Circolare 30 aprile 1991, n. 6/APE, “Indicazioni relative
all’applicazione delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/03/1991 pubblicate sul B.U.R.
n. 13 del 29/03/1991 in materia di riconoscimento in via amministrativa della
personalità giuridica di diritto privato delle II.PP.A.B.
Con
le leggi regionali nn. 10 e 11 in oggetto indicate recanti norme sul
riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto
privato delle II.PP.A.B. ed il cui testo integrato è allegato in copia alla
presente circolare, la Regione ha inteso adeguare la normativa regionale in
materia di II.PP.A.B. alla nuova situazione determinatasi dopo la sentenza
della Corte Costituzionale n. 396/1988, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, legge istitutiva
delle II.PP.A.B., nella parte in cui non prevede che le II.PP.A.B. regionali ed
infra-regionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità
giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisisti di
un’istituzione privata.
Prima
di procedere con la presente circolare ad illustrare gli aspetti più
significativi e fondamentali della disciplina ed a fornire concreti riferimenti
procedurali ed operativi al fine di una puntuale e nel contempo agevole
applicazione della stessa, si puntualizza che la normativa regionale si compone
di due distinti, seppur coordinati provvedimenti di legge e precisamente:
-
la L.R. n. 10/91
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 1991;
-
la L.R. n. 11/91
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 1991 che ha in
parte modificato l’art. 2 della predetta legge n. 10 in adeguamento alle
direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990 pubblicato sulla G.U. n. 45
del 23 febbraio 1990.
Par.
1. Diritto al riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ed individuazione delle categorie di
II.PP.A.B. potenzialmente interessate all’esercizio di tale diritto
Scopo
precipuo della normativa regionale in argomento è il riconoscimento e la
disciplina del diritto, per quelle II.PP.A.B. che posseggono i requisititi
previsti dall’art. 2 della L.R. n. 10/1991 come modificato ed integrato dalla
successiva L.R. n. 11/1991 che ne comprovino la sostanziale natura privatistica,
di richiedere, qualora lo desiderino, il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato.
L’esercizio
di tale diritto nei modi previsti dalla legge costituisce una diretta
estrinsecazione del precetto costituzionale dell’art. 38, ultimo comma, Cost.
che sancisce e tutela la libertà dell’assistenza privata, per cui, come
opportunamente asserito dalla Corte nella succitata sentenza n. 396, essendo
l’intero sistema assistenziale conformato a principi pluralistici, deve
riconoscersi “il diritto dei privati di istituire liberamente Enti di
assistenza e consequenzialmente quello di vedersi riconosciuta per tali Enti
una qualificazione giuridica conforme alla propria effettiva natura”.
1.1. Aspetti
del diritto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
Alla
luce delle suespresse considerazioni, gli aspetti fondamentali dell’Istituto
possono pertanto sintetizzarsi come segue.
-
Il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato è un diritto riconosciuto non
già indistintamente a tutte le istituzioni pubbliche, ma a quelle II.PP.A.B. in
possesso di sostanziali requisiti privatistici secondo i criteri al riguardo
contemplati dal già ricordato art. 2 della L.R. n. 10/1991 come modificato e
integrato dalla L.R. n. 11/1991.
-
L’esercizio di tale
diritto è comunque una facoltà dell’Ente e, come tale, rientra ovviamente
nell’ambito della sfera discrezionale di valutazione delle singole Istituzioni
e risponde ad una del tutto autonoma scelta decisionale.
-
Per quanto espresso
dal punto che precede, la manifestazione espressa della volontà
dell’Istituzione occorre solo ed esclusivamente nel caso in cui l’Ente decida
di esercitare tale diritto, formalizzando appunto, ai sensi della legge, la
richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
nulla è invece richiesto qualora l’Ente, pur potenzialmente rientrante nella
casistica delle II.PP.A.B. privatizzabili, non eserciti il diritto e rimanga
inerte a tale fine.
-
Per contro,
l’esercizio di tale diritto non è condizionato a particolari termini
prescrittivi, per cui un I.P.A.B. può in qualunque momento presentare richiesta
di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
1.2. Individuazione delle
categorie di II.PP.A.B. alle quali è riconosciuto il diritto al riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato
I
riferimenti normativi la riguardo sono tutti contenuti nell’art. 2, 1° e 2°
comma, della L.R. n. 10/1991 come successivamente modificata dalla L.R. n.
