Esame di Stato

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Venerdì, 17 agosto 2001

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma. della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999,

n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988j n. 400; Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati, Visto il parere del Consiglio universitario nazionale. espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001; Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001; Vista la preliminare deliberazI one del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva,per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i i Ministro della giustizia;

 E M A N A

 il seguente regolamento:

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

 Art. 1.

Ambito di applicazione

 1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento. dei connessi albi. ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

 2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente n ordine alle attività attribuite o riservate., in via escluiva o meno. a ciascuna professione.

    Art. 2.

Istituzione di settoni negli albi professionali

 1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

 2. Ove prev'sto dalle disposizioni di cui al t' negli albi professionali vengono istituite, in corrispotidenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

 a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

 b) sezione B, cui si accede. previo esame di Stato, cori il titolo di laurea.

 3. L'ìscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo d studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento dei relativo esame di Stato.

 Art. 3.

Istituzione di settori negli albi professionali

 1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione. ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento dei relativo esame di Stato.

 4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito dei superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

 5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

 […]

 Capo VII

 PROFESSIONE DI CHIMICO

Art. 35.

Sezioni e titoli professionali

 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.

 2 Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.

 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico junior.

 4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione dei chimici», «sezione dei chimici juniores».

Art. 36.

Attività professionali

  1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

 a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;

 b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

c) studio e messa a punto di processi chimici;

 d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;

 e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:

a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);

b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

c) consulenze e pareri ìn materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologliche;

d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;

e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi dì qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;

f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici. ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanità, del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;

g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autoriz­zazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 81,8, e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;

i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agi aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

1) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;

m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi;

n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

 Art. 37.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esaffie di Stato è richiesto i possesso della laurea specialistica in una delle seguent classi

a) classe 62/S - Scienze chimiche;

b) classe 81 /S - Scienze e tecnologie della chimica industriale;

e) classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove

a) una prova scritta vertente su argomenti di chi mica applicata;

b) una seconda prova scritta vertente su argo menti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

 Art. 38.

 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche;

b) classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove

a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;

b), una seconda prova scritta vertente su argo­menti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;

e) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

 Art. 39.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici son iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami. di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.