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CONSIGLIO
PER LA CHIMICA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
European
Communities Chemistry Council
Comitato per
l'Iscrizione del Chimico Europeo
European
Chemist Registration Board
EurChem
Guida per
il conseguimento della qualificazione di
Chimico
Europeo
per gli iscritti agli Ordini dei Chimici
d'Italia.
Gennaio 1996
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INDICE
Definizione
di "Chimico Europeo" (EurChem)
L'ALBO DEI "CHIMICI EUROPEI"
Scopo dell'Albo dei "Chimici
Europei"
Gestione dell'Albo dei Chimici Europei
Cancellazione dall'Albo dei
"Chimici Europei"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Requisiti per l'iscrizione
Titoli di studio
Esperienza professionale
Applicazione delle conoscenze
Abilità
Coscienza antinfortunistica e ambientale
Senso di responsabilità
Comunicazione
Supervisione ricevuta
Supervisione esercitata
Garanti
Quote
ATTESTATI
RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
PROCEDURA D'APPELLO
CATTIVA CONDOTTA PROFESSIONALE
CODICE DEONTOLOGICO DEL CHIMICO EUROPEO
Codice deontologico
ULTERIORI INFORMAZIONI
Modulo
d'iscrizione (pdf)
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INTRODUZIONE
Il Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB)
è stato costituito nel 1992 dal Consiglio per la Chimica
delle Comunità Europee (CCCE/ECCC) allo scopo di assegnare
la qualificazione di "Chimico Europeo".
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DEFINIZIONE DI "CHIMICO
EUROPEO" (EurChem)
"Chimico Europeo" (EurChem) è una qualificazione
professionale conferita dal Comitato per l'Iscrizione del
Chimico Europeo (CICE/ECRB). La qualificazione può essere
conferita soltanto a chimici che siano iscritti alle
Organizzazioni di Chimici che fanno parte del CICE/ECRB.
La qualificazione di "Chimico Europeo"
comporta il possesso di titoli accademici e di
esperienza professionale accertati. Sia le
Organizzazioni Nazionali che ne fanno parte, sia il
Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB)
hanno il dovere di assicurare che un "Chimico
Europeo" possieda in maniera equilibrata titoli di
studio ed esperienza professionale.
Il principale obiettivo del CICE/ECRB è:
* Approvare il conferimento della qualificazione di
"Chimico Europeo" a individui qualificati in
modo definito e consentirne l'iscrizione nell'Albo dei
Chimici Europei.
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L'ALBO DEI "CHIMICI
EUROPEI"
Scopo dell'Albo dei "Chimici
Europei"
Scopo dell'Albo dei "Chimici Europei" è
quello di agevolare la mobilità dei chimici praticanti
la professione all'interno degli Stati membri
dell'Unione Europea, attribuendo una qualificazione che
attesti la professionalità, in modo facilmente compreso
in tutta Europa.
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GESTIONE DELL'ALBO
"CHIMICI EUROPEI"
Il Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB)
ha il compito di tenere l'Albo dei "Chimici
Europei". L'Albo è amministrato dalla Segreteria
dell'ECRB, che provvede all'iscrizione. La prima
iscrizione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile
mediante il pagamento della quota di rinnovo.
Attualmente la partecipazione al CICE/ECRB è limitata
alle Organizzazioni Nazionali che fanno parte del
Consiglio per la Chimica delle Comunità Europee (CCCE/ECCC).
Per l'Italia queste sono: il Consiglio Nazionale dei
Chimici (CNC) e la Società Chimica Italiana
(SCI)
Il CICE/ECRB esamina le domande di iscrizione dei
candidati presentati dalle Organizzazioni Nazionali,
approva l'iscrizione dei candidati dichiarati idonei e
rilascia loro il relativo attestato.
I candidati accettati hanno diritto di utilizzare la
qualificazione di "EurChem" dopo il loro
cognome.
Una copia dell'Albo dei "Chimici Europei"
viene inviata a ciascun Chimico Europeo per il tramite
della rispettiva Organizzazione Nazionale.
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CANCELLAZIONE DEI
"CHIMICI EUROPEI"
La Segreteria del CICE/ECRB provvederà automaticamente
a cancellare dall'Albo:
* chi ha perduto la qualifica di membro di una delle
Organizzazioni Nazionali. A tale scopo le Organizzazioni
che ne fanno parte devono notificare alla Segreteria
dell'ECRB ogni EurChem che si venga a trovare in tale
condizione
* chi non provvede al versamento della quota richiesta
pur essendone stato avvisato.
