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CODICE
DEONTOLOGICO
PER
L'ESERCIZIO
DELLA
PROFESSIONE DI
CHIMICO
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Titolo
I - AMBITO DI APPLICAZIONE
art.
1
1.
Le presenti norme di codice deontologico per l'esercizio della
professione di Chimico rendono espliciti i comportamenti, a cui i Chimici
iscritti all'Albo si attengono per legge, per indirizzo comunitario e per
prassi.
Esse valgono anche per l'esercizio della disciplina
che la legge affida all'Ordine professionale.
Esse non sostituiscono né integrano le norme di
legge, cui esclusivamente si deve fare riferimento nel caso di incertezza nella
interpretazione e applicazione.
Esse valgono per il Chimico iscritto all'Ordine,
sia libero professionista sia dipendente da amministrazioni pubbliche o private.
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Titolo
II - CONDOTTA
CAPO
I -
Vita pubblica e privata
art.
2
Principi generali
1.
Il Chimico nell'esercizio della professione adempie anche ad una funzione
sociale di pubblica utilità, svolta nel rispetto delle leggi e dei principi di
dignità professionale, di integrità morale, di obiettività e di lealtà, sia
nei rapporti con la committenza e con i Colleghi, sia nei rapporti con gli
estranei.
2.
In ogni manifestazione della propria attività professionale il Chimico
interpreta e applica la chimica con correttezza, responsabilità e competenza
nelle forme più adeguate agli interessi pubblici e privati affidatigli.
3.
Il Chimico conforma la propria condotta professionale ai principi
irrinunciabili della indipendenza e della imparzialità.
4.
Il Chimico nell'esercizio della professione non tiene comportamenti
discriminatori dettati da differenze di nazionalità o razza, da convincimenti
politici, da appartenenza a classi sociali od economiche oppure da differenze di
religione.
5.
Il Chimico si astiene dal prestare il proprio nome e la propria
collaborazione a iniziative o procedure che siano moralmente discutibili ed
incompatibili con la professione di Chimico e possano recare conseguenze
pregiudizievoli al decoro, alla dignità e moralità individuale, nonché al
prestigio della categoria e della professione.
6.
Il Chimico nell'esercizio della professione prende in considerazione e
valuta le possibili conseguenze sull’ambiente e sull’uomo, adoperandosi di
conseguenza per la salvaguardia della natura e dell'ambiente da ogni forma e
tipo di inquinamento o di manomissione di beni culturali, artistici, ambientali,
naturali ed anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse
naturali.
7.
Al fine di migliorare le proprie prestazioni e renderle più efficaci e
competitive al passo delle innovazioni scientifiche e tecniche, il Chimico cura
l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione
di specifiche conoscenze dirette e indirette nelle materie che la riguardano.
In ogni caso le specializzazioni in determinate
materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale,
che deve essere sempre mantenuta ai livelli più elevati.
8.
Il
Chimico
divulga studi, ricerche o argomenti attinenti la chimica attraverso quotidiani,
periodici in genere o altri mezzi di comunicazione con obiettività, chiarezza e
semplicità per evitare errate interpretazioni, critiche infondate o
speculazioni interessate.
9.
Il Chimico chiede compensi adeguati al lavoro compiuto e non inferiori ai
minimi stabiliti dalle tariffe professionali.
10. Il
Chimico, ove richiesto, deve poter rispondere, anche mediante specifiche forme
assicurative, per i rischi inerenti l'esercizio della professione.
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Capo II -
Luogo di attività
art. 3
Sede e studio
1.
Il Chimico libero professionista dispone di ben individuata sede,
apprestando strutture idonee ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività
e la custodia di documenti e registri e garantendo effettiva presenza e
direzione personale dell'attività.
2.
Il Chimico dipendente da amministrazioni pubbliche o private svolge la
propria attività nei luoghi assegnati dalla direzione da cui dipende,
utilizzando al meglio le strutture ed attrezzature a sua disposizione, avendo
cura delle stesse.
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Capo III -
Concorrenza
art. 4
Illecita
concorrenza
1.
Il Chimico non ricorre a forme di illecita concorrenza non confacenti
alla dignità e moralità individuale, al decoro ed al prestigio della categoria
dei Chimici.
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art.
