VISTO
l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO
il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in
particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;
VISTI
il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e
successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15
del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre
2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei
settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative
declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24
ottobre 2000);
VISTO
il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000);
VISTO
il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso
nell’adunanza del 28 luglio 2000;
VISTO
il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU),
reso nelle adunanze del 13 e 14 luglio 2000;
VISTI i
pareri della VII Commissione permanente del Senato della
Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei
deputati, resi rispettivamente il 12 ottobre 2000 e l'11 ottobre
2000;
CONSIDERATO
che con la dichiarazione solennemente sottoscritta a Bologna il
19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si è
convenuto di adottare:
a)
"un sistema di titoli di semplice leggibilità e
comparabilità al fine di favorire la immediata idoneità
all'impiego dei cittadini europei e la competitività
internazionale del sistema europeo dell'istruzione
superiore";
b)
"un sistema fondato su due cicli principali,
rispettivamente di primo e secondo livello" in sequenzialità
tra di loro;
CONSIDERATO
che tra le classi dei corsi di laurea specialistica, di cui agli
allegati, sono ricompresi i corsi di laurea specialistica in
farmacia (classe n. 14/S), in medicina e chirurgia (classe n.
46/S), in medicina veterinaria (classe n. 47/S), in odontoiatria
e protesi dentaria (classe n. 52/S), regolati da direttive
dell'Unione Europea, che non prevedono per tali corsi titoli
universitari di primo livello;
CONSIDERATA
la necessità di dare piena ed integrale attuazione
all’articolo 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun
ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti
didattici anche per assicurare un più proficuo rapporto con la
società ed il sistema produttivo;
RITENUTO
di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle
competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;
RITENUTO,
in conformità a tale indirizzo, di procedere ad una redazione
del testo dell'articolato secondo criteri di omogeneità
rispetto all'articolato del decreto ministeriale 4 agosto 2000,
recante la determinazione delle classi delle lauree
universitarie;
RITENUTO
di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura dei
singoli allegati le proposte formulate dal CUN, in
considerazione del carattere tecnico dell'organo, del grado di
elevata specializzazione dei titoli di studio e della organicità
del parere offerto;
RITENUTO
di non accogliere la proposta del CUN sulle classi delle lauree
specialistiche in storia, non sostenuta in modo condizionante da
entrambe le competenti commissioni parlamentari, la quale
prospetta una bipartizione della materia storica in una classe
di storia antica e in una classe di storia medievale, moderna e
contemporanea, non corrispondente all'attuale orientamento
internazionale verso la specializzazione della ricerca storica;
RITENUTO,
nei limiti consentiti dalle esigenze poste dalla natura dei
saperi, di accogliere la segnalazione del CNSU in ordine alla
necessità di realizzare una maggiore armonizzazione della
misura dei crediti riferibili alla prova finale;
RITENUTO
che tra le finalizzazioni professionali sia opportuno non
menzionare l'attività di docenza, né i riferimenti agli
ordinamenti professionali, dovendo essere le relative materie
definite in altra sede;
RITENUTO
che ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, e degli articoli 11 e 12 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 5 del sopra citato decreto
ministeriale 4 agosto 2000, relativa alla previsione da parte
dei regolamenti didattici di ateneo di eventuali integrazioni
dei curricula, non può comunque prescindere dalla specifica
disciplina recata in materia dai regolamenti didattici dei corsi
di studio.
DECRETA
Art. 1
1. Il
presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di
laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 104.
2. Le
università procedono all'istituzione dei corsi di laurea
specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi
dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. I
regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio, sono redatti in conformità alle
disposizioni del citato decreto ministeriale e del presente
decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di
quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. I
corsi di laurea specialistica si svolgono nelle facoltà.
2.
Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea
specialistica possono essere realizzati con il concorso di più
facoltà della stessa università, sulla base di specifiche
norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il
funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai sensi
dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509.
Art. 3
1. Le
competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento
didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e
delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2,
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, secondo
criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi
specifici del corso.
2. I
regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui, per i
corsi di laurea specialistica delle classi linguistiche, la tesi
è redatta in lingua straniera.
Art. 4
1. Per
ogni corso di laurea specialistica i regolamenti didattici di
ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività
formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle
lettere a), b), c) dell’articolo 10, comma 1, del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il settore o i settori
scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito
disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I
regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di
crediti da assegnare a settori scientifico-disciplinari
ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso
non sia specificato nell'allegato.
3.
Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora
negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari
per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero
minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo
individuano per ciascun corso di studio i settori
scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti,
funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali
riservare un numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici
possono disporre l’impiego, tra le attività affini o
integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non
utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui
al predetto articolo 10, comma 1, lettera c).
Art. 5
1. I
regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea
specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere
posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea
specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3;
12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509. Eventuali integrazioni curricolari devono essere
realizzate prima della verifica della preparazione individuale
di cui al seguente comma 2.
2. Il
regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica
della adeguatezza della personale preparazione ai fini
dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli
articoli 6, comma 2; 11, comma 7, lettera e), del predetto
decreto ministeriale.
Art. 6
1. I
crediti formativi universitari dei corsi di laurea specialistica
corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
Art. 7
1. Le
università rilasciano i titoli di laurea specialistica con la
denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea
specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b),
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, assicurando
che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi
formativi specifici del corso stesso.
2. I
regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di
studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e
dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula,
indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei
medesimi corsi.
Art. 8
1. Le
università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il
rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di
entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano
altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per
l'iscrizione ai corsi di laurea specialistica di cui al presente
decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini
di crediti formativi universitari le attività formative
previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
Il
presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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