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accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento comunicato al Consiglio di Stato in data 20 giugno 1997
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17, comma 3; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, comma 116; CONSIDERATA l’opportunità di determinare una organica regolamentazione degli accessi all’istruzione universitaria, anche in relazione all’avvenuta modifica dell’articolo 9, comma 4, della predetta legge n. 341 del 1990, con la quale si attribuisce ad un atto emanato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi in oggetto; CONSIDERATA la natura regolamentare del predetto atto; VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997; VISTA la risoluzione della VII Commissione permanente del Senato del 10 luglio 1997 sulla materia oggetto del regolamento e condivise le linee di indirizzo ivi contenute, con riferimento all’attuazione del regolamento, alla modifica delle norme sulle preiscrizioni secondo quanto previsto anche dal parere del Consiglio di Stato, nonchè all’interpretazione secondo la quale il comma 4 dell’articolo 5 (ora 4) va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine alla definizione, da parte del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, degli ordinamenti didattici e dei diplomi universitari relativi alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997. RITENUTO di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato circa l’articolo 2 (ora comma 3 dell’articolo 1), l’articolo 3 (ora 2), comma 2 (avendo differenziato le date degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ), l’articolo 4 (ora 3), commi 1 e 2 (con la precisazione relativa alla possibilità di modificare la propria opzione rispetto alla scelta effettuata), l’articolo 4 (ora 3), comma 3 (avendo specificato che si tratta di normali test autovalutativi), l’articolo 5 (ora 4), comma 7 (avendo espunto il termine “locali”, che poteva ingenerare equivoci); CONSIDERATO che in ordine alle ulteriori osservazioni del Consiglio di Stato non appare necessario disporre ulteriori modificazioni al testo in quanto: a) sulle forme diversificate di iscrizione e di frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi alle sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare forme più flessibili e personalizzate di rapporto tra lo studente e le istituzioni universitarie; b) la data per la preiscrizione appare congrua, con riferimento alle attività di orientamento nell’ ultimo anno della scuola secondaria superiore e alle possibilità di programmare adeguatamente l’offerta formativa universitaria; c) un’ulteriore estensione dei poteri del Ministro di limitare gli accessi contraddirebbe l’intesa convenuta con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con le associazioni studentesche, e con le parti sociali, determinando difficoltà di attuazione per il presente regolamento; d) un’eventuale specificazione del contenuto delle prove selettive alla conclusione delle attività di orientamento e insegnamento e di quelle relative alla ammissione ai corsi di diploma si porrebbero in contrasto con l’autonomia universitaria, dovendosi sviluppare su di esse una necessaria collaborazione e dialogo tra Ministero e atenei; VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri , a norma dell’articolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2178/III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.21; il seguente regolamento:
(Finalità) 1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità per disciplinare e razionalizzare l’accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunità per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo, anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonché di svolgerlo in un ambiente idoneo all’apprendimento, con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti, alla qualità e alla personalizzazione dell’offerta didattica. 2. Nel quadro della programmazione dell’offerta formativa e delle attività di orientamento di cui al presente regolamento l’accesso ai corsi universitari è libero, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5 . 3. Il Dipartimento di cui al comma 4, lettera c), svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, all’informazione agli studenti, alle attività di orientamento, svolte dalle Università, nonché alle preiscrizioni di cui all’articolo 3. 4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
(Programmazione e informazione) 1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito
l’Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto: 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Osservatorio, nell’ambito delle attività di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23, redige e aggiorna un rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti. 3. Il Dipartimento e le università, anche sulla base di intese con il
Ministero della pubblica istruzione e le sue strutture periferiche, nonché
con le Regioni e gli enti locali, realizzano una compagna informativa
presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e sui
mezzi di comunicazione di massa finalizzata alla diffusione della
conoscenza: 4.Le università, in attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 1, lettera a), possono sperimentare dall’anno accademico 1997-1998 forme diversificate di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale
(Preiscrizioni e attività di orientamento e insegnamento) 1. Allo scopo di programmare adeguatamente l’offerta formativa nelle università, gli iscritti all’ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano, entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione alle università secondo modalità definite con ordinanza ministeriale, emanata previa intesa con il Ministero della Pubblica istruzione e sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane ed il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettera b). L’ordinanza dispone altresì l’acquisizione da parte del Dipartimento di dati di sintesi, in ordine alle campagne informative di cui all’articolo 2, comma 3 e ad attività di orientamento, anche a seguito di intese con il Ministero della Pubblica Istruzione e tra atenei e istituzioni scolastiche. 2. I soggetti che hanno presentato la domanda di preiscrizione si iscrivono alle università dopo aver conseguito il titolo rilasciato a conclusione dell’istruzione secondaria superiore, secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilità di modificare la propria opzione rispetto al corso di studi prescelto. 3. Le università, di norma prima dell’inizio dei corsi ufficiali e in relazione ad uno o più corsi di laurea, organizzano attività di orientamento e insegnamento, le quali comprendono i contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali e propedeutiche, forme di tutorato e di assistenza agli studenti, nonchè test autovalutativi. Tali attività si concludono con una valutazione finale, non condizionante l’iscrizione.
