Sommario
Schema di Decreto Legislativo in applicazione della legge
53/2003 (dal
sito del sindacato CISL)
(Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 5)
- Bozza -
Capo I - Scuola dell’infanzia
Articolo 1 - Finalità della scuola dell’infanzia
1. La scuola dell’infanzia, di
durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento,
e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative, nel
rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
compromesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la
generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della
scuola d’infanzia.
Articolo 2 - Accesso alla scuola dell’infanzia
1. Alla scuola dell’infanzia
possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Articolo 3 - Attività educative
1. L’orario annuale delle
attività educative per la scuola dell’infanzia, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento
della religione cattolica in conformità all’accordo che apporta modifiche al
concordato lateranense e relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la
legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un
minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle
singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento
degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività
educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario
contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell’esercizio
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di
coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
3. La scuola dell’infanzia cura
la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare,
all’autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle
famiglie.
CAPO II - Primo ciclo di istruzione
Articolo 4 - Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo
dell’istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di
primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di
otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere
all’istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della
durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola
dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due
periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di
primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico
biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione
positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo d’istruzione
si conclude con l’esame di stato, il cui superamento costituisce titolo di
acceso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione
professionale.
Capo III - La scuola primaria
Articolo 5 - Finalità
1. La scuola primaria promuove,
nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi
comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua
italiana e all’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per
l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei
suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della
convivenza civili.
Articolo 6 - Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno
della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 31 agosto dell’anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al
primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Articolo 7 - Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire
l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale
delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle
regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della
religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all’articolo
3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.
2. Le istituzioni scolastiche,
al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano,
nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo
educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale
per gli allievi.
3. Al fine di ampliare e
razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono,
nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
4. Allo scopo di garantire le
attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l’organico
di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al
comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al
profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni
scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di prestazione d’opera con esperti.
5. L’organizzazione delle
attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità
delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle
finalità di cui all’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di
studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l’intera durata del corso, il
docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le
famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla
scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con
le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto
dall’allievo degli altri docenti.
6. Il docente con compiti di
tutorato assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, una prestazione in
presenza con il gruppo di alunni affidatogli compresa tra le 18 e le 21 ore
settimanali.
7. Il dirigente scolastico,
sulla base di quanto stabilito dal piano dell’offerta formativa, dispone
l’assegnazione dei docenti alle classi avvedi cura di garantire le condizioni
per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e
delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche
definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche
sulla base delle scelte delle famiglie, delle disponibilità strutturali e dei
servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità
dell’insegnamento-apprendimento.
Articolo 8 - La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e
annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio
personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai
fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con
decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno ala classe
successiva, all’interno del periodo.
3. Il miglioramento dei
processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede
di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti dalla
scuola privata o familiare che compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento un’età non inferiore a quella richiesta per la classe cui si
intenda accedere sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza
delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione degli esami è unica.
Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove
suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo.
Capo IV - Scuola secondaria di primo grado
Articolo 9 - Finalità della scuola secondaria di primo grado
1. La scuola secondaria di
primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini
all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione
e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità,
anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica della discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi, favorisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio
di una seconda lingua dell’unione europea, aiuta ad orientarsi per la successiva
scelta di istruzione e formazione.
Articolo 10 - Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire
l’esercizio del diritto- dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale
delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento
della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui
all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.
2. Le istituzione scolastiche,
al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano,
nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attività e insegnanti, coerenti con il profilo
educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori
198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Al fine
di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni
scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e
2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alle mensa.
4. Allo scopo di garantire le
attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l’organico
di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnanti di cui al
comma 2, ove essi richiedono una specifica professionalità non riconducibile
agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento,
le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro
bilanci, contratti di prestazione d’opera con esperti.
5. L’organizzazione delle
attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità
delle istituzioni scolastiche, fremo restando che il perseguimento delle
finalità di cui all’articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione
dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnanti e delle attività
educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine
concorre prioritariamente, per l’intera durata del corso, il docente in possesso
di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il
territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui
al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative
e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura delle
documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli
altri docenti.
Articolo 11 - Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità
dell’anno, per la valutazione egli allievi è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e
annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti
responsabili degli insegnanti e delle attività educative e didattiche previsti
dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione
periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e
didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la
valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di
accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio,
valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati,
possono non ammettere l’allievo alla classe successiva all’interno del periodo
biennale.
4. Il terzo anno della scuola
secondaria di i grado si conclude con un esame di stato.
5. Alle classi seconda e terza
si accede anche per esame di idoneità, la quale sono ammessi i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimo di età
e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto
titolo, rispettivamente, almeno uno o due anni.
6. All’esame di stato di cui al
comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che
siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell’anno
in corso compiano ventitre anni di età. Il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono
assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità,
almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
Capo V - Norme finali e
transitorie
Articolo 12 - Scuola dell’infanzia
1. Nell’anno scolastico
23003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia, in forma di
sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il
28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività
delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei
comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse
condizioni e modalità, per gli anni colastici2004-2005 e 2005-2006 può essere
consentita un’ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui
all’articolo 2. Il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
provvede, con proprio decreto, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque
il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 15.
2. Alla generalizzazione di cui
all’articolo 1, comma 2 del presente decreto si provvede con decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito dei finanziamenti disposti a
norma dell’articolo 7, comma 6 della legge 28 marzo 2003,n.53.
3. Al fine di armonizzare il
passaggio al nuovo ordinamento, fino all’emanazione delle norme regolamentari di
cui all’articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n.
275, si adotta in via transitoria l’assetto pedagogico, didattico ed
organizzativo individuato nell’allegato A.
Articolo 13 - Scuola primaria
1. Nell’anno scolastico
2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini
che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni
scolastici successivi può essere consentita, con decreto del ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione
delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6,
comma 2.
2. Per l’attuazione delle
disposizioni del presente decreto sono avviate, dall’anno scolastico 2003-2004,
la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall’anno
scolastico2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il
passaggio al nuovo ordinamento, l’avvio del primo ciclo di istruzione ha
carattere di gradualità. Fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui
all’articolo 8 del decreto presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si
adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo
individuato nell’allegato b, facendo riferimento al profilo educativo, culturale
e professionale, individuato nell’allegato d.
Articolo 14 - Scuola secondaria di primo grado
1. A decorrere dall’anno
scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola
secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall’anno scolastico
2005-2006 la seconda classe del predetto biennio e, dall’anno scolastico
2006-2007 la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino all’emanazione delle
norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto presidente della
repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l’assetto
pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell’allegato c, facendo
riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato
nell'allegato D.
Articolo 15 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 6, comma 2, dell’articolo 12, comma 1,
dell’articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola statale, determinati nella
misura massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di
euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsione di base di
parte corrente “fondo speciale” dello stato di previsione del ministro
dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
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