CORTE
DI APPELLO DI
CAMPOBASSO
No 345/2001
R. G.Lav.
No .164/03Cron.
Sentenza
n° 43/2003
*****
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO
ITALIANO
La
CORTE DI APPELLO di
CAMPOBASSO, in funzione di giudice del
dott.
Mario IAPAOLO
-presidente
dott.
Pasquale PENSA -consigliere
reI.
dott.
Riccardo ROSETTI -consigliere
suppl.;
ha
pronunciato, dando
lettura del dispositivo all’udienza
collegiale
del
5 febbraio 2003,
la seguente
SENTENZA
nella
causa
civile di 2°grado
per
CONTROVERSIA
INDIVIDUALE
DI LA VORO
iscritta
al N. 3 4
5 R. G.Lav. - anno
2 O O 1 -,
avente
ad oggetto: " appello avverso sentenza
relativa ad impugnazione
di provvedimento datoriale per asserita dequalificazione del personale
dipendente,
con contestuale domanda di risarcimento del danno correlato al
demansionamento”
p r
o m o s s a d a
PRIOLO Teresa, GIANNOTTI
Angela, PASQUALONE
Carlo, FARINACCIO Carmela, NIRO
Antonio, FlLADELFI
Giorgio, FANELLI
Michelina,
ZACCARO
Stefania, PETITTI Antonio, DE
FORTUNA
Giuseppe, RICCIARDI Ascenzino, TRIVISONNO Annamaria, MICISCHIA
Maurizio, PERRELLA
Valerina, SANTELLA
Annamaria, RUGGIERO
Michele,
CUTRONE Giovanni,
SCOCCA
Antonio, SIMONE Fernando,
DI CRISCIO Donato, DI RUTIGLlANO Patrizia, RAPONE Grazia, VECERE
Giuseppe,
BAX Gasperino, DI
STEFANO Francesco,
FIUCCI Giancarlo, PALLADINO Francesco,
SPINA Maria Cristina e PASQUALONE Luisa,
tutti
selettivamente
domiciliati in Campobasso alla via Cardarelli n.15, presso lo studio
degli Avv.ti
Vincenzo IACOVINO e Salvatore DI PARDO, dai quali sono, congiuntamente
e
disgiuntamente, rappresentati e difesi per mandato in calce all'atto di
appello;
appellanti
contro
AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE n.3 "MOLISE
CENTRALE", con
sede in Campobasso, in persona del suo
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott.
Michelangelo
Bonomolo, elettivamente domiciliata in Campobasso alla via Gazzani n.9,
presso
lo studio dell' Avv. Filippo TETA, dal quale
è rappresentata e difesa
per mandato a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di
appello;
appellata
CONCLUSIONI
DELLE PARTI:
-
per gli appellanti: "Disattesa
ogni diversa e contraria istanza ed
eccezione,
in accoglimento del ricorso in appello ed in riforma integrale
dell'impugnata
sentenza : l) dichiararsi, previo accertamento,
l’illegittimità e/o la nullità
della direttiva del Direttore Generale della AUSL n.3 Centro Molise
dell'8.2.1999 prot.998 dell'U.O. Gestione del Personale, avente ad
oggetto: <
mansioni tecnici di radiologia > nonché della
conseguente disposizione di
servizio n.l del 16 febbraio 1999 e di tutti gli atti preordinati,
presupposti
e comunque connessi; 2) per l'effetto, annullarsi e/o sospendersi la
direttiva
del Direttore Generale della AUSL n.3 Centro Molise dell'8.2.1999
prot.998 dell'U.O.
