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CODICE
DEONTOLOGICO PER
L'ESERCIZIO
DELLA
PROFESSIONE DI CHIMICO
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Titolo I - AMBITO DI APPLICAZIONE
art. 1
1. Le
presenti norme di codice deontologico per l'esercizio della professione
di Chimico rendono espliciti i comportamenti, a cui i Chimici iscritti
all'Albo si attengono per legge, per indirizzo comunitario e per prassi.
Esse
valgono anche per l'esercizio della disciplina che la legge affida
all'Ordine professionale .
Esse non
sostituiscono né integrano le norme di legge, cui esclusivamente si deve
fare riferimento nel caso di incertezza nella interpretazione e
applicazione.
Esse
valgono per il Chimico, sia libero professionista sia dipendente da
amministrazioni pubbliche o private.
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Titolo II -
CONDOTTA
CAPO
I - Vita pubblica e privata
art. 2
Principi
generali
1. Il
Chimico nell'esercizio della professione adempie anche ad una funzione sociale
di pubblica utilità, svolta nel rispetto delle leggi e dei principi di dignità
professionale, di integrità morale, di obiettività e di lealtà, sia nei rapporti
con la committenza e con i Colleghi, sia nei rapporti con gli estranei.
2. In
ogni manifestazione della propria attività professionale il Chimico interpreta e
applica la chimica con correttezza, responsabilità e competenza nelle forme più
adeguate agli interessi pubblici e privati affidatigli.
3. Il
Chimico conforma la propria condotta professionale ai principi irrinunciabili
della indipendenza e della imparzialità.
4. Il
Chimico nell'esercizio della professione non tiene comportamenti discriminatori
dettati da differenze di nazionalità o razza, da convincimenti politici, da
appartenenza a classi sociali od economiche oppure da differenze di religione.
5. Il
Chimico si astiene dal prestare il proprio nome e la propria collaborazione a
iniziative o procedure che siano moralmente discutibili ed incompatibili con la
professione di Chimico e possano recare conseguenze pregiudizievoli al decoro,
alla dignità e moralità individuale, nonché al prestigio della categoria e della
professione.
6.
Il Chimico nell'esercizio della professione prende in considerazione e valuta le
possibili conseguenze sull’ambiente e sull’uomo, adoperandosi di conseguenza per
la salvaguardia della natura e dell'ambiente da ogni forma e tipo di
inquinamento o di manomissione di beni culturali, artistici, ambientali,
naturali ed anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse
naturali.
7.
Al fine di migliorare le
proprie prestazioni e renderle più efficaci e competitive al passo delle
innovazioni scientifiche e tecniche il Chimico cura l'aggiornamento della
propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche
conoscenze dirette e indirette nelle materie che la riguardano.
In ogni caso le
specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della
complessiva competenza professionale, che deve essere sempre mantenuta ai
livelli più elevati.
8.
Il Chimico divulga studi, ricerche o argomenti
attinenti la chimica attraverso quotidiani, periodici in genere o altri mezzi di
comunicazione con obiettività, chiarezza e semplicità per evitare errate
interpretazioni, critiche infondate o speculazioni interessate.
9.
L’iscritto determina con
il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del codice
civile, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
10.
Il Chimico, ove
richiesto, deve poter rispondere, anche mediante specifiche forme assicurative,
per i rischi inerenti l'esercizio della professione.
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Capo II - Luogo di
attività
art. 3
Sede e studio
1. Il
Chimico libero professionista dispone di ben individuata sede, apprestando
strutture idonee ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività e la
custodia di documenti e registri e garantendo effettiva presenza e direzione
personale dell'attività.
2.
Il Chimico dipendente da
amministrazioni pubbliche o private svolge la propria attività nei luoghi
assegnati dalla direzione da cui dipende, utilizzando al meglio le strutture ed
attrezzature a sua disposizione, avendo cura delle stesse.
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Capo III - Concorrenza
art. 4
Illecita
concorrenza
1.
