Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa
della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.)
Il
Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario
di Governo ha apposto il visto.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la
seguente legge:
Art. 1.
1. La Regione, in conformita' all' art. 38,
comma 5°, della Costituzione ed in attuazione dei principi di liberta' e
pluralismo delle istituzioni, confermati dall'intervenuta declaratoria di
parziale illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , disciplina
con la presente legge le modalita' per il riconoscimento in via amministrativa
della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) regionali ed infra-regionali aventi sede
legale sul territorio regionale che sin dalla loro origine, nel rispetto
formale e sostanziale della volonta' espressa dal fondatore, quando sia
accertabile, o dall'atto costitutivo o dalla tavola di fondazione, abbiano e
conservino requisiti propri di persone giuridiche private e che siano state
obbligatoriamente assoggettate al regime pubblico dalla legge n. 6972/1890, anche se fondate in data posteriore
alla sua entrata in vigore.
Art. 2.
Individuazione delle II.PP.A.B. che possono
richiedere il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato
1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente
legge possono richiedere il riconoscimento della personalita' giuridica di
diritto privato le II.PP.A.B. che esercitino le attivita' previste dallo
Statuto o altre attivita' assistenziali e che siano ricomprese in una delle
seguenti categorie:
a) istituzioni aventi struttura associativa. Questa
struttura sussiste quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a1. che la costituzione dell'Ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
a2. che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizione statutaria, determinati dai soci. Questa condizione si verifica quando i soci eleggano almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale deliberante, ovvero quando ai soci stessi siano comunque riservate le competenze deliberative in ordine all'adozione dei fondamentali atti per la vita dell'istituzione;
a3. che l'attivita' dell'istituzione venga esplicata
anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci, che possono estrinsecarsi
anche sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali;
b) istituzioni promosse e amministrate da privati e
operanti prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Questa circostanza
sussiste quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
b1. che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione
siano stati posti in essere da privati;
b2. che almeno la meta' dei componenti l'organo
collegiale deliberante sia, per disposizione di statuto originario, designata
da privati;
b3. (sostituito) che il patrimonio risulti
prevalentemente costituito da beni provenienti da atti di liberalita' privata,
o dalla trasformazione dei beni stessi;
<<b3. che il patrimonio
risulti prevalentemente costituito da beni provenienti da atti di liberalita'
privata, o dalla trasformazione dei beni stessi; che comunque l'istituzione,
nel quinquennio immediatamente precedente la data di entrata in vigore della
presente legge, non abbia beneficiato di finanziamenti in conto capitale in
misura superiore ad una quota del 10% della consistenza patrimoniale, fatta
esclusione per i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni
artistici e culturali, sempre che la natura pubblica del soggetto non sia stata
condizionante ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti stessi, nonche'
all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione di strutture
adibite a servizi socio-assistenziali, purche' queste ultime garantite
dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti
dalla relativa vigente normativa>>
b4. (soppresso) che il funzionamento sia
avvenuto, nel quinquennio immediatamente precedente la data di entrata in
vigore della presente legge, in prevalenza con contributi, redditi, rendite ed
altri mezzi patrimoniali o finanziari propri o di provenienza privata o
comunque derivanti dall'esercizio delle proprie attivita' istituzionali; tale
circostanza sussiste quando l'istituzione, nel quinquennio immediatamente
precedente la data di entrata in vigore della presente legge, non abbia
beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota
del 10% della consistenza patrimoniale, fatta esclusione per i finanziamenti
pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali, sempre che
la natura pubblica del soggetto non sia stata condizionante ai fini
dell'assegnazione dei finanziamenti stessi, nonche' all'acquisto, costruzione,
ristrutturazione e riconversione di strutture adibite a servizi
socio-assistenziali, purche' queste ultime garantite dall'accensione di
specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa
vigente normativa;
c) istituzioni di ispirazione religiosa. Tale
circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
c1.
che l'attivita' istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi religiosi
o, comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una
piu' generale finalita' religiosa;
c2.
che l'istituzione risulti collegata a una confessione religiosa mediante la
designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni
statutarie, di ministri del culto, di appartenenti a istituti religiosi, di
rappresentanti di attivita' o di associazioni religiose, ovvero attraverso la
collaborazione di personale religioso, come modo qualificante di gestione del
servizio;
d) istituzioni la cui attivita' consiste nella
gestione di seminari o di case di riposo per religiosi o di cappelle ed
istituzioni di culto o che, comunque, per statuto assistono esclusivamente o
prevalentemente religiosi.
2. Ai fini del riconoscimento della personalita'
giuridica di diritto privato sono comunque considerate istituzioni di
ispirazione religiosa le II.PP.A.B. per le quali sia stato riconosciuto, ai
sensi dell' art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento
in modo precipuo di attivita' inerenti alla sfera educativo-religiosa.