Il CICE/ECRB avvierà il procedimento per cancellare
dall'Albo dei "Chimici Europei":
* chi è stato giudicato dalla propria Organizzazione
Nazionale, secondo procedure concordate, colpevole di
condotta contraria alla deontologia professionale.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Requisiti per l'iscrizione
I Candidati devono essere membri di una delle
Organizzazioni Nazionali che fanno parte del CICE/ECRB.
Nel caso del Consiglio Nazionale dei Chimici, i
candidati devono essere iscritti all'Albo presso un
Ordine dei Chimici d'Italia. Qualora un Candidato
appartenente ad una Organizzazione Nazionale lavori
nello Stato di un'altra Organizzazione Nazionale, il
Candidato può presentare domanda a quest'ultima
Organizzazione e le due Organizzazioni coinvolte devono
consultarsi.
Una Organizzazione Nazionale, nella
sua qualità di "autorità competente" può
presentare la candidatura di un suo membro residente in
un altro Stato membro dell'Unione Europea dove la locale
Organizzazione Nazionale non fa parte del CICE/ECRB.
La domanda di iscrizione deve essere presentata alla
rispettiva Organizzazione Nazionale che fa parte del
CICE/ECRB e non direttamente al CICE/ECRB.
Nel caso del Consiglio Nazionale dei Chimici la domanda,
insieme alla ricevuta del versamento della quota fissata
per l'esame della domanda e per l'iscrizione deve essere
consegnata all'Ordine dei Chimici di appartenenza.
L'Ordine valuta la posizione dell'iscritto sotto il
profilo deontologico, e la attesta unitamente al
possesso dell'iscrizione all'Albo. Invia quindi la
documentazione completa al Consiglio Nazionale dei
Chimici (Organizzazione Nazionale).
L'Organizzazione Nazionale costituisce al suo interno un
Gruppo Accertatore per la verifica dei requisiti dei
candidati alla qualificazione di "Chimico
Europeo".
Il Gruppo Accertatore è composto da almeno tre
componenti dell'Organizzazione Nazionale e di un
segretario. In futuro questi tre componenti dovranno
essere essi stessi "Chimici Europei".
Il Gruppo Accertatore deve:
* verificare i titoli di studio dei candidati
* verificare il requisito dell'esperienza, in conformità
alle direttive del CICE/ECRB
* In caso di dubbi, chiedere, ottenere ed esaminare i
rapporti dei garanti.
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TITOLI DI STUDIO
Il titolo di studio richiesto per candidarsi alla
qualificazione di Chimico Europeo deve essere uno di
quelli riportati nell'elenco delle qualifiche minime di
categoria A (appendice I), stilato dal Consiglio per la
Chimica delle Comunità Europee (CCCE/ECCC). Si tratta
del livello raggiunto da chi ha conseguito un titolo di
studio in una università o in una istituzione
equivalente. Per l'Italia tale titolo `
unicamente il diploma di laurea in Chimica o in Chimica
industriale rilasciato da una università.
Il candidato deve comunque avere un minimo di otto anni
di formazione post-secondaria, inclusi almeno tre anni
di esperienza professionale riconosciuta, svolta dopo il
conseguimento del titolo accademico.
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ESPERIENZA POFESSIONALE
L'esperienza professionale riconosciuta considera i
sette criteri seguenti:
* applicazione delle conoscenze
* abilità
* coscienza antinfortunistica e ambientale
* senso di responsabilità
* comunicazione
* supervisione ricevuta
* supervisione esercitata
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APPLICAZIONE DELLE
CONOSCENZE
La qualificazione di "Chimico Europeo"
comporta la capacità di applicare una
"matura" conoscenza chimica nel pianificare,
sviluppare ed eseguire compiti. Implica originalità
capacità di coordinamento e di realizzazione autonoma
di difficili compiti di responsabilit"; in
alternativa tali compiti possono costituire parte di un
importante progetto, nel quale la chimica svolge una
funzione essenziale. Il candidato deve essere capace di
valutare, scegliere, adattare e migliorare, o
modificare, tecniche e procedimenti usuali.
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ABILITA'
La qualificazione di "Chimico Europeo"
comporta il possesso di rilevanti abilità sperimentali
o di altro genere e la capacità di assumere
autonomamente decisioni tecnico/scientifiche
particolareggiate, sostenute da precedenti. Le proposte
sono soggette a verifica per accertarne conformità e
fondatezza di giudizio, ma sono di norma accettate in
quanto scientificamente accurate.
