Circolare 30 aprile 1991, n. 6/APE, “Indicazioni relative all’applicazione delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/03/1991 pubblicate sul B.U.R. n. 13 del 29/03/1991 in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle II.PP.A.B.

 

 

Premessa introduttiva

 

Con le leggi regionali nn. 10 e 11 in oggetto indicate recanti norme sul riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle II.PP.A.B. ed il cui testo integrato è allegato in copia alla presente circolare, la Regione ha inteso adeguare la normativa regionale in materia di II.PP.A.B. alla nuova situazione determinatasi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, legge istitutiva delle II.PP.A.B., nella parte in cui non prevede che le II.PP.A.B. regionali ed infra-regionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisisti di un’istituzione privata.

 

Prima di procedere con la presente circolare ad illustrare gli aspetti più significativi e fondamentali della disciplina ed a fornire concreti riferimenti procedurali ed operativi al fine di una puntuale e nel contempo agevole applicazione della stessa, si puntualizza che la normativa regionale si compone di due distinti, seppur coordinati provvedimenti di legge e precisamente:

 

-                        la L.R. n. 10/91 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 1991;

 

-                        la L.R. n. 11/91 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 1991 che ha in parte modificato l’art. 2 della predetta legge n. 10 in adeguamento alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990 pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 1990.

 

 

Par. 1. Diritto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ed individuazione delle categorie di II.PP.A.B. potenzialmente interessate all’esercizio di tale diritto

 

Scopo precipuo della normativa regionale in argomento è il riconoscimento e la disciplina del diritto, per quelle II.PP.A.B. che posseggono i requisititi previsti dall’art. 2 della L.R. n. 10/1991 come modificato ed integrato dalla successiva L.R. n. 11/1991 che ne comprovino la sostanziale natura privatistica, di richiedere, qualora lo desiderino, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

 

L’esercizio di tale diritto nei modi previsti dalla legge costituisce una diretta estrinsecazione del precetto costituzionale dell’art. 38, ultimo comma, Cost. che sancisce e tutela la libertà dell’assistenza privata, per cui, come opportunamente asserito dalla Corte nella succitata sentenza n. 396, essendo l’intero sistema assistenziale conformato a principi pluralistici, deve riconoscersi “il diritto dei privati di istituire liberamente Enti di assistenza e consequenzialmente quello di vedersi riconosciuta per tali Enti una qualificazione giuridica conforme alla propria effettiva natura”.

 

 

1.1.      Aspetti del diritto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

 

Alla luce delle suespresse considerazioni, gli aspetti fondamentali dell’Istituto possono pertanto sintetizzarsi come segue.

 

-                        Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è un diritto riconosciuto non già indistintamente a tutte le istituzioni pubbliche, ma a quelle II.PP.A.B. in possesso di sostanziali requisiti privatistici secondo i criteri al riguardo contemplati dal già ricordato art. 2 della L.R. n. 10/1991 come modificato e integrato dalla L.R. n. 11/1991.

 

-                        L’esercizio di tale diritto è comunque una facoltà dell’Ente e, come tale, rientra ovviamente nell’ambito della sfera discrezionale di valutazione delle singole Istituzioni e risponde ad una del tutto autonoma scelta decisionale.

 

-                        Per quanto espresso dal punto che precede, la manifestazione espressa della volontà dell’Istituzione occorre solo ed esclusivamente nel caso in cui l’Ente decida di esercitare tale diritto, formalizzando appunto, ai sensi della legge, la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; nulla è invece richiesto qualora l’Ente, pur potenzialmente rientrante nella casistica delle II.PP.A.B. privatizzabili, non eserciti il diritto e rimanga inerte a tale fine.

 

-                        Per contro, l’esercizio di tale diritto non è condizionato a particolari termini prescrittivi, per cui un I.P.A.B. può in qualunque momento presentare richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

 

 

1.2.      Individuazione delle categorie di II.PP.A.B. alle quali è riconosciuto il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

 

I riferimenti normativi la riguardo sono tutti contenuti nell’art. 2, 1° e 2° comma, della L.R. n. 10/1991 come successivamente modificata dalla L.R. n. 11/1991.