11/1991.
Le
categorie delle II.PP.A.B. alle quali è riconosciuta la possibilità di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sono:
A) le II.PP.A.B. a struttura associativa, intendendosi come tali quelle contemplate al punto a) di detto 1° comma e per le quali concorrano congiuntamente le condizioni di cui ai successivi punti a1), a2), a3). Tali condizioni attengono sia aspetti istituzionali con riferimento ai primi due punti, sia aspetti gestionali con riferimento al punto a3), ove occorre documentare l’apporto volontaristico o anche economico dei soci all’attività dell’Istituzione.
B) le II.PP.A.B. promosse ed amministrate da privati ed operanti con mezzi di provenienza privata, intendendo come tali le Istituzioni contemplate al punto b) del 1° comma e per le quali concorrano congiuntamente le condizioni di cui ai successivi punti b1), b2), b3).
Anche in questo caso le condizioni attengono aspetti istituzionali con riferimento ai primi due punti ed aspetti patrimoniali con riferimento al punto b3).
Relativamente a quest’ultimo punto, occorrerà in particolare
documentare da un lato l’entità e la provenienza del patrimonio che dovrà
essere prevalentemente di origine privatistica, dall’altro che l’Istituzione
non abbia beneficiato nell’ultimo quinquennio di finanziamenti pubblici erogati
in conto capitale in misura superiore al 10% della consistenza patrimoniale,
non computandosi peraltro i finanziamenti finalizzati alla conservazione di
beni artistici e culturali e quelli finalizzati all’acquisto, costruzione,
ristrutturazione e riconversione di
strutture socio-assistenziali, purché, in relazione a queste ultime, sia
opportunamente documentata l’iscrizione ai registri immobiliari di specifici
vincoli di destinazione a finalità socio-assistenziali.
C)
le II.PP.A.B. di ispirazione religiosa, intendendosi come tali quelle
contemplate al punto c) del 1° comma e per le quali concorrano congiuntamente
gli elementi di cui ai successivi punti c1), c2).
Tali elementi riguardano si aspetti istituzionali che gestionali.
Al riguardo si renderà necessario statutariamente documentare la sussistenza di indirizzi e/o finalità religiose proprie dell’attività istituzionale perseguita, ovvero che la stessa si correli e si inquadri comunque nell’ambito di una più generale finalità religiosa, come richiesto al punto c1). Per quanto concerne il successivo punto c2), al fine di dimostrare il collegamento con una confessione religiosa, sarà sufficiente documentare la presenza statutariamente prevista in seno al C.d.A. dell’Istituzione di ministri di culto o di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazione religiosa; in alternativa a questo elemento, potrà essere documentata, tramite apposita certificazione del legale rappresentante dell’Istituzione, la presenza di personale religioso e le relative modalità di collaborazione come modo qualificante nella gestione del servizio in relazione al quale l’apporto di tale personale religioso deve obiettivamente potersi ritenere non necessariamente prevalente sotto un aspetto meramente numerico e quantitativo, ma deve poter comunque rappresentare un determinante e qualificante connotazione del servizio stesso.
D)
le II.PP.A.B. che gestiscono seminari, case di riposo per religiosi, cappelle
ed istituzioni di culto o che comunque per statuto assistano esclusivamente o
prevalentemente religiosi, contemplate dal punto d) del 1° comma.
I suddetti requisiti dovranno essere documentati tramite lo statuto ed una relazione descrittiva dell’attività prestata, che dovrà contenere tutti gli opportuni dati, anche numerici, a supporto della suespressa ritenuta prevalenza.
E)
le II.PP.A.B. per le quali sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 25 del
D.P.R. n. 616/1977 lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla
sfera educativo-religiosa, contemplate dal 2° comma.
Trattasi di quelle II.PP.A.B. titolari di espresso provvedimento statale di riconoscimento quali Enti svolgenti attività a carattere prevalentemente educativo-religioso e che erano state inserite negli elenchi nominativi di tali Istituzioni approvati con D.P.C.M. entro la fine dell’anno 1978.
