Relazione
alla Proposta di legge regionale del 23 luglio 2003 n. 558
Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza
1. INDIVIDUAZIONE
DELL'OGGETTO E DELLE FINALITA' DEL D.D.L.
Il disegno di legge attuativo del decreto legislativo 207 del 4 maggio 2001
ha la finalita' di riordinare le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza prevedendo la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi
alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.
2. ANALISI DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO
a) Detto disegno di legge ha lo scopo di definire l'ordinamento delle IPAB
riordinate in Aziende pubbliche di servizi alla persona e in istituzioni
private e il loro inserimento nel sistema integrato di interventi e servizi
sociali coinvolgendo le stesse nelle fasi consultive e concertative della
programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e
locale e nella gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi. Dette
istituzioni, riordinate ai sensi della presente legge, impronteranno la propria
attivita', nel rispetto delle finalita' originariamente previste dallo statuto,
alle esigenze emergenti dal territorio, al fine di garantire pluralita' di
offerta e differenziazione degli interventi e dei servizi.
b) I destinatari diretti di detta legge sono le Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e le istituzioni gia' IPAB che hanno ottenuto il
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato ai sensi delle
LL.RR. 10 e 11/91. I destinatari indiretti della proposta normativa sono le
Province, i Comuni, i Consorzi e le Comunita' Montane.
c) Il d.d.l. intende perseguire i seguenti obiettivi:
la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona per gli enti
che svolgono direttamente attivita' di erogazione di servizi
socio-assistenziali o che operano nel settore scolastico determinando il valore
economico relativo al valore della produzione che giustifichi tale
trasformazione, anche promuovendo la fusione di piu' Enti.
La trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato per gli
enti in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 16/2/1990, o che svolgono
attivita' indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle
rendite derivanti dall'amministrazione, o il cui valore della produzione sia
inferiore a quello stabilito dal presente d.d.l..
Ulteriore obbiettivo e' il coinvolgimento degli enti, trasformati in
aziende, alle intese per la definizione dei Piani di zona e piu' in generale
l'inserimento delle aziende e degli enti privati quali strumenti della
programmazione regionale e locale.
Nel contempo si provvedera' allo scioglimento delle IPAB inattive nel campo
sociale o i cui scopi risultino esauriti, con la conseguente devoluzione del
patrimonio ad altre IPAB o enti locali.
2.1 ESAME DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
a) Lo studio e la valutazione dei costi giornalieri ed annui sostenuti
dagli enti in relazione alle tipologie di utenti ha consentito di effettuare
una proiezione in grado di evidenziare quali tipologie di strutture sono in
possesso dei requisiti ed hanno la capacita' economica necessaria per
affrontare la trasformazione in aziende pubbliche ovvero in enti con
personalita' giuridica privata.
Le dimensioni e la capacita' economica delle strutture riorganizzate in
aziende pubbliche di servizi alla persona consentiranno maggiormente a questi
enti di essere inserite nella programmazione regionale e locale.
Queste aziende, partecipando alla programmazione socio-assistenziale e
socio-sanitaria a livello locale e regionale, saranno in grado di
razionalizzare l'offerta dei servizi rendendola piu' aderente alle necessita'
emergenti nel territorio.
Inoltre, la possibilita' di realizzare la fusione di piu' enti consentira'
agli stessi di conseguire economie di scala sia mediante una razionalizzazione
ed una maggiore economicita' nella politica ad esempio degli acquisti, sia
mediante un utilizzo piu' razionale delle risorse umane disponibili.
b) Il nuovo quadro normativo consente di inserire le IPAB, riordinate in
aziende o in istituzioni private, che partecipano con proprie risorse alla
realizzazione della rete dei servizi, nella programmazione socio-assistenziale
e socio-sanitaria a livello locale e regionale rendendo piu' razionale
l'offerta dei servizi e piu' aderente alle necessita' emergenti sul territorio.
L'istituzione riordinata potra' decidere, alla pari con gli altri enti
partecipanti, gli interventi da eseguire e le modalita' del servizio secondo i
propri limiti e le proprie potenzialita'. Trasformandosi cosi' da semplice
produttore di servizi alla persona a decisore degli interventi.
Dal perseguimento degli obbiettivi previsti dal d.d.l. ne trarranno
beneficio sia le Istituzioni che sono chiamate al tavolo delle decisioni, sia
l'intero sistema assistenziale, il quale acquisisce la sicurezza di non
disperdere nessuna delle risorse disponibili.
c) Il d.d.l. fornisce un quadro normativo certo, demandando a successivi
provvedimenti della Giunta regionale alcuni atti come lo schema di bilancio
annuale e pluriennale, la eventuale classificazione delle aziende, la
determinazione del compenso degli amministratori e la retribuzione del
direttore.
d) Con la presente proposta normativa gli enti trasformati in aziende,
considerate le loro dimensioni e la loro capacita' economica, assumeranno
caratteristiche manageriali con un aumento dell'efficienza e quindi della
qualita' delle prestazione e dei servizi resi, che produrranno un incremento
della redditivita' e della resa economica annua con un conseguente
miglioramento economico-gestionale. Una ulteriore vantaggio economico per
questi enti e', inoltre, determinato dalla possibilita' di associarsi, sia per
ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi, sia per la gestione di
servizi di interesse comune. Inoltre le aziende non saranno solo erogatrici di
servizi ma potranno costituire societa' o istituire fondazioni di diritto
privato per lo svolgimento di attivita' strumentali a quelle istituzionali o
per la gestione e manutenzione del proprio patrimonio con un conseguente
miglior utilizzo delle loro risorse patrimoniali.
Per quanto riguarda gli enti trasformati in persone giuridiche private,
essendo enti di minor dimensioni sia come attivita' che come consistenza
patrimoniale, avranno la possibilita' di adottare procedure piu' semplificate
sia per l'espletamento di appalti che per l'assunzione di personale con
conseguente minor aggravi dal punto di vista economico.
Infine, l'inserimento di degli enti trasformati nella rete dei servizi,
introducendo un meccanismo concorrenziale, produrra' effetti di maggior
efficienza sull'attivita' dagli stessi svolta che si ripercuoteranno anche
sull'aspetto occupazionale con un incremento delle assunzioni e della
riqualificazione del personale.
e) Non sono previste destinazioni di risorse, si rimanda a successivi atti
l'individuazione degli eventuali incentivi previsti dall'art. 2, comma 4, per
la fusione di piu' enti.
3. ANALISI DEGLI ASPETTI CONTABILI E FINANZIARI
a) L'unico onere economico a carico dell'Amministrazione Regionale consiste
nella possibilita' di erogare l'incentivo previsto all'art. 2, comma 4 per la
fusione di piu' enti, la cui effettiva assegnazione ed entita' sara' definita
successivamente.
b) I metodi e le definizione delle risorse saranno stabiliti con successivo
provvedimento della Giunta regionale.