Disegno di legge regionale del 23 luglio 2003 n. 558
Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza



Capo I.
Principi generali
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1.
Le norme del presente capo si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gia' disciplinate dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972, riordinate secondo i principi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328), di seguito denominate "istituzioni".
Art. 2.
(Inserimento nella programmazione della rete dei servizi)
1.
In attuazione dell'articolo 2 del d. lgs. 207/2001, e nel rispetto dei principi disposti dalla l. 328/2000, le istituzioni pubbliche e private che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale, anche mediante il finanziamento di attivita' e interventi sociali realizzati da altri enti con rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della l. 328/2000.
2.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona di seguito denominate "aziende" e in istituzioni private, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete di servizi intervengono, anche tramite le loro associazioni rappresentative, alle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono alla progettazione e, quali soggetti autorizzati e accreditati, alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione stessa; in particolare le aziende partecipano alle intese per la definizione dei Piani di zona previsti all'articolo 19 della l. 328/2000 ed alla stipulazione degli accordi di programma per l'attuazione degli stessi.
3.
Nel rispetto delle finalita' originariamente previste dallo statuto e dall'atto di fondazione le istituzioni riordinate ai sensi della presente legge informano la propria attivita' alle esigenze emergenti dal territorio, al fine di garantire pluralita' di offerta e differenziazione degli interventi e dei servizi.
4.
Nell'ambito dei principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la Giunta regionale stabilisce le attivita' di promozione, nell'ambito della realizzazione di iniziative previste dalla normativa regionale, volte a favorire l'istituzione di aziende pubbliche di servizi alla persona anche tramite fusioni di piu' istituzioni, e ad incentivare la diversificazione dei servizi e a potenziare gli interventi e le iniziative delle aziende nell'ambito della rete di servizi.
Art. 3.
(Tipologia delle istituzioni)
1.
Ai sensi della presente legge le istituzioni vengono riordinate secondo le seguenti tipologie:
a)
aziende pubbliche di servizi alla persona, che svolgono direttamente attivita' di erogazione di servizi a carattere residenziale, semiresidenziale e territoriale o che operano nel settore scolastico ed educativo, dotate di personalita' giuridica di diritto pubblico, senza fini di lucro, con autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, alle quali, nell'ambito dei principi stabiliti al capo II del d. lgs. n. 207/2001, si applicano le disposizioni di cui al capo II;
b)
fondazioni di diritto privato, che di norma svolgono direttamente attivita' di erogazione di servizi a carattere residenziale e semiresidenziale e territoriale ovvero attivita' indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del medesimo e, nell'ambito dei principi stabiliti al capo III del d. lgs. n. 207/2001, le disposizioni di cui al capo IV;
c)
associazioni di diritto privato, che operano di norma nel settore scolastico ed educativo, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del medesimo e, nell'ambito dei principi stabiliti al capo III del d. lgs. n. 207/2001, le disposizioni di cui al capo IV.
2.
Le istituzioni riordinate in aziende o in persone giuridiche private conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni dalle quali derivano. Alle istituzioni riordinate si applicano le disposizioni ci cui all'articolo 4, comma 3 del d. lgs. 207/2001.
Capo II.
Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 4.
(Trasformazione delle istituzioni)
1.
Le istituzioni che svolgono direttamente attivita' di erogazione di servizi socio-assistenziali, o che operano nel settore scolastico ed educativo, e non sono in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 ed all'articolo 34, sono tenute a trasformarsi in aziende e ad adeguare i propri statuti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
La struttura regionale competente approva la trasformazione delle istituzioni secondo i criteri, le modalita' e i termini disciplinati dalla Giunta regionale.
3.
Le aziende pubbliche di servizi alla persona in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990 ed all'articolo 34 possono richiedere in qualunque momento il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.
4.
La trasformazione in azienda e' esclusa, fatte salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, al ricorrere di una o piu' delle seguenti condizioni:
a)
nel caso in cui la media degli ultimi tre anni del valore della produzione, determinato in prima applicazione sulla base delle entrate effettive di cui al titolo I, sezione I del conto consuntivo, sia inferiore a euro 1.000.000;
b)
nel caso di verificata inattivita' nel campo sociale da almeno due anni;
c)
nel caso risultino esaurite o non siano piu' conseguibili le finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.
5.
La Giunta regionale con provvedimento motivato, su proposta della struttura regionale competente, puo' provvedere alla trasformazione in aziende delle istituzioni che ne facciano richiesta, per le quali sussistano le cause ostative previste al comma quattro, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio servito dall'istituzione, della quantita' e tipologia dei servizi presenti sul territorio, della complessita' delle attivita' svolte dall'istituzione, del numero e della tipologia degli utenti, della conformazione geomorfologia montana o collinare del territorio.