5
Pubblicità
1.
il Chimico:
a)
può pubblicizzare il proprio nome, titolo e albo
di appartenenza, nonché la ragione sociale della società tra professionisti di
cui fa parte,
b)
in tutte le occasioni in cui esercita la propria
attività professionale, sia in forma libera sia dipendente, accompagna sempre
al proprio nominativo il titolo professionale "Chimico" con
l'indicazione della sezione di iscrizione, eventualmente
seguito a sua volta dal titolo di studio o accademico,
c)
non utilizza nella carta intestata e nella
modulistica di ufficio, anche con mezzi informatici, indicazioni e titoli non
legalmente riconosciuti e indicazioni non strettamente inerenti all'esercizio
della professione,
d)
non utilizza titoli accademici o professionali o
altri non riferiti specificatamente alle attività oggetto della professione.
2. E’
vietata ogni forma pubblicitaria comparativa o non adeguata al decoro e
prestigio professionale.
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Capo IV
- Rapporti professionali
art. 6
Rapporti con
Committenti o Datori di Lavoro
1.
Nei
rapporti con i committenti od i datori di lavoro, il Chimico tiene un
comportamento di leale impegno a svolgere le prestazioni secondo le leggi ed i
regolamenti vigenti.
2.
Il
Chimico nello svolgimento dell'incarico informa il committente degli eventuali
propri interessi, in atto o precedenti, nei riguardi di concorrenti, forniture,
procedimenti che possano in qualsiasi modo interferire con gli interessi del
committente o con l'esito della prestazione.
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art. 7
Rapporti con uffici
pubblici e altri professionisti
1.
Nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il Chimico:
a) - si comporta secondo i principi di indipendenza,
offrendo se necessario la propria collaborazione nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni.
b) - per lo svolgimento di pratiche professionali, non
trae vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con
dipendenti di uffici pubblici ed istituzioni.
2.
Nei rapporti con professionisti appartenenti ad altre categorie
professionali il Chimico si comporta secondo principi di correttezza, lealtà,
collaborazione e solidarietà.
3.
Nel
caso di collaborazione con altri professionisti, il Chimico non assume compiti e
responsabilità al di fuori delle proprie competenze.
4.
Il
Chimico che ricopre funzioni pubbliche in Enti o Istituzioni varie, statali,
regionali o locali, non può avvalersi direttamente o indirettamente dei poteri
e del prestigio derivanti dalla appartenenza a tale ufficio per trarne indebiti
vantaggi per sé o per altri
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art. 8
Rapporti con i colleghi
1.
Nei rapporti con i colleghi il Chimico si comporta secondo i principi di
correttezza, lealtà, collaborazione e solidarietà.
2.
Il
Chimico si presta sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i
colleghi, ai quali – ove richiesto - non nega consigli di natura
professionale.
3.
Il
Chimico informa il collega, direttamente e con la dovuta riservatezza, di
possibili errori od omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia
incorso.
4.
Il
Chimico non fa apparire come esclusivamente proprie le prestazioni di altri
colleghi o le prestazioni effettuate in collaborazione con altri colleghi, e,
salvo espressa rinuncia da parte degli interessati, si adopera affinché
risultino i contributi degli effettivi autori.
1.
Il
Chimico non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati ed informa
tempestivamente il collega nel caso assuma incarico già affidato allo stesso.
2.
Il
Chimico si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le
proprie qualità per averne benefici di qualsiasi natura.
7.
Qualora
il Chimico debba esprimere pareri professionali sull'opera di un collega, si
astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall'usare espressioni
sconvenienti, limitandosi a valutazioni oggettive esclusivamente di natura
scientifica e tecnica.
In ogni caso, prima di formulare valutazioni
sull'operato di un collega, assume per quanto possibile informazioni sulle
motivazioni che sottendono al lavoro del collega.
8.
Eventuali
contrasti professionali sono conciliati con obiettività ed equilibrio: in caso
di mancato accordo è fatto ricorso agli Ordini Professionali territorialmente
competenti.
9.
Il
Chimico con riservatezza offre aiuto e assistenza al Collega bisognoso, al quale
è prestato anzitutto il miglior conforto morale.
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art. 9
Rapporti con i
collaboratori e dipendenti
1.
Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il Chimico assicura ad
essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo
cura della loro formazione professionale.
2.
Il Chimico evita di coinvolgere i propri collaboratori e dipendenti in
attività che ricadono nella propria diretta ed esclusiva competenza
professionale.
