IL CHIMICO EUROPEO

 

CONSIGLIO PER LA CHIMICA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

European Communities Chemistry Council

Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo

European Chemist Registration Board

EurChem

Guida per il conseguimento della qualificazione di

Chimico Europeo

per gli iscritti agli Ordini dei Chimici d'Italia.

Gennaio 1996

 

INDICE

Definizione di "Chimico Europeo" (EurChem)
L'ALBO DEI "CHIMICI EUROPEI"
Scopo dell'Albo dei "Chimici Europei"
Gestione dell'Albo dei Chimici Europei
Cancellazione dall'Albo dei "Chimici Europei"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Requisiti per l'iscrizione
Titoli di studio
Esperienza professionale
Applicazione delle conoscenze
Abilità
Coscienza antinfortunistica e ambientale
Senso di responsabilità
Comunicazione
Supervisione ricevuta
Supervisione esercitata
Garanti
Quote
ATTESTATI
RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
PROCEDURA D'APPELLO
CATTIVA CONDOTTA PROFESSIONALE
CODICE DEONTOLOGICO DEL CHIMICO EUROPEO
Codice deontologico
ULTERIORI INFORMAZIONI
Modulo d'iscrizione (pdf)

 

INTRODUZIONE
Il Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB) è stato costituito nel 1992 dal Consiglio per la Chimica delle Comunità Europee (CCCE/ECCC) allo scopo di assegnare la qualificazione di "Chimico Europeo".
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DEFINIZIONE DI "CHIMICO EUROPEO" (EurChem)
"Chimico Europeo" (EurChem) è una qualificazione professionale conferita dal Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB). La qualificazione può essere conferita soltanto a chimici che siano iscritti alle Organizzazioni di Chimici che fanno parte del CICE/ECRB.

La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta il possesso di titoli accademici e di esperienza professionale accertati. Sia le Organizzazioni Nazionali che ne fanno parte, sia il Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB) hanno il dovere di assicurare che un "Chimico Europeo" possieda in maniera equilibrata titoli di studio ed esperienza professionale.

Il principale obiettivo del CICE/ECRB è:
* Approvare il conferimento della qualificazione di "Chimico Europeo" a individui qualificati in modo definito e consentirne l'iscrizione nell'Albo dei Chimici Europei.
* Tenere un Albo dei "Chimici Europei".
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L'ALBO DEI "CHIMICI EUROPEI"
Scopo dell'Albo dei "Chimici Europei"
Scopo dell'Albo dei "Chimici Europei" è quello di agevolare la mobilità dei chimici praticanti la professione all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, attribuendo una qualificazione che attesti la professionalità, in modo facilmente compreso in tutta Europa.
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GESTIONE DELL'ALBO "CHIMICI EUROPEI"
Il Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB) ha il compito di tenere l'Albo dei "Chimici Europei". L'Albo è amministrato dalla Segreteria dell'ECRB, che provvede all'iscrizione. La prima iscrizione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile mediante il pagamento della quota di rinnovo.

Attualmente la partecipazione al CICE/ECRB è limitata alle Organizzazioni Nazionali che fanno parte del Consiglio per la Chimica delle Comunità Europee (CCCE/ECCC). Per l'Italia queste sono: il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) e la Società Chimica Italiana (SCI)

Il CICE/ECRB esamina le domande di iscrizione dei candidati presentati dalle Organizzazioni Nazionali, approva l'iscrizione dei candidati dichiarati idonei e rilascia loro il relativo attestato.

I candidati accettati hanno diritto di utilizzare la qualificazione di "EurChem" dopo il loro cognome.

Una copia dell'Albo dei "Chimici Europei" viene inviata a ciascun Chimico Europeo per il tramite della rispettiva Organizzazione Nazionale.
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CANCELLAZIONE DEI "CHIMICI EUROPEI"
La Segreteria del CICE/ECRB provvederà automaticamente a cancellare dall'Albo:
* chi ha perduto la qualifica di membro di una delle Organizzazioni Nazionali. A tale scopo le Organizzazioni che ne fanno parte devono notificare alla Segreteria dell'ECRB ogni EurChem che si venga a trovare in tale condizione
* chi non provvede al versamento della quota richiesta pur essendone stato avvisato.