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COSCIENZA ANTINFORTUNISTICA E
AMBIENTALE
La qualificazione di "Chimico Europeo"
comporta la capacità di osservare coscienziosamente i
requisiti sanitari, di sicurezza e ambientali importanti
per l'attività svolta; e la capacità di conformarsi a
regole, procedimenti e metodi della pratica
professionale chimica, non solo per evitare rischi
inaccettabili per l'uomo e l'ambiente, ma anche per
conseguire il miglior beneficio dall'uso ottimale della
conoscenza scientifica e tecnica.
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SENSO DI RESPONSABILITA'
La qualificazione di "Chimico Europeo"
comporta consapevolezza della professione chimica, senso
di responsabilità verso colleghi, datori di lavoro,
clienti, l'ambiente e la società in generale, e un
atteggiamento positivo verso il lavoro e i problemi che
possono presentarsi.
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COMUNICAZIONE
La qualificazione di "Chimico Europeo"
comporta la capacità di scrivere rapporti chiari,
concisi e ordinati; di fornire presentazioni orali del
proprio lavoro; di discutere il lavoro in modo
convincente e spassionato con superiori e colleghi.
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SUPERVISIONE RICEVUTA
La qualificazione di "Chimico Europeo"
comporta la capacità di lavorare sotto supervisione
limitata; i compiti sono affidati in termini di
obiettivi, priorità relative e aree critiche; il lavoro
è condotto entro indicazioni generiche, ma è
disponibile una guida per consultazione.
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SUPERVISIONE ESERCITATA
La qualificazione di "Chimico Europeo"
comporta la capacità di assegnare e delineare il lavoro
ai subordinati, consigliare su problemi di natura
chimica e controllare che il lavoro sia accurato e
adeguato (tale supervisione, tuttavia, non è componente
essenziale del lavoro al livello di "Chimico
Europeo").
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GARANTI
I Candidati devono far firmare il modulo per la domanda
di iscrizione da due garanti, indicandone le generalità,
l'indirizzo e la posizione lavorativa.
I garanti devono appartenere alla stessa Organizzazione
Nazionale cui appartiene il candidato. Nel caso del
Consiglio Nazionale dei Chimici, i garanti devono essere
iscritti ad un Ordine dei Chimici d'Italia, anche
differente da quello del candidato.
In caso di dubbio l'Organizzazione Nazionale ha il
diritto di richiedere ai garanti di compilare un breve
ed uniforme modulo di accertamento. Nel modulo i garanti
dovranno indicare in che misura, secondo loro,
l'esperienza professionale del Candidato risponde ai
criteri stabiliti per l'ammissione all'Albo dei
"Chimici Europei".
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QUOTE
La somma versata dal candidato comprende una quota per
l'esame della domanda ed una quota per l'iscrizione
all'Albo dei "Chimici Europei". La quota per
l'esame della domanda è stabilita dall'Organizzazione
Nazionale competente e non è rimborsabile.
Se una domanda di iscrizione è respinta
dall'Organizzazione Nazionale verrà restituita soltanto
la quota di iscrizione versata.
Il Consiglio Nazionale dei Chimici ha stabilito di
richiedere una somma corrispondente a 10 EURO quale
quota per l'esame della domanda.
La quota di iscrizione è stabilita dal CICE/ECRB ed è
identica per tutte le Organizzazioni Nazionali. Ha
validità per cinque anni di iscrizione e non viene
restituita se la domanda di iscrizione è respinta dal
CICE/ECRB. Attualmente il CICE/ECRB applica una quota di
iscrizione di 100 EURO.
Attualmente il CICE/ECRB applica una quota di iscrizione
di 100 EURO.
All'atto della presentazione della domanda dovrà essere
allegata copia della ricevuta del versamento del
controvalore in lire della somma complessiva di 110
EURO. Il versamento deve essere effettuato sul conto
corrente bancario n. 48431 (ABI: 1005; CAB: 03200)
intestato "Consiglio Nazionale dei Chimici",
presso la BNL (Banca Nazionale del Lavoro) di Roma, via
Bissolati, 2.
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ATTESTATI
A ciascun candidato, dopo l'accettazione della domanda,
viene rilasciato un attestato comprovante che il CICE/ECRB
ha conferito la qualificazione di "Chimico
Europeo". In caso di cancellazione dall'Albo dei
"Chimici Europei", verrà richiesta la
restituzione dell'attestato.
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RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
Dopo cinque anni di iscrizione i "Chimici
Europei" verranno invitati a rinnovare l'iscrizione
ed a pagare la quota di rinnovo fissata dal CICE/ECRB.
La durata del rinnovo è stabilita dal CICE/ECRB.
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PROCEDURA D'APPELLO
Sono operanti procedure nazionali uniformi nel caso in
cui un Candidato intenda appellarsi contro il mancato
accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo dei
"Chimici Europei".