La sussistenza di tale requisito sarà documentata tramite la produzione di copia della comunicazione di tale riconoscimento a suo tempo ricevuta dalla singole Istituzioni interessate.
1.3. Situazioni
ostative alla depubblicizzazione
La
legge regionale evidenzia due distinte situazioni ostative alla
privatizzazione.
La
prima situazione ostativa contemplata riguarda quelle Istituzioni che non esercitano
l’attività prevista dallo Statuto o altre attività assistenziali, vale a dire
le II.PP.A.B. del tutto inattive ivi comprese quelle che limitato la propria
attività ad una mera gestione amministrativa e patrimoniale.
Tale
situazione ostativa potrà in questi casi interessare anche II.PP.A.B.
istituzionalmente in possesso di requisiti idonei per il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato II.PP.A.B. che dovranno pertanto
necessariamente e preventivamente rivitalizzarsi per la formalizzazione della
richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
richiesta che come già accennato all’inizio del presente paragrafo, potrà
essere presentata anche in epoca successiva.
La
seconda situazione ostativa contemplata al 3° comma dell’art. 2 della L.R., di
ordine istituzionale, riguarda le II.PP.A.B. già amministrate e concentrate nei
disciolti EE.CC.A. ed attualmente amministrate dal Collegio Commissariale
interamente di nomina pubblica.
Par.
2. Indicazioni operative per la
formalizzazione della richiesta di privatizzazione e relativo procedimento
I
riferimenti normativi al riguardo sono contenuti negli artt. 3, 4 e 5 della
L.R. n. 10/1991.
2.1. Deliberazione
e presentazione della domanda
Si ritiene opportuno sottolineare quanto segue:
-
la volontà di
richiedere la privatizzazione deve essere regolarmente manifestata dai
competenti ed ordinari organi d’amministrazione degli Enti secondo i rispettivi
statuti, con apposito atto deliberativo regolarmente approvato ai sensi di
legge e di statuto e vistato dall’Organo di controllo.
Si ricorda altresì che per le II.PP.A.B. a struttura
associativa le competenze in materia sono in genere demandate non già al
C.d.A., bensì all’Assemblea dei soci, per cui occorrerà in tal caso una
delibera dell’Assemblea stessa.
-
La delibera di
richiesta dovrà, come previsto dalla legge, essere opportunamente motivata in
ordine alla sussistenza dei requisiti che la giustificano, per cui
l’Istituzione istante, avuti presente i criteri di privatizzazione contemplati
nel più volte art. 2, dovrà puntualmente richiamarsi in tal sede ad una o più
delle categorie ivi esplicitate, ed autorizzare il legale rappresentante
dell’Ente a formalizzare la domanda alla Regione, allegando al riguardo tutta
la necessaria documentazione probatoria. La deliberazione potrà contestualmente
proporre il nuovo Statuto dell’Istituzione. Per facilitare il compito degli
Enti nella predisposizione dei nuovi statuti, si allega alla presente circolare
una elencazione dei titoli degli articoli che si ritiene debbano, comunque,
essere presenti nello Statuto (All. C).
-
La domanda da
formalizzarsi in carta legale ed a firma del legale rappresentante
dell’Istituzione stessa, nonché da tutta la necessaria documentazione
occorrente, elencata in apposita distinta, dovrà essere indirizzata e fatta
pervenire all’Assessorato Assistenza della Regione Piemonte - Corso Stati Uniti
1 – Torino.
È opportuno che, al fine di comprovare la presentazione
della richiesta, la stessa, ove non possa essere prodotta direttamente a mano,
nel qual caso verrà rilasciata apposita ricevuta da parte dell’Ufficio
Protocollo, venga spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla
domanda dovrà allegarsi una relazione descrittiva sull’attività svolta ed una
copia dell’ultimo conto consuntivo approvato, con relativa delibera di
approvazione, relativo all’esercizio antecedente a quello di formalizzazione
della richiesta di privatizzazione.
-
Al fine comunque di
agevolare gli Enti nella formalizzazione delle domande e nell’istruttoria delle
stesse, si allegano alla presente circolare:
a)
facsimile di domanda
con relative note esplicative (v. all. sub. A);
b)
una serie di schede
istruttorie con la distinta della documentazione al riguardo occorrente (v.
all. sub. B);
c)
schema di statuto.