6.
La Giunta regionale, in relazione al numero e alla consistenza economico-patrimoniale delle istituzioni trasformate in aziende, puo' procedere ad una classificazione delle stesse in non piu' di tre classi avuto riguardo al volume di bilancio e alla tipologia e numero di utenti, determinando nel contempo le misure minime e massime del compenso degli amministratori e della retribuzione del direttore.
7.
Decorsi i termini previsti al comma 1, nel caso di accertata inattivita' che comporti un sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni riordinate sia in aziende sia in persone giuridiche di diritto privato, la struttura regionale competente assegna ad ogni istituzione inadempiente un termine congruo per provvedere, trascorso il quale, sentita l'istituzione, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
8.
Qualora ricorrano le cause ostative di cui al comma 4, l'istituzione che sia in possesso di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo e sufficiente a giustificare il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico, predispone un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, da comunicare alla struttura regionale competente per gli adempimenti di cui al comma 2, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
9.
La fusione e' deliberata da ciascuna delle istituzioni che vi partecipano e lo statuto del nuovo ente, derivante dalla fusione, deve prevedere il rispetto delle finalita' istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e l'ambito territoriale di riferimento, e deve prevedere che una parte degli amministratori siano nominati dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.
10.
La struttura regionale competente, ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano di cui al comma 8 non abbia avuto attuazione, e non sia ulteriormente attuabile, promuove la trasformazione in persona giuridica di diritto privato ovvero l'estinzione dell'istituzione.
11.
Nel caso di cui al comma 4, lettera c), l'istituzione ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attivita' e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge puo' deliberare la modifica delle finalita' statutarie in altre finalita' il piu' possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano; ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la struttura regionale competente promuove la trasformazione in persona giuridica di diritto privato ovvero l'estinzione dell'istituzione.
12.
L'estinzione e la destinazione del patrimonio di dette istituzioni avvengono secondo le modalita' di cui all'articolo 5.
13.
La trasformazione delle IPAB in istituzioni private o in aziende, cosi' come la fusione di IPAB, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale che alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione abbia in corso un rapporto di lavoro; eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti sino alla scadenza. Il personale conserva la posizione giuridica, nonche' i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento compresa l'anzianita' maturata.
Art. 5.
(Estinzione)
1.
Le istituzioni che da almeno un biennio non perseguono i propri scopi statutari e per le quali non trovi applicazione il piano di risanamento di cui all'articolo 4 e per le quali non sussistano le condizioni per essere assoggettate a trasformazione in persona giuridica privata, vengono dichiarate estinte con provvedimento della struttura regionale competente.
2.
Il provvedimento di estinzione, costituendone titolo, dispone il trasferimento della proprieta' del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione, delle disposizioni testamentarie del fondatore ove esistenti, in favore di altre istituzioni del territorio possibilmente aventi finalita' identiche o analoghe o del comune sul cui territorio l'istituzione insiste.
3.
La struttura regionale competente, nell'ambito dei principi stabiliti in apposito atto di concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, provvede, contestualmente al provvedimento di estinzione della istituzione, all'attribuzione del personale dipendente ivi presente ad altre IPAB o aziende del territorio o ai comuni presenti nel medesimo ambito provinciale con priorita' all'amministrazione comunale in cui l'ente estinto ha sede.
4.
L'estinzione puo' essere proposta dall'istituzione interessata, dalla provincia, dal comune ove la stessa insiste e dalla struttura regionale competente.
5.
All'atto dell'estinzione va acquisito il provvedimento di accettazione da parte dell'ente che subentra nei rapporti di lavoro e patrimoniali all'ente estinto.
6.
Il patrimonio viene trasferito con il vincolo di destinazione a servizi socio-assistenziali, anche nel caso di successiva trasformazione dell'ente beneficiato.
7.
Gli enti subentrano nella titolarita' dei rapporti di lavoro, nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.
8.
In caso di non accettazione da parte di enti pubblici o delle istituzioni territorialmente competenti il patrimonio puo' essere devoluto ad altri enti pubblici o ad altri enti con personalita' giuridica di diritto privato, che esplicano la propria attivita' in campo socio-assistenziale.
Art. 6.
(Autonomia dell'azienda pubblica di servizi alla persona)
1.
L'azienda non ha fini di lucro, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali.
2.
L'azienda gode di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dal corrispettivo per i servizi resi, dalle rendite del patrimonio, da liberalita' e da trasferimenti di risorse a qualunque titolo.
3.
L'azienda informa la propria attivita' di gestione a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e di qualita' di servizio, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
4.
All'azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
5.
Gli statuti disciplinano le modalita' di elezione o nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
6.
