,  e    in  conformita'    al    presente
              regolamento,  per i  sei  anni  successivi all'attivazione,
              fino    alla  data    di entrata   in vigore   di ulteriori
              disposizioni legislative in materia  di  accessi  ai  corsi
              universitari;
                d)   corsi di  diploma  universitario il  cui ordinamento
              didattico prevede l'obbligo di tirocinio;
                  e) corsi di specializzazione.
                 3. (Soppresso).
                4. Per i corsi di cui al comma  2, lettere a) e  b),  per
              il corso di laurea in scienze della formazione  primaria, a
              numero  programmato  ai sensi    del   comma    2,  lettera
              c),   nonche'  per    i  corsi    di  specializzazione  per
              l'insegnamento  secondario  di cui all'articolo 4, comma 2,
              della  legge  19  novembre    1990,  n.  341,  il  Ministro
              determina  annualmente,   con   propri decreti,  il  numero
              dei posti  a  livello nazionale,   nonche'    dispone    la
              ripartizione  dei   posti  tra  le universita'.  Il decreto
              riguardante   i  corsi di  cui  al comma  2, lettera a), e'
              emanato sentito il  Ministro  della    sanita';  i  decreti
              riguardanti  il corso di laurea in scienze della formazione
              primaria e i corsi di  specializzazione per  l'insegnamento
              secondario    di  cui  al citato art.   4, comma   2, della
              legge n. 341  del 1990  sono emanati sentito il    Ministro
              della  pubblica   istruzione. I decreti di  cui al presente
              comma  sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale. Per  la
              programmazione    dei  posti    relativi  ai     corsi   di
              specializzazione  in medicina e chirurgia restano ferme  le
              disposizioni  di  cui al decreto legislativo 8 agosto 1991,
              n. 257,  art. 2. I posti relativi ai corsi di cui al  comma
              2, lettere c)  e d) e ai   corsi di  specializzazione,  con
              esclusione  di  quelli in medicina e chirurgia e  di quelli
              per il  corso  di  laurea  in  scienze  della    formazione
              primaria   e   per  le  scuole  di  specializzazione    per
              l'insegnamento  secondario,      sono   determinati   dalle
              universita';  la  predetta  determinazione  e' effettuata a
              partire dall'anno  accademico 1998-1999,  sulla  base delle
              procedure e  dei parametri  di cui  all'art. 2,   comma  1,
              lettera  b).   Dalla data  di emanazione del decreto di cui
              al predetto art. 2, comma 1, lettera  b)  sono  abrogati  i
              commi  dal  primo  al  quarto  dell'art.  2 del decreto del
              Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
                5-6. (Soppresso).
                7. Per  l'ammissione ai corsi   di diploma  universitario
              ad  accesso  limitato    le  universita'    definiscono   e
              organizzano   apposite      prove   selettive,   garantendo
              condizioni di pubblicita' e di trasparenza".
                "Art.    5.  -   1. In   sede   di prima   applicazione i
              decreti di  cui all'art. 2,   comma 1, lettera  a),    sono
              emanati  entro  il    28  febbraio 2002. Il rapporto di cui
              all'art. 2,  comma 2, e' redatto entro il 31 gennaio 2002.
                2.   In     applicazione   dell'art.     3,   comma    1,
              l'obbligo    della  preiscrizione opera   dal 30   novembre
              1998.   Per gli    anni  accademici  1999-2000,  2000-2001,
              2001-2002,  le  universita' accolgono domande di iscrizione
              anche non precedute dalla preiscrizione. Qualora alla  data
              di    entrata  in   vigore del   presente regolamento   non
              risulti  ancora insediato  il Consiglio   nazionale   degli
              studenti   universitari,    si  prescinde  dal  parere  del
              Consiglio  per la definizione dei criteri di  cui  all'art.
              3,  comma 1, nonche' per le  determinazioni del Ministro di
              cui all'art. 4, comma 3.
                3. Le  universita' possono  avviare dall'anno  accademico
              1997-1998  sperimentazioni  concernenti    l'attuazione  di
              specifiche disposizioni del presente  regolamento,  dandone
              comunicazione al Dipartimento.
                4.   Per   gli   anni   accademici 1997-1998,  1998-1999,
              1999-2000  e 2000-2001 il Ministro determina, con    propri
              decreti,  le  modalita'  di  svolgimento   delle prove   di
              ammissione per  le immatricolazioni   ai corsi   di  laurea
              ad accesso  limitato di  cui all'art.  4, comma  2, lettere
              a),  b)   e   c) ,   nonche' ai  corsi  di specializzazione
              per l'insegnamento secondario".