Gestione del Personale, avente ad oggetto :<mansioni tecnici di
radiologia
> nonché della conseguente disposizione di servizio
n.1 del 16 febbraio 1999
e di tutti gli atti preordinati, presupposti e comunque connessi; 3)
conseguentemente dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad essere
adibiti alle
mansioni della propria qualifica e/o categoria di appartenenza nel
rispetto del
contratto e della normativa vigenti; 4) condannarsi
-
per l'appellata AUSL:
"1)
Rigettarsi il ricorso in appello;
2)confermarsi
integralmente la sentenza del Tribunale di Campobasso,
giudice
del lavoro; 3) condannarsi i
ricorrenti al pagamento di spese, diritti
ed
onorari di questo grado di
giudizio"
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
ricorso presentato il 21 febbraio 2000 al giudice del lavoro del
Tribunale di Campobasso
, PRIOLO Teresa, GIANNOTTI Angela,
PASQUALONE
Carlo FARINACCIO Carmela, NIRO Antonio, FILADELFI Giorgio, FANELLI
Michelina,
ZACCARO Stefania, PETITTI Antonio, DE FORTUNA Giuseppe, RICCIARDI
Ascenzino, TRIVISONNO
Annamaria, MICISCHIA Maurizio, PERRELLA Valerina, SANTELLA Annamaria,
RUGGIERO
Michele, CUTRONE Giovanni, SCOCCA Antonio, SIMONE Fernando, RUTIGLIANO
Patrizia, RAPONE Grazia, DI CRISCIO Donato, VECERE Giuseppe, BAX
Gasperino, DI
STEFANO Francesco, FIUCCI Giancarlo, PALLADINO Francesco, SPINA Maria
Cristina
e PASQUALONE Luisa esposero che, dipendenti dell' A.U.S.L. n.3 Centro
Molise
addetti all'U.O. di Radiologia con la qualifica di "infermieri
professionali -I.P ." (Farinaccio Carmela, Pasqualone Carlo e
Pasqualone
Luisa) e di "tecnici sanitari di radiologia medica- T.S.R.M." (tutti
gli altri), erano stati adibiti, su ordine di servizio n. 1/99 del 16
febbraio
1999, emessa dal primario radiologo su direttiva del Direttore Generale
della
stessa A.U.S.L. n.998 dell'8 febbraio 1999, a compiti di accettazione
dei
pazienti e di archiviazione di dati .
Nell'evidenziare
che tale assegnazione,
adottata in violazione dell'art.8, punto 7, della legge 31 gennaio
1983, n.25
dell'art.56 della legge 29/1993 e succ. modif. e dei decreti
ministeriali n.
739 del 14 settembre
1994
e n.746 del 26 settembre 1994, aveva comportato una loro
dequalificazione per
non essere i compiti svolti in base ad essa contemplati dal mansionario
dei
livelli di appartenenza, i ricorrenti chiesero che, evocata in giudizio
l'A.U.S.L. N.3 CENTRO
MOLISE,
fosse disposta, previa declaratoria di
illegittimità, l'annullamento e/o la
sospensione della direttiva n.898 dell' 8 febbraio 1999, dell' ordine
di
servizio n.1 del 16 dello stesso mese e di tutti gli atti preordinati,
presupposti e comunque preordinati nonché fosse dichiarato
il loro diritto ad
essere adibiti alle mansioni della propria qualifica, con contestuale
condanna
dell' Azienda convenuta al risarcimento dei danni correlati all'operata
dequalificazione in loro pregiudizio e al pagamento di spese, diritti
ed
onorari di causa, da distrarre in favore dei procuratori antistatali.
Dopo
che, ritualmente instauratasi la lite,
l' AUSL N.3, nell'invocare il rigetto della domanda e la rifusione
delle spese,
aveva rivendicato la correttezza del proprio operato e la
legittimità della
direttiva impartita dal suo Direttore Generale sull'affermato
presupposto della
possibilità - asseritamente non esclusa dalle previsioni
normative dell'art.8
della legge 31 gennaio 1983, n.25, e dell'art.56 del D.lgs. 29/1993 -
di
adibire i tecnici di radiologia e gli infermieri professionali a
compiti di
accettazione e di archiviazione, il Tribunale di
Campobasso,
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, espletata
la fase istruttoria mediante l'acquisizione di varia documentazione
prodotta
dalle parti e l'assunzione di prova testimoniale, con
sentenza
n.454/2001 del 4 ottobre
2001, rigettò il ricorso,
compensando interamente le spese del grado.