Nell'ambito della propria autonomia l'azienda puo' porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale; in particolare, l'azienda puo' partecipare a consorzi di comuni ed enti locali per la gestione associata di interventi e servizi sociali e costituire societa' od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attivita' strumentali a quelle istituzionali nonche' di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
Art. 7.
(Statuto)
1.
L'azienda adotta il proprio statuto che, di norma in conformita' alle disposizioni originarie, stabilisce:
a)
gli scopi istituzionali, le norme fondamentali per l'attivita' e l'organizzazione dell'ente;
b)
la composizione e le attribuzioni degli organi e i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e di consigliere di amministrazione;
c)
le modalita' di nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, le funzioni del consiglio di amministrazione e degli organi di direzione, e la durata del mandato;
d)
i criteri per la nomina del direttore;
e)
la composizione, la nomina e la durata dell'organo di revisione;
f)
gli ambiti territoriali di riferimento dell'attivita' dell'azienda;
g)
la promozione di forme di affidamento dei servizi a soggetti operanti nel terzo settore, e di valorizzazione dell'attivita' di volontariato per interventi diretti di servizio alla persona.
2.
La Giunta regionale ha facolta' di individuare anche in relazione alla classificazione di cui all'articolo 4, comma 6, le tipologie di aziende per le quali viene previsto l'affidamento di compiti di revisione a societa' specializzate.
Art. 8.
(Regolamento di organizzazione)
1.
L'azienda, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), adotta il proprio regolamento di organizzazione che stabilisce:
a)
l'articolazione della struttura organizzativa;
b)
definizione dei requisiti e delle modalita' di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi;
c)
definizione degli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo;
d)
il compenso spettante al direttore;
e)
ogni altra funzione organizzativa.
Art. 9.
(Organi dell'azienda)
1.
Sono organi dell'azienda il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci quando prevista dallo statuto.
2.
Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e comunque quelle stabilite all'articolo 8, comma 2, del d. lgs. 207/20001.
3.
Il presidente individuato a norma dello statuto ha la rappresentanza legale dell'azienda.
4.
Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del consiglio e esercita le funzioni attribuite dallo statuto.
5.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, qualora nello statuto non sia prevista la figura del vice presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere delegato o, in difetto, dal consigliere piu' anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal piu' anziano di eta'.
6.
L'assemblea dei soci esercita le funzioni attribuite dallo statuto e non attribuite dalla presente legge ad altri organi.
7.
La Giunta regionale definisce i criteri per la determinazione degli emolumenti degli amministratori e del direttore in proporzione alle dimensioni e alla tipologia di attivita' dell'azienda, aggiornandoli ogni tre anni.
8.
Gli organi di governo restano di norma in carica per non piu' di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente.
Art. 10.
(Incompatibilita')
1.
La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con la carica di:
a)
amministratore regionale e provinciale, di sindaco e di assessore comunale; di amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali e di presidente o di assessore di comunita' montana competente per territorio;
b)
direttore generale, amministrativo e sanitario dell'ASL di riferimento, dirigente dell'amministrazione provinciale della provincia ove insiste l'azienda, dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, i dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l'azienda;
c)
amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attivita' concorrenziale con la stessa.
2.
Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:
a)
coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo 166, secondo comma del codice penale;
b)
coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c)
coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali) e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale);
d)
coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata;
e)
coloro che siano stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarita' che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
f)
chi abbia lite pendente con l'azienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonche' i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attivita' concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.
3.
Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione i congiunti e gli affini entro il secondo grado.
4.
I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
Art. 11.
(Decadenza e dimissioni dalla carica)
1.
Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione che si trovano in uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'articolo 10, decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro congruo termine, non rimuovano la causa di incompatibilita' ovvero non formulino osservazioni che la facciano ritenere insussistente.
2.
Le dimissioni dei consiglieri sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3.
I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto entro 20 giorni; i consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.
4.
Gli amministratori delle aziende, in ogni caso, non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati.
Art. 12.
(Patrimonio)
1.
Il patrimonio dell'azienda e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'.
2.
All'atto della trasformazione le aziende sono tenute a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alla Regione e alla provincia gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.
3.
I beni mobili e immobili che l'azienda destina ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile, e conservano la destinazione specifica a servizi di assistenza sociale.
4.
Il vincolo dell'indisponibilita' dei beni va a gravare: a ) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
5.
La gestione del patrimonio disponibile delle aziende pubbliche si esercita nella sfera di autonomia garantita dall'articolo 6 e si ispira ai seguenti principi:
a)
conservazione per quanto possibile della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;
b)
rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore; incremento della redditivita' e della resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale;
c)
conservazione, manutenzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio immobiliare.
Art. 13.
(Contabilita')
1.
L'esercizio finanziario delle aziende inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
2.