Il Chimico non ricorre a
forme di illecita concorrenza non confacenti alla dignità e moralità
individuale, al decoro ed al prestigio della categoria dei Chimici.
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art. 5
Pubblicità
1.
Nell'ambito delle regole generali sulla pubblicità, riguardanti sia l'attività
svolta, sia lo studio professionale, che le qualità personali, al Chimico il
quale eserciti la professione sia individualmente sia nelle forme associative o
societarie previste dalla legge, è consentito pubblicizzare la propria attività
con esclusivo scopo informativo sulle aree di competenza specifica e
conformemente ai principi di correttezza, prestigio e decoro della professione.
In particolare:
a) non
espone targhe, tabelle, avvisi, indicazioni e altri richiami pubblicitari
inusuali per dimensioni e diciture;
b) non
consente la persistente esposizione accanto alla propria di targhe e avvisi
riguardanti attività che possano ingenerare inganno o equivoci;
c) non
inserisce nella carta intestata e nella modulistica di ufficio, anche
avvalendosi di mezzi informatici, indicazioni e titoli non legalmente
riconosciuti e indicazioni non strettamente inerenti l'esercizio della
professione;
d) non
pone in essere altre forme indifferenziate di sollecitazione della clientela;
e) il
messaggio pubblicitario può essere dato attraverso lettere, opuscoli, guide
professionali e telefoniche, stampa, radiotelevisione e reti telematiche, anche
a diffusione internazionale;
f) il
contenuto del messaggio pubblicitario non deve ingenerare false o esagerate
aspettative, anche a mezzo di ambiguità od omissioni, enfatizzare risultati già
raggiunti o denigrare l’attività e l’immagine professionale di altri iscritti;
g) non può
essere fatto riferimento a cariche ricoperte presso gli organismi istituzionali
dell’ordine professionale né ad altri titoli estranei alle attività oggetto
della professione;
h) non può
essere citato il nominativo di propri clienti;
2. il
Chimico non deve consentire che altri divulghino messaggi pubblicitari che lo
coinvolgono in modo difforme dalle presenti norme.
in caso di dubbi
interpretativi nell’applicazione del presente articolo, è raccomandata la
preventiva consultazione dell’ordine professionale.
3. il
Chimico in tutte le occasioni in cui esercita la propria attività professionale,
sia in forma libera che dipendente, antepone sempre al proprio nominativo il
titolo professionale "Chimico", eventualmente preceduto a sua volta dal titolo
accademico "dottore" o "professore" e/o altre qualifiche.
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Capo IV -
Rapporti professionali
art. 6
Rapporti con Committenti o Datori di Lavoro
1.
Nei rapporti con i committenti od i datori di lavoro il Chimico
tiene un comportamento di leale impegno a svolgere le prestazioni secondo le
leggi ed i regolamenti vigenti.
2.
Il Chimico nello svolgimento dell'incarico informa il committente degli
eventuali propri interessi, in atto o precedenti, nei riguardi di concorrenti,
forniture, procedimenti che possano in qualsiasi modo interferire con gli
interessi del committente o con l'esito della prestazione.
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art. 7
Rapporti con uffici pubblici e altri
professionisti
1.
Nei rapporti con gli
Uffici pubblici e con le Istituzioni il Chimico:
a) -
si comporta secondo i principi di indipendenza, offrendo se necessario la
propria collaborazione nel rispetto delle
competenze e
delle attribuzioni.
b) -
per lo
svolgimento di pratiche professionali non trae vantaggio in alcun modo dai
personali rapporti in cui possa trovarsi con dipendenti di uffici pubblici ed
istituzioni.
2.
Nei rapporti con
professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il Chimico si
comporta secondo principi di correttezza, lealtà, collaborazione e solidarietà.
3. Nel
caso di collaborazione con altri professionisti, il Chimico non assume compiti e
responsabilità al di fuori delle proprie competenze.