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art. 10
Rapporti
con il
Consiglio dell'Ordine
1.
Il Chimico si attiene alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente
dettate dall'Ordine presso cui è iscritto nell'esercizio delle competenze
istituzionali e considera l'Ordine stesso l'organismo che tutela l'attività
professionale, che difende i diritti della categoria, la dignità e il prestigio
della professione.
2.
Il Chimico presta al Consiglio dell'Ordine la più ampia collaborazione,
al fine di consentire ad esso di esercitare in modo più efficace il
potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate
dalla legge per la tutela il prestigio e il decoro della categoria.
Egli partecipa alle riunioni ed alle votazioni per
il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
3
Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio
dell’Ordine e compatibilmente con l’obbligo del segreto professionale,
comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività
professionale.
4.
Il Chimico segnala al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ogni attività,
in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia
professionale e lesiva della professione.
5.
Il Chimico informa il Consiglio dell'Ordine dei problemi di generale
rilevanza per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli
uffici pubblici, ed altre professioni, astenendosi nel frattempo
dall'intraprendere iniziative personali non concordate preventivamente con
l'Ordine.
6.
I Chimici componenti del Consiglio dell'Ordine adempiono al loro ufficio
con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo
esercizio da parte del Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e
disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate.
Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita
e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza
fra i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.
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Titolo III - PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
capo I - L'incarico
art. 11
Astensione
1.
Il Chimico rifiuta incarichi
che non possa svolgere accuratamente e completamente, oppure per i quali non
abbia preparazione o competenza
2.
Il Chimico deve operare nel rispetto del principio
fondamentale della netta separazione degli interessi di impresa da quelli della
professione svolta senza vincoli.
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art. 12
Assunzione
1.
Il Chimico evita comportamenti che possano condizionare la libertà di
scelta del committente.
2.
Compete
al Chimico decidere e assumere di persona e nel modo ritenuto più confacente
tutti i comportamenti necessari per la direzione della esecuzione dell'incarico
e della predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle
relazioni e di tutti gli atti professionali.
3.
Il Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi, si accerta che
gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non
sussistano o intervengano motivi di incompatibilità.
4
Se
nel corso dello svolgimento dell'incarico, sopravvengono condizioni di
incompatibilità, il Chimico rende edotto tempestivamente il committente affinché
questi possa liberamente decidere l'eventuale interruzione del rapporto.
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art. 13
Recesso
1.
Il Chimico non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano
circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero
condizionare il suo operato.
2.
Il Chimico può recedere dall’incarico senza rendere motivazione, se
nel corso dell'esecuzione della prestazione il committente intende imporre al
Chimico incaricato l'intervento di altra persona che ne debba condividere il
lavoro e la responsabilità
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CAPO II - esecuzione
art. 14
Personalità e doveri
1.
L'esecuzione
della prestazione del Chimico è caratterizzata dal "rapporto
personale" con le parti.
La
facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non deve pregiudicare la
complessiva connotazione personale che caratterizza l'esecuzione dell'incarico
professionale.
2.
Il
Chimico incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a
invenzioni od a progetti originali od a perfezionamenti di processi noti, si
accorda direttamente con il committente riguardo i doveri ed i diritti connessi
all'innovazione.
3.
Il Chimico assume la responsabilità personale della attività svolta e
delle informazioni che ne derivano e:
a)
identifica lo scopo di ogni lavoro proposto, per assicurare che esso
sia necessario, utile e fattibile, e ne considera
le conseguenze sociali, ambientali ed economiche;
b)
assicura che il lavoro da svolgere sia identificato, definito e
programmato in maniera sufficientemente dettagliata, tanto da consentire che i
suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
c)
assicura che il lavoro sia svolto da personale qualificato, dotato
delle conoscenze, dell’addestramento e dell’esperienza necessaria a
compierlo e che sia cosciente delle proprie responsabilità scientifiche di
supervisione e gestionali;
d)
assicura che tutto il lavoro svolto sia completamente, accuratamente
e durevolmente registrato dalla persona addetta e che il successivo rapporto ed
utilizzo ne preservi comunque l’integrità e reperibilità per tutto il tempo
necessario;
a)
assicura che tutti i materiali, compresi i campioni, siano
identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, immagazzinati e
distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie
su di essi;
b)
assicura che tutte le apparecchiature siano adatte allo scopo da
raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire che nel
funzionamento rientrino nelle specifiche definite;
c)
assicura che ogni lavoro sia svolto entro una struttura o in un luogo
appropriato allo specifico compito;
d)
utilizza sistemi di gestione che promuovano e preservino la qualità
del lavoro svolto dai singoli operatori;
e)
assicura che il lavoro svolto sia mantenuto al massimo livello di
competenza e qualità con particolare attenzione per l’interesse pubblico
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art. 15
Segretezza
1.
