L. 17 luglio 1890, n. 6972

Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Testo integrato dalla riforma del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841

 


 

Artt.

I Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

II- Degli amministratori e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 4 - 17

III - Dell'amministrazione e contabilità 18 - 34

IV - Della tutela 35 - 43

V- Della vigilanza e ingerenza governativa. 44 - 53

VI- Delle riforme nell'amministrazione e delle pemutazioni nel fine 54 - 71

VII- Del domicilio di soccorso 72 - 77

VIII - Disposizioni generali 78 - 88

IX- Disposizioni finali e transitorie 89 - 104

 


 

I Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. Sono istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;
b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.
La presente legge non innova le disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito. Con decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione o dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati.

2. Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza e assistenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenuti col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;
b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;
c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.
I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza lapreventiva autorizzazione del sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima allo scopo di impedire abusi della pubblica fiduci. Il sottoprefetto, ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza o della beneficenza .
Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie.

3. In ogni Comune è istituita una Congregazione di carità con le attribuzioni, che le sono assegnate dalla presente legge. Alla Congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'art. 832 del codice civile.

II Degli amministratori e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

4. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati. Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.

5-6 Gli articoli, già sostituiti dall'art. 5, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e quindi modificati dalla L. 4 marzo 1928, n. 413, riguardavano la composizione delle Congregazioni di carità e devono intendersi abrogati per opera della L. 3 giugno 1937, n. 847, che istituendo l'Ente comunale di assistenza, ne ha stabilito all'art. 2 la composizione degli organi.

7. Spetta alla Congregazione di carità di curare gl'interessi dei poveri del Comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

8. La Congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

9. La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

10. I membri della Congregazione di carità e gli amministratori si ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

11. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30 lettere a), c), d), e), f), g), h), della legge stessa;
b) coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa nella Provincia; gl'impiegati nei detti uffici, il Sindaco del Comune e gl'impiegati addetti all'amministrazione comunale;
c) coloro che sieno stati dalla Giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della Congregazione di carità o d'altra istituzione di assistenza e beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.
Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;
e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di assistenza e beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di assistenza e beneficenza diversa dalla Congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi contemplati dagli ultimi tre capoversi dell'art. 5.

12. Articolo abrogato dall'art. 5, L. 17 luglio 1919, numero 1176, sulla capacità giuridica della donna.

13. Incorre in una penalità pecuniaria dalle 4.000 alle 10.000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:

1) colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'art. 11 e da esso conosciuto, assuma l'ufficio;
2) colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo d'incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non siano di mera conservazione o di stretta necessità: ovvero ritardando volontariamente le consegne.
Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò o ne propose il dubbio, ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della Congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio, la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.

14. Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.
Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle Congregazioni di carità, sono mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente.

15. Chi fa parte della Congregazione di carità o della amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.
Non può inoltre concorrere, direttamente né indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza alla quale sia addetto: salvo che si tratti di locazioni, ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della Giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

16. La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa, ed al Sindaco del Comune.

17. I contravventori agli artt. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 4.000 alle 10.000 lire, nella decadenza dell'ufficio di componente la Congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di assistenza e beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.
L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto. Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità può farla valere o dedurla la autorità politica.

III Dell'amministrazione e contabilità

18. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

19. Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al Sindaco ed alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

20. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.
Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, deve essere sottoposta all'approvazione tutoria.
In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrenza dal 1925.

21. Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.
I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
Qualora il conto non sia presentato dentro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da lire 1000 a lire 10.000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito commissario in sostituzione della amministrazione. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.
Della deliberazione dell'amministrazione o del commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni a carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prendere cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione e a tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono.
Contemporaneamente il presidente dell'istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonché qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.
Trascorso il termine suindicato, il conto è trasmesso all'ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.
La decisione del Consiglio di Prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorché non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura.
Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura, ai sensi del comma precedente.