4. Il
Chimico che ricopre funzioni pubbliche in Enti o Istituzioni varie, statali,
regionali o locali, non può avvalersi direttamente o indirettamente dei poteri e
del prestigio derivanti dalla appartenenza a tale ufficio per trarne indebiti
vantaggi per sé o per altri
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art. 8
Rapporti
con i colleghi
1.
Nei rapporti
con i colleghi il Chimico si comporta secondo i principi di correttezza, lealtà,
collaborazione e solidarietà.
2.
Il Chimico si presta sistematicamente a scambi
di opinioni e di informazioni con i colleghi, ai quali – ove richiesto - non
nega consigli di natura professionale.
3.
Il Chimico informa il collega, direttamente e
con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni professionali in
cui ritenga che lo stesso sia incorso.
4.
Il Chimico non fa apparire come esclusivamente
proprie le prestazioni di altri colleghi o le prestazioni effettuate in
collaborazione con altri colleghi, e, salvo espressa rinuncia da parte degli
interessati, si adopera affinché risultino i contributi degli effettivi autori.
5.
Il Chimico non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati ed informa
tempestivamente il collega nel caso assuma incarico già affidato allo stesso.
6. Il
Chimico si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le
proprie qualità per averne benefici di qualsiasi natura.
7.
Qualora il
Chimico debba esprimere pareri professionali sull'opera di un collega, si
astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall'usare espressioni
sconvenienti, limitandosi a valutazioni oggettive esclusivamente di natura
scientifica e tecnica.
In ogni caso,
prima di formulare valutazioni sull'operato di un collega, assume per quanto
possibile informazioni sulle motivazioni che sottendono al lavoro del collega.
8. Eventuali
contrasti professionali sono conciliati con obiettività ed equilibrio: in caso
di mancato accordo viene fatto ricorso agli Ordini Professionali
territorialmente competenti.
9.
Il Chimico con riservatezza offre aiuto e assistenza al Collega bisognoso, al
quale viene prestato anzitutto il miglior conforto morale.
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art. 9
Rapporti
con i collaboratori e dipendenti
1.
Nei rapporti
con i collaboratori e i dipendenti il Chimico assicura ad essi condizioni di
lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro
formazione professionale.
2.
Il Chimico evita di
coinvolgere i propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella
propria diretta ed esclusiva competenza professionale.
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art. 10
Rapporti
con il Consiglio dell'Ordine
1.
Il Chimico si attiene
alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dall'Ordine presso
cui è iscritto nell'esercizio delle competenze istituzionali e considera
l'Ordine stesso l'organismo che tutela la attività professionale, che difende i
diritti della categoria, la dignità e il prestigio della professione .
2.
Il Chimico
presta al Consiglio dell'Ordine la più ampia collaborazione al fine di
consentire ad esso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di
vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge per
la tutela il prestigio e il decoro della categoria. Egli partecipa alle riunioni
ed alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
3.
Il Chimico, alla
motivata richiesta del Consiglio dell’Ordine e compatibilmente con l’obbligo del
segreto professionale, comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria
attività professionale.
4.
Il Chimico segnala al
Consiglio dell'Ordine di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da
chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della
professione.
5.
Il Chimico informa il
Consiglio dell'Ordine dei problemi di generale rilevanza per l'attività
professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, ed altre
professioni, astenendosi nel frattempo dall'intraprendere iniziative personali
non concordate preventivamente con l'Ordine.
6.
I Chimici componenti del
Consiglio dell'Ordine adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività,
cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Consiglio dei
poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni
ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai
problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra
i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.
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Titolo III -
PRESTAZIONE PROFESSIONALE
capo I - L'incarico
art. 11
Astensione
1.
Il Chimico
rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, oppure
per i quali non abbia preparazione o competenza
2. Il
Chimico deve operare nel rispetto del principio fondamentale della netta
separazione degli interessi di impresa da quelli della professione svolta senza
vincoli.