(Corsi ad accesso limitato) 1. In attesa delle norme di attuazione dell’autonomia didattica degli
atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95,
costituiscono criteri generali da valutarsi per le determinazioni di
limitazione degli accessi all’istruzione universitaria: 2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è limitato
l’accesso ai seguenti corsi universitari: 3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2 il Ministro, anche su richiesta di singole sedi universitarie, in sede di attuazione dei principi di cui all’articolo 1 e sulla base di una motivazione determinata con esclusivo riferimento ai criteri di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente articolo può determinare, con proprio decreto, la limitazione dell’accesso a specifici corsi, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere ai soggetti predetti, i decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati. 4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministro determina annualmente, con propri decreti, il numero di posti a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei posti tra le università. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere c), d) e ai corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, sono determinati dalle università; la predetta determinazione è effettuata, a partire dall’anno accademico 1998-1999, sulla base delle procedure e dei parametri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 2, comma 1, lettera b) sono abrogati i commi dal primo al quarto dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 5. Per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, le università organizzano le attività di cui all’articolo 3, comma 3, al termine delle quali è prevista una prova di valutazione, con modalità di espletamento determinate con ordinanza ministeriale. 6 In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative dell’autonomia didattica degli atenei, le università, in alternativa alla procedura di cui al comma 5, possono sperimentare, ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, l’iscrizione degli studenti a due corsi semestrali consecutivi o a un corso annuale concernente insegnamenti istituzionali comuni a più corsi di laurea, anche ad accesso libero, integrati con specifiche attività di orientamento e tutorato, nonchè da prove di autovalutazione. Sono ammessi ai corsi ad accesso limitato gli studenti che hanno superato le prove di valutazione previste dai corsi semestrali o annuali e che occupano una posizione utile nella graduatoria determinata al termine dei predetti corsi. Gli studenti che hanno superato le prove di cui al precedente periodo e che tuttavia risultano esclusi dai corsi ad accesso limitato possono iscriversi al secondo anno dei corsi ad accesso libero nel cui ordinamento sono previsti gli insegnamenti istituzionali di cui al presente comma. In ogni caso le strutture didattiche di ateneo valutano le prove sostenute con esito positivo ai fini del proseguimento degli studi. 7. Per l’ammissione ai corsi di diploma universitario ad accesso limitato le università definiscono e organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicità e di trasparenza.
(Efficacia delle disposizioni e norme transitorie) 1. In sede di prima applicazione, i decreti di cui all’articolo 2, comma 1, sono emanati entro il 28 febbraio 1998. Il rapporto di cui all’articolo 2, comma 2, è redatto entro il 31 gennaio 1998. 2. In applicazione dell’articolo 3, comma 1, l’obbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. Per l’anno accademico 1999-2000 le università sono autorizzate in casi particolari, ad accogliere domande di iscrizione non precedute dalla preiscrizione. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora insediato il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, si prescinde dal parere del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all’ articolo 3, comma 1, nonchè per le determinazioni del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 4, commi 5 e 6 hanno efficacia per la regolamentazione dell’accesso ai corsi universitari a partire rispettivamente dagli anni accademici 1998-1999 e 1999-2000 3. Le Università, possono avviare dall’anno accademico 1997-1998 sperimentazioni concernenti l’attuazione di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento. 4. Per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 il Ministro, per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), determina con propri decreti le modalità di svolgimento di prove di ammissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a 21 luglio 1997
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