L'azienda deve attivare un sistema contabile in applicazione dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421).
3.
Le aziende rappresentano la previsione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche' della situazione patrimoniale attraverso un bilancio economico annuale di previsione redatto in pareggio, da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno.
4.
Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
5.
Con il bilancio economico annuale di previsione viene approvato anche il bilancio pluriennale che rappresenta, per ogni esercizio di riferimento, la previsione dei costi e dei ricavi di gestione nonche' della situazione patrimoniale e costituisce lo strumento per riscontrare le modalita' di utilizzazione delle risorse nel periodo considerato.
6.
Il bilancio pluriennale evidenzia altresi' gli investimenti previsti, indicando le modalita' di copertura ed i riflessi sui costi e ricavi di esercizio.
7.
Il bilancio economico annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono trasmessi alla Regione e alla provincia.
8.
Le aziende informano la propria gestione economica-finanziaria e patrimoniale ai principi previsti dal codice civile, prevedendo, tra l'altro:
a)
le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
b)
la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
c)
l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilita';
d)
il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
9.
La Giunta regionale, al fine di conferire struttura uniforme ai bilanci e ai conti economici definisce con proprio regolamento, secondo i principi di contabilita' indicati al comma 8 ed all'articolo 14, il sistema di contabilita' delle aziende, predisponendo in particolare una schema di bilancio annuale e pluriennale e di bilancio consuntivo di esercizio.
10.
La struttura regionale competente provvede ad effettuare rilevazioni comparative dei costi e dei risultati della gestione dell'azienda, anche ai fini della partecipazione e programmazione dei Piani di zona di cui all'articolo 19 della l. 328/2000.
11.
Le aziende mantengono il regime contabile in atto al momento della loro trasformazione sino all'emanazione da parte della Regione del regolamento di contabilita' e dello schema di bilancio di cui ai commi precedenti.
Art. 14.
(Bilancio consuntivo di esercizio e inventario)
1.
Il bilancio consuntivo di esercizio delle aziende rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento.
2.
Il bilancio consuntivo di esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, conto economico generale e dalla nota integrativa; il bilancio deve essere corredato da una relazione del direttore, da presentare al consiglio di amministrazione entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, sulla situazione dell'azienda e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi e ai proventi, ai costi e agli oneri dell'esercizio.
3.
Il risultato economico positivo dell'esercizio e' destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio e agli investimenti. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva.
4.
Nel caso di perdita di esercizio, la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata e indica le modalita' di copertura della stessa per il riequilibrio della situazione aziendale. Sui termini di copertura riportati nella relazione deve esprimersi l'organo di revisione.
5.
Il bilancio consuntivo di esercizio, corredato dalla relazione dell'organo di revisione, e' adottato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso alla Regione e alla provincia.
6.
Le attivita' e le passivita' sono descritte in un apposito inventario. L'inventario deve essere redatto alla data di chiusura di ogni esercizio e si chiude con il bilancio consuntivo dell'esercizio. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta identificazione dei beni.
7.
Al fine di qualificare il rapporto con i cittadini le aziende adottano la carta dei servizi e curano la redazione del bilancio sociale.
Art. 15.
(Regolamento di contabilita')
1.
Le aziende definiscono in apposito regolamento di contabilita' i criteri e le modalita' in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti di gestione aventi rilevanza economica e contabile nonche' l'organizzazione del servizio finanziario, secondo le proprie dimensioni e l'importanza economico-finanziaria, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 9.
2.
Nel regolamento di contabilita' viene altresi' normata la disciplina dei contratti, del servizio di cassa economale, degli acquisti in economia e delle riscossioni e dei pagamenti mediante funzionari delegati.
Art. 16.
(Servizio di tesoreria)
1.
Il servizio di tesoreria e' affidato ad un istituto di credito in base ad apposita convenzione ed a seguito di licitazione o trattativa privata previo confronto concorrenziale con piu' istituti.
Art. 17.
(Disciplina dell'attivita' contrattuale)
1.
I contratti dell'azienda sono regolati, nelle singole materie e per le singole procedure di appalto, dalle disposizioni comunitarie, da quelle nazionali interne di recepimento e da quelle regionali.
2.
Per la conclusione dei contratti per l'acquisto di forniture di beni e servizi e per lavori alle aziende e' consentito il ricorso alla trattativa privata fino ad un importo massimo di 50.000 euro, nei casi motivati individuati nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 2.
3.
Al fine di procedere a un confronto concorrenziale, nella trattativa privata la scelta del contraente viene effettuata previo esperimento di una documentata indagine di mercato.
4.
E' consentito prescindere dalla richiesta di pluralita' dei preventivi nel caso di nota specialita' del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo contrattuale non ecceda i 20.000 euro.