Il CICE/ECRB avvierà il procedimento per cancellare dall'Albo dei "Chimici Europei":
* chi è stato giudicato dalla propria Organizzazione Nazionale, secondo procedure concordate, colpevole di condotta contraria alla deontologia professionale.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Requisiti per l'iscrizione
I Candidati devono essere membri di una delle Organizzazioni Nazionali che fanno parte del CICE/ECRB. Nel caso del Consiglio Nazionale dei Chimici, i candidati devono essere iscritti all'Albo presso un Ordine dei Chimici d'Italia. Qualora un Candidato appartenente ad una Organizzazione Nazionale lavori nello Stato di un'altra Organizzazione Nazionale, il Candidato può presentare domanda a quest'ultima Organizzazione e le due Organizzazioni coinvolte devono consultarsi.

 

Una Organizzazione Nazionale, nella sua qualità di "autorità competente" può presentare la candidatura di un suo membro residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea dove la locale Organizzazione Nazionale non fa parte del CICE/ECRB.

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla rispettiva Organizzazione Nazionale che fa parte del CICE/ECRB e non direttamente al CICE/ECRB.

Nel caso del Consiglio Nazionale dei Chimici la domanda, insieme alla ricevuta del versamento della quota fissata per l'esame della domanda e per l'iscrizione deve essere consegnata all'Ordine dei Chimici di appartenenza.

L'Ordine valuta la posizione dell'iscritto sotto il profilo deontologico, e la attesta unitamente al possesso dell'iscrizione all'Albo. Invia quindi la documentazione completa al Consiglio Nazionale dei Chimici (Organizzazione Nazionale).

L'Organizzazione Nazionale costituisce al suo interno un Gruppo Accertatore per la verifica dei requisiti dei candidati alla qualificazione di "Chimico Europeo".

Il Gruppo Accertatore è composto da almeno tre componenti dell'Organizzazione Nazionale e di un segretario. In futuro questi tre componenti dovranno essere essi stessi "Chimici Europei".

Il Gruppo Accertatore deve:
* verificare i titoli di studio dei candidati
* verificare il requisito dell'esperienza, in conformità alle direttive del CICE/ECRB
* In caso di dubbi, chiedere, ottenere ed esaminare i rapporti dei garanti.
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TITOLI DI STUDIO
Il titolo di studio richiesto per candidarsi alla qualificazione di Chimico Europeo deve essere uno di quelli riportati nell'elenco delle qualifiche minime di categoria A (appendice I), stilato dal Consiglio per la Chimica delle Comunità Europee (CCCE/ECCC). Si tratta del livello raggiunto da chi ha conseguito un titolo di studio in una università o in una istituzione equivalente. Per l'Italia tale titolo ` unicamente il diploma di laurea in Chimica o in Chimica industriale rilasciato da una università.