 

Le categorie delle II.PP.A.B. alle quali è riconosciuta la possibilità di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sono:

 

A) le II.PP.A.B. a struttura associativa, intendendosi come tali quelle contemplate al punto a) di detto 1° comma e per le quali concorrano congiuntamente le condizioni di cui ai successivi punti a1), a2), a3). Tali condizioni attengono sia aspetti istituzionali con riferimento ai primi due punti, sia aspetti gestionali con riferimento al punto a3), ove occorre documentare l’apporto volontaristico o anche economico dei soci all’attività dell’Istituzione.

 

B) le II.PP.A.B. promosse ed amministrate da privati ed operanti con mezzi di provenienza privata, intendendo come tali le Istituzioni contemplate al punto b) del 1° comma e per le quali concorrano congiuntamente le condizioni di cui ai successivi punti b1), b2), b3).

 

Anche in questo caso le condizioni attengono aspetti istituzionali con riferimento ai primi due punti ed aspetti patrimoniali con riferimento al punto b3).

 

Relativamente a quest’ultimo punto, occorrerà in particolare documentare da un lato l’entità e la provenienza del patrimonio che dovrà essere prevalentemente di origine privatistica, dall’altro che l’Istituzione non abbia beneficiato nell’ultimo quinquennio di finanziamenti pubblici erogati in conto capitale in misura superiore al 10% della consistenza patrimoniale, non computandosi peraltro i finanziamenti finalizzati alla conservazione di beni artistici e culturali e quelli finalizzati all’acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione  di strutture socio-assistenziali, purché, in relazione a queste ultime, sia opportunamente documentata l’iscrizione ai registri immobiliari di specifici vincoli di destinazione a finalità socio-assistenziali.

 

C) le II.PP.A.B. di ispirazione religiosa, intendendosi come tali quelle contemplate al punto c) del 1° comma e per le quali concorrano congiuntamente gli elementi di cui ai successivi punti c1), c2).

 

Tali elementi riguardano si aspetti istituzionali che gestionali.

 

Al riguardo si renderà necessario statutariamente documentare la sussistenza di indirizzi e/o finalità religiose proprie dell’attività istituzionale perseguita, ovvero che la stessa si correli e si inquadri comunque nell’ambito di una più generale finalità religiosa, come richiesto al punto c1). Per quanto concerne il successivo punto c2), al fine di dimostrare il collegamento con una confessione religiosa, sarà sufficiente documentare la presenza statutariamente prevista in seno al C.d.A. dell’Istituzione di ministri di culto o di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazione religiosa; in alternativa a questo elemento, potrà essere documentata, tramite apposita certificazione del legale rappresentante dell’Istituzione, la presenza di personale religioso e le relative modalità di collaborazione come modo qualificante nella gestione del servizio in relazione al quale l’apporto di tale personale religioso deve obiettivamente potersi ritenere non necessariamente prevalente sotto un aspetto meramente numerico e quantitativo, ma deve poter comunque rappresentare un determinante e qualificante connotazione del servizio stesso.

 

D) le II.PP.A.B. che gestiscono seminari, case di riposo per religiosi, cappelle ed istituzioni di culto o che comunque per statuto assistano esclusivamente o prevalentemente religiosi, contemplate dal punto d) del 1° comma.

 

I suddetti requisiti dovranno essere documentati tramite lo statuto ed una relazione descrittiva dell’attività prestata, che dovrà contenere tutti gli opportuni dati, anche numerici, a supporto della suespressa ritenuta prevalenza.

 

E) le II.PP.A.B. per le quali sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 616/1977 lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa, contemplate dal 2° comma.

 

Trattasi di quelle II.PP.A.B. titolari di espresso provvedimento statale di riconoscimento quali Enti svolgenti attività a carattere prevalentemente educativo-religioso e che erano state inserite negli elenchi nominativi di tali Istituzioni approvati con D.P.C.M. entro la fine dell’anno 1978.

 

La sussistenza di tale requisito sarà documentata tramite la produzione di copia della comunicazione di tale riconoscimento a suo tempo ricevuta dalla singole Istituzioni interessate.

