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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328.
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
- Venerdì, 17 agosto 2001
Modifiche
ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché
della disciplina dei relativi ordinamenti.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87, quinto comma. della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 18, della legge
14 gennaio 1999,
n. 4, modificato
dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto l'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988j n. 400; Sentiti gli ordini e collegi
professionali interessati, Visto il parere del Consiglio universitario
nazionale. espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001; Visto il parere del
Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo
2001; Vista la preliminare deliberazI one del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 aprile 2001; Udito il parere dei Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva,per gli atti normativi nell'adunanza del 21
maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del
Ministri ad interim Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i i
Ministro della giustizia;
E
M A N A
il
seguente regolamento:
TITOLO
PRIMO
NORME
GENERALI
Art.
1.
Ambito
di applicazione
1. Il presente
regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento. dei connessi
albi. ordini o collegi, nonché dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove,
delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito
agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme
contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla
normativa vigente n ordine alle attività attribuite o riservate., in via
escluiva o meno. a ciascuna professione.
Art. 2.
Istituzione
di settoni negli albi professionali
1. Le sezioni negli albi
professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso
grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2.
Ove prev'sto dalle disposizioni di cui al t' negli albi professionali
vengono istituite, in corrispotidenza al diverso livello del titolo di accesso,
le seguenti due sezioni:
a)
sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea
specialistica;
b) sezione B,
cui si accede. previo esame di Stato, cori il titolo di laurea.
3. L'ìscritto
alla sezione B, in possesso del necessario titolo d studio può essere iscritto
nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento dei relativo
esame di Stato.
Art.
3.
Istituzione
di settori negli albi professionali
1. I settori istituiti
nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e
individuate attività professionali.
2. Ove previsto
dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali
vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso
formativo.
3. il professionista iscritto in un settore
non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti
ad uno o più altri settori della stessa sezione. ferma restando la possibilità
di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento dei
relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti
in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di
essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la
relativa abilitazione a seguito dei superamento di apposito esame di Stato
limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono
accedere.
5. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione
A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite
agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.
[…]
Capo
VII
PROFESSIONE
DI CHIMICO
Art.
35.
Sezioni
e titoli professionali
1.
Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la
sezione B.
2 Agli iscritti
nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti
nella sezione B spetta il titolo
professionale di chimico junior.
4. L'iscrizione
all'albo professionale dei chimici
è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione dei chimici», «sezione
dei chimici juniores».
Art.
36.
Attività
professionali
1.
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle
attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso
di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) analisi
chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o
materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro
validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
b)
direzione di laboratori chimici la cui attività
consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) studio e messa a punto di processi
chimici;
d)
progettazione e realizzazione di laboratori chimici e
di impianti chimici industriali,
compresi gli impianti pilota,
per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento
rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei
lavori, avviamento, consegne, collaudo;
e)
verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche
infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche
contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di
produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano
l'uso di metodologie standardizzate, quali:
a)
analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione
della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il
metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare
nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b)
direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche
di cui alla lettera a);
c)
consulenze e pareri ìn materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla
produzione di attività industriali chimiche e merceologliche;
d)
inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti
pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in
genere;
e)
consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi dì qualità
aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o
dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e
interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
f)
assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di
depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici. ecc; trattamenti
di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con
Ministro della sanità, del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 1967;
g)
consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle
certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 81,8, e
decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
h)
verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i)
consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agi
aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della
sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
1)
misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m)
accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di
certificato di non pericolosità per le navi;
n)
indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e
ambientali.
Art.
37.
Esami
di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esaffie di Stato è
richiesto i possesso della laurea specialistica in una delle seguent classi
a) classe 62/S -
Scienze chimiche;
b) classe 81 /S - Scienze e tecnologie della chimica
industriale;
e) classe 14/S -
Farmacia e farmacia industriale
3. L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove
a) una prova scritta vertente su argomenti di chi mica
applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argo menti di
chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art.
38.
Esami
di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1.
L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di
Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) classe 21 -
Scienze e tecnologie chimiche;
b) classe 24 -
Scienze e tecnologie farmaceutiche
3. L'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica
applicata;
b), una seconda prova scritta vertente su argomenti di
chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
e) una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art.
39.
Norme
finali e transitorie
1.
Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici son iscritti nella sezione A dell'albo
dei chimici.
2. Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
chimici.
3. Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami. di Stato
indetti prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
chimici.
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