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art. 12
Assunzione
1.
Il Chimico
evita comportamenti che possano condizionare la libertà di scelta del
committente.
2. Compete
al Chimico decidere e assumere di persona e nel modo ritenuto più confacente
tutti i comportamenti necessari per la direzione della esecuzione dell'incarico
e della predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle
relazioni e di tutti gli atti professionali.
3. Il
Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli
interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano
o intervengano motivi di incompatibilità.
4.
Se nel corso
dello svolgimento dell'incarico sopravvengono condizioni di incompatibilità il
Chimico rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa
liberamente decidere l'eventuale interruzione del rapporto.
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art. 13
Recesso
1.
Il Chimico non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o
vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare
il suo operato.
2.
Il Chimico può recedere dall’incarico senza rendere motivazione, se nel corso
dell'esecuzione della prestazione il committente intende imporre al Chimico
incaricato l'intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la
responsabilità
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CAPO II -
esecuzione
art. 14
Personalità
e doveri
1.
L'esecuzione della
prestazione del Chimico è caratterizzata dal "rapporto personale" con le parti.
La facoltà di
avvalersi di sostituti e ausiliari non deve pregiudicare la complessiva
connotazione personale che caratterizza l'esecuzione dell'incarico
professionale.
2.
Il Chimico incaricato di studi, ricerche,
applicazioni che possono portare a invenzioni od a progetti originali od a
perfezionamenti di processi noti, si accorda direttamente con il committente
riguardo i doveri ed i diritti connessi all'innovazione.
3.
Il Chimico assume la responsabilità personale della attività svolta e delle
informazioni che ne derivano e:
a) identifica lo scopo di ogni lavoro
proposto, per assicurare che esso sia necessario, utile e fattibile, e ne
considera le conseguenze sociali, ambientali ed economiche;
b) assicura che il lavoro da svolgere sia identificato, definito e
programmato in maniera sufficientemente dettagliata, tanto da consentire che i
suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
c)
assicura che il lavoro sia
svolto da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell’addestramento e
dell’esperienza necessaria a compierlo e che sia cosciente delle proprie
responsabilità scientifiche di supervisione e gestionali;
d) assicura che tutto il lavoro svolto
sia completamente, accuratamente e durevolmente registrato dalla persona addetta
e che il successivo rapporto ed utilizzo ne preservi comunque l’integrità e
reperibilità per tutto il tempo necessario;
a) assicura che tutti i materiali, compresi i campioni, siano
identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, immagazzinati e
distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie
su di essi;
b)
assicura che tutte le
apparecchiature siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e
mantenute in modo da garantire che nel funzionamento rientrino nelle specifiche
definite;
c)
assicura che ogni lavoro venga
svolto entro una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;
d)
utilizza sistemi di gestione che
promuovano e preservino la qualità del lavoro svolto dai singoli operatori;
e) assicura che il lavoro svolto sia mantenuto al massimo livello di
competenza ed qualità con particolare attenzione per l’interesse pubblico
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art. 15
Segretezza
1.
Nell'esercizio
della propria attività il Chimico rispetta rigorosamente il segreto
professionale sulle attività inerenti la prestazione professionale, sul
contenuto della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante la
esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente.
L'obbligo del
segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.
2.
Il Chimico
informa i propri collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto
professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi
rispettata.
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art. 16
Imparzialità ed obblighi
1.
Nella
esecuzione della prestazione il Chimico tiene un comportamento imparziale,
mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del
committente, qualora esistano conflitti tra interessi collettivi e privati.
2.
Il Chimico non accetta
direttamente o indirettamente da terzi compensi oltre quelli dovuti dal
committente, senza che questi sia stato preventivamente avvisato della natura,
motivo ed entità del compenso ed abbia rilasciato esplicito assenso alla
riscossione.
3.