22. La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

Solo in vista di circostanze eccezionali il sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.
I tesorieri devono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.
Le deliberazioni relative al servizio di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del sottoprefetto.
23. Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di assistenza e beneficenza con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli artt. 4 e 6 della L. 27 maggio 1875, n. 2779.

24. Le entrate degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali
Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni e sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

25. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627.
E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla L. 19 luglio 1880, n. 5536.
Con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore ufficioso un altro difensore.
Il Prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficienza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia.

26. Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 2.500.000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre lire 400.000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato. Il sottoprefetto può consentire, con provvedimento motivato, la trattativa a licitazione privata o altre forme di contrattazione.

27. I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto con le forme fissate dal regolamento. Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

28. Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.
Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa.
Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

29. Quando gli amministratori e gli impiegati di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano gli estremi di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.
Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, né quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizioni ipotecarie di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.
La domanda per i provvedimenti conservativi e per la omologazione, agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonché l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia.

30. Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono di competenza dei Tribunali ordinari.
Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido.
Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;
b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;
c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorché le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.
Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.
Le cause di responsabilità, di cui ai precedenti commi, potranno essere iniziate d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto.

31. Le Congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.
Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le Congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del Comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso.
A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti o che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando.
In caso di dissenso, il sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possono essere esercitate.

32. Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di assistenza e beneficenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogni qual volta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione: salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1) le deliberazioni delle Congregazioni di carità (32/a) delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che le compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;
2) i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designati al principio di ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;
3) gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il Prefetto la può promuovere;
4) i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto, del membro anziano;
5) quando a capo delle istituzioni di assistenza e beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati e permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà cogli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

33. All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà:

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;
b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito di detta revisione;
c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

34. Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza, per le quali è richiesta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.
Nello stesso termine deve essere rimessa all'autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di questo articolo.

IV Della tutela

35. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa.

36. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti, rispettivamente, i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;
b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzione di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a lire 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a lire 1000;
d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza dei tribunali e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente la approvazione;
e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;
f) i regolamenti interni di amministrazione.
Alle sedute della giunta assiste, con voto consultivo il ragioniere capo della Prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni.

37. Quando la Giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

38. Fuso col precedente art. 36 dall'art. 19 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

39. La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

1) cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione, ed in caso di inadempienza vi provvede direttamente: quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti, o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 45 della legge;
2) stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in istato di abbandono materiale o moral;
3) inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto.

40. La Giunta provinciale ammministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare a spese della istituzione di assistenza e beneficenza, quelle verifiche o perizie che crede necessarie al suo controllo.

41. Un sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della Prefettura.

42. Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente.

43. Abrogato dall'art. 22 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841, il quale aggiunge: "Le istituzioni, che prestino l'assistenza o eroghino la beneficenza a favore dei poveri di più Province o di tutto il Regno, sono sottoposte alla tutela ed alla vigilanza delle autorità della provincia in cui hanno sede. Nulla è innovato alle disposizioni circa l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

V Della vigilanza e ingerenza governativa

44. Al Ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.
In ogni Provincia il Prefetto incarica un consiliere di Prefettura di vigilare sull'osservanza delleggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza.

45. Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al Prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.

46. Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi dell'istituto di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di esservi stata invitata non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti della istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di Prefettura.

47. Se l'amministrazione disciolta è la Congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale: questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.
Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.
Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi. L'indennità del commissario è a carico del Comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

48. Quando un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza interessi più Province o più Comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un commissario, che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola Provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno se interessi più Province o Comuni di diverse Province.
Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di Prefettura nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.
L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

49. Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla Congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.
Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.

50. Il sottoprefetto, di propria iniziativa, o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.
Quando l'amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni dell'autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o da regolamenti o non spedisca i mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale.
Quando gravi motivi d'interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedono, il sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al prefetto, per gli ulteriori provvedimenti a norma dell'art. 46.
Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati, si provvede ai termini degli articoli 29 e 30.

