EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI

ALLO SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL
DECRETO LEGISLATIVO 25/7/1998 N. 286 E
AL DECRETO LEGGE 30/12/1989, N. 416,
CONVERTITO DALLA LEGGE 28/2/1990, N. 39

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EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI
ABRUZZO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA,
PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, VENETO
ALLO SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL
DECRETO LEGISLATIVO 25/7/1998 N. 286 E
AL DECRETO LEGGE 30/12/1989, N. 416,
CONVERTITO DALLA LEGGE 28/2/1990, N. 39


1) All’articolo 2, che modifica l’articolo 2-bis del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, al termine del comma 2 del testo di modifica, aggiungere le seguenti parole:

“...e da tre Presidenti di Regione o Provincia autonoma”


2) All’articolo 2, che modifica l’articolo 2-bis del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, nel comma 3 del testo di modifica, al termine del primo periodo, dopo le parole “...da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo” aggiungere le seguenti parole:

... e da sei esperti designati dalla Conferenza Unificata”.


3) All’articolo 3, che modifica il comma 4 dell’articolo 3 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sostituire alla seconda riga le parole “... la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e...” con le parole:

“con l’accordo delle Regioni e delle Province autonome e sentite”



4) All’articolo 14, comma 2, sostituire le parole “per regioni, province e comuni” con le parole:

“per bacini provinciali d’utenza, individuati dalle Regioni in attuazione del D.Lgs. 23/12/1997 n. 469”.


5) All’articolo 15 che sostituisce l’articolo 22 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sopprimere le parole:

presso la Prefettura, ufficio territoriale di Governo”.


6) Aggiungere l’articolo 15-bis con il seguente testo:

“Le funzioni di cui la precedente articolo continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.”


7) All’articolo 16 che sostituisce l’articolo 23 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sostituire il nuovo testo dell’articolo 23, comma 1, con il seguente e aggiungere il comma 1-bis:

“1. Le Regioni e le Province autonome, nell’ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del Lavoro e della Solidarietà sociale e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, organizzano attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.
1-bis. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a. all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato italiano;
b. all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei paesi d’origine;
c. allo sviluppo delle attività produttive e/o imprenditoriali autonome nei paesi d’origine”


Roma, 11 ottobre 2001
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