 

 

1.3.      Situazioni ostative alla depubblicizzazione

 

La legge regionale evidenzia due distinte situazioni ostative alla privatizzazione.

 

La prima situazione ostativa contemplata riguarda quelle Istituzioni che non esercitano l’attività prevista dallo Statuto o altre attività assistenziali, vale a dire le II.PP.A.B. del tutto inattive ivi comprese quelle che limitato la propria attività ad una mera gestione amministrativa e patrimoniale.

 

Tale situazione ostativa potrà in questi casi interessare anche II.PP.A.B. istituzionalmente in possesso di requisiti idonei per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato II.PP.A.B. che dovranno pertanto necessariamente e preventivamente rivitalizzarsi per la formalizzazione della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; richiesta che come già accennato all’inizio del presente paragrafo, potrà essere presentata anche in epoca successiva.

 

La seconda situazione ostativa contemplata al 3° comma dell’art. 2 della L.R., di ordine istituzionale, riguarda le II.PP.A.B. già amministrate e concentrate nei disciolti EE.CC.A. ed attualmente amministrate dal Collegio Commissariale interamente di nomina pubblica.

 

 

Par. 2. Indicazioni operative per la formalizzazione della richiesta di privatizzazione e relativo procedimento

 

I riferimenti normativi al riguardo sono contenuti negli artt. 3, 4 e 5 della L.R. n. 10/1991.

 

 

2.1.      Deliberazione e presentazione della domanda

 

Si ritiene opportuno sottolineare quanto segue:

 

-                        la volontà di richiedere la privatizzazione deve essere regolarmente manifestata dai competenti ed ordinari organi d’amministrazione degli Enti secondo i rispettivi statuti, con apposito atto deliberativo regolarmente approvato ai sensi di legge e di statuto e vistato dall’Organo di controllo.

 

Si ricorda altresì che per le II.PP.A.B. a struttura associativa le competenze in materia sono in genere demandate non già al C.d.A., bensì all’Assemblea dei soci, per cui occorrerà in tal caso una delibera dell’Assemblea stessa.

 

-                        La delibera di richiesta dovrà, come previsto dalla legge, essere opportunamente motivata in ordine alla sussistenza dei requisiti che la giustificano, per cui l’Istituzione istante, avuti presente i criteri di privatizzazione contemplati nel più volte art. 2, dovrà puntualmente richiamarsi in tal sede ad una o più delle categorie ivi esplicitate, ed autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a formalizzare la domanda alla Regione, allegando al riguardo tutta la necessaria documentazione probatoria. La deliberazione potrà contestualmente proporre il nuovo Statuto dell’Istituzione. Per facilitare il compito degli Enti nella predisposizione dei nuovi statuti, si allega alla presente circolare una elencazione dei titoli degli articoli che si ritiene debbano, comunque, essere presenti nello Statuto (All. C).

 

-                        La domanda da formalizzarsi in carta legale ed a firma del legale rappresentante dell’Istituzione stessa, nonché da tutta la necessaria documentazione occorrente, elencata in apposita distinta, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire all’Assessorato Assistenza della Regione Piemonte - Corso Stati Uniti 1 – Torino.

 

È opportuno che, al fine di comprovare la presentazione della richiesta, la stessa, ove non possa essere prodotta direttamente a mano, nel qual caso verrà rilasciata apposita ricevuta da parte dell’Ufficio Protocollo, venga spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla domanda dovrà allegarsi una relazione descrittiva sull’attività svolta ed una copia dell’ultimo conto consuntivo approvato, con relativa delibera di approvazione, relativo all’esercizio antecedente a quello di formalizzazione della richiesta di privatizzazione.

 

-                        Al fine comunque di agevolare gli Enti nella formalizzazione delle domande e nell’istruttoria delle stesse, si allegano alla presente circolare:

 

a)        facsimile di domanda con relative note esplicative (v. all. sub. A);

 

b)        una serie di schede istruttorie con la distinta della documentazione al riguardo occorrente (v. all. sub. B);

 

c)        schema di statuto.

