Artt.
I Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza II- Degli amministratori e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 4 - 17 III - Dell'amministrazione e contabilità 18 - 34 IV - Della tutela 35 - 43 V- Della vigilanza e ingerenza governativa. 44 - 53 VI- Delle riforme nell'amministrazione e delle pemutazioni nel fine 54 - 71 VII- Del domicilio di soccorso 72 - 77 VIII - Disposizioni generali 78 - 88 IX- Disposizioni finali e transitorie 89 - 104
I Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. Sono istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:
a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di
malattia;
b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione,
arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed
economico.
La presente legge non innova le disposizioni delle leggi che regolano gli
istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.
Con decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello
dell'istruzione possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla
dipendenza del Ministero dell'istruzione quegli istituti a favore dei ciechi,
nei quali gli scopi dell'educazione o dell'istruzione, in base alle tavole di
fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui
fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati.
2. Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza e assistenza soggette alla presente legge:
a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenuti col
contributo di soci, o con oblazioni di terzi;
b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non
soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;
c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di
commercio.
I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere
pubbliche sottoscrizioni senza lapreventiva autorizzazione del sottoprefetto e
sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima allo scopo di impedire
abusi della pubblica fiduci. Il sottoprefetto, ha facoltà di decretare la
chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il
ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di
cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio
dell'assistenza o della beneficenza .
Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene,
a norma delle leggi sanitarie.
3. In ogni Comune è istituita una Congregazione di carità con le attribuzioni, che le sono assegnate dalla presente legge. Alla Congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'art. 832 del codice civile.
II Degli amministratori e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
4. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati. Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.
5-6 Gli articoli, già sostituiti dall'art. 5, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e quindi modificati dalla L. 4 marzo 1928, n. 413, riguardavano la composizione delle Congregazioni di carità e devono intendersi abrogati per opera della L. 3 giugno 1937, n. 847, che istituendo l'Ente comunale di assistenza, ne ha stabilito all'art. 2 la composizione degli organi.
7. Spetta alla Congregazione di carità di curare gl'interessi dei poveri del Comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.
8. La Congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.
9. La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.
10. I membri della Congregazione di carità e gli amministratori si ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.
11. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:
a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale
e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30 lettere a),
c), d), e), f), g), h), della legge stessa;
b) coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, sottoprefettura o d'altra
autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa nella
Provincia; gl'impiegati nei detti uffici, il Sindaco del Comune e gl'impiegati
addetti all'amministrazione comunale;
c) coloro che sieno stati dalla Giunta provinciale amministrativa dichiarati
inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della Congregazione di
carità o d'altra istituzione di assistenza e beneficenza, o responsabili delle
irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non
abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione o abbia debiti
liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.
Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale
rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o
adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in
parte contrarie all'amministratore;
e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione
di assistenza e beneficenza.
Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di assistenza e beneficenza diversa dalla Congregazione di carità.
Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi contemplati dagli ultimi tre capoversi dell'art. 5.
12. Articolo abrogato dall'art. 5, L. 17 luglio 1919, numero 1176, sulla capacità giuridica della donna.
13. Incorre in una penalità pecuniaria dalle 4.000 alle 10.000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:
1) colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'art.
11 e da esso conosciuto, assuma l'ufficio;
2) colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo d'incompatibilità
sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non siano di mera
conservazione o di stretta necessità: ovvero ritardando volontariamente le
consegne.
Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò o ne
propose il dubbio, ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di
discussione o anche di mero esame per parte della Congregazione, del collegio o
consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo
l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per
provvedimenti d'ufficio, la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori
dichiarata esistente.
14. Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione
gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e
il genero o la nuora.
Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle Congregazioni di carità, sono
mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente.
15. Chi fa parte della Congregazione di carità o della amministrazione di
ogni altra istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, non può
intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prender parte ad atti o
provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto
grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui
avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di
società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in
partecipazione.
Non può inoltre concorrere, direttamente né indirettamente o per interposta
persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto
con la congregazione o con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
alla quale sia addetto: salvo che si tratti di locazioni, ovvero di compre e
vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della Giunta
provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.
16. La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa, ed al Sindaco del Comune.
17. I contravventori agli artt. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria
dalle 4.000 alle 10.000 lire, nella decadenza dell'ufficio di componente la
Congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di assistenza
e beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene
quando siavi reato.
L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto. Ov'essa non faccia
valere o non deduca la nullità può farla valere o dedurla la autorità
politica.
III Dell'amministrazione e contabilità
18. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.
19. Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al Sindaco ed alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.
20. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi
fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.
Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il
bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per
circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio,
deve essere sottoposta all'approvazione tutoria.
In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di
seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il
quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio
triennale, a decorrenza dal 1925.
21. Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel
regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una
relazione sul risultato morale della gestione.
I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla
chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
Qualora il conto non sia presentato dentro tale termine il Prefetto lo fa
compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una
multa da lire 1000 a lire 10.000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta
a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai
salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal
Prefetto stesso.
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato
presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto
è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito commissario in
sostituzione della amministrazione. Il commissario accerta anche le ragioni
della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i
provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del
ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.
Della deliberazione dell'amministrazione o del commissario sul conto è data
notizia al contabile in quanto porti variazioni a carico o discarico ed agli
amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del
messo comunale, contenente l'invito a prendere cognizione entro 30 giorni nella
segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione e a
tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono.
Contemporaneamente il presidente dell'istituzione, per mezzo di avviso affisso
per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta
deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro
otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e
gli amministratori, nonché qualunque cittadino, possono presentare in iscritto,
senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.
Trascorso il termine suindicato, il conto è trasmesso all'ufficio di Prefettura
con i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa ed è sottoposto al
giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei
mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.
La decisione del Consiglio di Prefettura viene pubblicata nei modi di cui al
comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da
parte di qualunque cittadino ancorché non abbia previamente reclamato al
Consiglio di Prefettura.
Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine
relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del
Consiglio di Prefettura, ai sensi del comma precedente.
22. La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.
Solo in vista di circostanze eccezionali il sottoprefetto può autorizzare
l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al
tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello
che avrebbe percepito l'esattore comunale.
I tesorieri devono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.
Le deliberazioni relative al servizio di riscossione e tesoreria ed alle
cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del sottoprefetto.
23. Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse
presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o
risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di assistenza e
beneficenza con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto
degli artt. 4 e 6 della L. 27 maggio 1875, n. 2779.
24. Le entrate degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza si
riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali
Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del
benefattore, delle oblazioni e sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza,
la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni
civili.
25. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di
diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione
preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627.
E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla L. 19 luglio 1880, n. 5536.
Con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa può essere
aggiunto al difensore ufficioso un altro difensore.
Il Prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la
pubblica beneficienza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con
qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale
materia.
26. Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 2.500.000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre lire 400.000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato. Il sottoprefetto può consentire, con provvedimento motivato, la trattativa a licitazione privata o altre forme di contrattazione.
27. I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto con le forme fissate dal regolamento. Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.
28. Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito
pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.
Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà
determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa.
Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta
provinciale amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio
esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.
29. Quando gli amministratori e gli impiegati di una istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano gli
estremi di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la Giunta
provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di
vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando
quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.
Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le
ragioni dell'istituzione, né quelle degli amministratori o degli impiegati, ma
servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori e
valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in camera di consiglio, come
titolo per prendere iscrizioni ipotecarie di garanzia sui beni delle persone
indicate come responsabili.
La domanda per i provvedimenti conservativi e per la omologazione, agli effetti
dell'iscrizione ipotecaria, nonché l'azione giudiziaria di responsabilità,
quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa,
può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume
danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia.
30. Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono di competenza dei
Tribunali ordinari.
Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale
autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non
adottati e approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido.
Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma
precedente:
a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di
cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;
b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente
e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;
c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative
dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorché le relative proposte
siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.
Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori,
s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di
una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio
delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo,
s'ingeriscono in pubbliche funzioni.
Le cause di responsabilità, di cui ai precedenti commi, potranno essere
iniziate d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di
qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul
conto.
31. Le Congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza
che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla
specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un
personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con
speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.
Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le Congregazioni
di carità e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà
di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera
degli impiegati del Comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l'importanza
dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si
tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico
concorso.
A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei
concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti
o che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se
abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando.
In caso di dissenso, il sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali
facoltà possono essere esercitate.
32. Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di assistenza e beneficenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogni qual volta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione: salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:
1) le deliberazioni delle Congregazioni di carità (32/a) delle
rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono
essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che le compongono
ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;
2) i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le
istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designati al
principio di ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono
intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare,
ne sarà fatta menzione;
3) gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre
mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata
dai rispettivi consigli ed il Prefetto la può promuovere;
4) i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel
tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri
dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato,
od in difetto, del membro anziano;
5) quando a capo delle istituzioni di assistenza e beneficenza non si trovino
uno o più amministratori stipendiati e permanenti, ma le stesse istituzioni
richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione,
provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione
dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma
dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi
parteciperà cogli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei
modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.
33. All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà:
a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;
b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge
sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito
di detta revisione;
c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti
nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.
34. Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza, per le
quali è richiesta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e
quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono
pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle
deliberazioni dei consigli comunali.
Nello stesso termine deve essere rimessa all'autorità politica del circondario
una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte
di questo articolo.
35. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa.
36. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:
a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove maggiori entrate e lo
storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato
con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti,
rispettivamente, i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto
dello stanziamento originario di spesa annua;
b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzione di immobili per un periodo
eccedente i nove anni;
c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle
istituzioni di prima classe per un valore superiore a lire 3000 e quelle delle
altre istituzioni per un valore superiore a lire 1000;
d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio
nelle liti che in prima istanza siano di competenza dei tribunali e tutte le
deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta
in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e
salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente la approvazione;
e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli
impiegati e salariati;
f) i regolamenti interni di amministrazione.
Alle sedute della giunta assiste, con voto consultivo il ragioniere capo della
Prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle
istituzioni.
37. Quando la Giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.
38. Fuso col precedente art. 36 dall'art. 19 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.
39. La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:
1) cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al
minimo necessario le spese di amministrazione, ed in caso di inadempienza vi
provvede direttamente: quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti, o
dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo
termine, salvi i provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 45 della legge;
2) stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a
sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano
provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei
fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più
specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori,
quando si trovino in istato di abbandono materiale o moral;
3) inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti
ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto.
40. La Giunta provinciale ammministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare a spese della istituzione di assistenza e beneficenza, quelle verifiche o perizie che crede necessarie al suo controllo.
41. Un sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della Prefettura.
42. Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente.
43. Abrogato dall'art. 22 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841, il quale aggiunge: "Le istituzioni, che prestino l'assistenza o eroghino la beneficenza a favore dei poveri di più Province o di tutto il Regno, sono sottoposte alla tutela ed alla vigilanza delle autorità della provincia in cui hanno sede. Nulla è innovato alle disposizioni circa l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.
V Della vigilanza e ingerenza governativa
44. Al Ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica
beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina
le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini,
e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli
statuti e dei regolamenti.
In ogni Provincia il Prefetto incarica un consiliere di Prefettura di vigilare
sull'osservanza delleggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza.
45. Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al Prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.
46. Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi dell'istituto di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di esservi stata invitata non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti della istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di Prefettura.
47. Se l'amministrazione disciolta è la Congregazione di carità, la
gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale: questa può farne
delegazione ad uno o più dei suoi membri.
Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale
deve nominare la nuova congregazione.
Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi
per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede
alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre
mesi. L'indennità del commissario è a carico del Comune, salvo rivalsa contro
chi di ragione.
48. Quando un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza interessi più
Province o più Comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta
l'amministrazione e nominato un commissario, che ne assume la gestione
temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola
Provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno se interessi
più Province o Comuni di diverse Province.
Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del
Consiglio di Prefettura nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno
nel secondo.
L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa
contro chi di ragione.
49. Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla
Congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione
ordinaria.
Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.
50. Il sottoprefetto, di propria iniziativa, o sulla domanda dell'autorità
comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti
amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la
verifica dello stato di cassa dei tesorieri.
Quando l'amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni
dell'autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o da
regolamenti o non spedisca i mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio anche
per mezzo di un delegato speciale.
Quando gravi motivi d'interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo
richiedono, il sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al prefetto, per
gli ulteriori provvedimenti a norma dell'art. 46.
Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere
dovuta dagli amministratori e dagli impiegati, si provvede ai termini degli
articoli 29 e 30.
51. La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
con un'amministrazione propria, è fatta con decreto reale, previo parere del
Consiglio di Stato.
Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si
intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione
possa ricevere nell'avvenire.
La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal
Prefetto o dal sottoprefetto.
Contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso anche per il merito
al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
52. Il sottoprefetto può chiedere copia delle deliberazioni e dei
provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le
quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.
L'esecutorità delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa
di diritto.
Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazione di legge o di
regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il sottoprefetto può
pronunziarne l'annullamento con decreto motivato entro quindici giorni da quello
in cui ne abbia ricevuta copia.
Contro il decreto del sottoprefetto, che deve essere comunicato immediatamente
all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati,
entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al prefetto, che decide
con provvedimento definitivo.
S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini in cui
gli artt. 46 e 50.
Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e
i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle
attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o
quando si siano violate le disposizioni delle leggi.
Tali nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini di cui sopra,
saranno pronunciate, a seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio,
con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.
52 bis. Aggiunto dall'art. 27 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, riguarda i compiti del Prefetto per il coordinamento delle forme di assistenza e beneficenza e degli enti che le curano. Esso deve intendersi abrogato dall'art. 3 D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.
53. Articolo abrogato dall'art. 24, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.
VI Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.
54. Sono concentrate nella Congregazione di carità le istituzioni
elemosiniere.
Debbono pure essere amministrati dalla Congregazione di carità i fondi delle
altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli
che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da
istituzione non sottoposta a concentramento.
55. Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:
a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti
equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e
di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;
b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e
l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;
c) sussidi per allattamento naturale o artificiale;
d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne
l'educazione morale ed intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o
per impedirne il fisico deperimento;
e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;
f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia
manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie o da temporanea
malattia;
g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di
tutela in favore dei poveri.
56. Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione,
di facilitare il controllo e di procurare che riescano più efficaci la
assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di
carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel
Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta
superiore a 20.000 lire, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più
Comuni, i quali, riunti insieme, abbiano meno di 10.000 abitanti, e quelle di
cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire
l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di
fondazione.
Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il
concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale
l'istituto ha la sua sede principale.
Il concentramento è promosso dal Prefetto o dal sottoprefetto o dagli enti
interessati, previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e
udito l'Ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il
carattere pio della istituzione.
57. Fuso con l'art. 56 dall'art. 6, L. 17 giugno 1926, n. 1187. Le funzioni delle sottoprefetture sono passate alle Prefetture.
58. Quando non avvenga il concentramento previsto dai precedenti articoli, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per
gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni secondo l'affinità degli scopi
rispettivi.
Il raggruppamento è proposto dal Prefetto o dal sottoprefetto, o, a norma
dell'art. 62 della legge, dalle amministrazioni, dalle congregazioni di carità
e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali
disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per gli enti
raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione
unica degli enti stessi ad un consiglio di amministrazione incaricato di
provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.
Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del
coordinamento della beneficenza locale, o della riduzione delle spese di
gestione, la relativa proposta, in mancanza della iniziativa delle
amministrazioni e dei corpi interessati, può essere formulata di ufficio dal
Prefetto o dal sottoprefetto.
Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura,
essere fuse in unico ente.
In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di cui all'ultimo
comma dell'art. 62.
59. Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma
possono essere riuniti in gruppi a norma dell'art. 58:
a) gl'istituti di beneficenza di ogni specie pei bambini lattanti e pel
baliatico, ed i brefotrofi;
b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;
c) gl'istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più
comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;
d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e
l'educazione, in istato di sanità o d'infermità; e quelli destinati a fornire
ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età
avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza;
e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;
f) gli istituti di beneficenza di ogni specie, mantenuti principalmente col
mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.
Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge
sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere
amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza
amministrativa delle quali è parola nell'art. 56, esigano invece il distacco
dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'art. 58.
60. Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi,
ordinati negli artt. 54 e s., quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali,
avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle
speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una
separata amministrazione.
Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di
procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme
stabilite nell'articolo 55.
61. Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità , o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei Comuni, o delle frazioni di Comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.
61- a. Più istituzioni pubbliche di assisenza e beneficenza, aventi scopi
affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva
beneficenza anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per
avere personale stipendiato e locali in comune.
Possono partecipare al consorzio i comuni, le provincie e gli enti morali,
quando siano a ciò autorizzati secondo le norme delle leggi alle quali sono
soggetti.
I consorzi sono riconosciuti come enti morali.
Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i
quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano
a reggersi in base ai rispettivi statuti.
La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che
gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Province diverse,
dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano
la necessità, possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione sentito
preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali
amministrative, investite della tutela sugli enti da consorziare.
Contro il rifiuto del prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro
il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate
possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con
proprio decreto.
I provvedimenti del Ministro circa la approvazione o la costituzione d'ufficio
di consorzi fra istituti di provincie diverse, sono definitivi.
61-b. Nello statuto da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la
competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati:
lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione, il contributo di ciascun
istituto consorziato e il funzionamento dell'amministrazione, il modo e la
misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della
beneficenza.
Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro
funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è
soggetto l'istituto consorziato di classe più elevata.
La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente
esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura
della provincia, e la vigilanza dal sottoprefetto del circondario ove ha sede
l'amministrazione consorziale.
Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua
durate, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo,
per consenso di tutti gli enti consorziati espresso mediante regolari
deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di
quegli enti consorziati, che rappresentino almeno i due terzi dei contributi,
ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi
siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del
Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa
provincia o in provincie diverse.
Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere
modificato nella sua composizione colle stesse forme prescritte per la
costruzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti riuniti, o con
l'aggregazione di altri enti.
Il consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse
forme stabilite per la costruzione di esso. In caso di scioglimento, il
patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in
proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di
ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal
consorzio.
61- c. Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza
possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle
diverse forme della loro attività o per provvedere in comune ad acquisti o
servizi non esclusa la gestione del patrimonio.
La federazione deve essere rispettivamente approvata e può anche, ove ne sia il
caso, essere promossa, dal sottoprefetto, dal Prefetto o dal Ministro
dell'interno, secondo che gli istituti abbiano sede in uno stesso circondario o
in diversi circondari della stessa Provincia o in Province diverse.
Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa
Provincia o di Province diverse, possono anche costituire d'ufficio la
federazione, previo parere delle giunte provinciali amministrative investite
della tutela sugli istituti da federare.
All'autorità che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì
di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati
gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.
Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le
amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
Contro il rifiuto del sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione
facoltativa, e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, è
ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che
provvedono definitivamente.
I provvedimenti del Ministro, circa la approvazione e la costituzione d'ufficio
di federazioni fra istituti di Province diverse, sono definitivi.
La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua
durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o se facoltativa,
per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari
deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione
della maggioranza degli istituti interessati, o di uno di essi, se siano due
soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del sottoprefetto, del Prefetto
competente o del Ministro dell'interno, secondo la distinzione fatta nel secondo
comma del presente articolo.
La federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se non con decreto
dell'autorità che ha proceduto alla costituzione di essa. Per motivi di
convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone
pei consorzi il terz'ultimo comma dell'articolo 61-b.
62. Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:
a) dall'amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità o dal
Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune;
b) dall'amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei
Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più
Comuni della stessa o di diverse Province;
c) dall'amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e
la beneficenza al territorio dell'intero Stato.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali suindicati
l'iniziativa della riforma, la relativaproposta deve essere comunicata per il
parere agli altri corpi.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere, sulle proposte
della amministrazione, il parere del Consiglio o dei Consigli provinciali
interessati; sulle proposte delle Congregazioni di carità o dei Consigli
comunali i pareri del Consiglio o dei Consigli provinciali e quello
dell'amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli
provinciali, il parere degli alrti Consigli provinciali quando ne sia il caso, e
quello dell'amministrazione.
I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i Consigli che sono
invitati a pronunciarsi e non abbiamo adottato alcuna deliberazione, sono
senz'altro reputati assenzienti.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sentire sulla proposta
dell'amministrazione il parere di altri corpi. Le riforme predette possono anche
esser promosse d'ufficio dal sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua
attività a vantaggio di Comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal
Prefetto della Provincia dove ha sede l'istituzione.
Il provvedimento è adottato con decreto reale, sentiti, per quanto riguarda le
fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale
amministrativa competente a norma dell'art. 43 e del Consiglio di Stato.
63. Quando le amministrazioni interessate o la Congregazione di carità,
ovvero il Consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle
proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la
revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la Giunta
provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal Prefetto
fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.
Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del Prefetto
e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.
64. Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e
l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato
alla Congregazione di carità (68/a) accordare sui fondi propri o delle
istituzioni poste sotto la sua amministrazione pensioni vitalizie od assegni
continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.
Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno
stato nominativo.
65. Di ogni altra riforma, negli organici o nella amministrazione, non compresa negli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta l'iniziativa all'amministrazione, al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale, secondo le distinzioni dell'art. 62.
66. Quando i Consigli comunali o provinciali e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal Prefetto.
67. Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.
68. Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai consigli di cui all'art. 62,
debbono essere pubblicate a norma dell'articolo 34, e, quando interessino gli
abitanti dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli
annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno,
quando interessino più Province, o Comuni di Province diverse, o l'intera
Nazione.
Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto a norma dello
stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intende fare a
quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere comunicate
all'amministrazione interessata e, per il periodo di un mese, pubblicate
nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se
interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al
comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso
periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della
Prefettura.
Su tutte le proposte, entro il termine di 30 giorni della pubblicazione od
inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro
osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno.
69. Modificato dall'art. 32, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, a sua volta modificato dall'art. 10, L. 17 giugno 1926, n. 1187.
70. Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.
La trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno
possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e
durevole della pubblica beneficenza nelle Provincie, nei Comuni o nelle frazioni
di essi, cui la istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i
casi, le disposizioni degli artt. 57, 58, 59, 60 e 61.
Quando siano trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme
stabilite nell'art. 55.
71. Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli artt. 62,
63, 68 e 69.
In caso di omissione o d'indugio a proporre o o deliberare, provvederà il
Prefetto ai termini dell'art. 63.
VII - Del domicilio di soccorso
72. Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:
1) che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli
interruzioni;
2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della
nascita;
3) ovvero che, essendo cittadi o nato all'estero, abbia, a termine del codice
civile, domicilio nel Comune.
Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1,
non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso.
73. I figli legittimi o riconosciuti, minori di 14 anni, seguono il domicilio
di soccorso dell'esercente la patria potestà.
Il domicilio di soccorso del maggiore di 14 anni, e quello della donna maritata
sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio
dell'esercente la patria potestà, o del marito.
74. Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura; né vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.
75. Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi
nei quali i Comuni, le Provincie e gli altri istituti locali sieno obbligati a
rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.
Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per
legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che
regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.
76. Le Congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al Comune, ai termini degli articoli precedenti.
77. Per la cura degli stranieri, gli ospedali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per rivalsa verso i Governi esteri, provvedono secondo le convenzioni internazionali.
78. Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza
verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di
opinioni politiche.
E' fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro e per esplicita
disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto
determinato.
Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.
L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in
violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo,
subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o
dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione,
la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade
dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 4.000 a lire
10.000.
L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di
beneficenza, che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è
sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può esser dispensato dal
servizio.
1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Vedi, anche, l'art.
88 della presente legge.
78-a. Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti
dei mezzi disponibili, ha l'obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle
condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei
poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nella imminenza del
parto ancorché si tratti di persone che secondo le relative norme statutarie,
non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto, salvo in questo caso il
diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona
ricoverata appartenga per domicilio di soccorso o l'istituto mutualistico o
assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo
all'assistenza .
Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i
ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere
richiesto ai Comuni di appartenenza anche per tali ricoverati nei limiti
dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio
finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza
consumate dai rispettivi infermi.
Restano salve in tutti i casi previsti dal presente articolo le speciali
convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della
spesa.
78 - b. L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento,
non può effettuarsi se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di
povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza dell'impossibilità della
cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.
In caso d'urgenza il ricovero deve essere provvisoriamente consentito, salvo
all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle
suindicate condizioni.
Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie
dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione
nell'ospedale deve essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal
diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa ai termini
dell'art. 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del
ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione
dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via
provvisoria in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario
dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma
anche in questo caso devesi, nei due giorni successivi, promuovere l'emissione
dell'ordinanza.
Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero deve essere
notificato, in tutti i casi, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto
domicilio di soccorso del ricoverato.
Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo alla assistenza
da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà
anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e
termini di cui al comma precedente.
Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera
motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il termine di giorni 30
da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto
stesso.
In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte
assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo interno di essa o
quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa
di quest'ultimo verso chi di ragione.
Nel caso che la spedalità venga posta - in qualunque momento - a carico di un
istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali
anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82
del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631.