Art. 18.
(Deliberazione a contrarre)
1.
La stipulazione dei contratti e' preceduta da apposito provvedimento del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b ) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e nelle proprie norme regolamentari e le ragioni che ne sono a fondamento.
Art. 19.
(Unioni d'acquisto e altre forme di collaborazione)
1.
Le aziende possono associarsi per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi; possono, altresi', associarsi per la gestione di servizi di interesse comune.
Art. 20.
(Personale)
1.
Le aziende subentrano alle istituzioni nei diritti e nelle obbligazioni relative a tutti i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, col personale dipendente delle stesse.
2.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed e' disciplinato nei modi previsti dall'articolo 11 del d. lgs. 207/2001, secondo le previsioni normative di cui al d. lgs. 165/2001.
3.
Per lo svolgimento delle proprie attivita', l'azienda si avvale di norma e prevalentemente di proprio personale a cui deve essere applicato il CCNL di riferimento.
4.
Le assunzioni devono essere effettuate adottando il metodo della programmazione e le procedure selettive devono essere adeguatamente pubblicizzate.
5.
Il regolamento di organizzazione dell'azienda definisce i requisiti per la nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, in pieno rispetto delle norme legislative esistenti in materia di lavoro e dei contratti nazionali di lavoro.
6.
Nelle more della definizione di quanto previsto dall'articolo 11 del d. lgs. 207/2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e' quello in vigore all'atto della trasformazione in azienda.
Art. 21.
(Il direttore)
1.
Il consiglio di amministrazione nomina, in disposizione a quanto previsto dallo statuto, un direttore, al quale sono affidate la gestione dell'azienda e la sua attivita' amministrativa; il direttore svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 9 del d. lgs. 207/2001 e dallo statuto.
2.
Il direttore puo' essere nominato anche al di fuori della dotazione dell'azienda con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto; in fase di prima applicazione della presente legge puo' essere incaricato della direzione anche un dipendente dell'azienda stessa non in possesso dei requisiti di cui al successivo comma purche' dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica.
3.
Il direttore deve essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti professionali:
a)
diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione direttiva o dirigenziale;
b)
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di esperienza di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione direttiva o dirigenziale.
4.
Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
5.
L'onere economico e' stabilito dal regolamento di organizzazione in base ai criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 9.
6.
L'incarico del direttore puo' essere prorogato dal nuovo consiglio di amministrazione per un periodo non superiore ai sei mesi, per garantire continuita' nell'attivita' amministrativa e consentire al nuovo consiglio di effettuare le proprie valutazioni per l'attribuzione dell'incarico; il contratto puo' essere rinnovato alla scadenza.
7.
La carica di direttore e' incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo.
8.
Al direttore scelto tra il personale dell'ente viene garantito il mantenimento della posizione funzionale, anche se in eccedenza rispetto all'organico previsto; alla scadenza del mandato, qualora ad esso non venga rinnovato l'incarico di direttore, lo stesso verra' reintegrato nella posizione precedentemente ricoperta.
9.
Le aziende possono convenzionarsi per avvalersi delle prestazioni professionali del direttore.
Art. 22.
(Controlli interni)
1.
L'organo di revisione previsto dallo statuto di cui all'articolo 7 dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2.
La composizione e le modalita' di nomina dell'organo di revisione sono stabilite dal regolamento di contabilita'.
3.
Ai revisori si applicano le ipotesi di incompatibilita' di cui all'articolo 2399 del codice civile, comma primo, intendendosi per amministratori i componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.
4.
L'incarico di revisore non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'azienda, dai dipendenti con funzioni di rappresentanza della Regione e della Provincia.
5.
I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'azienda o presso organismi dipendenti.
6.
La Giunta regionale puo' individuare, anche in relazione alla classificazione di cui all'articolo 4, comma 6, le tipologie di aziende per le quali viene previsto l'affidamento di compiti di revisione a societa' specializzate.
7.
Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo atti a garantire regolarita' e correttezza amministrativa e contabile, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, la valutazione della dirigenza, la valutazione e il controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 23.
(Deliberazioni dell'azienda)
1.
Le deliberazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona sono pubblicate mediante affissione al proprio albo pretorio per 10 giorni consecutivi e, esclusi gli atti di cui al comma 4, sono immediatamente esecutive.
2.
Per la validita' delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti. A parita' di voti la proposta si ritiene respinta.
3.
Lo statuto, il regolamento di organizzazione, e le rispettive modifiche, le fusioni, le trasformazioni, l'estinzione, la costituzione e il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato delle aziende sono approvati con provvedimento della struttura regionale competente con le modalita' stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale, acquisiti i necessari elementi di valutazione della provincia in cui l'ente ha la sede legale; il termine di conclusione di tali procedimenti e' stabilito in centoventi giorni.
