Ddl
Camera 2454 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Capo
I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo
1.
(Cooperazione
con Stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie,
religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b)
all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies),
dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: ", nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite
da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis),
nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2.
Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei
Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a
carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento
della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in
materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3.
Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui
al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Articolo
2.
(Comitato
per il coordinamento e il monitoraggio)
1.
Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Articolo
2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio). - 1. È istituito
il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed
è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in
numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia
autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3.
Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità,
per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia,
delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le
attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
4.
Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono
definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Articolo
3.
(Politiche
migratorie)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al
comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti:
"salva la necessità di un termine più breve".
2.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 3, il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di
cui all'articolo 2-bis, comma 2, la
Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente
definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel
documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In
caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente".
Articolo
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 4, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per
soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a
lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, frane i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i
requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del
visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in
lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto non comporta la inammissibilità della domanda
qualora il richiedente risulti estraneo ai fatti. Per lo straniero in possesso
di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio
dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera".
2
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4,
comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non è ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite".
Articolo
5.
(Permesso
di soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 5 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono
inserite le seguenti: ", e in corso di validità,";
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis.
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici".
b)
al
comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno"
sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro";
c)
al
comma 3, le lettere b) e d)
sono abrogate;
d)
dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista
dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a)
in
relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di
nove mesi;
b)
in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata
di un anno;
c)
in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata
di due anni.
3-ter.
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di
seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei
due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è
rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater.
Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti
di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente decreto.
Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due
anni.
3-quinquies.
La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero
il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26,
ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e
all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione
è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies.
Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata
del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni";
e)
il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei
casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b)
del medesimo comma 3-bis, e trenta
giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis.
Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici".
f)
il
comma 8 è sostituito dal seguente:
"8.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in
attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16
dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno";
g)
dopo
il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis.
Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso
di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di
ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei
anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se
il fatto è commesso da un pubblico ufficiale".
Articolo
6.
(Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5
è inserito il seguente:
"Articolo
5-bis. - (Contratto di soggiorno per
lavoro subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea o apolide, contiene:
a)
la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b)
l'impegno
al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro
del lavoratore nel Paese di provenienza.
2.
Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a)
e b) del comma 1.
3.
Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto
dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia
nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la
prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione".
Articolo
7.
(Facoltà
inerenti il soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6,
comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le
seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero
previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26,".
2.
All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, le parole: "può essere sottoposto a rilievi segnaletici"
sono sostituite dalle seguenti: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici".
Articolo
8.
(Sanzioni
per l¹inosservanza degli obblighi di comunicazione dell¹ospitante e del
datore di lavoro)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 7,
dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100
euro".
Articolo
9.
(Carta
di soggiorno)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all¹articolo 9,
comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:
"sei anni".
Articolo
10.
(Coordinamento
dei controlli di frontiera)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 11,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli
sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della
legge 30 settembre 1993, n. 388".
Articolo
11.
(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine)
1.
All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente decreto compie atti diretti a procurare l'ingresso nel
territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
b)
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno
nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
decreto, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto
ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
c)
dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis.
Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a)
il
fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale.
nel
territorio dello Stato di cinque o più persone;
b)
per
procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a
pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c)
per
procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante.
3-ter.
Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del
codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis
e 3-ter, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quater
bis.1. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite
sino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione
o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-quinquies.
All'articolo 4-bis, comma 1, terzo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, dopo le
parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3,
3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286,";
d)
dopo
il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis.
La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale
o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter.
Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in
materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle
attività di cui al comma 9-bis.
9-quater.
I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle
acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche
da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge,
dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di
una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies.
Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle
di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti.
9-sexies.
Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo".
Articolo
12.
(Espulsione
amministrativa)
1.
All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della
persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a
quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le
modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo
14";
b)
dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla
osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può
essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il
quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore.
3-quater.
Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non
è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter
e 14.
3-quinquies.
Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato
prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto
nei suoi confronti, si applica l'arti-colo 345 del codice di procedura penale.
Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma
dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies.
Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per
uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente
decreto";
c)
il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5";
d)
il
comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato
quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione
a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il
questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento";
e)
il
comma 8 è sostituito dal seguente:
"8.
Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che
ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o
rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro
all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché, ove necessario, da un
interprete";
f)
i
commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g)
il
comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis.
Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si
applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter.
Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis
è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e,
nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è
consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito
direttissimo";
h)
il
comma 14 è sostituito dal seguente:
"14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine
più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in
Italia".
Articolo
13.
(Esecuzione
dell¹espulsione)
1.
All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il
comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità,
ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il
giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori
trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
b)
dopo
il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis.
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver
eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine
è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione.
5-ter.
Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello
Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis
è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater.
Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in
violazione delle norme del presente decreto, nel territorio dello Stato è
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies.
Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo".
2.
Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel
limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro
per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Articolo
14
(Ulteriori
disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1.
All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis.
Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva
sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero
proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al
questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura
di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di
legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione".
2.
La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 è sostituita dalla seguente: "Esplusione a titolo di misura di
sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Articolo
15.
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1.
L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo
16. - (Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale
né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto,
può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo
non inferiore a cinque anni.
2.
L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non
è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3.
L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5.
Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione.
Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto.
6.
Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7.
L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano
stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità
dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8.
La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena".
Articolo
16.
(Determinazione
dei flussi di ingresso)
1.
All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio";
b)
al
comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono
inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un
apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché";
c)
dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis.
Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per
regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme
di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio".
c-bis)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis.
Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla
condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente
anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio
successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e
produttivo".
Articolo
17.
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1.
L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo
22. - (Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa:
a)
richiesta
nominativa di nulla osta al lavoro;
b)
idonea
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c)
la
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro
delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d)
dichiarazione
di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il
nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui
all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
4.
Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e
3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le
offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi
venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di
lavoratore nazionale o comunitario anche per via telematica, il centro trasmette
allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande
acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia
decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5.
Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni
caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con
indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo
sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo,
trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego
competente.
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8.
Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore.
9.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che
provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10.
Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e
con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13.
Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in
caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di
titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti
e delle relative norme di attuazione".
2.
All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza
diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli
adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Articolo
18.
(Titoli
di prelazione).
1.
L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo
23. - (Titoli di prelazione) - 1.
Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle
province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche
in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori,
nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni,
possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine.
2.
L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a)
all'inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello
Stato;
b)
all'inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei
Paesi di origine;
c)
allo
sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di
origine.
3.
Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.
4.
Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui
al comma 1".
Articolo
19.
(Lavoro
stagionale)
1.
L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo
24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno
straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi
in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la
richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel
termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2.
Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo
di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto,
anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo
da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di
lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5.
Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei
datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro
stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e
normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e
dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito
ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Articolo
20.
(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 26,
dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti
dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di
autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del
permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Articolo
21.
(Attività
sportive)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all¹articolo 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo la lettera r) sono
aggiunte le seguenti:
"r-bis)
infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;
b)
dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell¹interno e
del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d¹ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive
nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all¹approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti
i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Articolo
22.
(Ricongiungimento
familiare)
1.
All¹articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1:
1)
alla lettera b) è inserita la
seguente: "b-bis) i figli
maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al
proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità
totale";
2)
alla lettera c) sono aggiunte, infine,
le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nerl Paese di origine
o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di
salute";
3)
la lettera d) è abrogata;
b)
commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore età, autenticata dall¹autorità consolare italiana, è
presentata allo sportello unico per l¹immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e
sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L¹ufficio, verificata, anche
mediante accertamenti presso la questura competente, l¹esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta.
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l¹interessato può
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l¹immigrazione, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto
di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Articolo
22bis.
1.
All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono
aggiunte le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e".
Articolo
22ter .
1.
All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di
studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del
Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in
un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
1-ter.
L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione,
al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al
comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno
di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la
disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi di studio ovvero svolge
attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla
legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater.
Il numero di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è
portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4".
Articolo
23.
(Accessi
ai corsi delle università)
1.
Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286
del 1998 è sostituito dal seguente:
"5.
È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni
con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero
di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli
stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in
Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l'ingresso per studio".
Articolo
24.
(Centri
di accoglienza e accesso all¹abitazione)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all¹articolo 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, l¹ultimo periodo è soppresso;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
L¹accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dell¹Unione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".
c).
Il comma 5 è abrogato;
d).
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
ŒŒ6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,
nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per
agevolare l¹accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia
di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione".
Articolo
25.
(Aggiornamenti
normativi)
1.
Nel testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovunque ricorrano,
le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio
territoriale del Governo" e le parole: "il pretore" sono
sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione monocratica".
2.
All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai contributi di
cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza".
3.
All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla
fine del comma sono soppresse.
Articolo
26.
(Matrimoni
contratti al fine di eludere le norme sull¹ingresso e sul soggiorno dello
straniero)
1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 30,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.
Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),
è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è
seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".
CAPO
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASILO
Articolo
27.
(Permesso
di soggiorno per i richiedenti asilo)
1.
L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando
non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento".
Articolo
28.
(Procedura
semplificata)
1.
Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo
1, il comma 7 è abrogato;
b)
dopo
l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Articolo
1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1.
Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la
domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza
nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,
nei seguenti casi:
a)
per
verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia
in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo
nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b)
per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali
elementi non siano immediatamente disponibili;
c)
in
dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere
ammesso nel territorio dello Stato.