Nell'esercizio della propria attività il Chimico rispetta rigorosamente
il segreto professionale sulle attività inerenti la prestazione professionale,
sul contenuto della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza
durante l'esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del
committente.
L'obbligo del segreto permane anche dopo la
cessazione del rapporto con il committente.
2.
Il
Chimico informa i propri collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto
professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi
rispettata.
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art. 16
Imparzialità ed
obblighi
1.
Nella esecuzione della prestazione il Chimico tiene un comportamento
imparziale, mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi
del committente, qualora esistano conflitti tra interessi collettivi e privati.
2.
Il Chimico non accetta direttamente o indirettamente da terzi compensi
oltre quelli dovuti dal committente, senza che questi sia stato preventivamente
avvisato della natura, motivo ed entità del compenso ed abbia rilasciato
esplicito assenso alla riscossione.
3.
In particolare il Chimico è tenuto a:
a)
informare il committente di tutti gli aspetti e delle possibili
conseguenze della prestazione demandatagli ed all'occorrenza consigliare
professionalmente lo stesso, proponendo impostazioni autonome e diverse dalla
volontà e intenzione originaria;
b)
effettuare
i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché a richiedere e/o procurarsi
la documentazione dovuta o comunemente ritenuta necessaria per la compiuta
esecuzione dell'incarico professionale;
c)
conformare
le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi che ogni
errata interpretazione non possa condurre il committente alla violazione della
legge;
d)
dare al committente i chiarimenti richiesti o
ritenuti utili alla comprensione delle risultanze della prestazione
professionale.
e)
avvalendosi
se necessario anche di separata documentazione, integrare l'illustrazione delle
risultanze della prestazione professionale esponendo al committente gli obblighi
e garanzie particolari e le clausole di esonero o limitative di responsabilità,
nonché agli adempimenti che possono derivare.
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art. 17
Certificazione
1.
I
documenti consegnati al committente sono formulati dal Chimico in modo chiaro,
completo ed in modo tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi
impropri.
2.
Nella
stesura dei certificati egli si attiene alle istruzioni riportate nella APPENDICE
I
3.
Per
i propri iscritti l'Ordine può istituire il "Sigillo Professionale".
L'uso del sigillo professionale da applicarsi in
calce ai documenti professionali sopraddetti segue le disposizioni contenute
nella APPENDICE II
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Titolo IV - NORME FINALI
art. 18
1.
Secondo le esigenze individuate dall'Ordine potranno essere approvate e
aggiunte altre APPENDICI riguardanti particolari aspetti di attività
professionale.
2.
Tutti gli iscritti all'Ordine che esercitano la professione di Chimico,
sia libero professionista che dipendente da amministrazioni pubbliche o private,
sono tenuti al rispetto delle presenti norme di comportamento deontologico ed
etico.
3. Alle contravvenzioni alle presenti norme si
applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.
APPENDICE
I
Istruzioni per la
certificazione
1.
Indipendentemente da altri diversi obblighi di natura fiscale o
contrattuale, derivanti da norme imposte o accordi volontariamente accettati la
chiara e completa formulazione nella certificazione richiede di:
a) riportare nome e indirizzo completo del
committente;
b)
indicare le motivazioni per la scelta delle procedure seguite (ad esempio
le metodiche seguite di campionamento e di analisi );
c)
utilizzando espressioni tecnicamente esatte e comprensibili, ove
possibile, anche ai non esperti della materia, riportare con esattezza le
condizioni e le modalità di misurazione e prelievo campioni, nonché ogni altra
indicazione ritenuta utile alla comprensione (ad esempio data, ora, nominativo/i
delle persone intervenute e loro qualifica anche in rapporto al committente,
descrizione dettagliata del luogo e della origine da cui sono ricavati i
campioni, descrizione dei campioni ottenuti, loro numero, peso, volume,
involucro, sigilli e contrassegni, conservazione per l'invio alle successive
operazioni analitiche);
d)
riportare i metodi di studio, di esecuzione e di analisi utilizzati, i
dati ottenuti con l'intervallo di precisione degli stessi, le tarature e prove
di confronto effettuate, riferite a metodi ufficiali;
e)
riportare le conclusioni ed il giudizio tecnico circostanziato facendo
esplicito riferimento alle finalità delle operazioni richieste.