2.2. Istruttoria
regionale ed eventuale interruzione di termini
L’istruttoria regionale è condotta sulla base delle richieste ad essa pervenute e degli elementi documentali alle stesse allegati, onde accertare la sussistenza o meno dei requisiti necessari per la privatizzazione evidenziati dall’Istituzione istante.
Nel
caso la documentazione sia ritenuta insufficiente allo scopo, l’Assessorato
competente all’istruttoria provvede a richiedere all’Istituzione gli elementi
ritenuti necessari e tale richiesta comporta l’interruzione dei termini
previsti per la definizione della domanda sino all’avvenuta ricezione degli
elementi richiesti.
Per
parte loro le Istituzioni sono tenute a fornire la documentazione loro
richiesta entro 60 giorni.
2.3. Adempimenti
del Comune e dell’U.S.S.L.
Per
le II.PP.A.B. di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 della L.R. n. 10/91,
entro 30 giorni dalla ricezione della domanda o dall’invio degli ulteriori
elementi integrativi, l’Assessore regionale competente provvede a richiedere al
Comune e all’U.S.S.L. competente un parere in ordine al possesso da parte
dell’Ente dei requisiti previsti dalla legge. Tali pareri dovranno essere
espressi da parte del Comune e dell’U.S.S.L. entro 60 giorni dalla richiesta ai
sensi dell’art. 50 della legge 142/90 con deliberazione rispettivamente della
Giunta municipale e del Comitato di gestione. Trascorso infruttuosamente il
termine, si prescinde dal parere.
In
ordine a detti pareri, si fa rilevare che al Comune e all’U.S.S.L. non è
chiesto di esprimersi in ordine all’opportunità o meno della richiesta di
privatizzazione avanzata dall’Ente, bensì semplicemente, come sopra precisato,
in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
La
Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, si pronuncia
sulla domanda entro 180 giorni (termine questo peraltro ordinatorio) dalla data
di presentazione ovvero dalla data successiva di ricezione degli elementi
integrativi richiesti.
Il
provvedimento con il quale la Giunta regionale decide sulla domanda di
privatizzazione assume la veste di un atto deliberativo, che viene pubblicato,
una volta resosi esecutivo, sul B.U.R.P..
3.1. Contenuti
ed aspetti del provvedimento di privatizzazione
Nel caso di accoglimento della domanda, la delibera della Giunta regionale disporrà la privatizzazione dell’Istituzione ed ogni conseguente effetto giuridico, in particolare per quanto concerne il venir meno dell’applicazione alla stessa delle norme della legge n. 6972/1890 in materia di II.PP.A.B. e con l’applicazione alla stessa del regime giuridico di diritto privato previsto dall’art. 12 e segg. del Codice civile.
Detta
sostanziale trasformazione da pubblica a privata della natura della personalità
giuridica dell’Ente avrà effetto dalla data di pubblicazione della delibera
della Giunta regionale sul B.U.R.P. ed, entro 30 giorni da questa stessa data,
gli Amministratori dovranno provvedere a richiedere l’iscrizione
dell’Istituzione nel registro delle persone giuridiche private previsto
dall’art. 33 c.c., secondo quanto disposto dall’art. 5 della L.R. n. 10/1991.
Da
parte dell’Amministrazione regionale si avrà cura peraltro di tempestivamente
partecipare sia alle Istituzioni che agli altri Enti istituzionali del pari
interessati (CO.RE.CO., U.S.S.L. e Comuni), all’atto della intervenuta
conclusione del procedimento deliberativo, copia del provvedimento stesso per
tutti gli opportuni adempimenti di competenza.
3.2. Effetti
del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato
Il
provvedimento di privatizzazione comporta una serie di molteplici effetti –sia
per l’aspetto istituzionale che gestionale- tutti conseguenti al passaggio dal
regime pubblicistico ad una disciplina privatistica.