51. La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con un'amministrazione propria, è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.
La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto.
Contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso anche per il merito al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

52. Il sottoprefetto può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.
L'esecutorità delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.
Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazione di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il sottoprefetto può pronunziarne l'annullamento con decreto motivato entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.
Contro il decreto del sottoprefetto, che deve essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al prefetto, che decide con provvedimento definitivo.
S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini in cui gli artt. 46 e 50.
Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si siano violate le disposizioni delle leggi.
Tali nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, a seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

52 bis. Aggiunto dall'art. 27 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, riguarda i compiti del Prefetto per il coordinamento delle forme di assistenza e beneficenza e degli enti che le curano. Esso deve intendersi abrogato dall'art. 3 D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

53. Articolo abrogato dall'art. 24, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

VI Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

54. Sono concentrate nella Congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.
Debbono pure essere amministrati dalla Congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

55. Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;
b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;
c) sussidi per allattamento naturale o artificiale;
d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale ed intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;
e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;
f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;
g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

56. Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitare il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20.000 lire, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riunti insieme, abbiano meno di 10.000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.
Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale l'istituto ha la sua sede principale.
Il concentramento è promosso dal Prefetto o dal sottoprefetto o dagli enti interessati, previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'Ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione.

57. Fuso con l'art. 56 dall'art. 6, L. 17 giugno 1926, n. 1187. Le funzioni delle sottoprefetture sono passate alle Prefetture.

58. Quando non avvenga il concentramento previsto dai precedenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni secondo l'affinità degli scopi rispettivi.
Il raggruppamento è proposto dal Prefetto o dal sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle amministrazioni, dalle congregazioni di carità e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per gli enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.
Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, o della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, in mancanza della iniziativa delle amministrazioni e dei corpi interessati, può essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto.
Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico ente.
In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62.

59. Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi a norma dell'art. 58:
a) gl'istituti di beneficenza di ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;
b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;
c) gl'istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;
d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o d'infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza;
e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;
f) gli istituti di beneficenza di ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.
Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 56, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'art. 58.

60. Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli artt. 54 e s., quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.
Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'articolo 55.

61. Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità , o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei Comuni, o delle frazioni di Comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

61- a. Più istituzioni pubbliche di assisenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.
Possono partecipare al consorzio i comuni, le provincie e gli enti morali, quando siano a ciò autorizzati secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.
I consorzi sono riconosciuti come enti morali.
Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Province diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessità, possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli enti da consorziare.
Contro il rifiuto del prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.
I provvedimenti del Ministro circa la approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di provincie diverse, sono definitivi.

61-b. Nello statuto da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione, il contributo di ciascun istituto consorziato e il funzionamento dell'amministrazione, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.
Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto consorziato di classe più elevata.
La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della provincia, e la vigilanza dal sottoprefetto del circondario ove ha sede l'amministrazione consorziale.
Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durate, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati, che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa provincia o in provincie diverse.
Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione colle stesse forme prescritte per la costruzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.
Il consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costruzione di esso. In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.

61- c. Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.
La federazione deve essere rispettivamente approvata e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa, dal sottoprefetto, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, secondo che gli istituti abbiano sede in uno stesso circondario o in diversi circondari della stessa Provincia o in Province diverse.
Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa Provincia o di Province diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare.
All'autorità che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.
Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
Contro il rifiuto del sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa, e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.
I provvedimenti del Ministro, circa la approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni fra istituti di Province diverse, sono definitivi.
La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degli istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo la distinzione fatta nel secondo comma del presente articolo.
La federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se non con decreto dell'autorità che ha proceduto alla costituzione di essa. Per motivi di convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terz'ultimo comma dell'articolo 61-b.

62. Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:

a) dall'amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune;
b) dall'amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più Comuni della stessa o di diverse Province;
c) dall'amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativaproposta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere, sulle proposte della amministrazione, il parere del Consiglio o dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle Congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del Consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli alrti Consigli provinciali quando ne sia il caso, e quello dell'amministrazione.
I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i Consigli che sono invitati a pronunciarsi e non abbiamo adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sentire sulla proposta dell'amministrazione il parere di altri corpi. Le riforme predette possono anche esser promosse d'ufficio dal sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di Comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia dove ha sede l'istituzione.
Il provvedimento è adottato con decreto reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 43 e del Consiglio di Stato.

63. Quando le amministrazioni interessate o la Congregazione di carità, ovvero il Consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la Giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal Prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.
Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del Prefetto e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

64. Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla Congregazione di carità (68/a) accordare sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.
Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

65. Di ogni altra riforma, negli organici o nella amministrazione, non compresa negli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta l'iniziativa all'amministrazione, al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale, secondo le distinzioni dell'art. 62.

66. Quando i Consigli comunali o provinciali e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal Prefetto.

67. Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.

68. Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'articolo 34, e, quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino più Province, o Comuni di Province diverse, o l'intera Nazione.
Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intende fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere comunicate all'amministrazione interessata e, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.
Su tutte le proposte, entro il termine di 30 giorni della pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno.

69. Modificato dall'art. 32, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, a sua volta modificato dall'art. 10, L. 17 giugno 1926, n. 1187.

70. Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle Provincie, nei Comuni o nelle frazioni di essi, cui la istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli artt. 57, 58, 59, 60 e 61.
Quando siano trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

71. Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli artt. 62, 63, 68 e 69.
In caso di omissione o d'indugio a proporre o o deliberare, provvederà il Prefetto ai termini dell'art. 63.

VII - Del domicilio di soccorso

72. Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1) che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni;
2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;
3) ovvero che, essendo cittadi o nato all'estero, abbia, a termine del codice civile, domicilio nel Comune.
Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso.

73. I figli legittimi o riconosciuti, minori di 14 anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà.
Il domicilio di soccorso del maggiore di 14 anni, e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio dell'esercente la patria potestà, o del marito.

74. Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura; né vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

75. Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie e gli altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.
Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

76. Le Congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al Comune, ai termini degli articoli precedenti.

77. Per la cura degli stranieri, gli ospedali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per rivalsa verso i Governi esteri, provvedono secondo le convenzioni internazionali.

VIII Disposizioni generali.

78. Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.
E' fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro e per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.
Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.
L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000.
L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza, che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può esser dispensato dal servizio.
1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Vedi, anche, l'art. 88 della presente legge.

78-a. Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha l'obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nella imminenza del parto ancorché si tratti di persone che secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto, salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza .
Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai Comuni di appartenenza anche per tali ricoverati nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.
Restano salve in tutti i casi previsti dal presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa.

78 - b. L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza dell'impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.
In caso d'urgenza il ricovero deve essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.
Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale deve essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa ai termini dell'art. 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi, nei due giorni successivi, promuovere l'emissione dell'ordinanza.
Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero deve essere notificato, in tutti i casi, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.
Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo alla assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.
Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.
In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo interno di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.
Nel caso che la spedalità venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631.

78 - c. L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto

78 - d. I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalità, possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri o nel seguente ordine di precedenza:

1) sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine la erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;
2) su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al Tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.
E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti risultino non trovarsi in condizioni di povertà.
Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

79. Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare i soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al Sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause di rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo e di ogni altra ragione alle parti interessate.
Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica, direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del Sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

80. Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. L. 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal Prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
La decisione del Prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità.

81. Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della L. 2 giugno 1889.
Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il Consiglio provinciale per gli istituti di assistenza e beneficenza concernenti l'intera Provincia, o più del terzo dei Comuni che la compongono, ed il Consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del Comune o di una parte di esso.
Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.
Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

82. Salve le disposizioni dell'allegato E alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolano la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla Provincia, al Comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti alla istituzione o ai poveri;
b) contro i rappresentanti o amministratori della istituzione per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:

1) per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;
2) per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi e per conseguirne l'adempimento; purché tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 29 e 30;
3) per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento della indennità di ragione.