In particolare il Chimico
è tenuto a:
a)
informare il
committente di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della prestazione
demandatagli ed all'occorrenza consigliare professionalmente lo stesso,
proponendo impostazioni autonome e diverse dalla volontà e intenzione
originaria;
b)
effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche
dirette nonché a richiedere e/o procurarsi la documentazione dovuta o
comunemente ritenuta necessaria per la compiuta esecuzione dell'incarico
professionale;
c)
conformare le risultanze della prestazione al
rispetto delle norme, assicurandosi che ogni errata interpretazione non possa
condurre il committente alla violazione della legge;
d)
dare al
committente i chiarimenti richiesti o ritenuti utili alla comprensione delle
risultanze della prestazione professionale.
e)
avvalendosi se
necessario anche di separata documentazione, integrare la illustrazione delle
risultanze della prestazione professionale esponendo al committente gli obblighi
e garanzie particolari e le clausole di esonero o limitative di responsabilità,
nonché agli adempimenti che possono derivare.
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art. 17
Certificazione
1.
I documenti
consegnati al committente sono formulati dal Chimico in modo chiaro, completo ed
in modo tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.
2.
Nella stesura
dei certificati egli si attiene alle istruzioni riportate nella APPENDICE I
3.
Per gli
iscritti all'Ordine dei Chimici è istituito il " Sigillo Professionale ".
L'uso del sigillo
professionale da applicarsi in calce ai documenti professionali sopraddetti
segue le disposizioni contenute nella APPENDICE II.
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Titolo IV -
NORME FINALI
art. 18
1.
Secondo le esigenze
individuate dall'Ordine potranno essere approvate e aggiunte altre APPENDICI
riguardanti particolari aspetti di attività professionale .
2.
Tutti gli iscritti all'Ordine che esercitano la professione di Chimico, sia
libero professionista che dipendente da amministrazioni pubbliche o private,
sono tenuti al rispetto delle presenti norme di comportamento deontologico ed
etico.
3.
Alle contravvenzioni alle
presenti norme si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento
professionale.
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APPENDICE I
Istruzioni
per la certificazione
1.
Indipendentemente da
altri diversi obblighi di natura fiscale o contrattuale, derivanti da norme
imposte o accordi volontariamente accettati la chiara e completa formulazione
nella certificazione richiede di:
a)
riportare nome e indirizzo completo del committente;
b)
indicare le motivazioni
per la scelta delle procedure seguite (ad esempio le metodiche seguite di
campionamento e di analisi );
c)
utilizzando espressioni
tecnicamente esatte e comprensibili, ove possibile, anche ai non esperti della
materia, riportare con esattezza le condizioni e le modalità di misurazione e
prelievo campioni, nonché ogni altra indicazione ritenuta utile alla
comprensione (ad esempio data, ora, nominativo/i delle persone intervenute e
loro qualifica anche in rapporto al committente, descrizione dettagliata del
luogo e della origine da cui sono ricavati i campioni, descrizione dei campioni
ottenuti, loro numero, peso, volume, involucro, sigilli e contrassegni,
conservazione per l'invio alle successive operazioni analitiche );
d)
riportare i metodi di
studio, di esecuzione e di analisi seguiti, i dati ottenuti con l'intervallo di
precisione degli stessi, le tarature e prove di confronto effettuate, riferite a
metodiche ufficiali;
e)
riportare le conclusioni
ed il giudizio tecnico circostanziato facendo esplicito riferimento alle
finalità delle operazioni richieste.
f)
nel caso di esami e
analisi sui materiali campionati, indicare il tempo di conservazione del
campione di controllo richiesto dal cliente o da disposizioni specifiche o da
scelte del Chimico.
g)
riportare la firma
leggibile del Chimico con l'impronta a olio del sigillo professionale rilasciato
dall'Ordine di appartenenza.
2.
