- LE PROCEDURE:
   PRIMA DELLO SCIOPERO
   IL GIORNO DI SCIOPERO

 

( dal sito del sindacato CGIL SCUOLA)

   

1. I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE

La legge (146/90) prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) un gruppo minimo di lavoratori, ata o educatori di convitti o educandati, formano un contingente che non sciopera deve per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi).  

I servizi indispensabili sono previsti dal contratto nazionale (allegato “attuazione della legge 146/90", art.2.1), non sono decisi dal dirigente scolastico. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. scrutini) o che in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

La preintesa dell’agosto 2001 di modifica dell’allegato sulla legge 146 non è stato firmato, quindi non è operante. 

L’accordo integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. Un accordo di scuola definisce poi i criteri specifici del contingente di quella scuola, ma non può (non è opportuno che lo faccia) allargare l’area dei servizi essenziali. 

 

SERVIZI ESSENZIALI

CONTINGENTI (accordo nazionale)

Qualsiasi esame e scrutini finali

un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa,

un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori

un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici.

Vigilanza durante il servizio mensa

Se per motivi eccezionali il servizio  è mantenuto uno o due collaboratori scolastici

Cura del bestiame

(solo istituto agrario)

un assistente tecnico di azienda agraria,

un collaboratore scolastico tecnico

un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici

Impianto di riscaldamento

(sole se condotto direttamente dalla scuola)

In questo caso potrà essere richiesta la presenza del personale in possesso del patentino di conduttore di caldaie.

Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi

(solo istituto con reparti di lavorazione)

un assistente tecnico di reparto

un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati

Pagamento stipendi ai supplenti temporanei.

direttore

un assistente amministrativo

un collaboratore scolastico.

Vigilanza di notte e servizio mensa

(solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)

un istitutore

un cuoco

un infermiere

un collaboratore scolastico.

Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati.

 

 Quindi non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Formare unilateralmente contingenti di collaboratori per queste prestazioni è attività antisindacale. 

Il dirigente scolastico non può unilateralmente decidere i contingenti da formare. Se non vi è il contratto di scuola, dirigente scolastico e RSU possono concordare criteri di formazione del contingenti transitori. Se neanche questo accadesse, il dirigente scolastico deve comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configura come attività anti-sindacale. 

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2. LE PROCEDURE  

PRIMA DELLO SCIOPERO

 

Il dirigente scolastico

Il lavoratore

chiede a docenti e ata con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.

non può obbligare alcuno a rispondere,

non può chiedere di più (ad esempio che dichiari l’intenzione anche chi non sciopera) senza un accordo con la RSU

è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.

 

Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.

Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie).

 

valuta l’effetto previsto sul servizio;

può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti

 

 

comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsto per il giorno di sciopero

non può stabilire che ogni lavoratore comunichi ai propri alunni se intende scioperare e no

 

non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie.

individua il contingente di personale (ata o educativo, ma non docente) per assicurare le prestazioni indispensabili e lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero

per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola

non può decidere unilateralmente servizi essenziali non previsti dal contratto e contingenti relativi

 

Chi (ata o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra.

se sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi e come svolge le funzioni essenziali di direzione il giorno di sciopero

 

 

sostituisce, se possibile, persone del contingente con altre che non scioperano

 

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IL GIORNO DI SCIOPERO

 

Il dirigente scolastico

Il lavoratore

organizza con il personale docente che non sciopera il servizio che ha comunicato alle famiglie

 

organizza con il contingente di personale ata i servizi indispensabili

 

1. che sciopera

non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero

se ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare qualcosa e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero. 

2. che non sciopera

deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore;

può però essere chiamato dal dirigente a cambiare orario, ma non il totale delle ore, a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni

può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere poi essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno

 

Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del sindacato provinciale o della RSU può consistere nel diffidare il dirigente scolastico ad attuare iniziative antisindacali.