 

 

2.2.      Istruttoria regionale ed eventuale interruzione di termini

 

L’istruttoria regionale è condotta sulla base delle richieste ad essa pervenute e degli elementi documentali alle stesse allegati, onde accertare la sussistenza o meno dei requisiti necessari per la privatizzazione evidenziati dall’Istituzione istante.

 

Nel caso la documentazione sia ritenuta insufficiente allo scopo, l’Assessorato competente all’istruttoria provvede a richiedere all’Istituzione gli elementi ritenuti necessari e tale richiesta comporta l’interruzione dei termini previsti per la definizione della domanda sino all’avvenuta ricezione degli elementi richiesti.

 

Per parte loro le Istituzioni sono tenute a fornire la documentazione loro richiesta entro 60 giorni.

 

 

2.3.      Adempimenti del Comune e dell’U.S.S.L.

 

Per le II.PP.A.B. di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 della L.R. n. 10/91, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda o dall’invio degli ulteriori elementi integrativi, l’Assessore regionale competente provvede a richiedere al Comune e all’U.S.S.L. competente un parere in ordine al possesso da parte dell’Ente dei requisiti previsti dalla legge. Tali pareri dovranno essere espressi da parte del Comune e dell’U.S.S.L. entro 60 giorni dalla richiesta ai sensi dell’art. 50 della legge 142/90 con deliberazione rispettivamente della Giunta municipale e del Comitato di gestione. Trascorso infruttuosamente il termine, si prescinde dal parere.

 

In ordine a detti pareri, si fa rilevare che al Comune e all’U.S.S.L. non è chiesto di esprimersi in ordine all’opportunità o meno della richiesta di privatizzazione avanzata dall’Ente, bensì semplicemente, come sopra precisato, in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

 

 

Par. 3  Provvedimento di privatizzazione e relativi effetti

 

La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni (termine questo peraltro ordinatorio) dalla data di presentazione ovvero dalla data successiva di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

 

Il provvedimento con il quale la Giunta regionale decide sulla domanda di privatizzazione assume la veste di un atto deliberativo, che viene pubblicato, una volta resosi esecutivo, sul B.U.R.P..

 

 

3.1.      Contenuti ed aspetti del provvedimento di privatizzazione

 

Nel caso di accoglimento della domanda, la delibera della Giunta regionale disporrà la privatizzazione dell’Istituzione ed ogni conseguente effetto giuridico, in particolare per quanto concerne il venir meno dell’applicazione alla stessa delle norme della legge n. 6972/1890 in materia di II.PP.A.B. e con l’applicazione alla stessa del regime giuridico di diritto privato previsto dall’art. 12 e segg. del Codice civile.

 

Detta sostanziale trasformazione da pubblica a privata della natura della personalità giuridica dell’Ente avrà effetto dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale sul B.U.R.P. ed, entro 30 giorni da questa stessa data, gli Amministratori dovranno provvedere a richiedere l’iscrizione dell’Istituzione nel registro delle persone giuridiche private previsto dall’art. 33 c.c., secondo quanto disposto dall’art. 5 della L.R. n. 10/1991.

 

Da parte dell’Amministrazione regionale si avrà cura peraltro di tempestivamente partecipare sia alle Istituzioni che agli altri Enti istituzionali del pari interessati (CO.RE.CO., U.S.S.L. e Comuni), all’atto della intervenuta conclusione del procedimento deliberativo, copia del provvedimento stesso per tutti gli opportuni adempimenti di competenza.

 

 

3.2.      Effetti del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

 

Il provvedimento di privatizzazione comporta una serie di molteplici effetti –sia per l’aspetto istituzionale che gestionale- tutti conseguenti al passaggio dal regime pubblicistico ad una disciplina privatistica.

