Relazione alla Proposta di legge regionale del 23 luglio 2003 n. 558

Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

 

 

1. INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO E DELLE FINALITA' DEL D.D.L.

Il disegno di legge attuativo del decreto legislativo 207 del 4 maggio 2001 ha la finalita' di riordinare le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza prevedendo la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

2. ANALISI DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

a) Detto disegno di legge ha lo scopo di definire l'ordinamento delle IPAB riordinate in Aziende pubbliche di servizi alla persona e in istituzioni private e il loro inserimento nel sistema integrato di interventi e servizi sociali coinvolgendo le stesse nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e nella gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi. Dette istituzioni, riordinate ai sensi della presente legge, impronteranno la propria attivita', nel rispetto delle finalita' originariamente previste dallo statuto, alle esigenze emergenti dal territorio, al fine di garantire pluralita' di offerta e differenziazione degli interventi e dei servizi.

b) I destinatari diretti di detta legge sono le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni gia' IPAB che hanno ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato ai sensi delle LL.RR. 10 e 11/91. I destinatari indiretti della proposta normativa sono le Province, i Comuni, i Consorzi e le Comunita' Montane.

c) Il d.d.l. intende perseguire i seguenti obiettivi:

la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona per gli enti che svolgono direttamente attivita' di erogazione di servizi socio-assistenziali o che operano nel settore scolastico determinando il valore economico relativo al valore della produzione che giustifichi tale trasformazione, anche promuovendo la fusione di piu' Enti.

La trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato per gli enti in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 16/2/1990, o che svolgono attivita' indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione, o il cui valore della produzione sia inferiore a quello stabilito dal presente d.d.l..

Ulteriore obbiettivo e' il coinvolgimento degli enti, trasformati in aziende, alle intese per la definizione dei Piani di zona e piu' in generale l'inserimento delle aziende e degli enti privati quali strumenti della programmazione regionale e locale.

Nel contempo si provvedera' allo scioglimento delle IPAB inattive nel campo sociale o i cui scopi risultino esauriti, con la conseguente devoluzione del patrimonio ad altre IPAB o enti locali.

2.1 ESAME DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

a) Lo studio e la valutazione dei costi giornalieri ed annui sostenuti dagli enti in relazione alle tipologie di utenti ha consentito di effettuare una proiezione in grado di evidenziare quali tipologie di strutture sono in possesso dei requisiti ed hanno la capacita' economica necessaria per affrontare la trasformazione in aziende pubbliche ovvero in enti con personalita' giuridica privata.

Le dimensioni e la capacita' economica delle strutture riorganizzate in aziende pubbliche di servizi alla persona consentiranno maggiormente a questi enti di essere inserite nella programmazione regionale e locale.

Queste aziende, partecipando alla programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello locale e regionale, saranno in grado di razionalizzare l'offerta dei servizi rendendola piu' aderente alle necessita' emergenti nel territorio.

Inoltre, la possibilita' di realizzare la fusione di piu' enti consentira' agli stessi di conseguire economie di scala sia mediante una razionalizzazione ed una maggiore economicita' nella politica ad esempio degli acquisti, sia mediante un utilizzo piu' razionale delle risorse umane disponibili.

b) Il nuovo quadro normativo consente di inserire le IPAB, riordinate in aziende o in istituzioni private, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete dei servizi, nella programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello locale e regionale rendendo piu' razionale l'offerta dei servizi e piu' aderente alle necessita' emergenti sul territorio.

L'istituzione riordinata potra' decidere, alla pari con gli altri enti partecipanti, gli interventi da eseguire e le modalita' del servizio secondo i propri limiti e le proprie potenzialita'. Trasformandosi cosi' da semplice produttore di servizi alla persona a decisore degli interventi.

Dal perseguimento degli obbiettivi previsti dal d.d.l. ne trarranno beneficio sia le Istituzioni che sono chiamate al tavolo delle decisioni, sia l'intero sistema assistenziale, il quale acquisisce la sicurezza di non disperdere nessuna delle risorse disponibili.

c) Il d.d.l. fornisce un quadro normativo certo, demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale alcuni atti come lo schema di bilancio annuale e pluriennale, la eventuale classificazione delle aziende, la determinazione del compenso degli amministratori e la retribuzione del direttore.

d) Con la presente proposta normativa gli enti trasformati in aziende, considerate le loro dimensioni e la loro capacita' economica, assumeranno caratteristiche manageriali con un aumento dell'efficienza e quindi della qualita' delle prestazione e dei servizi resi, che produrranno un incremento della redditivita' e della resa economica annua con un conseguente miglioramento economico-gestionale. Una ulteriore vantaggio economico per questi enti e', inoltre, determinato dalla possibilita' di associarsi, sia per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi, sia per la gestione di servizi di interesse comune. Inoltre le aziende non saranno solo erogatrici di servizi ma potranno costituire societa' o istituire fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali a quelle istituzionali o per la gestione e manutenzione del proprio patrimonio con un conseguente miglior utilizzo delle loro risorse patrimoniali.

Per quanto riguarda gli enti trasformati in persone giuridiche private, essendo enti di minor dimensioni sia come attivita' che come consistenza patrimoniale, avranno la possibilita' di adottare procedure piu' semplificate sia per l'espletamento di appalti che per l'assunzione di personale con conseguente minor aggravi dal punto di vista economico.

Infine, l'inserimento di degli enti trasformati nella rete dei servizi, introducendo un meccanismo concorrenziale, produrra' effetti di maggior efficienza sull'attivita' dagli stessi svolta che si ripercuoteranno anche sull'aspetto occupazionale con un incremento delle assunzioni e della riqualificazione del personale.

e) Non sono previste destinazioni di risorse, si rimanda a successivi atti l'individuazione degli eventuali incentivi previsti dall'art. 2, comma 4, per la fusione di piu' enti.

3. ANALISI DEGLI ASPETTI CONTABILI E FINANZIARI

a) L'unico onere economico a carico dell'Amministrazione Regionale consiste nella possibilita' di erogare l'incentivo previsto all'art. 2, comma 4 per la fusione di piu' enti, la cui effettiva assegnazione ed entita' sara' definita successivamente.

b) I metodi e le definizione delle risorse saranno stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale.