IL NUOVO
CONTRATTO E LE SUPPLENZE BREVI
Il nuovo
contratto, in merito all'utilizzo delle contemporaneità nella scuola elementare,
supera le limitazioni imposte dalla legge finanziaria '97, poi disciplinate con
l'accordo sulle utilizzazioni del personale, attraverso l'introduzione del monte
ore annue di 110 ore.
Qual è la
normativa oggi vigente?
Il CCNL 1998-2001
(art.24 c.3) conferma integralmente l'art.41 del CCNL 94-97, che al comma 2
recita:
"Nell'ambito delle
22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività
frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato
o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento,
anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente
l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per
supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni
nell’ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità."
Ne consegue che,
con l'entrata in vigore del nuovo contratto, la disciplina prevista dal
precedente CCNL è pienamente confermata, pertanto il collegio docenti,
nell'ambito del piano delle attività, può deliberare:
1. l'utilizzo di tutte le ore di contemporaneità dei
docenti per attività di recupero e di arricchimento contenute nel piano
dell'offerta formativa;
2. l'utilizzo di parte delle ore di contemporaneità
per attività progettate e la messa a disposizione della parte residuale per la
copertura delle supplenze fino a 5 giorni;
3.la messa a disposizione di tutte le ore di
contemporaneità per la copertura delle supplenze fino a 5 giorni.
Il collegio
docenti è sovrano nell'assumere questa decisione, sulla base del POF e
nell'ambito del piano annuale delle attività.
Come è regolata
la disponibilità a sostituire i docenti fino a 5 giorni ?
Se un collegio
docenti non utilizza per intero tutte le ore di contemporaneità per le attività
progettate di recupero e arricchimento, le ore che residuano sono messe a
disposizione per le supplenze. In tal caso l’obbligo di sostituzione dei
colleghi assenti è assolto nel rispetto dell’orario di insegnamento settimanale,
o plurisettimanale, stabilito per ciascun insegnante nell’ambito del piano
annuale di attività deliberato dal collegio dei docenti. Il contratto scuola non
prevede alcuna forma di reperibilità: pertanto , nel caso in cui negli orari
prestabiliti per la disponibilità alle supplenze, la sostituzione non viene
effettuata, il docente non è tenuto ad alcun recupero.
<L'art.6 del nuovo
contratto prevede invece che sulle modalità di utilizzazione del personale sia
assicurata da parte del capo di istituto l'informazione preventiva alle RSA, le
quali possono chiedere un esame sull'argomento e raggiungere un'intesa. Dal
prossimo anno scolastico questa materia sarà oggetto di contrattazione
integrativa tra dirigente scolastico e RSU.
La legge
finanziaria pone ancora dei limiti al contratto ?
No. Il decreto
legislativo n.29/93, la norma che contrattualizza il rapporto di lavoro nella
pubblica amministrazione, prevede che il contratto possa derogare a eventuali
disposizioni di legge, eventualmente intervenute a disciplinare materie, che
sono di competenza della contrattazione collettiva (art.2 comma 2).
Ciò vale per il
comma 72 della legge 662/96 (finanziaria 97) che, sia pur con una formulazione
ambigua, ha introdotto modificazioni a quanto previsto dall'art.41 del CCNL
94-97. Riportiamo la parte della norma che ci interessa: " Gli organi
competenti, sulla base dei principi generali di cui all'art.128 del D.L.gs.
297/94, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte
le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compreso … ,
quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non
superiori a 5 giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. E' abrogato il
comma 5 art.131 del D.L.gs. 297/94".
Il testo della
finanziaria '97 da un lato abrogava definitivamente i limiti sull'utilizzo delle
contemporaneità previsti dalla legge 148/90, dall'altro lasciava margini di
discrezionalità ai collegi docenti, i quali dovevano, in caso fosse necessario,
"deliberare" sulla materia. Una formulazione che, in sé, non è incompatibile con
la discrezionalità decisionale affidata al collegio docenti dall'art.41 del
contratto. D'altra parte lo stesso Ministero, a suo tempo, ravvisava la
necessità di intervenire in senso restrittivo sulla materia per realizzare i
risparmi di 60 miliardi per le supplenze brevi, previsti dalle tabelle allegate
alla legge finanziaria. Di qui la necessità di un accordo per integrare il CCDN
utilizzazioni '97, che ha impedito pesanti interventi unilaterali del Ministero
ed ha salvaguardato un monte ore annuo di 110 ore per le attività progettate dal
collegio.
L'accordo sulle
110 ore è ancora vigente ?
No. L'accordo
sulle utilizzazioni del personale sottoscritto dopo l'entrata in vigore del CCNL
98-2001 non prevede più l'integrazione che era stata apportata al CCDN
utilizzazioni del '97, inerente l'introduzione di un monte ore annuo massimo di
110 ore per le attività progettate dal collegio docenti. Né avrebbe potuto
farlo, perché il nuovo contratto, confermando pienamente l'art.41 del CCNL
94-97, rende possibile anche la cosiddetta "opzione zero" (ovvero zero ore di
disponibilità per la copertura delle supplenze fino a 5 giorni) e pertanto il
totale utilizzo delle ore di contemporaneità per attività di recupero e di
arricchimento progettate dal collegio docenti. CONCLUSIONI
La privatizzazione
del rapporto di lavoro pubblico, a differenza della precedente normazione
pubblicistica, impone che il contratto collettivo nazionale di lavoro sia la
fonte primaria di regolazione dei rapporti tra datori e prestatori di lavoro.
Una volta che un
contratto entra in vigore, tutte le norme previgenti nelle materie da esso
disciplinate, se incompatibili con le disposizioni previste dal CCNL, sono
espressamente o tacitamente disapplicate.
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