I Candidati possono appellarsi contro il mancato
accoglimento della domanda:
* da parte dell'Organizzazione Nazionale (Consiglio
Nazionale dei Chimici)
* da parte del Comitato per l'Iscrizione del Chimico
Europeo (CICE/ECRB)
Nel caso in cui il Candidato si appelli contro la
decisione dell'Organizzazione Nazionale, l'appello sarà
esaminato dall'Organo direttivo dell'Organizzazione
oppure da una commissione, costituita da almeno tre
persone, diversa dal Gruppo accertatore.
Se in seguito alla decisione dell'Organizzazione
Nazionale il Candidato desidera appellarsi
ulteriormente, può farlo direttamente al CICE/ECRB.
In caso di appello, l'Organizzazione Nazionale
interessata non deve essere rappresentata nel CICE/ECRB
durante la discussione del caso.
Se un candidato desidera appellarsi contro una decisione
del CICE/ECRB, deve istruire la pratica insieme
all'Organizzazione Nazionale cui appartiene. La
decisione del CICE/ECRB è definitiva e inappellabile.
Ulteriori dettagli possono essere ottenuti dalla
Organizzazione Nazionale di appartenenza.
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CATTIVA CONDOTTA PROFESSIONALE
Per investigare su ipotesi di cattiva condotta
professionale vengono applicate procedure nazionali
uniformi.
Il CICE/ECRB esamina il rapporto presentato dalla
Organizzazione Nazionale e, se la proposta è approvata,
autorizza la cancellazione del nominativo dall'Albo dei
"Chimici Europei".
Il "Chimico Europeo" può, comunque, fare
appello direttamente al CICE/ECRB
Ulteriori dettagli possono essere ottenuti dalla
Organizzazione Nazionale di appartenenza.
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CODICE DEONTOLOGICO DEL
CHIMICO EUROPEO
Codice deontologico
I "Chimici Europei" hanno il dovere:
* di osservare tutte le regole e direttive emanate dal
Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB);
* di mantenere l'onore e la dignità della
professione;
* di comportarsi onorevolmente nella pratica della
loro professione;
* di prestare la massima attenzione in ogni momento al
pubblico interesse;
* di mantenere il massimo livello di competenza ed
integrità;
* di osservare con speciale riguardo le norme di
protezione dell'ambiente e sicurezza della
popolazione.
I "Chimici Europei"devono assumersi la
responsabilità personale della loro specifica attività
e delle informazioni che ne derivano. Nel fare ciò
devono tener conto di quegli obiettivi tra i seguenti,
che riguardano il loro specifico campo di attività:
1. Proposito:
Identificare lo scopo di ogni lavoro previsto, per
assicurare che esso sia necessario, utile e fattibile,
e considerarne le conseguenze sociali, ambientali ed
economiche.
2. Pianificazione:
Assicurare che il lavoro da svolgere sia identificato,
definito e programmato in maniera sufficientemente
dettagliata, tanto da consentire che i suoi obiettivi
siano conseguiti effettivamente, efficacemente e
tempestivamente.
3. Personale:
Assicurare che il lavoro sia svolto da personale della
corretta qualifica, dotato delle conoscenze,
dell'addestramento e dell'esperienza necessaria a
compierlo e che sia cosciente delle proprie
responsabilità scientifiche, di supervisione e
gestionali.
4. Gestione dell'informazione:
Assicurare che tutto il lavoro svolto sia
completamente, accuratamente ed indelebilmente
registrato dalla persona addetta e che il successivo
rapporto ed utilizzo ne preservino comunque l'integrità
e disponibilità per tutto il tempo necessario.
5. Materiali:
Assicurare che tutti i materiali, compresi i campioni,
siano identificati, maneggiati in sicurezza,
utilizzati, trasportati, immagazzinati e distribuiti
in modo corretto e che siano disponibili le
informazioni necessarie su di essi.
6. Apparecchiature:
Assicurare che tutte le apparecchiature siano adatte
allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e
mantenute in modo da garantire che nel funzionamento
rientrino nelle specifiche definite.
7. Ubicazione:
Assicurare che ogni lavoro venga svolto entro una
struttura o in un luogo appropriato allo specifico
compito.
8. Gestione:
Utilizzare sistemi di gestione che promuovano e
conservino l'integrità del lavoro svolto dai singoli
individui.
9. Qualità:
Assicurare che il lavoro svolto sia mantenuto al
massimo livello di competenza ed integrità con
particolare attenzione per l'interesse pubblico.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sulla qualificazione di
"Chimico Europeo" rivolgersi a:
Consiglio Nazionale dei Chimici
Piazza San Bernardo, 106
00187 ROMA
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