f)
nel caso di esami e analisi sui materiali campionati, indicare il tempo
di conservazione del campione di controllo richiesto dal cliente o da
disposizioni specifiche o da scelte del Chimico.
g)
riportare la firma leggibile del Chimico con l'impronta
del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine di appartenenza.
2.
Il Chimico, nel caso che sia dipendente da ente o struttura pubblica o
privata ed operi nell'ambito del rapporto di dipendenza, indica ugualmente il
proprio nome e cognome e qualifica nella organizzazione in cui è inserito.
L'apposizione
dell'impronta del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine sul documento
redatto su carta intestata dell'ente o struttura di appartenenza non deve
ingenerare equivoci riguardo la natura della prestazione e del documento
sottoscritto, se con valore nel rapporto diretto interno con l'ente o ditta di
appartenenza oppure con valore in rapporti verso l’esterno.
3.
I documenti originali e copie, le relazioni, perizie, progetti e studi di
qualsiasi natura e rilasciati a qualunque scopo, sottoscritti ufficialmente e
contrassegnati con il sigillo professionale, sono sempre conservati per almeno
cinque anni dal Chimico che ha effettuato e sottoscritto la prestazione.
4.
I campioni di materiali o sostanze sono conservati dal Chimico che ha
sottoscritto la certificazione per tutto
il tempo necessario ed indicato nel certificato finale.
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APPENDICE
II
Disciplina del Sigillo Professionale
1.
Il sigillo professionale è il timbro in lega metallica o di altro adatto
materiale durevole di proprietà esclusiva dell'Ordine dei Chimici che ne cura
l'approntamento concedendolo in uso ai Chimici regolarmente iscritti nell'Albo,
i quali ne facciano domanda scritta dichiarando di conoscere ed accettare
pienamente le norme della presente disciplina.
L'apposizione del sigillo
professionale è effettuata sotto l'esclusiva responsabilità del legittimo
detentore.
L'Ordine che ha rilasciato il sigillo né tutela la
proprietà esclusiva e vigila sul suo corretto uso senza responsabilità sugli
usi impropri.
2.
L'uso del sigillo professionale è riservato esclusivamente agli atti di
professione di Chimico,
come consulenze, studi, progetti, certificazioni di analisi chimiche, impianti e
ogni altro documento redatto e sottoscritto dal chimico nello svolgimento di
prestazioni professionali.
L'impronta del sigillo professionale è sempre
abbinata alla firma autentica del Chimico detentore che l'utilizza su documenti
della propria attività professionale.
3.
Il sigillo professionale conferisce al documento sottoscritto dal Chimico
un carattere distintivo, significando che il Chimico iscritto all'Ordine nello
svolgimento della prestazione professionale si è attenuto a scienza e coscienza
nel rispetto delle norme di legge e dei principi deontologici per l'esercizio
della professione di Chimico.
4.
I documenti contraddistinti dal sigillo professionale si riconoscono
convalidati compiutamente come di prestazioni professionali regolate al libro V
titolo III capo II del Codice Civile e dalle norme connesse e possono dal
committente essere validamente prodotte alla Pubblica Amministrazione ed essere
utilizzate nelle controversie con terzi.
5.
E' vietato agli Iscritti nell'Albo dei Chimici utilizzare altri sigilli
professionali che non siano quello unico originale approvato e fornito
dall'Ordine, diversi per materiale forma e diciture, riproducenti direttamente o
indirettamente anche solo in parte l'impronta originale.
Ai detentori di regolare sigillo professionale è
consentito l'utilizzo di uguale impronta a secco ottenuta per pressione, purché
tale impronta riproducente lo stesso sigillo sia depositata presso l'Ordine di
appartenenza.
6.