2.
Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a)
a
seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
b)
a
seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3.
Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con
regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e
le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per
richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi
ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dell'interno.
4.
Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza
temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito
l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli
avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5.
Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui
all'articolo 1-ter, e qualora la
stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di
soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Articolo
1-ter. - (Procedura semplificata) - 1.
Nei casi di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 dell'articolo 1-bis è
istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da
2 a 6.
2.
Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a),
il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di
accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-bis,
comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni,
provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3.
Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b),
il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di
permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il
questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al
presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici
giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre
giorni.
4.
L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis,
comma 4, equivale a rinuncia alla domanda.
5.
Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello
status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano,
ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23
dicembre 1992, n. 523.
6.
L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è
presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.
Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di
essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del
ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Articolo
1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1.
Presso le prefetture - uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma
3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status
di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su
richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da
personale posto in posizione dì distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di
qualunque natura.
2.
Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3.
Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene
redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le
stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle
modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
3-bis.
Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per
i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
4.
Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al
tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6.
Articolo
1-quinquies. - (Commissione nazionale per
il diritto di asilo) - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata
in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata
"Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle
riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove
necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2.
La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri
decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3.
Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione
nazionale e di quelle territoriali.
Articolo
1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). - 1. Gli
enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti
asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme
di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il
richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e
1-ter.
2.
Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata,
provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo
1-septies, al sostegno finanziario dei
servizi di accoglienza di cui al comma 3, in misura non superiore all'80 per
cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3.
In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3 stabilisce:
a)
le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo,
i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità
per la sua eventuale revoca;
b)
assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in
atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c)
determina, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo
economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis
e 1-ter e che non è accolto
nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 2.
4.
Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente
asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui
all'articolo 18 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato delle
Nazioni unite per i rifugiati, un servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i
servizi di accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale è affidato, con
apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni italiani.
5.
Il servizio provvede a:
a)
monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e
degli stranieri con permesso umanitario;
b)
creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati;
c)
favorire la dffusione delle informazioni sugli interventi;
d)
fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei
servizi di cui al comma 2;
e)
promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi
di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o
altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6.
Le spese di funzionamento e di gesione del servizio sono finanziate nei limiti
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui
all'articolo 1-septies.
Articolo
1-septies. (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). 1. Ai
fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
a)
le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati
profughi e rifugiati" - cap. 2359 - dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo
1-sexies e corrispondenti a 5,160
milioni di euro;
b)
le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle
già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001, 2002 ed in via di
accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c)
i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o
organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2.
Le somme di cui al comma 1, lettere b)
e c), sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. "
2.
Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa
nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Articolo
29
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1.
Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza
ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della
dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità
per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
2.
La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a)
le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b)
l¹indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c)
certificazione medica della patologia o handicap
del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale
certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia
adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
d)
l¹indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
e)
l¹indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3.
Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a)
attestato
di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b)
copia
di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5,
il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.
4.
Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il
questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di un anno,
rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione
del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato di
coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5.
Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla
presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella
dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in
ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.
6.
I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute, antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse
alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con
proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e
degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che
occupino
prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non
definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno
dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le
disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento
all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato.
8.
Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su
falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo
per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione.
CAPO
III
DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO
Articolo
30.
(Norme
transitorie e finali)
1.
Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di
attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2.
Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti
sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo,
limitatamente alle seguenti finalità:
a)
razionalizzare l¹impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette
materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati a
riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c)
promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi
esistenti.
3.
Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 28,
è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la
disciplina anteriormente vigente.
4.
Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di
centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di
emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui
all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul
soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro
allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo
30-bis.
(Istituzione
della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere).
1.
È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle
frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia
di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività
demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e
soggiorno degli stranieri. Alla suddetta direzione centrale è preposto un
prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
2.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle
competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione
delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico dello Stato.
3.
La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera h), del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in
"Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
4.
Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti
sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
30 ter
1.
Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione
clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari funzionari della Polizia di Stato, in qualità di esperti nominati
secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente
previsto dal predetto articolo è aumentato sino ad un massimo di ulteriori
undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti
agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella
misura di euro 778.817 per l'anno 2002 e di euro 1.557.633, annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo
31.
(Disposizioni
relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione ed asilo)
1.
Al Comitato parlamentare istituito dall¹articolo 18 della legge 30 settembre
1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di
controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono
altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta
attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della
restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il
Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce
annualmente alle Camere sulla propria attività.
Articolo
32
(Norma
finanziaria)
1.
Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19, 22 ter e 30 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c),
13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni
di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004, e 117,75
milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.