Personale con contratto a tempo indeterminato (direttivi, docenti e ATA di ruolo)
artt. 19, 20, 21, 22, 24.
PERMESSI RETRIBUITI.
Sono fruibili a domanda sulla base di idonea documentazione:
8 gg. (per anno scolastico) per partecipare a concorsi od esami
3 gg. (per evento) per lutti entro il secondo grado di parentela
15 gg. per matrimonio
3 gg. per particolari motivi personali o familiari documentati; a questi 3 giorni possono aggiungersi, per gli stessi motivi, i 6 giorni di ferie che il lavoratore può anticipare dal "pacchetto" estivo, anche in presenza di oneri per l'Amministrazione (supplenze esterne o interne pagate).
Tutti i precedenti giorni di permesso retribuito non influiscono sulla maturazione delle ferie né sull'anzianità. PERMESSI BREVI.
Possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario individuale previsto nella giornata (comunque non più di 2 ore per i docenti) da recuperare entro i due mesi successivi in una o più soluzioni.
La concessione ai docenti è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Il limite dei permessi fruibili durante un anno scolastico è pari all'orario settimanale di insegnamento per i docenti (da 18 a 25 ore a seconda degli ordini di scuola) e di servizio per gli ATA (36 ore). ASPETTATIVA
Si ha diritto ad 1 anno di aspettativa senza retribuzione per motivi di famiglia, di studio e ricerca.
Personale con contratto a tempo determinato (docenti e ATA precari)
artt. 22 e 25.
PERMESSI.
Per lutti, concorsi, esami o particolari motivi personali o familiari, si possono chiedere fino a 6 giorni per anno scolastico non retribuiti e senza riconoscimento giuridico; per matrimonio 15 giorni consecutivi retribuiti e computati nell'anzianità di servizio. PERMESSI BREVI.
Per il personale con contratto con il Provveditore, vale la stessa normativa del personale di ruolo.