4.
Gli atti di partecipazione a societa' di capitali, gli atti di costituzione di fondazioni, gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla provincia di competenza, la quale puo' richiedere chiarimenti, per gli atti di trasferimento limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la provincia chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti e' prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la provincia vi si opponga in quanto l'atto risulti gravemente pregiudizievole per le attivita' istituzionali dell'azienda di servizi; in tal caso la provincia adotta provvedimento motivato entro il termine predetto.
Art. 24.
(Fusione di aziende)
1.
Le aziende possono fondersi ai sensi dell'articolo 19 del d. lgs. 207/2001.
2.
La fusione avviene mediante la creazione di una nuova azienda o mediante incorporazione. La fusione e' consentita tutte le volte che ne sia evidente l'utilita' per il miglioramento del servizio sociale.
3.
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle aziende che vi partecipa e lo statuto della nuova azienda deve prevedere che siano rispettate le volonta' dei fondatori di entrambi gli enti sia per quanto riguarda gli scopi statutari che la composizione del consiglio di amministrazione.
4.
Gli amministratori di ogni ente interessato dal procedimento di fusione redigono un progetto contenente anche la relazione che illustri e motivi gli aspetti giuridici ed economici dell'iniziativa intrapresa. Al progetto e' aggiunto l'accertamento della situazione patrimoniale.
Art. 25.
(Trasformazione dell'azienda)
1.
Le aziende alle quali sia venuto a mancare il fine o per le quali lo stesso non sia piu' corrispondente ad un interesse nell'ambito dei servizi sociali o sia in altro modo pienamente e stabilmente perseguito, hanno facolta' di richiedere la trasformazione dei fini statutari.
2.
La trasformazione deve essere fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e rispondere ad un interesse attuale e durevole in campo sociale.
Art. 26.
(Trasformazione dell'azienda pubblica di servizi alla persona in persona giuridica di diritto privato)
1.
L'azienda a cui sono venuti meno i requisiti per il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico deve, entro il termine di due anni, compiere le operazioni necessarie che ne consentano il mantenimento; ove cio' non avvenga l'ente provvede alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato.
Art. 27.
(Costituzione di nuova azienda)
1.
E' prevista la costituzione di una nuova azienda in seguito ad atti di liberalita' da parte di privati o disposizioni testamentarie espressamente destinati alla fondazione di un ente pubblico avente lo scopo di erogare servizi sociali.
2.
L'entita' del patrimonio destinato alla costituzione della nuovo ente deve garantire il perseguimento continuativo dello scopo del costituente ente.
3.
La costituzione della nuova azienda e' promossa dagli amministratori individuati dalle disposizioni testamentarie o dagli atti da cui trae origine.
4.
Contemporaneamente alla costituzione dell'azienda si provvede all'approvazione dello statuto. Nel caso di approvazione successiva si puo' provvedere, nella fase transitoria, alla costituzione di una amministrazione provvisoria del nuovo ente che cessa l'incarico con l'insediamento dell'organo amministrativo previsto dallo statuto approvato.
5.
La trasformazione in azienda puo' essere richiesta, anche congiuntamente prevedendo la fusione, da enti con personalita' giuridica privata.
Art. 28.
(Estinzione dell'azienda)
1.
Le aziende alle quali sia venuto a mancare il fine, o per le quali non sussistano piu' le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attivita' istituzionale o per la trasformazione in persone giuridiche private sono estinte.
2.
Per l'estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
Art. 29.
(Liquidazione dell'azienda)
1.
Le aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto sono soppresse e poste in liquidazione con le modalita' stabilite con regolamento da parte della Giunta regionale, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).
Art. 30.
(Funzioni delle province)
1.
Le province esercitano i seguenti compiti e funzioni amministrative relative alle aziende pubbliche di servizi alla persona:
a)
la vigilanza sugli organi, compresa quella prevista all'articolo 23, comma 4;
b)
la nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia di competenza regionale e la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge;
c)
lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario con le procedure di cui all'articolo 31;
d)
ogni altra funzione prevista dalla normativa regionale concernente la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2.
La provincia provvede, previa diffida, alla nomina ed alla surrogazione degli amministratori quando il titolare della funzione non provvede nei termini di legge.
Art. 31.
(Commissariamento)
1.
Le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, dalla carica da parte della maggioranza dei consiglieri comportano lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario che assume la gestione dell'azienda.
2.
Parimenti puo' essere sciolta, previa diffida, e nominato un commissario straordinario, l'amministrazione di un'azienda che compia gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o per la quale si riscontrino gravi irregolarita' nella gestione amministrativa e patrimoniale nonche' casi di irregolare costituzione dell'organo di governo.
3.
