IL NUOVO CONTRATTO E LE SUPPLENZE BREVI



Il nuovo contratto, in merito all'utilizzo delle contemporaneità nella scuola elementare, supera le limitazioni imposte dalla legge finanziaria '97, poi disciplinate con l'accordo sulle utilizzazioni del personale, attraverso l'introduzione del monte ore annue di 110 ore. Qual è la normativa oggi vigente? Il CCNL 1998-2001 (art.24 c.3) conferma integralmente l'art.41 del CCNL 94-97, che al comma 2 recita: "Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni nell’ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità." Ne consegue che, con l'entrata in vigore del nuovo contratto, la disciplina prevista dal precedente CCNL è pienamente confermata, pertanto il collegio docenti, nell'ambito del piano delle attività, può deliberare: 1. l'utilizzo di tutte le ore di contemporaneità dei docenti per attività di recupero e di arricchimento contenute nel piano dell'offerta formativa; 2. l'utilizzo di parte delle ore di contemporaneità per attività progettate e la messa a disposizione della parte residuale per la copertura delle supplenze fino a 5 giorni; 3.la messa a disposizione di tutte le ore di contemporaneità per la copertura delle supplenze fino a 5 giorni. Il collegio docenti è sovrano nell'assumere questa decisione, sulla base del POF e nell'ambito del piano annuale delle attività. Come è regolata la disponibilità a sostituire i docenti fino a 5 giorni ? Se un collegio docenti non utilizza per intero tutte le ore di contemporaneità per le attività progettate di recupero e arricchimento, le ore che residuano sono messe a disposizione per le supplenze. In tal caso l’obbligo di sostituzione dei colleghi assenti è assolto nel rispetto dell’orario di insegnamento settimanale, o plurisettimanale, stabilito per ciascun insegnante nell’ambito del piano annuale di attività deliberato dal collegio dei docenti. Il contratto scuola non prevede alcuna forma di reperibilità: pertanto , nel caso in cui negli orari prestabiliti per la disponibilità alle supplenze, la sostituzione non viene effettuata, il docente non è tenuto ad alcun recupero. <L'art.6 del nuovo contratto prevede invece che sulle modalità di utilizzazione del personale sia assicurata da parte del capo di istituto l'informazione preventiva alle RSA, le quali possono chiedere un esame sull'argomento e raggiungere un'intesa. Dal prossimo anno scolastico questa materia sarà oggetto di contrattazione integrativa tra dirigente scolastico e RSU. La legge finanziaria pone ancora dei limiti al contratto ? No. Il decreto legislativo n.29/93, la norma che contrattualizza il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, prevede che il contratto possa derogare a eventuali disposizioni di legge, eventualmente intervenute a disciplinare materie, che sono di competenza della contrattazione collettiva (art.2 comma 2). Ciò vale per il comma 72 della legge 662/96 (finanziaria 97) che, sia pur con una formulazione ambigua, ha introdotto modificazioni a quanto previsto dall'art.41 del CCNL 94-97. Riportiamo la parte della norma che ci interessa: " Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all'art.128 del D.L.gs. 297/94, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compreso … , quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a 5 giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. E' abrogato il comma 5 art.131 del D.L.gs. 297/94". Il testo della finanziaria '97 da un lato abrogava definitivamente i limiti sull'utilizzo delle contemporaneità previsti dalla legge 148/90, dall'altro lasciava margini di discrezionalità ai collegi docenti, i quali dovevano, in caso fosse necessario, "deliberare" sulla materia. Una formulazione che, in sé, non è incompatibile con la discrezionalità decisionale affidata al collegio docenti dall'art.41 del contratto. D'altra parte lo stesso Ministero, a suo tempo, ravvisava la necessità di intervenire in senso restrittivo sulla materia per realizzare i risparmi di 60 miliardi per le supplenze brevi, previsti dalle tabelle allegate alla legge finanziaria. Di qui la necessità di un accordo per integrare il CCDN utilizzazioni '97, che ha impedito pesanti interventi unilaterali del Ministero ed ha salvaguardato un monte ore annuo di 110 ore per le attività progettate dal collegio. L'accordo sulle 110 ore è ancora vigente ? No. L'accordo sulle utilizzazioni del personale sottoscritto dopo l'entrata in vigore del CCNL 98-2001 non prevede più l'integrazione che era stata apportata al CCDN utilizzazioni del '97, inerente l'introduzione di un monte ore annuo massimo di 110 ore per le attività progettate dal collegio docenti. Né avrebbe potuto farlo, perché il nuovo contratto, confermando pienamente l'art.41 del CCNL 94-97, rende possibile anche la cosiddetta "opzione zero" (ovvero zero ore di disponibilità per la copertura delle supplenze fino a 5 giorni) e pertanto il totale utilizzo delle ore di contemporaneità per attività di recupero e di arricchimento progettate dal collegio docenti. CONCLUSIONI La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, a differenza della precedente normazione pubblicistica, impone che il contratto collettivo nazionale di lavoro sia la fonte primaria di regolazione dei rapporti tra datori e prestatori di lavoro. Una volta che un contratto entra in vigore, tutte le norme previgenti nelle materie da esso disciplinate, se incompatibili con le disposizioni previste dal CCNL, sono espressamente o tacitamente disapplicate.