 

Passando ad un’elencazione, peraltro esemplificativa, dei più significativi aspetti modificativi rispetto all’attuale disciplina I.P.A.B., gli stessi riguarderanno:

 

a) l’aspetto istituzionale-amministrativo e dei controlli, con particolare riferimento:

 

a1) al già citato obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private istituito e tenuto presso la Cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di provincia nel cui ambito territoriale ha sede l’Istituzione;

 

a2) al venir meno dell’obbligo di trasmissione delle delibere ai CO.RE.CO. territorialmente competenti per l’acquisizione del relativo visto d’esecutività;

 

a3) all’attribuzione alle UU.SS.SS.LL., ai sensi degli artt. 27 e 28, L.R. 20/82, delle funzioni di vigilanza e controllo degli Enti morali privati d’assistenza nei termini e nei modi previsti dagli artt. 23 e 25 del c.c.;

 

a4) sono mantenuti alla competenza regionale le modifiche statutarie, i provvediemnti estintivi, le autorizzazioni agli acquisti di immobili e le accettazioni di donazioni, eredità e legati;

 

b) la gestione del personale con particolare riferimento:

 

b1) per l’aspetto pensionistico-previdenziale, all’iscrivibilità del personale non più alla C.P.D.E.L. ma all’I.N.P.S., fermo restando per il personale già in servizio la possibilità di conservare a domanda, l’iscrizione alla C.P.D.E.L. ed il relativo regime; tale domanda dovrà essere presentata tassativamente, come stabilito dall’art. 6 della L.R. n. 10/1991, entro il termine di 90 giorni dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta regionale. Data la particolare importanza di questa possibilità offerta al personale in servizio, si dovrà aver cura di assicurarne la massima diffusione presso il personale;

 

b2) la possibilità di praticare contratti collettivi di lavoro diversi da quelli sinora applicati;

 

b3) la possibilità di adeguare e modificare gli organici di personale senza i vincoli della finanza locale o delle norme di salvaguardia regionali;

 

c) l’aspetto gestionale con particolare riferimento:

 

c1) agli Istituti del convenzionamento e dell’autorizzazione al funzionamento, che non essendo legati alla natura giuridica dell’Ente, continuano ad essere disciplinati dalle norme regionali previste per le strutture pubbliche anche in caso di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

 

c2) alla possibilità di concorrere e beneficiare di eventuali contribuzioni regionali, significando che per quanto concerne le contribuzioni regionali previste dalla L.R. n. 22/1990 delle stesse possono beneficiare anche gli enti morali privati purché non abbiano fine di lucro.

Per quanto invece concerne i contributi per la realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali previsti dall’art. 20 dalla legge n. 67/1988, allo stato attuale della disciplina, di tali contributi possono esclusivamente beneficiare gli enti e le strutture pubbliche, per cui un’eventuale privatizzazione ne costituirebbe una pregiudiziale ostativa.

 

 

 

Allegato A)

Facsimile di richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato da inoltrarsi in carta legale alla Giunta regionale

 

 

 

 

All’Assessorato all’Assistenza

della Regione Piemonte

Corso Stati Uniti, 1

10128 TORINO

 

 

Oggetto:           I.P.A.B. (A) …………………….………………………………… con sede nel comune di ……………………………………………

Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti di cui alle LL.RR. nn, 10 e 11/1991.

 

 

Il sottoscritto (B) ……………………..……………………….………….. nella sua qualità di ………………………………………………..…. e legale rappresentante dell’Istituzione …………………………………………………………………………………………. con sede legale nel comune di ……………………………… via ………………………………………….

-                        in esecuzione di apposita deliberazione del (C) ………………………………………….. dell’Ente, n. ……………… assunta in data ………………………… resasi esecutiva ai sensi di legge e che si allega in copia conforme come parte integrante della presente istanza;

-                        viste le LL.RR. nn. 10 e 11/1991;

-                        dato atto che la predetta Istituzione, sinora legalmente considerata I.P.A.B. a carattere regionale o infra-regionale ai sensi della legge n. 6972 del 17 luglio 1890 e successive modifiche ed integrazioni, si trova nelle condizioni previste dalla succitata normativa regionale per poter richiedere in via amministrativa alla Giunta regionale il proprio riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

-                        vista la volontà in tale senso espressa dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione con la succitata deliberazione n. ………………. del ………………………..;

-                        inoltra con la presente ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa regionale in premessa citata

 

formale istanza

 

-                        per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Istituzione denominata …………………………………………………..………………………………… con sede legale nel comune di …………………………………….