Deduceva
il primo giudice
che,
essendo consentito, ai sensi dell'art.56 del D.lgs. 29/1993, come
sostituito
dal D.lgs. 80/1998, adibire il pubblico dipendente a mansioni
equivalenti a
quelle proprie della qualifica di appartenenza, nella fattispecie non
era
ravvisabile alcuna dequalificazione, dal momento che, potendo essere i
tecnici
di radiologia e gli infermieri professionali impiegati, secondo la
previsione
dell'art.8, comma 2°, lett.m), della legge 25/1993, in
attività di tenuta e di
aggiornamento della registrazione dei trattamenti e del registro di
carico e
scarico del materiale radioattivo, legittimamente erano stati destinati
a
svolgere gli equivalenti compiti, di cui alla direttiva del Direttore
Generale
dell' AUSL N .3 dell' 8 febbraio 1999.
Avverso
tale sentenza hanno proposto
appello PRlOLO Teresa, GIANNOTTI Angela, PASOUALONE Carlo,
FARINACCIO
Carmela, NIRO Antonio, FILADELFI Giorgio, FANELLI Michelina, ZACCARO
Stefania, PETITTI
Antonio, DE FORTUNA Giuseppe, RICCIARDI Ascenzino, TRIVISONNO
Annamaria, MICISCHIA
Maurizio, PERRELLA Valerina, SANTELLA Annamaria. RUGGIERO Michele,
CUTRONE Giovanni,
SCOCCA Antonio, SIMONE Fernando, DI CRISCIO Donato, DI RUTIGLIANO
Patrizia,
RAPONE Grazia, VECERE Giuseppe, BAX Gasperino, DI STEFANO Francesco,
FIUCCI
Giancarlo, PALLADINO Francesco, SPINA Maria Cristina e PASQUALONE
Luisa, articolando
il gravame sulla base di due motivi e chiedendo, attraverso la
riproduzione
delle argomentazioni dedotte in prime cure, l’accoglimento,
in riforma della
pronuncia impugnata, delle istanze formulate in quella sede,
con
vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, da
attribuire ai procuratori antistatari.
Disposta
la comparizione delle parti
mediante emissione del decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c. -, l'
A.U.S.L.
N.3 Centro Molise ha contestato le prospettazioni della controparte e,
nel
ribadire la tesi difensiva esposta dinanzi al Tribunale, ha invocato il
rigetto
del gravarne e la rifusione delle spese del grado.
Quindi
la causa, sulle conclusioni
rassegnate nei termini in epigrafe trascritti, è stata,
all’esito dell'odierna
udienza di discussione, decisa nelle forme previste dall'art. 437
c.p.c..
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Gli
appellanti hanno articolato il gravame
attraverso due distinti motivi.
Con
il primo motivo sono
state lamentate la violazione e la falsa applicazione, da parte del
giudice del
lavoro del Tribunale, dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in
generale,
dell'art.8 della legge 25/1993, dell'art.56 del D.Igs. 29/1993, dei
decreti ministeriali
n.739 del 14 settembre 1994 e n. 746 del 26 stesso mese
nonché delle
disposizioni della normazione collettiva di settore: l'anzidetto
giudice,
pervenendo -secondo l'assunto degli appellanti -ad un ' interpretazione
delle
disposizioni in tema di mansioni riservate ai tecnici di radiologia ed
agli
infermieri professionali non rispondente all'effettiva portata di esse.
avrebbe
a torto conferito legittimità ai provvedimenti con cui la
parte datoriale aveva
adibito gli stessi
appellanti
a compiti con contenuti dequalificanti rispetto alle mansioni ad essi
attribuite da specifiche nonne di legge e della contrattazione
collettiva.
Il
rilievo merita consenso.
