IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTO l'articolo 40 della legge 23 dicembre 1997, n.449;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e, in particolare, gli
articoli 2, 8 e 9;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
SENTITA la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali nella
seduta del 5 febbraio 1998;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
espresso nell’adunanza del 10 febbraio 1998;
VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle
riunioni del 27 febbraio e del 4 marzo 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
ACQUISITI
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 13 maggio 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
12 giugno 1998;
Sulla proposta del
Ministro della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente
regolamento:
dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di
istituto
Art.
1 (Finalità)
1.1. Il
raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche
ha la finalità di garantire l’efficace esercizio dell’autonomia
prevista dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, di dare
stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità
locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che
agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
1.2. Il
dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi
didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in
una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a
stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.
1.3. Il
raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha
l'ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la
necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli
enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni
operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.
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Art.
2 (Parametri)
2.1. L’autonomia
amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione
educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che
raggiungono dimensioni idonee a garantire l’equilibrio ottimale tra
domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta formativa. A tal
fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di
ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va
assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con
particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche,
economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua
organizzazione politico-amministrativa.
2.2. Ai fini
indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica
gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione,
consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio,
compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di
riferimento per assicurare l’ottimale impiego delle risorse
professionali e strumentali.
2.3. Nelle piccole
isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche
contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di
riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300
alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che
comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma
6; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di
particolare isolamento possono, altresì, essere costituiti istituti
comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui al
comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica,
con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con
finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed
officine di alto valore artistico o tecnologico.
2.4. Nell'ambito
degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione
ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione
agli elementi di seguito indicati:
a) consistenza
della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di
pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola
contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
b) caratteristiche
demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di
utenza;
c) estensione dei
fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;
d) complessità di
direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla
pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella
stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente,
di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione,
nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e
laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.
2.5. Qualora le
singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati
sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese
nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti
comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel
rispetto della progettualità territoriale;
2.6. Per garantire
la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo
3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello
stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di
istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo
stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli
istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del
territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei
percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di
istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla
unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono,
separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino
d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate
dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri
ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la
denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.
2.7. Nelle province
il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni
di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse
deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2,
anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in
sede di conferenza provinciale convocata a norma dell’articolo 3.
2.8. Gli indici
minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli
istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con
indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione
limitata nell’ambito nazionale e regionale.
2.9. Le
disposizioni contenute nei commi, 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle
scuole e istituti di istruzione statali con lingua d’insegnamento
slovena. A tali scuole sarà attribuita l’autonomia scolastica ai fini
dell’esercizio del diritto allo studio, anche in assenza dei parametri
minimi di cui all’art. 2, comma 3, e sulla base della distribuzione
territoriale degli allievi che le frequentano. Nell’attribuire
l’autonomia alle scuole con lingua d’insegnamento italiana, site
negli stessi ambiti territoriali, le conferenze provinciali terranno
conto delle decisioni assunte nei confronti delle scuole con lingua
d’insegnamento slovena.
2.10. Gli indici di
riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti di
istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti
ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto
legislativo n.297 del 16 aprile 1994, con il dovuto riguardo alle
specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette
scuole.
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Art.
3 (Piani provinciali di dimensionamento)
3.1. I piani di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione
dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze
provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli
indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli
ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.
3.2. Entro il 31
ottobre 1998 il presidente della provincia¸ anche in assenza degli
indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza
provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le
comunità montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente
competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e
il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il
coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. Ove il
presidente della provincia non provveda tempestivamente alla
convocazione, questa può essere fatta dal sindaco del comune capoluogo
di provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente ufficio
periferico dell'amministrazione scolastica.
3.3. Nella prima
riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione
e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai
soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri
per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali
ristretti.
3.4. Gli
ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle
istituzioni scolastiche sono individuati dalle conferenze previste dai
precedenti commi.
3.5. I
dirigenti competenti della amministrazione periferica della pubblica
istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza
provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di
informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano
alle conferenze provinciali di cui al comma 3 eventuali pareri e
proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali
degli istituti d'istruzione interessati. I dati, i documenti e le
informazioni di cui sopra, unitamente alle proposte formulate, sono
contemporaneamente trasmesse alle regioni e ai consigli provinciali e
distrettuali competenti per territorio.
