Ricorsi


Se il procedimento amministrativo di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo o la richiesta di pensione privilegiata ordinaria (PPO) si concludono con esito negativo e, cioè, le domande vengono rigettate, è possibile ricorrere in via giurisdizionale alla magistratura amministrativa.

Il ricorso contro il decreto che respinge la dipendenza da causa di servizio dell'infermità e/o contro il decreto che respinge l'equo indennizzo va presentato entro 60 giorni dalla sua notifica al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per il territorio di residenza.

E' obbligatorio procedere con il patrocinio di un legale, che, vista la materia, sarà bene scegliere tra quelli esperti in diritto amministrativo.

In alternativa è possibile ricorrere entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento con il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che va presentato per il tramite del Ministero della difesa e che si concluderà con una sentenza del Consiglio di Stato (recepita in un DPR che verrà notificato al ricorrente), sempre al Consiglio di Stato si ricorrerà in appello contro la sentenza del TAR.

Il giudizio del TAR - Consiglio di Stato, è di legittimità e non di merito e si conclude, nell'ipotesi più favorevole, con l'annullamento dell'atto impugnato.

Una sentenza favorevole al ricorrente, quindi, impone semplicemente alla Pubblica Amministrazione di ripetere le procedure di accertamento del diritto al beneficio.

C'è da sottolineare ancora, che il ricorso al TAR è ininfluente (per non dire inutile) in presenza di un parere negativo agli invocati benefici espresso dalla C.M.O.; il tribunale, infatti, non può ribaltare tale determinazione, in quanto le valutazioni tecnico-scientifiche, quali quelle espresse da una commissione di medici, non rientrano nei controlli sulla legittimità concessi ai magistrati amministrativi.

Il decreto che respinge la concessione della PPO può essere impugnato senza limiti di tempo, purché sia stato ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, avanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti.

L'esame della Corte dei Conti è di legittimità e di merito, quindi una sua eventuale sentenza favorevole equivale a concessione della pensione privilegiata.

Il ricorso può essere presentato personalmente o (preferibilmente) con l'assistenza di un legale, nel primo caso si rinuncerà, infatti, alla possibilità di discutere in pubblica udienza il proprio ricorso.

Il ricorso va redatto secondo lo schema riportato nella sezione documenti ed è bene che sia compilato con la massima cura e con la massima precisione, ricco di tutte le informazioni sulla cronistoria del procedimento. Si dovranno allegare, in copia, tutti i documenti sanitari e le consulenze medico-legali di parte a sostegno delle proprie ragioni.

Il ricorso non è assoggettato ad imposta di bollo e prima di essere depositato nella cancelleria della Corte, ne va notificata una copia (senza allegati) tramite Ufficiale Giudiziario alla locale sede dell'Avvocatura dello Stato che rappresenterà il Ministero della difesa in giudizio. Per la notifica è sufficiente rivolgersi all'Ufficio Notifiche (UNEP) presso il Palazzo di Giustizia della propria città. Talvolta è la cancelleria della Corte stessa che cura la notifica all'Avvocatura dello Stato, della copia del ricorso, evitando tale incombenza al ricorrente.

La Corte dispone in genere, nuovi accertamenti sanitari, che saranno effettuati avanti al Collegio medico-legale distaccato presso la Corte stessa, ed emetterà successivamente il suo giudizio.

Contro la sentenza della Sezione Giurisdizionale regionale è ammesso ricorso in appello, entro due mesi dalla notifica della sentenza, ovvero entro un anno dalla sua pubblicazione (deposito in cancelleria) se la parte vittoriosa non l'ha notificata a quella soccombente, alla Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti a Roma. Il ricorso è ammissibile solo per motivi di diritto (errata valutazione delle prove nel I grado; errata, omessa o contraddittoria motivazione; falsa applicazione della legge; ecc.).

L'esame del ricorso avanti alla Corte può richiedere molto tempo e protrarsi a lungo; nel caso di incombente pericolo di vita del ricorrente o di comprovate disagiate condizioni economiche è ammessa istanza di trattazione anticipata del ricorso. Tale istanza si può stendere in calce al ricorso principale, ovvero può essere presentata in un secondo momento secondo il seguente modello.

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Data ultimo aggiornamento: 09 ago 2001