I servizi Ce.S.A. Consulting per la Direttiva macchine sono i seguenti: |
· individuazione delle norme applicabili ai fini della verifica di conformità ai requisiti essenziali; · esecuzione delle prove e delle verifiche previste ai fini del rilascio dell'attestazione di esame CE del tipo sulle tipologie di macchine e componenti di sicurezza quali barriere immateriali, blocchi logici, comandi a 2 mani etc., trattate nell'allegato IV; · assistenza nell'assicurare il rispetto delle altre Direttive applicabili; in particolare tale intervento verrà svolto con riguardo alle incombenze previste dalla Direttiva di bassa tensione e dalla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica; · assistenza nella preparazione del fascicolo tecnico e di altra documentazione tecnica di costruzione che dovrà essere custodita in azienda, esibendo la stessa in caso di controllo da parte delle autorità competenti; · preparazione di un modulo che il fabbricante potrà utilizzare come dichiarazione di conformità; in esso potranno essere indicati i riferimenti alla Direttiva macchine, alle Direttive di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. · esecuzione delle visite periodiche su montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili secondo la circolare del Ministero dell'Industria n. 157296 del 14 aprile 1997. · Elaborazione di perizie tecniche per adeguamento macchine al DPR 547/55; · Redazione, verifica e fascicolazione del Fascicolo Tecnico; · Redazione della valutazione del rischio del macchinario in conformità alla norma EN 14971; · Redazione del libretto d'uso e manutenzione; · Elaborazione schede di verifica preliminare per applicazione del principio di sicurezza; · Certificazione CE per macchine definite non pericolose; · Elaborazione della documentazione per assistenza alla certificazione di macchine pericolose presso Enti Certificatori; · Studio di fattibilità per l'adozione o costruzione di ripari e protezioni antinfortunistiche
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Cosa Dice la Direttiva |
Di seguito si riporta il flusso di certificazione. |
La direttiva 89/392/CEE e successive integrazioni (direttiva 91/368/CEE unicamente l'articolo 1, direttiva 93/44/CEE e direttiva 93/68/CEE unicamente l'articolo 6) meglio conosciuta come "Direttiva Macchine" è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il DPR 459 del 24 Luglio 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06/09/1996. Successivamente la direttiva macchine è stata sostituita dalla direttiva 98/37/CE. La direttiva si applica altresì ai componenti di sicurezza che vengono immessi separatamente sul mercato. La direttiva macchine è stata modificata dalla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) pubblicata sulla G.U.C.E. n L157 del 09/06/2006. Le nuove modifiche entreranno in vigore il 29 dicembre 2009 |
Quadro Normativo |
Cesaconsulting. S.r.l. |
La Vostra Azienda al Centro delle nostre attenzioni. |
Direttiva macchine |
Tel.: 0775-397135 Fax: 0775-397135 E-mail 01: cesaconsulting@libero.it E-mail 02: masala_f@libero.it |
Per Informazioni |
Dettagli servizio – Direttiva macchine |
La Direttiva CEE 89/392 è stata sostituita dalla direttiva 2006/42 che copre l'ampio settore delle macchine destinate principalmente all'utilizzo in ambienti industriali e dei relativi componenti di sicurezza. La Direttiva prevede il rispetto di requisiti essenziali di sicurezza e richiede l'apposizione della marcatura CE, sulla base di una dichiarazione di conformità da redigere a cura del costruttore. Per particolari tipologie di macchine e componenti di sicurezza indicati nell'allegato IV alla Direttiva, è previsto l'intervento di un organismo notificato per l'effettuazione dell'esame CE del tipo o in alternativa, l’organizzazione si deve dotare di un sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2000 completo e senza esclusione alcuna dei punti della norma. (Progettazione, produzione, installazione e collaudo). |
Le procedure di certificazione. La direttiva distingue due gruppi di macchine: al primo appartengono quelle ritenute più pericolose e il cui elenco è contenuto nell'allegato IV al secondo tutte le altre. |
1. Nel caso di macchine non rientranti nell'allegato IV non è previsto l'intervento di un Organismo Notificato. L'iter certificativo è affidato al costruttore che deve procedere: a. ad effettuare tutti gli esami e le prove ritenuti necessari per verificare che la progettazione, la costruzione, il montaggio, il trasporto, l'installazione, la manutenzione assicurino macchine che posseggano e mantengano adeguate condizioni di sicurezza; b. a predisporre un fascicolo contenente disegni, calcoli, schemi dei circuiti di comando, rapporti di prova, manuale di istruzione, norme e specifiche tecniche di riferimento, descrizione delle soluzioni adottate per verificare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute, disposizioni interne aziendali peri le produzioni in serie. Il costruttore può volontariamente sottoporre la macchina o il fascicolo tecnico ad un Organismo Notificato il quale rilascerà un Rapporto di Rispondenza alla direttiva stessa. c. nel caso in cui l’organizzazione disponga di un SGQ certificato completo dei moduli “Progettazione, produzione, installazione e collaudo finale”, deve predisporre il fascicolo contenente disegni, calcoli, schemi dei circuiti di comando, rapporti di prova, manuale di istruzione, norme e specifiche tecniche di riferimento, descrizione delle soluzioni adottate per verificare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute, disposizioni interne aziendali per le produzioni in serie. Il costruttore, munito del SGQ, viene sottoposto al controllo periodico da parte dell’organismo di certificazione che verifica la conformità di tutte le procedure della direttiva applicata. Fanno eccezione alcuni prodotti e o macchinari, regolamentati da direttive particolari, la cui certificazione di conformità deve essere sottoposta all’approvazione dell’organismo notificato che rilascia una dichiarazione di Rispondenza alla direttiva stessa. |