Presso l'Ordine è istituito lo "Schedario del Sigillo" su cui
sono trascritti, per ogni assegnatario: le generalità, la data della domanda e
quella del rilascio, l'impronta del sigillo ripetuta più volte, nonché la
firma del Chimico per esteso ed abbreviata, quale appare sui documenti in cui
sia fatto uso del sigillo professionale.
Depositario dello schedario è il Presidente
dell'Ordine.
Le spese di approntamento sono rimborsate
all'Ordine da parte del Chimico beneficiario all'atto della domanda di rilascio
del sigillo.
7.
Il Chimico deve custodire diligentemente il proprio sigillo
professionale.
Nel caso di smarrimento o furto, entro 48 ore dalla
constatazione, deve darne avviso all'Ordine a mezzo raccomandata.
L'Ordine dopo gli accertamenti del caso e su
istanza dell'iscritto provvede all'assegnazione di un nuovo sigillo che porterà
la lettera D maiuscola a indicare che trattasi di duplicato.
Di tale duplicato viene applicata l'impronta
sull'apposita scheda.
In caso di ritrovamento del sigillo originale, il
duplicato non può più essere usato, e deve essere restituito all'Ordine che
delibera la immediata distruzione oppure la conservazione per un massimo di tre
anni senza utilizzo.
8.
Nei casi ed entro i limiti appresso descritti, il sigillo professionale
viene restituito all'Ordine, che ne rilascia ricevuta:
a) contestualmente a
dimissioni volontarie o trasferimento ad altro Ordine;
b) a cura degli eredi in
caso di decesso del detentore;
c) entro otto giorni
dalla data di notifica di uno qualsiasi dei provvedimenti di sospensione o cancellazione per morosità o provvedimento
disciplinare
Cessata la sospensione o
reintegrata l'iscrizione, il sigillo professionale viene di nuovo affidato al
Chimico che ne faccia istanza scritta.
Qualora la restituzione
del sigillo non avesse luogo entro i termini di cui al presente articolo
l'Ordine si riserva di procedere contro il detentore abusivo
In quest'ultimo caso il
detentore diviene debitore della spesa sostenuta per tale procedura.
Il sigillo restituito
dal Chimico in base all' articolo presente è conservato dall'Ordine per tre
anni. Scaduti i tre anni il sigillo viene distrutto
Di ogni operazione viene
fatta annotazione sullo Schedario del Sigillo.
Il trasferimento
dall'Ordine di iscrizione ad altro Ordine di un Chimico detentore di sigillo
professionale non potrà avere luogo se non dopo che il sigillo sia stato
restituito all'Ordine.
9.
Il
sigillo professionale è realizzato per l'impiego con inchiostri indelebili. La
sua impronta ha diametro esterno di 30 millimetri.
Due cerchi concentrici
distanziati 9,7 millimetri delimitano una fascia anulare periferica in cui
sono riportate due scritte su righe parallele concentriche:
a) nella riga anulare più
esterna è riportata la denominazione dell'Ordine
b) nella riga anulare
sottostante è riportata la scritta: -
NOME COGNOME - CHIMICO o CHIMICO IUNIOR a seconda dell'appartenenza alla sezione A o B
dell'Albo.
Nel disco centrale del
diametro di 11 millimetri è riportato il numero di iscrizione all'Albo.
Tutti i caratteri
hanno altezza compresa fra 2 e 2,5 millimetri
10. Gli
Iscritti che alla data di attuazione della presente disciplina detengono ed
utilizzano sigilli professionali difformi dal modello individuato al punto nove
precedente e rilasciati dall’Ordine si adeguano alle attuali disposizioni.
Agli
Iscritti che si trovano nella situazione predetta è data facoltà di richiedere
il riconoscimento della validità del sigillo difforme al Consiglio dell'Ordine
che a proprio giudizio insindacabile provvederà alle eventuali omologazioni e
registrazioni in deroga oppure all'annullamento del sigillo.
11. A
richiesta scritta motivata di Istituti, Enti, Organismi o di privati cittadini
l'Ordine è tenuto a rilasciare gratuitamente parere di conformità all'impronta
depositata nello schedario del Sigillo di altre impronte applicate su documenti
professionali di Chimici.
12
L'utilizzo
da parte di non iscritti all'Ordine dei Chimici di sigilli professionali aventi
forma e/o diciture atte a ingenerare errati convincimenti è perseguito nei modi
di legge.
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