Personale con contratto a tempo indeterminato (direttivi, docenti e ATA di ruolo)
artt. 19, 20, 21, 22, 24.FERIE
Il dipendente ha diritto a 32 giorni di ferie nel corso di ciascun anno scolastico.
I neo-assunti dopo il 4 agosto del 1995 hanno diritto a 30 giorni di ferie all'anno per i primi tre anni di servizio.
Direttivi e docenti devono fruire delle ferie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. Durante questo periodo il personale ATA deve fruire di almeno 15 giorni continuativi di ferie. Durante la restante parte dell'anno c'è la possibilità per i direttivi di fruire di 15 giorni di ferie e per i docenti di 6 giorni senza oneri aggiuntivi.
Quando, per esigenze di servizio o motivi personali, il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie nell'anno scolastico di competenza, le stesse potranno essere fruite nell'anno scolastico successivo, durante la sospensione dell'attività didattica (per il personale ATA entro il mese di Febbraio).
Viene confermata la normativa sui quattro giorni di recupero festività.
Personale con contratto a tempo determinato (docenti e ATA precari)
artt. 22 e 25.FERIE
I supplenti comunque nominati e gli incaricati di religione hanno diritto ad un periodo di ferie proporzionale al servizio prestato da godere prima della cessazione del rapporto di lavoro. Se ciò non fosse possibile esse saranno liquidate al termine dell'ultimo contratto di ogni anno scolastico.