1.
I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE
La
legge (146/90) prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali
(tra cui la scuola) un gruppo minimo di lavoratori, ata o educatori di convitti
o educandati, formano un contingente che non sciopera deve per garantire le
prestazioni indispensabili (o servizi minimi).
I
servizi indispensabili sono previsti dal contratto nazionale (allegato
“attuazione della legge 146/90", art.2.1), non sono decisi dal dirigente
scolastico. Sono
servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in
particolari momenti dell’anno (es. scrutini) o che in particolari istituzioni
scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un
istituto tecnico agrario).
La preintesa dell’agosto
2001 di modifica dell’allegato sulla legge 146 non è stato firmato, quindi
non è operante.
L’accordo
integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare
il contingente da prevedere in caso di sciopero. Un accordo di scuola definisce
poi i criteri specifici del contingente di quella scuola, ma non può (non è
opportuno che lo faccia) allargare l’area dei servizi essenziali.
SERVIZI
ESSENZIALI
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CONTINGENTI
(accordo nazionale)
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Qualsiasi
esame e scrutini finali
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Vigilanza durante
il servizio mensa
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Se per motivi
eccezionali il servizio è
mantenuto uno o due collaboratori scolastici
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Cura del bestiame
(solo
istituto agrario)
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un assistente
tecnico di azienda agraria,
un collaboratore
scolastico tecnico
un collaboratore
scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici
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Impianto di
riscaldamento
(sole
se condotto direttamente dalla scuola)
|
In questo caso
potrà essere richiesta la presenza del personale in possesso del
patentino di conduttore di caldaie.
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Raccolta e
smaltimento rifiuti tossici e nocivi
(solo
istituto con reparti di lavorazione)
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un assistente
tecnico di reparto
un collaboratore
scolastico per l’accesso ai locali interessati
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Pagamento stipendi
ai supplenti temporanei.
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direttore
un assistente
amministrativo
un collaboratore
scolastico.
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Vigilanza di notte
e servizio mensa
(solo
in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)
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un istitutore
un cuoco
un infermiere
un collaboratore
scolastico.
Il servizio mensa
può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati.
|
Quindi
non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, la
generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i
plessi. Formare unilateralmente contingenti di collaboratori per queste
prestazioni è attività antisindacale.
Il dirigente scolastico
non può unilateralmente decidere i contingenti da formare. Se non vi è il
contratto di scuola, dirigente scolastico e RSU possono concordare criteri di
formazione del contingenti transitori. Se neanche questo accadesse, il dirigente
scolastico deve comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una
decisione unilaterale si configura come attività anti-sindacale.
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2.
LE PROCEDURE
PRIMA
DELLO SCIOPERO
Il
dirigente scolastico
|
Il
lavoratore
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chiede a docenti
e ata con una circolare chi intende scioperare specificando che la
comunicazione è volontaria.
non può
obbligare alcuno a rispondere,
non può
chiedere di più (ad esempio che dichiari l’intenzione anche chi non
sciopera) senza un accordo con la RSU
|
è
libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.
Chi
non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è
sanzionabile.
Chi
dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il
giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente
scolastico e sarebbe considerato in sciopero. Quindi se intende
cambiare idea deve comunicare per tempo (ad esempio prima della
comunicazione alle famiglie).
|
valuta
l’effetto previsto sul servizio;
può disporre un
servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte
dell’orario e lo comunica ai docenti
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comunica alle
famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento
o la sospensione del servizio previsto per il giorno di sciopero
non può
stabilire che ogni lavoratore comunichi ai propri alunni se intende
scioperare e no
|
non
deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie.
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individua il
contingente di personale (ata o educativo, ma non docente) per
assicurare le prestazioni indispensabili e lo comunica agli
interessati 5 giorni prima dello sciopero
per formare il
contingente usa i criteri del contratto di scuola
non può
decidere unilateralmente servizi essenziali non previsti dal contratto
e contingenti relativi
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Chi
(ata o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può
chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché
intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al
momento della circolare di cui sopra. |
se sciopera, lo
comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi e come svolge
le funzioni essenziali di direzione il giorno di sciopero
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sostituisce, se
possibile, persone del contingente con altre che non scioperano
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IL
GIORNO DI SCIOPERO