Ritiene
la Corte che, nella prospettiva di
stabilire se, a seguito della direttiva del Direttore Generale della
AUSL N.5
Centro Molise n.998 dell'8 febbraio 1999 e del conseguente ordine di
servizio
del primario radiologo n.1 del 16 febbraio 1999 ed in relazione ai
compiti
attribuiti agli appellanti sulla base di tali atti, sia o meno derivata
per i
medesimi appellanti una dequalificazione, si debbano innanzitutto
individuare
le mansioni che i tecnici sanitari di radiologia medica e gli
infermieri
professionali sono tenuti a svolgere secondo le norme regolatrici del
settore
concernente quel personale.
Orbene
tali nonne si rinvengono nella legge
31 gennaio 1983, n.25, e nei decreti ministeriali n.739 del 14
settembre 1994 (per
gli infermieri professionali) e n. 746 del 26 stesso mese ( per i
tecnici di
radiologia ), laddove le mansioni delle anzidette figure professionali
sono
proposte in termini di attività che richiedono -come risulta
peraltro ribadito
dal C.C.N.L. di categoria 1998- 2001 - "conoscenze teoriche
specialistiche
di base, capacità tecniche elevate per 1 'espletamento delle
attribuzioni,
autonomia e responsabilità secondo metodologie defInite e
precisi ambiti di
intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e
controllo
di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei
risultati
conseguiti"
Secondo
quanto è dato desumere dall' esame
delle succitate disposizioni, i compiti del personale che ne occupa
sono
sostanzialmente connotati da caratteristiche di natura prettamente
tecnica
nell' ambito sanitario. con due sole eccezioni -peraltro riguardanti
soltanto i
tecnici sanitari di radiologia medica -, dettate dall'art.8, della
legge 31
gennaio 1983, n.25, rispettivamente al punto 2), lett.m) -laddove
è prevista
per coloro che sono addetti al servizio di radioterapia,
l’attività di
"tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del
registro di carico e scarico del materiale radioattivo - , ed al punto
7)
-laddove è stabilito che "i tecnici sanitari di radiologia
medica che, con
provvedimento del medico
autorizzato,
siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente,
dalle zone
controllate, perché affetti da patologia professionale
specifica, sono adibiti,
a richiesta, prioritariamente nell' ambito del settore radiologico,
alle
pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione,
all'archiviazione
degli esami praticati, alla rilevazione periodica di dati statistici,
nonché al
carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione".
A
fronte dei compiti così attribuibili agli
appellanti ( nelle rispettive loro qualità di tecnici di
radiologia e di infermieri
professionali ), gli stessi sono stati impiegati, in base ai
provvedimenti
impugnati e più sopra specificati, nella "accettazione" dei
pazienti
e nella "archiviazione" delle pratiche trattate dal reparto di
radiologia.
Avuto
riguardo al disposto dell'art.56 del
D.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 - così come sostituito
dall'art.25 del D.lgs. 31
marzo 1998, n.80 -( in base al quale, a modifica della previsione
contenuta
nello stesso articolo nel
testo
previgente, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le
quali è
stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi ),
l'indagine
deve essere a questo punto diretta a riscontrare
l’equivalenza o meno tra le
mansioni attribuite con i menzionati provvedimenti e quelle che gli
appellanti
era tenuti a svolgere a norma di legge o della contrattazione
collettiva.
Prima
di ogni altra considerazione, è bene
evidenziare che, qualora il prestatore di lavoro denunci la violazione
dell'art. 2103 cod. civ., affermando di avere sofferto una
dequalificazione
professionale, il vaglio giudiziale deve essere finalizzato ad
accertare se,
mediante lo svolgimento delle mansioni affidate al lavoratore, siano o
meno
rimaste impediti la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento
della
professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto,
non senza tenere
presente che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con
riduzione delle
stesse, si traduce
automaticamente
in una dequalificazione professionale, che deve invece comportare una
sottrazione di mansioni tale -per natura, portata ed incidenza sui
poteri del
lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale -da
comportare un
abbassamento del globale livello delle sue prestazioni del lavoratore
con una
sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite e
un consequenziale impoverimento
della sua professionalità ( Cass. sez.Lavoro, 4.8.2000 n.
