HOME PAGE - PATTO DI COLLABORAZIONE E MUTUO SOSTEGNO
ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO E DENOMINAZIONE
Art. 1
- Il coordinamento, nell'ambito dei fini previsti dal patto di collaborazione, assume una configurazione nazionale.
- Il coordinamento promuoverà le seguenti forme di collaborazione:
a) iniziative congiunte di interesse generale riguardanti la sicurezza stradale ed i diversi aspetti del dopo-incidente.
b) libero sostegno a progetti di carattere locale promossi dai singoli organismi aderenti.
c) studi, ricerche, convegni, pubblicazioni;
d) realizzazione di un sito WEB congiunto.
- Il patto di collaborazione, anche per le necessità di rappresentanza esterna, sarà denominato "C.N.O.S.S. - Coordinamento Nazionale Organismi Sicurezza Stradale". Ciascun organismo aderente potrà far rilevare nel proprio "logo" l'adesione al presente patto, riportandone la denominazione.
ADESIONI
Art. 2
Possono aderire al coordinamento organismi no profit di qualsiasi natura che si occupino di sicurezza stradale e dopo-incidente, purchè accettino il patto di collaborazione e, con spirito di lealtà e solidarietà, si impegnino a sostenerne le finalità ed a promuoverne la crescita. Non potranno aderire al patto organismi no profit promossi da strutture pubbliche o private con personalità giuridica, trattandosi di iniziativa finalizzata al sostegno di forme di volontariato riguardanti organismi promossi da persone fisiche.
COLLABORATORI
Art. 3
Sono considerati collaboratori quegli operatori che ricevono l'incarico di svolgere attività in favore del coordinamento da parte di almeno la metà degli aderenti.
INCARICATI AL COORDINAMENTO E FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA
Art. 4
Al fine di rendere più incisivo il coordinamento delle varie attività, gli aderenti al patto potranno delegare alcuni aspetti organizzativi o specifiche funzioni di rappresentanza ad uno o più coordinatori. Tali deleghe nominative potranno essere concesse dalla maggioranza degli aderenti al patto in funzione di singole iniziative.
Se un singolo organismo aderente volesse richiedere l'intervento di un coordinatore, anche a sostegno di iniziative locali, dovrà farsi carico delle spese di trasferta e soggiorno. Al coordinatore sarà riconosciuta la più ampia discrezionalità nell'accogliere gli inviti, trattandosi di impegno da assumersi su base volontaria.
In ogni caso, le spese che i coordinatori dovessero incontrare nello svolgimento dell'incarico rimarranno a loro carico fino al momento in cui il coordinamento non dovesse acquisire risorse proprie. A tale scopo dovrà darne comunicazione alla segreteria entro 30 giorni dall'esborso, documentando il costo. Potrà essere istituita una cassa comune nella quale fare confluire eventuali erogazioni, che saranno destinate, con criterio di proporzionalità, alle anticipazioni fatte dai coordinatori ed alla realizzazione di progetti comuni. Fino a quando non si deciderà di dotare il coordinamento di autonoma soggettività patrimoniale, le entrate correlate ad iniziative comuni potranno essere acquisite, con vincolo di destinazione, dai singoli aderenti.
DURATA
Art. 5
Il patto di collaborazione è a tempo indeterminato ed ogni aderente potrà recedere in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione. Il presente patto è di natura transitoria, poichè sarà oggetto di eventuale revisione entro il 31/12/2003, sulla base delle esperienze acquisite e delle esigenze che emergeranno. A tale scopo, ciascun aderente potrà proporre entro il 30/11/2003 agli altri organismi aderenti delle proposte di modifica, che dovranno trovare il consenso della maggioranza degli aderenti.
MODALITA' DI COLLABORAZIONE
Art. 6
Gli organismi aderenti continueranno a svolgere le proprie attività in assoluta e piena autonomia. Sarà loro incombenza indicare un proprio rappresentante, al quale fare riferimento per tutte le attività connesse al coordinamento. Le comunicazioni tra gli aderenti dovranno preferibilmente avvenire attraverso lo strumento della posta elettronica. Nella fase iniziale di applicazione del presente patto l'attività di segretariato del coordinamento viene affidata al Dott. Giuseppe Raduano, presidente della onlus "PU.RI", email
g.raduano@tin.it .ESCLUSIONE DI UN ADERENTE
Art. 7
Nel caso si dovessero verificare inadempimenti che implichino grave pregiudizio per le finalità del presente patto, l'organismo inadempiente potrà essere escluso con decisione che dovrà trovare il consenso della maggioranza degli aderenti.
CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 8
Per qualsiasi controversia o contrasto dovesse insorgere tra gli aderenti a causa del patto di collaborazione, sarà chiamato a giudicare, con dispensa da ogni formalità, un collegio arbitrale composto da tre membri da scegliere tra gli aderenti al patto. Ciascuna delle parti in conflitto nominerà un proprio rappresentante ed il terzo arbitro sarà nominato di comune accordo dai primi due.
Letto ed approvato sottoscrivono il patto:
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