Il Chimico, nel caso che
sia dipendente da ente o struttura pubblica o privata ed operi nell'ambito del
rapporto di dipendenza, indica ugualmente il proprio nome e cognome e qualifica
nella organizzazione in cui è inserito
L'apposizione
dell'impronta del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine sul documento
redatto su carta intestata dell'ente o struttura di appartenenza non deve
ingenerare equivoci riguardo la natura della prestazione e del documento
sottoscritto, se con valore nel rapporto diretto interno con l'ente o ditta di
appartenenza oppure con valore in rapporti verso l’esterno.
3.
I documenti originali e
copie, le relazioni, perizie, progetti e studi di qualsiasi natura e rilasciati
a qualunque scopo, sottoscritti ufficialmente e contrassegnati con il sigillo
professionale, vengono sempre conservati per almeno cinque anni dal Chimico che
ha effettuato e sottoscritto la prestazione.
4.
I campioni di materiali o
sostanze vengono conservati dal Chimico che ha sottoscritto la certificazione
per tutto il tempo necessario ed indicato nel certificato finale.
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APPENDICE II
Disciplina del Sigillo Professionale
1.
Il sigillo professionale
è il timbro in lega metallica o di altro adatto materiale durevole di proprietà
esclusiva dell'Ordine dei Chimici che ne cura l'approntamento concedendolo in
uso ai Chimici regolarmente iscritti nell'Albo, i quali ne facciano domanda
scritta dichiarando di conoscere ed accettare pienamente le norme della presente
disciplina.
L'apposizione del sigillo
professionale viene effettuata sotto la esclusiva responsabilità del legittimo
detentore.
L'Ordine che ha
rilasciato il sigillo ne tutele la proprietà esclusiva e vigila sul suo corretto
uso senza responsabilità sugli usi impropri.
2. L'uso
del sigillo professionale è riservato esclusivamente agli atti di professione di
Chimico, come
consulenze, studi, progetti, certificazioni di analisi chimiche, impianti e ogni
altro documento redatto e sottoscritto dal chimico nello svolgimento di
prestazioni professionali.
L'impronta del
sigillo professionale è sempre abbinata alla firma autentica del Chimico
detentore che l'utilizza su documenti della propria attività professionale.
3.
Il sigillo professionale
conferisce al documento sottoscritto dal Chimico un carattere distintivo,
significando che il Chimico iscritto all'Ordine nello svolgimento della
prestazione professionale si è attenuto a scienza e coscienza nel rispetto delle
norme di legge e dei principi deontologici per l'esercizio della professione di
Chimico .
4.
I documenti
contraddistinti dal sigillo professionale si riconoscono convalidati
compiutamente come di prestazioni professionali regolate al libro V titolo III
capo II del Codice Civile e dalle norme connesse e possono dal committente
essere validamente prodotte alla Pubblica Amministrazione ed essere utilizzate
nelle controversie con terzi .
5.
E' vietato agli Iscritti
nell'Albo dei Chimici utilizzare altri sigilli professionali che non siano
quello unico originale approvato e fornito dall'Ordine, diversi per materiale
forma e diciture, riproducenti direttamente o indirettamente anche solo in parte
l'impronta originale.
Ai detentori di
regolare sigillo professionale è consentito l'utilizzo di uguale impronta a
secco ottenuta per pressione, purché tale impronta riproducente lo stesso
sigillo sia depositata presso l'Ordine di appartenenza.
6.
Presso l'Ordine è
istituito lo "Schedario del Sigillo" su cui sono trascritti, per ogni
assegnatario: le generalità, la data della domanda e quella del rilascio,
l'impronta del sigillo ripetuta più volte, nonché la firma del Chimico per
esteso ed abbreviata, quale appare sui documenti in cui sia fatto uso del
sigillo professionale.
Depositario dello
schedario è il Presidente dell'Ordine.
Le spese di
approntamento sono rimborsate all'Ordine da parte del Chimico beneficiario
all'atto della domanda di rilascio del sigillo.
7.
Il Chimico deve custodire
diligentemente il proprio sigillo professionale.