10284, Pernigotti
S.p.A. c.Raviolo; Cass.sez. Lavoro, 19 maggio
2001, n6856, Xerox S.p.A. c.Picardi ).
Sotto
tale profilo non può essere revocato
in dubbio che l'impiego degli appellanti nell'attività di
accettazione dei
pazienti e di archiviazione delle pratiche del reparti di radiologia
abbia per
essi comportato un ' evidente dequalificazione.
Innanzitutto
non è ravvisabile alcuna
equivalenza di mansioni, dal momento che, se è pur vero che,
come si è visto in
precedenza, i tecnici di radiologia, se addetti al servizio di
radioterapia,
possono essere anche utilizzati nella "tenuta e nell' aggiornamento
delle
registrazione dei trattamenti e del registro di carico e scarico del
materiale
radioattivo" nonché nella "accettazione del paziente" e
nella
"archiviazione degli esami praticati", è altrettanto vero
che
quest'ultima evenienza si verifica esclusivamente quando si renda
necessario
allontanare il lavoratore, in via cautelativa, dalle zone controllate
perché
portatore di patologia professionale specifica e vi sia apposita
richiesta
dell'interessato in tal senso ( e non è certamente il caso
in esame, atteso che
i tecnici di radiologia appellanti erano stati dislocati, senza che lo
avessero
chiesto, all'espletamento dell'attività dagli stessi
contestata, sol perché vi
era carenza di personale amministrativo da adibire in tale
attività ), mentre
non è sicuramente equiparabile l'accettazione dei pazienti e
l'archiviazione di
pratiche alla "tenuta di registri", e ciò per la semplice
constatazione che colui che cura le annotazioni di registrazione fa
cosa ben
diversa e di maggiore impegno rispetto all'archiviazione delle pratiche
concernenti gli esami radiologici effettuati nel reparto e non deve
affatto
interessarsi
dell'
accettazione
dei pazienti, che implica, peraltro, un contatto
con il pubblico, che la "tenuta di registri"
non richiede minimamente.
Per
gli infem1ieri professionali, poi,
mancando del tutto una previsione
normativa che li obblighi alla tenuta di registri ( la semplice annotazione della presenza dei
pazienti nel reparto, contrariamente a quanto
ha ritenuto di argomentare il primo giudice, non consente
nemmeno di individuare una loro
attività equivalente a quella
della "tenuta dei registri" prevista per i tecnici di radiologia ), non è
dato assolutamente affermare che le
mansioni ad essi demandate contemplino anche la loro utilizzazione in compiti di accettazione e di archiviazione.
Ne
è
condivisibile l'argomento addotto dalla
AUSL
-mediante il richiamo della previsione contenuta nel
punto 7) dell'art.8
della legge 25/1993- per affermare la possibilità
dell'impiego dei tecnici di
radiologia in attività di
accettazione
dei pazienti e di
archiviazione
delle pratiche, non avendo la stessa AUSL considerato che un
impiego del genere è
soltanto attribuibile -come
si desume
chiaramente dalla lettera della disposizione richiamata
-ai "tecnici
di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare" e
non anche -coro '
è invece rilevabile nel caso in
esame -ai
"tecnici sanitari di radiologia
medica" non addetti a tali
servizi.
Non
va
neanche trascurato che, secondo quanto è
rimasto ampiamente accertato in
corso di causa anche sulla scorta delle
deposizioni rese dai testi escussi, gli appellanti sono
stati addetti
alla accettazione dei pazienti ed all'archiviazione delle pratiche in
relazione
alla carenza, nell'ambito della AUSL N.5 Centro Molise, di personale
amministrativo
da
utilizzare
in tale attività di sua specifica competenza,
cosicché, anche sotto tale
punto di vista, è apparsa
evidente la dequalificazione subita
dai medesimi appellanti, atteso che anno finito per
svolgere mansioni demandate, in base al
CCNL 1998 -2001, ai
lavoratori inclusi nella
"categoria B" ( vai
quanto dire i coadiutori
amministrativi) e, quindi, in un livello
professionale inferiore a quello
( "categoria C" )
appartenenza di loro.