 

Dichiara a tal fine:

 

-                        che l’Istituzione si configura: (D)

-                        quale Istituzione avente struttura associativa ed è nelle condizioni previste dall’art. 2, 1° comma, lett. a), a1), a2), a3) della L.R. n. 10/1991, modificata con L.R. n. 11/1991;

-                        quale Istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante con mezzi di provenienza privata ed è nelle condizioni previste dall’art. 2, 1° comma, lett. b), b1), b2), b3) della L.R. n. 10/1991, modificata con L.R. n. 11/1991;

-                        quale Istituzione di ispirazione religiosa ed è nelle condizioni previste dall’art. 2, 1° comma, lett. c), c1), c2) della L.R. n. 10/1991, modificata con L.R. n. 11/1991;

-                        quale Istituzione la cui attività consiste nella gestione di seminari o di case di riposo per religiosi o di cappelle ed istituzioni di culto o che comunque per statuto assistano esclusivamente o prevalentemente religiosi, come previsto dall’art 2, 1° comma, lett. d) della L.R. n. 10/1991, modificata con L.R. n. 11/1991;

-                        quale Istituzione nei confronti della quale è stata a suo tempo riconosciuta con espresso provvedimento statale, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa come previsto dall’art 2, 2° comma, della L.R. n. 10/1991, modificata con L.R. n. 11/1991;

-                        che l’Istituzione è altresì tuttora operante nel perseguimento di finalità nell’ambito assistenziale;

-                        che non trattasi di Istituzione già amministrata dagli Enti Comunali di Assistenza od in questi concentrate, ai sensi dell’art 2, 3° comma, della L.R. n. 10/1991, modificata con L.R. n. 11/1991.

Allega al riguardo la documentazione probatoria elencata nell’unita distinta per un totale n. (E) …….. di atti e documenti allegati.

 

Data ……………………….

        Timbro dell’Istituzione

e firma del legale rappresentante

 

 

 

Legenda

 

(A)   Riportare la vigente completa denominazione statutaria dell’I.P.A.B.

(B)  Riportare le generalità del firmatario e la relativa qualifica istituzionale (ad es. Presidente, Amministratore unico, ecc.)

(C)  Specificare l’Organo deliberante (C.d.A. ovvero Assemblea dei soci)

(D)  Elencazione esemplificativa. Redigere e riportare solo per la parte o le parti che interessano

(E)  Riportare il numero complessivo degli allegati citati in distinta

 

 

Allegato B)

Documentazione da allegarsi alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

 

B1) II.PP.A.B. a natura associativa (1° comma, lett. a)

 

-                        Copia conforme dell’atto costitutivo o delle tavole di fondazione;

-                        Copia conforme dello Statuto originario;

-                        Eventuale copia del nuovo Statuto, firmata in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario dell’Ente;

-                        Prospetto aggiornato della situazione patrimoniale;

-                        Certificazione, a firma del legale rappresentante dell’Ente, atta ad evidenziare ed attestare la sussistenza dei requisiti previsti; ciò sia per quanto riguarda le eventuali prestazioni volontarie dei soci, sia anche per le eventuali contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali dagli stessi provenienti, ivi compreso il pagamento delle quote associative;

-                        Relazione descrittiva dell’attività svolta e copia conforme dell’ultimo conto consuntivo approvato e della relativa delibera di approvazione (al fine di accertare la sussistenza di attività socio-assistenziali).

 

 

B2) II.PP.A.B. promosse ed amministrate da privati ed operanti con mezzi di provenienza privata (1° comma, lett. b)

 

-                        Copia conforme dell’atto costitutivo o delle tavole di fondazione;

-                        Copia conforme dello Statuto originario;

-                        Copia conforme dello Statuto vigente e del relativo provvedimento d’approvazione;

-                        Eventuale copia del nuovo Statuto, firmata in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario dell’Ente;

-                        Inventario generale del patrimonio, corredato da una certificazione che attesti la provenienza (privatistica o meno) di ogni bene censito;

-                        Perizia di stima giurata ed asseverata dei beni di proprietà, con l’indicazione del valore globale del patrimonio dell’Ente quale risulta dalle somme dei valori delle singole perizie; tale perizia potrà non essere presentata nel caso in cui non vi siano beni significativi di provenienza pubblica e l’Ente non abbia ricevuto nell’ultimo quinquennio finanziamenti e contributi in conto capitale;