Passando
ad un’elencazione, peraltro esemplificativa, dei più significativi aspetti
modificativi rispetto all’attuale disciplina I.P.A.B., gli stessi
riguarderanno:
a)
l’aspetto istituzionale-amministrativo e dei controlli, con particolare
riferimento:
a1) al già citato obbligo di
iscrizione nel registro delle persone giuridiche private istituito e tenuto
presso la Cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di provincia nel cui
ambito territoriale ha sede l’Istituzione;
a2) al venir meno dell’obbligo di
trasmissione delle delibere ai CO.RE.CO. territorialmente competenti per
l’acquisizione del relativo visto d’esecutività;
a3) all’attribuzione alle
UU.SS.SS.LL., ai sensi degli artt. 27 e 28, L.R. 20/82, delle funzioni di
vigilanza e controllo degli Enti morali privati d’assistenza nei termini e nei
modi previsti dagli artt. 23 e 25 del c.c.;
a4) sono mantenuti alla
competenza regionale le modifiche statutarie, i provvediemnti estintivi, le
autorizzazioni agli acquisti di immobili e le accettazioni di donazioni,
eredità e legati;
b)
la gestione del personale con particolare riferimento:
b1) per l’aspetto
pensionistico-previdenziale, all’iscrivibilità del personale non più alla
C.P.D.E.L. ma all’I.N.P.S., fermo restando per il personale già in servizio la
possibilità di conservare a domanda, l’iscrizione alla C.P.D.E.L. ed il
relativo regime; tale domanda dovrà essere presentata tassativamente, come
stabilito dall’art. 6 della L.R. n. 10/1991, entro il termine di 90 giorni
dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta regionale.
Data la particolare importanza di questa possibilità offerta al personale in
servizio, si dovrà aver cura di assicurarne la massima diffusione presso il personale;
b2) la possibilità di praticare
contratti collettivi di lavoro diversi da quelli sinora applicati;
b3) la possibilità di adeguare e
modificare gli organici di personale senza i vincoli della finanza locale o
delle norme di salvaguardia regionali;
c) l’aspetto gestionale con particolare riferimento:
c1) agli Istituti del
convenzionamento e dell’autorizzazione al funzionamento, che non essendo legati
alla natura giuridica dell’Ente, continuano ad essere disciplinati dalle norme
regionali previste per le strutture pubbliche anche in caso di riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato;
c2) alla possibilità di
concorrere e beneficiare di eventuali contribuzioni regionali, significando che
per quanto concerne le contribuzioni regionali previste dalla L.R. n. 22/1990
delle stesse possono beneficiare anche gli enti morali privati purché non
abbiano fine di lucro.
Per quanto invece concerne i contributi per la realizzazione
delle residenze sanitarie assistenziali previsti dall’art. 20 dalla legge n.
67/1988, allo stato attuale della disciplina, di tali contributi possono
esclusivamente beneficiare gli enti e le strutture pubbliche, per cui
un’eventuale privatizzazione ne costituirebbe una pregiudiziale ostativa.
Allegato A)
Facsimile
di richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
da inoltrarsi in carta legale alla Giunta regionale
All’Assessorato all’Assistenza
della Regione Piemonte
Corso Stati Uniti, 1
10128 TORINO
Oggetto: I.P.A.B. (A)
…………………….………………………………… con sede nel comune di ……………………………………………
Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato ai sensi e per gli effetti di cui alle LL.RR. nn, 10 e 11/1991.
Il sottoscritto (B)
……………………..……………………….………….. nella sua qualità di ………………………………………………..…. e legale
rappresentante dell’Istituzione …………………………………………………………………………………………. con sede
legale nel comune di ……………………………… via ………………………………………….
-
in esecuzione di
apposita deliberazione del (C) ………………………………………….. dell’Ente, n. ……………… assunta
in data ………………………… resasi esecutiva ai sensi di legge e che si allega in copia
conforme come parte integrante della presente istanza;
-
viste le LL.RR. nn.
10 e 11/1991;
-
dato atto che la
predetta Istituzione, sinora legalmente considerata I.P.A.B. a carattere
regionale o infra-regionale ai sensi della legge n. 6972 del 17 luglio 1890 e
successive modifiche ed integrazioni, si trova nelle condizioni previste dalla
succitata normativa regionale per poter richiedere in via amministrativa alla
Giunta regionale il proprio riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato;
-
vista la volontà in
tale senso espressa dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione con la
succitata deliberazione n. ………………. del ………………………..;
-
inoltra con la presente
ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa regionale in premessa citata
formale
istanza
-
per il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato dell’Istituzione denominata
…………………………………………………..………………………………… con sede legale nel comune di
…………………………………….