3. Ai fini del riconoscimento della personalita'
giuridica di diritto privato non possono essere considerate le Istituzioni di
Assistenza e Beneficenza gia' amministrate dagli enti comunali di assistenza od
in questi concentrate.
Art. 3.
Modalita' per la presentazione delle richieste di
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato
1. Le II.PP.A.B. che intendono richiedere il
riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto
privato, quali enti morali privati retti e disciplinati dalle norme di cui
all'art. 12 ed al libro primo - titolo secondo, capo secondo - del codice
civile, debbono farne richiesta all'Amministrazione regionale.
2. La richiesta e' deliberata dal competente organo
amministrativo dell'I.P.A.B. e deve essere motivata in ordine alla sussistenza
dei requisiti ed all'appartenenza ad una delle categorie previste dal
precedente articolo. La stessa va indi presentata con domanda secondo le forme
ed i modi di cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
a firma del legale rappresentante dell'I.P.A.B. medesima ed inoltrata alla
Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato competente in materia.
Art. 4.
Istruttoria della domanda
1. Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione
prodotta, l'Assessore regionale competente per materia invita l'Istituzione
interessata a fornire i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio
ritenuti necessari.
2. Le istituzioni sono tenute a trasmettere alla
Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato competente, i chiarimenti e
gli elementi integrativi richiesti entro 60 giorni dalla ricezione della
richiesta stessa.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda o
dall'invio da parte dell'Istituzione, ove richiesta, degli ulteriori elementi
integrativi o comunque alla scadenza del termine previsto al precedente comma,
per le II.PP.A.B. di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, l'Assessore
regionale competente per materia provvede a sentire il Comune sede legale
dell'Istituzione e l'U.S.S.L. competente in ordine alla sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 2 della presente legge.
Art. 5.
Provvedimento di riconoscimento della personalita'
giuridica di diritto privato
1. Entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda
o dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi
richiesti, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare,
provvede a decidere con apposita deliberazione sulla richiesta di
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato ad essa
inoltrata.
2. In caso di accoglimento della richiesta, il
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato ha effetto dalla
data di esecutivita' della deliberazione di cui al precedente comma 1.
3. Entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione della
suddetta deliberazione, gli amministratori dell'Istituzione interessata
dovranno provvedere a richiedere la registrazionedell'Istituzione nel registro
delle persone giuridiche private previsto dall'art. 33 del codice civile.
Art. 6.
Norme relative alle funzioni di controllo pubblico
ai patrimoni e al personale delle II.PP.A.B. che abbiano ottenuto il
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato
1. Le persone giuridiche private sono sottoposte ai
vincoli ed alle disposizioni previste dal codice civile e le funzioni di
controllo pubblico previste dagli artt. 23 e 25 del c. c.sono esercitate
secondo le modalita' indicate dagli artt. 27 e 28 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 modificata ed integrata.
2. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle II.PP.A.B.
che abbiano conseguito il riconoscimento della personalita' giuridica di
diritto privato, i relativi redditi netti derivanti dalla sua gestione ed i
proventi derivanti dalla sua alienazione o trasformazione sono destinati
esclusivamente alle attivita' socio-assistenziali previste dallo Statuto.
3. Ai sensi dell' art. 4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 , i dipendenti delle
II.PP.A.B., i quali continuino a prestare servizio presso l'Ente, anche dopo
che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facolta' di
conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di
fine servizio previsto per il personale dipendente degli Enti locali.
4. La domanda di cui al comma precedente deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di
avvenuta esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale di cui
all'art. 5.
Art. 7.
Albo Regionale
1. E' istituito l'albo regionale delle II.PP.A.B. che
hanno ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 19
marzo 1991
Gian Paolo Brizio
___________________________________________________________________________
Legge regionale del 19 marzo 1991 n. 11
Adeguamento delle norme in materia di riconoscimento in
via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel
D.P.C.M. 16 febbraio 1990
Il
Consiglio regionale ha approvato.
Il
Commissario di Governo ha apposto il visto.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la
seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine dell'adeguamento alle direttive contenute
nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990, all'art. 2, comma 1, della legge approvata dal
Consiglio regionale in data 12 febbraio 1991, recante "Norme in materia di
riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto
privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(II.PP.A.B.)" sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi 2 e
3.
2. La lettera b3 e' sostituita dalla seguente:
<<b3. che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni provenienti da atti di liberalita' privata, o dalla trasformazione dei beni stessi; che comunque l'istituzione, nel quinquennio immediatamente precedente la data di entrata in vigore della presente legge, non abbia beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10% della consistenza patrimoniale, fatta esclusione per i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali, sempre che la natura pubblica del soggetto non sia stata condizionante ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti stessi, nonche' all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione di strutture adibite a servizi socio-assistenziali, purche' queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa vigente normativa>>.
3. La lettera b4 e' soppressa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 19
marzo 1991
Gian Paolo Brizio