Sulla
scorta
delle osservazioni che precedono, a
nulla rilevando che l' assegnazione
degli appellanti all' accettazione ed alla archiviazione sia stata o
meno di natura temporanea e provvisoria ( assunto
sostenuto dall' Azienda appellata, senza che sia stata
peraltro supportata dal seppur minimo elemento di prova ),
l'utilizzazione dei
predetti nei compiti loro assegnati con la direttiva del Direttore
Generale
dalla AUSL n.898 dell'8 febbraio 1999 e con l'ordine di servizio del
primario
radiologo n.1 del 16 febbraio 1999 ha
comportato la dequalificazione denunciata, con l’effetto che,
stante il
diritto dei medesimi appellanti ad essere adibiti allo svolgimento delle mansioni della propria qualifica,
i menzionati atti, attesa la
loro
illegittimità, vanno dichiarati inefficaci.
Con
il secondo
motivo, lamentando la
violazione e la falsa applicazione, da
parte del primo giudice, del disposto degli artt. 2087, 2043, 1175 e
1375 cod.
civ., è stato sostenuto che lo stesso giudice avrebbe dovuto
riconoscere il
diritto degli istanti al risarcimento del danno -da liquidare in via equitativa -, avendo l' operata dequalificazione determinato per essi
un pregiudizio correlato alla lesione del principio di
libera
esplicazione della
personalità
del lavoratore nel luogo di
lavoro, con incidenza sulla vita
professionale e di
relazione.
Siffatta
impostazione, così come proposta,
non può avere favorevole seguito.
E'
opportuno
premettere che il lavoratore che invochi (
ancorché sotto il profilo del
pregiudizio alla vita di relazione
o del cosiddetto danno
biologico) il ristoro del danno patito a causa della sofferta dequalificazione è
tenuto a provare l'esistenza
di
tale danno, quale presupposto indispensabile per una sua
valutazione
equitativa, considerato che tale danno non rappresenta una conseguenza
automatica
di ogni comportamento illegittimo -integrante,
per il lavoratore, un demansionamento
-e che non è
sufficiente dimostrare la
mera
potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro,
stante la necessità,
per lo stesso lavoratore, di fornirne la prova -in base alla regola generale dell'art. 2697 cod. civ. -del
danno subìto ( Cass.
sez.Lavoro,
18.4.1996 n.3686, Dalicco
c.R.A.I.;
Cass.sez.Lavoro 11.8.1998 n.7905, Flarnmiac. INPS ).
Così
stando le
cose, essendosi gli appellanti limitati a
prospettare un danno alla
loro vita professionale e di
relazione, al di fuori,
però, di
qualsiasi allegazione sull'effettiva esistenza di esso
(non sembra che
si possa comunque affermare -com'è
stato invece fatto nell'atto di gravame - che, pur nella
riscontrata dequalificazione, la AUSL sia incorsa negli addebiti di mancanza di correttezza e
di buona fede nell’esecuzione del
contratto oppure di omessa adozione di
misure a tutela dell’integrità morale dei tecnici
di radiologia e degli
infermieri professionali, tenuto in ciò conto
che
la decisione di adibire gli uni e
gli altri nei compiti di accettazione dei
pazienti e di archiviazione
delle pratiche, benché censurabile per non essere state
in tale modo
rispettate le attribuzioni proprie della categoria professionale
di appartenenza degli interessati, è stata in effetti dettata non già per
deliberata determinazione di venir meno ai doveri di buona fede e di lealtà
contrattuale, bensì dall'esigenza di assicurare la
regolarità di un servizio, che
la carenza di personale
amministrativo, all'epoca
riscontrabile nell'ambito dell'
azienda sanitaria, avrebbe altrimenti compromesso irrimediabilmente con negativi riflessi
sull'utenza,
così come l' espletamento
di
quei compiti non avrebbe mai potuto causare un attentato
all'integrità
psico-fisica dei lavoratori, non potendosi assolutamente ritenere che
effetti del genere possano derivare a
coloro che, in una sede di lavoro (
qual è il reparto di radiologia ), curino l'archiviazione
delle pratiche oppure intrattengano rapporti con il
pubblico, ricevendo
le richieste dei pazienti interessati a
determinati accertamenti.