Il consiglio di amministrazione dimissionario o sciolto resta in carica sino all'insediamento del commissario per la ordinaria amministrazione e l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.
4.
La nomina del commissario e' prorogata qualora non sia possibile ricostituire l'amministrazione dell'ente o non siano state superate le condizioni che hanno determinato lo scioglimento dell'amministrazione.
5.
Al commissario, che deve essere in possesso dei requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di amministrazione competono l'ordinaria amministrazione dell'ente, nonche' i compiti che gli vengono assegnati nel provvedimento di nomina.
6.
Al commissario spetta un compenso, a carico del bilancio dell'azienda pari a quello attribuito al presidente dell'ente.
7.
In casi eccezionali e' affiancato al commissario un sub commissario a cui compete un compenso pari alla meta' di quello attribuito al commissario.
Capo III.
Disposizioni in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Art. 32.
(Trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato)
1.
Le istituzioni che intendano trasformarsi in persone giuridiche private o per le quali, a norma della presente legge e' esclusa la trasformazione in azienda, ancorche' amministrate ex E.C.A., devono fare richiesta alla Regione secondo le modalita' previste dal d.p.r. 361/2000 e dalla normativa regionale attuativa.
2.
La trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato individuate negli articoli seguenti avviene nel rispetto delle originarie finalita' accertabile dalla volonta' espressa del fondatore, dall'atto costitutivo o delle tavole di fondazione o dallo statuto originario, aderendo alla tipologia individuata all'articolo 3, con le modalita' previste all'articolo 17 del d. lgs. n. 207/2001.
3.
Qualora nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990 o per le quali sia esclusa a norma della presente legge la trasformazione in azienda, non abbiano provveduto a costituirsi come persone giuridiche private, la Regione nomina un commissario con l'incarico di provvede alla trasformazione.
Art. 33.
(Requisiti per il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato)
1.
Possono richiedere in qualunque momento il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato le istituzioni ricomprese in una delle seguenti categorie:
a)
istituzioni aventi struttura associativa. Questa struttura sussiste quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1)
la costituzione dell'ente e' avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
2)
l'amministrazione e il governo dell'istituzione sono, per disposizione statutaria, determinati dai soci. Questa condizione si verifica quando i soci eleggano almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale deliberante, ovvero quando ai soci stessi sono comunque riservate le competenze deliberative in ordine all'adozione dei fondamentali atti per la vita dell'istituzione;
3)
l'attivita' dell'istituzione viene esplicata anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci, che possono estrinsecarsi anche sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali;
b)
istituzioni promosse e amministrate da privati e operanti prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Questa circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1)
l'atto costitutivo o la tavola di fondazione sono stati posti in essere da privati;
2)
almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale deliberante e', per disposizione dello statuto originario, designata da privati;
3)
il patrimonio risulta prevalentemente costituito da beni provenienti da atti di liberalita' privata, o dalla trasformazione dei beni stessi, e l'istituzione, nel quinquennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore a una quota del 10 per cento della consistenza patrimoniale, fatta esclusione per i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali, sempre che la natura pubblica del soggetto non sia stata condizionante ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti stessi, nonche' all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione di strutture adibite a servizi socio-assistenziali, purche' garantite, queste ultime, dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa normativa vigente;
c)
istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
1)
l'attivita' istituzionale attualmente svolta persegue indirizzi religiosi o, comunque inquadra l'opera di beneficenza e assistenza nell'ambito di una piu' generale finalita' religiosa;
2)
l'istituzione risulta collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto, appartenenti a istituti religiosi, rappresentanti di attivita' o di associazioni religiose, ovvero mediante la collaborazione di personale religioso, come forma qualificante la gestione del servizio;
d)
istituzioni operanti nella gestione di seminari o case di riposo per religiosi o cappelle ed istituzioni di culto, o impegnate per statuto nell'assistenza esclusiva o prevalente di religiosi;
e)
ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, di cui al presente articolo, sono comunque considerate istituzioni di ispirazione religiosa le istituzioni per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attivita' inerenti alla sfera educativo-religiosa.
Art. 34.
(Istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico ed educativo)
1.
Le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico ed educativo, individuate al comma 2, non in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990 e per le quali non ricorrano le ipotesi della presente legge per la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona deliberano la propria trasformazione in enti con personalita' giuridica di diritto privato purche' risultino presenti i seguenti requisiti:
a)
entita' e volume del bilancio sufficienti per la realizzazione delle finalita' e dei servizi previsti dallo statuto o di finalita' analoghe;
b)
svolgimento attuale e continuo dell'attivita' statutaria o di altra attivita' analoga nel campo socio-assistenziale.
2.
