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L’installazione dei climatizzatori

Il TAR Sicilia, sez. III, con la sentenza n. 4101 del 26 ottobre 2005 ha annullato un'ordinanza con la quale era stata disposta la rimozione di un piccolo impianto di climatizzazione, collocato sulla facciata di un edificio, senza alcun titolo abilitativo. «I giudici hanno, infatti - spiegano dall’Ance -, affermato che interventi, di così modesta entità, non rientrano tra quelli per i quali è previsto il rilascio da parte del comune del relativo titolo abilitativo edilizio, consistendo essenzialmente nell’istallazione di uno strumento assolutamente coerente con l’uso normale dell’immobile. In tal senso anche il Consiglio di Stato che, con il parere n. 2602 del 16 marzo 2005, ha sottolineato come un piccolo impianto di climatizzazione non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio tale da determinarne un apprezzabile mutamento». Si tratterebbe, pertanto, di opere che non sono soggette a controllo urbanistico e per la cui realizzazione non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio. «Nel caso di edifici condominiali - continuano dall’Ance - occorre esaminare il problema degli impianti di climatizzazione con riferimento anche alla loro installazione sulle parti comuni e al decoro architettonico dell’edificio stesso.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato il divieto di installare climatizzatori di grandi dimensioni perché lesivi del decoro architettonico, inteso come l’insieme di linee e strutture che caratterizzano l’edificio dotandolo di una determinata fisionomia armonica (Corte di Cassazione - civile - sent. n. 12343 del 22 agosto 2003).

In particolare i giudici hanno ribadito che gli impianti di climatizzazione, poiché in genere sono installati sui muri esterni dell’edificio e cioè su parti comuni, rientrerebbero tra le innovazioni che il codice civile consente a condizione che siano approvate da una apposita delibera dell’assemblea condominiale - con maggioranza dei due terzi del valore dell'edificio e della metà dei condomini - e che non alterino il decoro architettonico dell’immobile stesso (art. 1.120 codice civile)».







Fonte: fiaip        Home