78 - c. L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto
78 - d. I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalità, possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri o nel seguente ordine di precedenza:
1) sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine
la erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;
2) su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato
dalle Congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni pubbliche di
assistenza o beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di
tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possono essere
assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non
debbano rimborsare al Tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al
lavoro ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia sufficiente
l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute
all'erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale
differenza.
E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non
abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli,
verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti risultino non trovarsi in
condizioni di povertà.
Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo
Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.
79. Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per
fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare i soccorsi
richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno
rivolgersi al Sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie
informazioni sopra le cause di rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che
giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni
provvedimento definitivo e di ogni altra ragione alle parti interessate.
Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica, direttamente o in seguito
a reclamo contro i provvedimenti del Sindaco o contro il suo rifiuto di
provvedere.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli
ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna
che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.
80. Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed
assicurativi di diritto pubblico, Consorzi provinciali antitubercolari ed
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di
spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari
disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento
degli inabili al lavoro a norma del R.D. L. 19 novembre 1889, n. 6535, sono
decise in via amministrativa dal Prefetto della Provincia in cui ha sede
l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una
Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza
sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro.
La decisione del Prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso
soltanto per motivi di legittimità.
81. Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze
degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, o i componenti di esse,
quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie,
concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano
presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla
quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o
violazione di legge ai termini dell'art. 24 della L. 2 giugno 1889.
Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure
produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo
articolo, il Consiglio provinciale per gli istituti di assistenza e beneficenza
concernenti l'intera Provincia, o più del terzo dei Comuni che la compongono,
ed il Consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del Comune
o di una parte di esso.
Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento,
il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei
loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, può
estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.
Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la
trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini
per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà.
82. Salve le disposizioni dell'allegato E alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolano la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla Provincia, al Comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:
a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per
far valere contro i terzi i diritti spettanti alla istituzione o ai poveri;
b) contro i rappresentanti o amministratori della istituzione per far valere gli
stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:
1) per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio
nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti
dannosi;
2) per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi e per
conseguirne l'adempimento; purché tali obbligazioni siano state, almeno in
genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti
di cui agli artt. 29 e 30;
3) per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il
conseguimento della indennità di ragione.
83. L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta
valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in
contraddittorio del Prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si
riferisca, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto
oggetto di ricorso notificato al Prefetto 30 giorni innanzi.
L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che
l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di
perenzione della lite.
Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma
col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.
L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.
Non sono necessari né il ricorso né il deposito per le materie di cui al n. 1,
e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b)
dell'articolo precedente.
84. Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, nei
quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di
pubblica assistenza e beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le
fondazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge, e col cui
intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e
disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a
farne denuncia al Sindaco.
Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 4.000 a 10.000 lire.
Il Sindaco deve trasmettere alla Congregazione di carità (85/a) la copia della
ricevuta denunzia.
Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia,
trasmettere all'Intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.
L'Intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al Prefetto.
La Congregazione di carità appena abbia ricevuta la denuncia delle donazioni e
dei lasciti aventi per iscopo la pubblica assistenza e beneficenza, deve fare
gli atti conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il
riconoscimento legale dell'ente.
85. Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con sanzione amministrativa dalle 20.000 alle 200.000 lire:
a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o
rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare la esistenza o il carattere
d'istituzioni di assistenza e beneficenza; o delle istituzioni contemplate negli
artt. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni,
titoli e diritti;
b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità e alle
amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o
incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da
lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcune delle istituzioni sopra
indicate o, in generale, di pubblica pertinenza.
86. Coloro che ai termini degli artt. 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dell'ufficio, non potranno, per il termine di tre anni, esser nominati amministratori di istituti di pubblica assistenza e beneficenza.
87. Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche
alle Opere pie e legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal Fondo pel
culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose
o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi
fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.
Sono pure applicabili alle Opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli
economati generali dei benefici vacanti.
All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il Ministro dell'interno a
norma dell'art. 67 di concerto col Ministro competente, sentiti i Consigli
comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'art. 62, la Giunta
provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.
88. L'applicazione delle penalità sancite negli artt. 13, 17, 78, 84 e 89
della presente legge è di competenza del Tribunale civile, in camera di
consiglio, ad istanza del Pubblico Ministero.
Sul ricorso del condannato o del Pubblico Ministero provvede la sezione civile
della Corte d'appello in camera di consiglio.