Il candidato deve comunque avere un minimo di otto anni di formazione post-secondaria, inclusi almeno tre anni di esperienza professionale riconosciuta, svolta dopo il conseguimento del titolo accademico.
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ESPERIENZA POFESSIONALE
L'esperienza professionale riconosciuta considera i sette criteri seguenti:
* applicazione delle conoscenze
* abilità
* coscienza antinfortunistica e ambientale
* senso di responsabilità
* comunicazione
* supervisione ricevuta
* supervisione esercitata
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APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE
La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta la capacità di applicare una "matura" conoscenza chimica nel pianificare, sviluppare ed eseguire compiti. Implica originalità capacità di coordinamento e di realizzazione autonoma di difficili compiti di responsabilit"; in alternativa tali compiti possono costituire parte di un importante progetto, nel quale la chimica svolge una funzione essenziale. Il candidato deve essere capace di valutare, scegliere, adattare e migliorare, o modificare, tecniche e procedimenti usuali.
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ABILITA'
La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta il possesso di rilevanti abilità sperimentali o di altro genere e la capacità di assumere autonomamente decisioni tecnico/scientifiche particolareggiate, sostenute da precedenti. Le proposte sono soggette a verifica per accertarne conformità e fondatezza di giudizio, ma sono di norma accettate in quanto scientificamente accurate.
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COSCIENZA ANTINFORTUNISTICA E AMBIENTALE
La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta la capacità di osservare coscienziosamente i requisiti sanitari, di sicurezza e ambientali importanti per l'attività svolta; e la capacità di conformarsi a regole, procedimenti e metodi della pratica professionale chimica, non solo per evitare rischi inaccettabili per l'uomo e l'ambiente, ma anche per conseguire il miglior beneficio dall'uso ottimale della conoscenza scientifica e tecnica.
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SENSO DI RESPONSABILITA'
La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta consapevolezza della professione chimica, senso di responsabilità verso colleghi, datori di lavoro, clienti, l'ambiente e la società in generale, e un atteggiamento positivo verso il lavoro e i problemi che possono presentarsi.
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COMUNICAZIONE
La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta la capacità di scrivere rapporti chiari, concisi e ordinati; di fornire presentazioni orali del proprio lavoro; di discutere il lavoro in modo convincente e spassionato con superiori e colleghi.
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SUPERVISIONE RICEVUTA
La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta la capacità di lavorare sotto supervisione limitata; i compiti sono affidati in termini di obiettivi, priorità relative e aree critiche; il lavoro è condotto entro indicazioni generiche, ma è disponibile una guida per consultazione.
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SUPERVISIONE ESERCITATA
La qualificazione di "Chimico Europeo" comporta la capacità di assegnare e delineare il lavoro ai subordinati, consigliare su problemi di natura chimica e controllare che il lavoro sia accurato e adeguato (tale supervisione, tuttavia, non è componente essenziale del lavoro al livello di "Chimico Europeo").
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GARANTI
I Candidati devono far firmare il modulo per la domanda di iscrizione da due garanti, indicandone le generalità, l'indirizzo e la posizione lavorativa.

I garanti devono appartenere alla stessa Organizzazione Nazionale cui appartiene il candidato. Nel caso del Consiglio Nazionale dei Chimici, i garanti devono essere iscritti ad un Ordine dei Chimici d'Italia, anche differente da quello del candidato.

In caso di dubbio l'Organizzazione Nazionale ha il diritto di richiedere ai garanti di compilare un breve ed uniforme modulo di accertamento. Nel modulo i garanti dovranno indicare in che misura, secondo loro, l'esperienza professionale del Candidato risponde ai criteri stabiliti per l'ammissione all'Albo dei "Chimici Europei".
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QUOTE
La somma versata dal candidato comprende una quota per l'esame della domanda ed una quota per l'iscrizione all'Albo dei "Chimici Europei". La quota per l'esame della domanda è stabilita dall'Organizzazione Nazionale competente e non è rimborsabile.

Se una domanda di iscrizione è respinta dall'Organizzazione Nazionale verrà restituita soltanto la quota di iscrizione versata.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici ha stabilito di richiedere una somma corrispondente a 10 EURO quale quota per l'esame della domanda.

La quota di iscrizione è stabilita dal CICE/ECRB ed è identica per tutte le Organizzazioni Nazionali. Ha validità per cinque anni di iscrizione e non viene restituita se la domanda di iscrizione è respinta dal CICE/ECRB. Attualmente il CICE/ECRB applica una quota di iscrizione di 100 EURO.

Attualmente il CICE/ECRB applica una quota di iscrizione di 100 EURO.

All'atto della presentazione della domanda dovrà essere allegata copia della ricevuta del versamento del controvalore in lire della somma complessiva di 110 EURO. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario n. 48431 (ABI: 1005; CAB: 03200) intestato "Consiglio Nazionale dei Chimici", presso la BNL (Banca Nazionale del Lavoro) di Roma, via Bissolati, 2.
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ATTESTATI
A ciascun candidato, dopo l'accettazione della domanda, viene rilasciato un attestato comprovante che il CICE/ECRB ha conferito la qualificazione di "Chimico Europeo". In caso di cancellazione dall'Albo dei "Chimici Europei", verrà richiesta la restituzione dell'attestato.
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RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
Dopo cinque anni di iscrizione i "Chimici Europei" verranno invitati a rinnovare l'iscrizione ed a pagare la quota di rinnovo fissata dal CICE/ECRB. La durata del rinnovo è stabilita dal CICE/ECRB.
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PROCEDURA D'APPELLO
Sono operanti procedure nazionali uniformi nel caso in cui un Candidato intenda appellarsi contro il mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo dei "Chimici Europei".
I Candidati possono appellarsi contro il mancato accoglimento della domanda:
* da parte dell'Organizzazione Nazionale (Consiglio Nazionale dei Chimici)
* da parte del Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB)

Nel caso in cui il Candidato si appelli contro la decisione dell'Organizzazione Nazionale, l'appello sarà esaminato dall'Organo direttivo dell'Organizzazione oppure da una commissione, costituita da almeno tre persone, diversa dal Gruppo accertatore.