La
domanda di ristoro del danno non può,
pertanto, che essere rigettata.
Tutto
ciò premesso, l' appello va
accolto limitatamente alla denunciata
dequalificazione, cosicché, in
riforma della sentenza gravata, affeffi1ata
l'illegittimità degli atti impugnati direttiva dei Direttore
Generale della
AUSL n.5 Centro Molise n.898 dell'8 febbraio 1999 ed ordine di servizio
del
primario radiologo n.1 del 16 febbraio stesso anno ), deve essere
dichiarata la
loro inefficacia, con contestuale riconoscimento del
diritto
degli appellanti a svolgere le mansioni proprie della loro categoria di
appartenenza.
^*^*^*^*^
La
particolarità della controversia,
l'indubbia complessità delle questioni dibattute, le non
poche difficoltà
interpretative proposte dalle norme sottese alla soluzione di tali
questioni ed
il parziale accoglimento delle istanze
formulate dai ricorrenti rendono conforme a giustizia, nella correlata presenza
di "giusti motivi"
ex art. 92 cpv. c.p.c., far luogo alla totale compensazione delle spese
del
doppio grado del giudizio.
P.
Q. M.
La
Corte di Appello di Campobasso
in
funzione di giudice del lavoro
Sentiti
i
procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'APPELLO
proposto, avverso la
sentenza
n.454/2001 del Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica ed in
funzione di giudice del lavoro, in
data 4 ottobre 2001 e con
ricorso qui depositato l '8 novembre 2001, da PRIOLO
Teresa, GIANNOTTI
Angela, PASQUALONE Carlo, FARINACCIO Carmela, NIRO
Antonio, FlLADELFI Giorgio, FANELLI
Michelina, ZACCARO Stefania, PETITTI Antonio, DE FORTUNA
Giuseppe, RlCCIARDI
Ascenzino, TRIVISONNO Annamaria, MICISCHIA Maurizio, PERRELLA Valerina,
SANTELLA Annamaria, RUGGIERO Michele,
CUTRONE Giovanni, SCOCCA Antonio, SIMONE Fernando, DI CRISCIO Donato,
DI
RUTIGLIANO Patrizia, RAPONE Grazia,
VECERE Giuseppe, BAX
Gasperino, DI
STEFANO
Francesco,
FIUCCI Giancarlo, PALLADINO Francesco, SPINA Maria Cristina e
PASQUALONE Luisa
nei
confronti della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE n.3
"MOLISE
CENTRALE", con sede in
Campobasso, in persona del suo Direttore Generale e legale
rappresentante
pro-tempore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede
:
1.
–
accoglie,
nei termini specificati nella parte motiva l’appello come
sopra proposto e, per
l’effetto, rigettata la domanda di
risarcimento del danno
– formulata dai ricorrenti in prime cure e ribadita in questa
sede – ed in
riforma della sentenza impugnata, ritenuta ed affermata
l’illegittimità della
direttiva del Direttore Generale della AUSL n. 5 Centro Molise n.898
dell’8
febbraio 1999 e dell’ordine di servizio del primario
radiologo n.1 del 16
febbraio stesso anno, dichiara
l’inefficacia di tali atti,
stante il diritto degli appellanti a svolgere le mansioni proprie della
categoria di rispettiva appartenenza e
non quelle loro attribuite con gli
anzidetti atti;
2.
–
dichiara
interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del
giudizio.
Così
deciso in Campobasso il5 febbraio 2003
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IN
DATA 10/02/03
Campobasso.
lì
,