Sono considerate istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico:
a)
le istituzioni che svolgono direttamente servizi di attivita' scolastica in ogni ordine e grado, compresa quella materna infantile;
b)
le istituzioni che operano a supporto di attivita' scolastiche svolte da terzi, sia attraverso elargizioni economiche sia attraverso la messa a disposizioni di patrimonio;
c)
le istituzioni che operano a supporto del diritto allo studio.
Art. 35.
(Altre istituzioni)
1.
Gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, del d. lgs. 207/2001 deliberano la propria trasformazione in enti con personalita' giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.
2.
Le istituzioni di cui all'articolo 15, comma 1 del d. lgs. 207/2001 che alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo svolgono indirettamente attivita' socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attivita' di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalita' ricevute a tal fine, si trasformano in fondazioni di diritto privato qualora non prevedano l'erogazione diretta di servizi oppure gli organi di governo non deliberino la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. 207/2001, adeguando gli statuti e attivando gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalita' o qualora a norma dell'articolo 4 debba escludersi la trasformazione di dette istituzioni qualunque sia la loro originaria natura.
3.
Le istituzioni, diverse dalle precedenti, per le quali non siano accertate le caratteristiche di cui all'articolo 4 e per le quali le disposizioni della presente legge escludano la possibilita' di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato purche' ricorrano i seguenti requisiti:
a)
esame preliminare della possibilita' di fusioni con altre istituzioni prevista dall'articolo 4, finalizzate alla costituzione di una azienda;
b)
consistenza del patrimonio e volume del bilancio sufficienti per la realizzazione delle finalita' e dei servizi previsti dallo statuto o di finalita' analoghe;
c)
svolgimento attuale e continuo dell'attivita' statutaria o di altra attivita' analoga nel campo socio-assistenziale o educativo, ovvero possibilita' di modifica delle finalita' statutarie e ripresa dell'attivita' in campo socio-assistenziale.
Art. 36.
(Norme relative al personale delle istituzioni
che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato) 1. Ai dipendenti in servizio presso le istituzioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica privata verranno attivate, su richiesta degli stessi, le procedure di mobilita' intercompartimentale di cui all'articolo 30 del d. lgs. 165/2001 a mezzo di accordi con le amministrazioni interessate e con i criteri adottati dalla Regione Piemonte per le mobilita' esterne dei propri dipendenti; le procedure attuative del presente comma saranno oggetto di specifico accordo tra le OO.SS. regionali maggiormente rappresentative e la Regione Piemonte; tali procedure sono valide anche per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle IPAB, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente, anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facolta' di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali.
3.
La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private.
4.
Al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione. Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, e' stabilita l'applicazione dei medesimi contratti di cui sopra o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale gia' in servizio definiti nell'ambito degli strumenti di concertazione regionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Capo IV.
Persone giuridiche di diritto privato
Art. 37.
(Ambito di applicazione)
1.
Le associazioni e le fondazioni risultanti dalla trasformazione delle istituzioni sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilita' sociale, utilizzando tutte le modalita' consentite dalla propria natura giuridica.
2.
Le istituzioni concorrono con le proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di servizi e interventi sociali in conformita' alle linee programmatiche degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio di competenza.
3.
I beni delle istituzioni restano destinati alle finalita' stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volonta' dei fondatori e comunque, qualora non perseguibili, a finalita' socio-assistenziali.
Art. 38.
(Controllo e vigilanza)
1.
Gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni sono approvate dalla Regione secondo le modalita' previste dal d.p.r. 361/2000 e dalle norme regionali attuative.
2.
Sono esercitate dalla provincia le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, compresa la nomina del commissario straordinario, sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui all'articolo 12 del codice civile, nonche' il controllo sugli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali sui beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalita' istituzionali, da effettuarsi secondo le modalita' previste all'articolo 18, comma 3, del d. lgs. n. 207/2001.
Art. 39.
(Disposizione finale)
1.
Per quanto non espressamente previsto al presente capo IV trovano applicazione le disposizioni di cui al capo III del d. lgs. n. 207/2001.
Art. 40.
(Norma transitoria)
1.
I consigli di amministrazione in carica all'atto della trasformazione delle IPAB in aziende scadono al 31 dicembre dell'anno in cui e' approvata dalla Regione la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato.
2.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sino alla loro trasformazione in aziende o in persone private seguitano ad essere disciplinate dalla l. 6972/1890, e dai relativi provvedimenti di attuazione, in quanto non contrastanti con i principi della presente legge.
Art. 41.
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
legge regionale 19 marzo 1991, n. 10;
b)
legge regionale 19 marzo 1991, n. 11;
c)
gli articoli 33, 38, 39, 52 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62;
d)
le lettere a) b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. n.62/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5;
e)
le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 come inserito dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.