3.6. Il
piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado è approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre
1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.
3.7. I piani
contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province
o regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni
di fruibilità del servizio scolastico.
3.8. Le regioni
approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio
1999 sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento,
nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'articolo 2. Le
regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove
necessario, con le regioni confinanti.
3.9. I piani,
possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro
approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro
l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001.
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Art.
4 (Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia)
4.1. I dirigenti
dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei
piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi
quelli di riconoscimento dell’autonomia alle singole istituzioni
scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle
istituzioni scolastiche che ne siano prive.
4.2. Agli enti
locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione,
istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni
scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e
l’autonomia. Tale competenza è esercitata su proposta e, comunque
previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con
particolare riguardo al raggiungimento delle finalità di cui
all’articolo 1, comma 2, nel rispetto delle competenze di cui
all’articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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Art.
5 (Organici pluriennali)
5.1. La consistenza
complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i
dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio
1998-2000 a norma delle vigenti disposizioni dell'articolo 40, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n.449, è articolata su base regionale e
ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive
rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in
relazione alle tenendo conto, in relazione delle funzioni di
programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle
regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tenendo conto:
a) del numero degli
alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;
b) del numero degli
istituti previsti, delle loro dimensioni e dell’articolazione delle
stesse istituzioni sul territorio;
c) delle
caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
d) degli indici di
disagio economico e socio-culturale;
e) degli obiettivi
correlati all’economia regionale e all’evoluzione del mercato del
lavoro;
f) della
distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
5.2. Entro il
limite della dotazione organica organico provinciale complessiva
l'organico funzionale, la dotazione organica di ciascuna istituzione
scolastica é definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica
periferica, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti
a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed
elementi di valutazione:
a) numero degli
alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo
di studi:
b) insegnamenti da
impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi
previsti dai corrispondenti curricoli;
c) esigenze di
sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) attività
didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli
insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e
di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei
percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle
esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle
caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del
mercato del lavoro;
e) azioni di
supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca
educativa e scientifica, di orientamento scolastico e professionale e di
valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale
articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili
di specializzazione;
f) esigenze
specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza
giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle comunità montane e
nelle piccole isole;
g) prevedibili
necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di
sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore
all'intero anno scolastico.
5.3. Le risorse
umane necessarie per le finalità indicate alle lett. d), e), f) e g del
comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti
di scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi
delle stesse istituzioni.
5.4. Nei limiti
delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla
formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri
stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello
nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni
da svolgere.
5.5. Le scuole
annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità
giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica
di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità
complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
5.6. Gli organici
di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in
lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente
determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione
di appartenenza.
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Art.
6 (Dotazione finanziaria di istituto)
6.1. Gli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo
e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in
proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di
istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o sub-provinciale
e sono distinti in assegnazioni ordinarie e perequative. Le assegnazioni
perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche,
orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di
ripartizione delle assegnazioni perequative è sentito il parere della
conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.
6.2. Le dotazioni
finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole
istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'Amministrazione
scolastica, in conformità ai criteri generali e agli indici di
riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.
6.3. Le istituzioni
scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza
altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di
scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie,
alle regioni e agli enti locali con il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
6.4. Le
disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori
risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti
locali, di altri enti e di privati per l'attuazione di progetti promossi
e finanziati con risorse a destinazione specifica.
6.5. Lo Stato, le
regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti
pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la
gestione di attività previste dai commi 3 e 4.
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Art.
7 (Esclusioni)
7.1. Le
disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle
accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori
di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle
scuole italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il
disposto dell'articolo 5, comma 5.
7.2. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano
con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel
rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
7.3. In mancanza di
norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti, che attribuiscano
alle regioni a statuto speciale competenza legislativa in materie
disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei
precedenti articoli.
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Art.
8 (Abrogazioni)
1. Ai sensi
dell’articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono
abrogati gli articoli 442, comma 3. e 548, comma 5, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l’articolo
1, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.