-                        Certificazione a firma del legale rappresentante dell’Ente attestante tutti gli eventuali finanziamenti in conto capitale ricevuti nell’ultimo quinquennio, con relativa causale e con l’indicazione del loro ammontare complessivo (ovvero, alla occorrenza, certificazione negativa a tal proposito);

-                        Copia degli atti notarili per l’iscrizione, al registro immobiliare, di evenutali vincoli di destinazione per immobili di proprietà;

-                        Relazione descrittiva dell’attività svolta e copia conforme dell’ultimo consuntivo approvato e della relativa delibera di approvazione (al fine di accertare la sussistenza di attività socio-assistenziali).

 

B3) II.PP.A.B. di ispirazione religiosa (1° comma, lett. c)

 

-                        Copia conforme dell’atto costitutivo o delle tavole di fondazione;

-                        Copia conforme dello Statuto originario;

-                        Copia conforme dello Statuto vigente e del relativo provvedimento d’approvazione;

-                        Eventuale copia del nuovo Statuto, firmata in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario dell’Ente;

-                        Certificazione del Presidente circa la presenza di eventuale personale religioso e sul ruolo svolto dallo stesso nell’ambito della gestione dei servizi in relazione a quanto indicato al punto c2);

-                        Prospetto aggiornato della situazione patrimoniale dell’Ente;

-                        Relazione descrittiva dell’attività svolta e copia conforme dell’ultimo consuntivo approvato e della relativa delibera di approvazione (al fine di accertare la sussistenza di attività socio-assistenziali).

 

B4) II.PP.A.B. che gestiscono strutture per religiosi o istituzioni di culto (1° comma, lett. d)

 

-                        Copia conforme dell’atto costitutivo o delle tavole di fondazione;

-                        Copia conforme dello Statuto originario;

-                        Copia conforme dello Statuto vigente e del relativo provvedimento d’approvazione;

-                        Eventuale copia del nuovo Statuto, firmata in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario dell’Ente;

-                        Prospetto aggiornato della situazione patrimoniale dell’Ente;

-                        Relazione descrittiva dell’attività prestata (con specifica del numero dei religiosi assistiti sul totale nell’ultimo triennio, nel caso di attività solo prevalentemente destinate a religiosi);

-                        Copia conforme dell’ultimo consuntivo approvato corredato della relativa delibera di approvazione.

 

B5) II.PP.A.B. titolari di espresso provvedimento statale di riconoscimento quali enti svolgenti attività inerenti la sfera educativo-religiosa (2° comma)

 

-                        Copia conforme della comunicazione del provvedimento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 616/1977 del carattere “educativo religioso”, o in mancanza copia della G.U. nella quale lo stesso è stato pubblicato;

-                        Eventuale copia del nuovo Statuto, firmata in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario dell’Ente;

-                        Relazione dell’attività dell’Ente e copia conforme dell’ultimo consuntivo approvato e della relativa delibera di approvazione (al fine di accertare la sussistenza di attività socio-assistenziali);

-                        Prospetto aggiornato della situazione patrimoniale dell’Ente.

 

 

Allegato C)

Schema di Statuto

 

Capo I

Origine, scopo dell’Ente e mezzi dei quali esso dispone

 

Art.      1 – Origine, denominazione e sede dell’Ente.

Art.      2 – Finalità dell’Ente.

Art.      3 – Mezzi finanziari di cui l’Ente dispone per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art.      4 – Principali modalità organizzative (variano in relazione alle finalità dell’Ente).

 

 

Capo II

Dell’Amministrazione

 

Art.      5 – Composizione del Consiglio di Amministrazione e durata in carica dello stesso.

Art.      6 – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

 

 

Capo III

Adunanze ed attribuzione del Consiglio di Amministrazione

 

Art.      7 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione (presidenza delle adunanze, decadenza dei consiglieri, sistemi di votazione e redazione dei verbali).

Art.      8 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art.      9 -  Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.      10 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.