IX Disposizioni finali e transitorie.
89. Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di assistenza e
beneficenza soggette a concentramento o raggruppamento ai termini del capo VI
della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti artt. 90 e 93, debbono
farne la denuncia alla Congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla
pubblicazione della presente legge.
Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da
4.000 a 10.000 lire.
Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di
assistenza e beneficenza ed ai lasciti, legati ed Opere pie di culto
amministrati dal demanio, dal Fondo pel culto o dagli economati generali dei
benefici vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla
pubblicazione della legge.
90. Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:
1) le doti per monacazione, fermi gli effetti della legge di soppressione
delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le
doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni
religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;
2) le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere
convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto
sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;
3) gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria
destinazione.
91. Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:
1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi
dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o
sociale;
2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili
istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima
parte dell'art. 70;
3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli
corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che
facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al
fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.
In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una
popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati,
cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra
istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti
agli oneri di culto.
Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno
essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante
il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.
92. La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui
ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 90, è fatta per decreto ministeriale, che affiderà
pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le
rendite, alla Congregazione di carità (89/a) locale; ed ove siano interessati
più Comuni o l'intera Provincia, alla Congregazione di carità (89/a) del luogo
nel quale attualmente l'istituzione ha sede.
Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le Congregazioni di
carità , i Comuni o la Provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono
essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della
beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.
Il provvedimento definitivo è emanato con decreto reale, sentito il Consiglio
di Stato; e contro di esso può proporsi ricorso, anche per il merito, al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini
dell'articolo 81.
93. E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:
1) delle Opere pie dotali e delle altre istituzioni di assistenza e
beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;
2) dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il
1862, siano stati i detti monti trasformati.
Il Prefetto inviterà le Congregazioni di carità, i Comuni o la Provincia
secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere
intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della
beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.
Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto reale il quale, quando si
debba provvedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della
Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.
Per gli enti di cui al n. 2 del precedente articolo il Ministero dell'interno
deve provvedere di concerto con quello di agricoltura industria e commercio.
Il provvedimento definitivo di trasformazione e di riforma degli statuti, è
impugnabile a norma dell'art. 81.
94. E' pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a Provincie o Comuni diversi dal Comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:
a) se per lo scarso numero delle persone che possono trar vantaggio, o per
qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà,
con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al
vantaggio delle quali era destinata;
b) così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti,
come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel ne, dovrà
mantenersi una amministrazione speciale, quando più Province o un notevole
numero di Comuni siano interessati nella istituzione;
c) operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei
lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi
corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli
appartenenti alle Province e Comuni a beneficio dei quali l'istituzione era
destinata.
La applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini,
nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.
95. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.
96. Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un
quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli e delle
leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre
prestazioni perpetue d'ogni natura delle quali fossero gravate con obbligazione
civile debitamente accertata.
La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine
suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.
Gli atti di affrancazione sono esenti da tassa di bollo o di registro.
97. Abrogato dall'art. 34 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841.
98. Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali
sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i
cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.
E' dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese
che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli
insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.
In caso di disaccordo così circa all'estensione dell'obbligo degli ospedali,
come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere
nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro
dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune
accordo. Ove l'accordo non avvenga, il Presidente della Corte d'appello, a
richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.
Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori e la loro sentenza sarà
inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di
procedura civile.
99. Entro il termine di cui all'art. 97, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle Opere pie delle Provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale o consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi .
100. Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto
dittatoriale del 9 giugno 1860, e della L. 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto
concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.
Il Tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito
arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso
tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e
della L. 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.
Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno
effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il
debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.
Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno
estinto il loro debito.
Sono condonati i crediti del Tesoro dipendenti da interessi sulle somme
anticipate e da anticipare a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in
Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di
amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando
derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta L. 2 aprile 1865.
101. I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel D. 21 agosto 1862,
numero 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal
1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a
sorte.
Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della L. 8 marzo 1874, n. 1834,
per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato, purché però
l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per
cento di quella dei buoni da ritirarsi.
102. Ogni anno il Ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla
Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento,
raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno
precedente.
Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione
dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.
103. E' derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.
Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità
di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza
autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto
facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità,
saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.
Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità,
rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme
amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI
della presente legge.
104. Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in
vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà
entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.
Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni
transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un
regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.