Se in seguito alla decisione dell'Organizzazione Nazionale il Candidato desidera appellarsi ulteriormente, può farlo direttamente al CICE/ECRB.

In caso di appello, l'Organizzazione Nazionale interessata non deve essere rappresentata nel CICE/ECRB durante la discussione del caso.

Se un candidato desidera appellarsi contro una decisione del CICE/ECRB, deve istruire la pratica insieme all'Organizzazione Nazionale cui appartiene. La decisione del CICE/ECRB è definitiva e inappellabile.

Ulteriori dettagli possono essere ottenuti dalla Organizzazione Nazionale di appartenenza.
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CATTIVA CONDOTTA PROFESSIONALE
Per investigare su ipotesi di cattiva condotta professionale vengono applicate procedure nazionali uniformi.

Il CICE/ECRB esamina il rapporto presentato dalla Organizzazione Nazionale e, se la proposta è approvata, autorizza la cancellazione del nominativo dall'Albo dei "Chimici Europei".

Il "Chimico Europeo" può, comunque, fare appello direttamente al CICE/ECRB

Ulteriori dettagli possono essere ottenuti dalla Organizzazione Nazionale di appartenenza.
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CODICE DEONTOLOGICO DEL CHIMICO EUROPEO
Codice deontologico

I "Chimici Europei" hanno il dovere:
* di osservare tutte le regole e direttive emanate dal Comitato per l'Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB);
* di mantenere l'onore e la dignità della professione;
* di comportarsi onorevolmente nella pratica della loro professione;
* di prestare la massima attenzione in ogni momento al pubblico interesse;
* di mantenere il massimo livello di competenza ed integrità;
* di osservare con speciale riguardo le norme di protezione dell'ambiente e sicurezza della popolazione.

I "Chimici Europei"devono assumersi la responsabilità personale della loro specifica attività e delle informazioni che ne derivano. Nel fare ciò devono tener conto di quegli obiettivi tra i seguenti, che riguardano il loro specifico campo di attività:

1. Proposito:
Identificare lo scopo di ogni lavoro previsto, per assicurare che esso sia necessario, utile e fattibile, e considerarne le conseguenze sociali, ambientali ed economiche.

2. Pianificazione:
Assicurare che il lavoro da svolgere sia identificato, definito e programmato in maniera sufficientemente dettagliata, tanto da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente.

3. Personale:
Assicurare che il lavoro sia svolto da personale della corretta qualifica, dotato delle conoscenze, dell'addestramento e dell'esperienza necessaria a compierlo e che sia cosciente delle proprie responsabilità scientifiche, di supervisione e gestionali.

4. Gestione dell'informazione:
Assicurare che tutto il lavoro svolto sia completamente, accuratamente ed indelebilmente registrato dalla persona addetta e che il successivo rapporto ed utilizzo ne preservino comunque l'integrità e disponibilità per tutto il tempo necessario.

5. Materiali:
Assicurare che tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati in sicurezza, utilizzati, trasportati, immagazzinati e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi.

6. Apparecchiature:
Assicurare che tutte le apparecchiature siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire che nel funzionamento rientrino nelle specifiche definite.

7. Ubicazione:
Assicurare che ogni lavoro venga svolto entro una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito.

8. Gestione:
Utilizzare sistemi di gestione che promuovano e conservino l'integrità del lavoro svolto dai singoli individui.

9. Qualità:
Assicurare che il lavoro svolto sia mantenuto al massimo livello di competenza ed integrità con particolare attenzione per l'interesse pubblico.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sulla qualificazione di "Chimico Europeo" rivolgersi a:

Consiglio Nazionale dei Chimici
Piazza San Bernardo, 106
00187 ROMA
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