ALLO SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL |
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EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI ABRUZZO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, VENETO ALLO SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 25/7/1998 N. 286 E AL DECRETO LEGGE 30/12/1989, N. 416, CONVERTITO DALLA LEGGE 28/2/1990, N. 39 1) Allarticolo 2, che modifica larticolo 2-bis del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, al termine del comma 2 del testo di modifica, aggiungere le seguenti parole: ...e da tre Presidenti di Regione o Provincia autonoma 2) Allarticolo 2, che modifica larticolo 2-bis del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, nel comma 3 del testo di modifica, al termine del primo periodo, dopo le parole ...da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo aggiungere le seguenti parole: ... e da sei esperti designati dalla Conferenza Unificata. 3) Allarticolo 3, che modifica il comma 4 dellarticolo 3 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sostituire alla seconda riga le parole ... la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e... con le parole: con laccordo delle Regioni e delle Province autonome e sentite 4) Allarticolo 14, comma 2, sostituire le parole per regioni, province e comuni con le parole: per bacini provinciali dutenza, individuati dalle Regioni in attuazione del D.Lgs. 23/12/1997 n. 469. 5) Allarticolo 15 che sostituisce larticolo 22 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sopprimere le parole: presso la Prefettura, ufficio territoriale di Governo. 6) Aggiungere larticolo 15-bis con il seguente testo: Le funzioni di cui la precedente articolo continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 7) Allarticolo 16 che sostituisce larticolo 23 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sostituire il nuovo testo dellarticolo 23, comma 1, con il seguente e aggiungere il comma 1-bis: 1. Le Regioni e le Province autonome, nellambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del Lavoro e della Solidarietà sociale e dal Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, organizzano attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine. 1-bis. Lattività di cui al comma 1 è finalizzata: a. allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dello Stato italiano; b. allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dei paesi dorigine; c. allo sviluppo delle attività produttive e/o imprenditoriali autonome nei paesi dorigine Roma, 11 ottobre 2001 |
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