Nel caso di
smarrimento o furto, entro 48 ore dalla constatazione, deve darne avviso
all'Ordine a mezzo raccomandata .
L'Ordine dopo gli
accertamenti del caso e su istanza dell'iscritto provvede all'assegnazione di un
nuovo sigillo che porterà la lettera D maiuscola a indicare che trattasi di
duplicato.
Di tale duplicato
viene applicata l'impronta sull'apposita scheda.
In caso di
ritrovamento del sigillo originale, il duplicato non può più essere usato, e
deve essere restituito all'Ordine che delibera la immediata distruzione oppure
la conservazione per un massimo di tre anni senza utilizzo.
8.
Nei casi ed entro i
limiti appresso descritti, il sigillo professionale viene restituito all'Ordine,
che ne rilascia ricevuta:
a)
contestualmente a dimissioni volontarie o trasferimento ad altro Ordine;
b) a cura degli
eredi in caso di decesso del detentore;
c) entro otto
giorni dalla data di notifica di uno qualsiasi dei provvedimenti di sospensione
o cancellazione per morosità o provvedimento disciplinare
Cessata la
sospensione o reintegrata l'iscrizione, il sigillo professionale viene di nuovo
affidato al Chimico che ne faccia istanza scritta.
Qualora la
restituzione del sigillo non avesse luogo entro i termini di cui al presente
articolo l'Ordine si riserva di procedere contro il detentore abusivo.
In quest'ultimo
caso il detentore diviene debitore della spesa sostenuta per tale procedura.
Il sigillo
restituito dal Chimico in base all' articolo presente è conservato dall'Ordine
per tre anni. Scaduti i tre anni il sigillo viene distrutto
Di ogni
operazione viene fatta annotazione sullo Schedario del Sigillo.
Il
trasferimento dall'Ordine di iscrizione ad altro Ordine di un Chimico detentore
di sigillo professionale non potrà avere luogo se non dopo che il sigillo sia
stato restituito all'Ordine.
9.
Il sigillo
professionale è realizzato per l'impiego con inchiostri indelebili. La sua
impronta ha diametro esterno di 30 millimetri.
Due cerchi
concentrici distanziati 9,7 millimetri delimitano una fascia anulare periferica
in cui sono riportate due scritte su righe parallele concentriche:
a) nella
riga anulare più esterna è riportata la scritta: - ORDINE DEI CHIMICI - NOME
- (della Città o Provincia o Regione dell'Ordine)
b) nella
riga anulare sottostante è riportata la scritta: - Dr
NOME COGNOME - CHIMICO
Nel disco
centrale del diametro di 11 millimetri è riportato il numero di iscrizione
all'Albo.
Tutti i caratteri
hanno altezza compresa fra 2 e 2,5 millimetri
10.
Gli Iscritti
che alla data di attuazione della presente disciplina detengono ed utilizzano
sigilli professionali difformi dal modello individuato al punto 9 precedente e
rilasciati dall’Ordine si adeguano alle attuali disposizioni.
Agli
Iscritti che si trovano nella situazione predetta è data facoltà di richiedere
il riconoscimento della validità del sigillo difforme al Consiglio dell'Ordine
che a proprio giudizio insindacabile provvederà alle eventuali omologazioni e
registrazioni in deroga oppure all'annullamento del sigillo.
11. A
richiesta scritta motivata di Istituti, Enti, Organismi o di privati cittadini
l'Ordine è tenuto a rilasciare gratuitamente parere di conformità all'impronta
depositata nello schedario del Sigillo di altre impronte applicate su documenti
professionali di Chimici.
12.
L'utilizzo da
parte di non iscritti all'Ordine dei Chimici di sigilli professionali aventi
forma e/o diciture atte a ingenerare errati convincimenti è perseguito nei modi
di legge.
13.
E' fatto
obbligo a tutti gli iscritti osservare e far osservare la presente disciplina.
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