83. L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del Prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al Prefetto 30 giorni innanzi.
L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.
Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.
L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.
Non sono necessari né il ricorso né il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b) dell'articolo precedente.

84. Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, nei quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica assistenza e beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge, e col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denuncia al Sindaco.
Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 4.000 a 10.000 lire.
Il Sindaco deve trasmettere alla Congregazione di carità (85/a) la copia della ricevuta denunzia.
Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'Intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.
L'Intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al Prefetto.
La Congregazione di carità appena abbia ricevuta la denuncia delle donazioni e dei lasciti aventi per iscopo la pubblica assistenza e beneficenza, deve fare gli atti conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

85. Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con sanzione amministrativa dalle 20.000 alle 200.000 lire:

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare la esistenza o il carattere d'istituzioni di assistenza e beneficenza; o delle istituzioni contemplate negli artt. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;
b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità e alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcune delle istituzioni sopra indicate o, in generale, di pubblica pertinenza.

86. Coloro che ai termini degli artt. 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dell'ufficio, non potranno, per il termine di tre anni, esser nominati amministratori di istituti di pubblica assistenza e beneficenza.

87. Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle Opere pie e legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal Fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.
Sono pure applicabili alle Opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.
All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il Ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col Ministro competente, sentiti i Consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'art. 62, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.

88. L'applicazione delle penalità sancite negli artt. 13, 17, 78, 84 e 89 della presente legge è di competenza del Tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del Pubblico Ministero.
Sul ricorso del condannato o del Pubblico Ministero provvede la sezione civile della Corte d'appello in camera di consiglio.

IX Disposizioni finali e transitorie.

89. Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di assistenza e beneficenza soggette a concentramento o raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti artt. 90 e 93, debbono farne la denuncia alla Congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 4.000 a 10.000 lire.
Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di assistenza e beneficenza ed ai lasciti, legati ed Opere pie di culto amministrati dal demanio, dal Fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

90. Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

1) le doti per monacazione, fermi gli effetti della legge di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;
2) le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;
3) gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

91. Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;
2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;
3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.
In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.
Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

92. La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 90, è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla Congregazione di carità (89/a) locale; ed ove siano interessati più Comuni o l'intera Provincia, alla Congregazione di carità (89/a) del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.
Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le Congregazioni di carità , i Comuni o la Provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.
Il provvedimento definitivo è emanato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato; e contro di esso può proporsi ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'articolo 81.

93. E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1) delle Opere pie dotali e delle altre istituzioni di assistenza e beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;
2) dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il Prefetto inviterà le Congregazioni di carità, i Comuni o la Provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.
Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto reale il quale, quando si debba provvedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.
Per gli enti di cui al n. 2 del precedente articolo il Ministero dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura industria e commercio.
Il provvedimento definitivo di trasformazione e di riforma degli statuti, è impugnabile a norma dell'art. 81.

94. E' pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a Provincie o Comuni diversi dal Comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) se per lo scarso numero delle persone che possono trar vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;
b) così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel ne, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più Province o un notevole numero di Comuni siano interessati nella istituzione;
c) operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle Province e Comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.
La applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

95. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

96. Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura delle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.
La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.
Gli atti di affrancazione sono esenti da tassa di bollo o di registro.

97. Abrogato dall'art. 34 R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841.

98. Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.
E' dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.
In caso di disaccordo così circa all'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il Presidente della Corte d'appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.
Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

99. Entro il termine di cui all'art. 97, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle Opere pie delle Provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale o consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi .

100. Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, e della L. 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.
Il Tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della L. 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.
Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.
Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.
Sono condonati i crediti del Tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta L. 2 aprile 1865.
101. I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel D. 21 agosto 1862, numero 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.
Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della L. 8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato, purché però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

102. Ogni anno il Ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.
Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

103. E' derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.
Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.
Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

104. Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.
Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.