Dichiara a tal fine:
-
che l’Istituzione si
configura: (D)
-
quale Istituzione avente struttura associativa ed è nelle
condizioni previste dall’art. 2, 1° comma, lett. a), a1), a2), a3) della L.R.
n. 10/1991, modificata con L.R. n. 11/1991;
-
quale Istituzione promossa ed amministrata da privati ed
operante con mezzi di provenienza privata ed è nelle condizioni previste
dall’art. 2, 1° comma, lett. b), b1), b2), b3) della L.R. n. 10/1991,
modificata con L.R. n. 11/1991;
-
quale Istituzione di ispirazione religiosa ed è nelle
condizioni previste dall’art. 2, 1° comma, lett. c), c1), c2) della L.R. n.
10/1991, modificata con L.R. n. 11/1991;
-
quale Istituzione la cui attività consiste nella gestione di
seminari o di case di riposo per religiosi o di cappelle ed istituzioni di
culto o che comunque per statuto assistano esclusivamente o prevalentemente
religiosi, come previsto dall’art 2, 1° comma, lett. d) della L.R. n. 10/1991,
modificata con L.R. n. 11/1991;
-
quale Istituzione nei confronti della quale è stata a suo
tempo riconosciuta con espresso provvedimento statale, ai sensi dell’art. 25
del D.P.R. n. 616/1977, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti
alla sfera educativo-religiosa come previsto dall’art 2, 2° comma, della L.R.
n. 10/1991, modificata con L.R. n. 11/1991;
-
che l’Istituzione è
altresì tuttora operante nel perseguimento di finalità nell’ambito
assistenziale;
-
che non trattasi di
Istituzione già amministrata dagli Enti Comunali di Assistenza od in questi
concentrate, ai sensi dell’art 2, 3° comma, della L.R. n. 10/1991, modificata
con L.R. n. 11/1991.
Allega al riguardo la documentazione probatoria elencata nell’unita distinta per un totale n. (E) …….. di atti e documenti allegati.
Data ……………………….
Timbro
dell’Istituzione
e firma del legale rappresentante
(A) Riportare la vigente completa denominazione statutaria
dell’I.P.A.B.
(B) Riportare le generalità del firmatario e la relativa
qualifica istituzionale (ad es. Presidente, Amministratore unico, ecc.)
(C) Specificare l’Organo deliberante (C.d.A. ovvero Assemblea
dei soci)
(D) Elencazione esemplificativa. Redigere e riportare solo per
la parte o le parti che interessano
(E) Riportare il numero complessivo degli allegati citati in
distinta
Allegato B)
Documentazione
da allegarsi alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato
B1)
II.PP.A.B. a natura associativa (1° comma, lett. a)
-
Copia conforme
dell’atto costitutivo o delle tavole di fondazione;
-
Copia conforme dello
Statuto originario;
-
Eventuale copia del
nuovo Statuto, firmata in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario
dell’Ente;
-
Prospetto aggiornato
della situazione patrimoniale;
-
Certificazione, a
firma del legale rappresentante dell’Ente, atta ad evidenziare ed attestare la
sussistenza dei requisiti previsti; ciò sia per quanto riguarda le eventuali
prestazioni volontarie dei soci, sia anche per le eventuali contribuzioni
economiche e donazioni patrimoniali dagli stessi provenienti, ivi compreso il
pagamento delle quote associative;
-
Relazione descrittiva
dell’attività svolta e copia conforme dell’ultimo conto consuntivo approvato e
della relativa delibera di approvazione (al fine di accertare la sussistenza di
attività socio-assistenziali).
B2) II.PP.A.B.
promosse ed amministrate da privati ed operanti con mezzi di provenienza
privata (1° comma, lett. b)
-
Copia conforme
dell’atto costitutivo o delle tavole di fondazione;
-
Copia conforme dello
Statuto originario;
-
Copia conforme dello
Statuto vigente e del relativo provvedimento d’approvazione;
-
Eventuale copia del
nuovo Statuto, firmata in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario
dell’Ente;
-
Inventario generale
del patrimonio, corredato da una certificazione che attesti la provenienza
(privatistica o meno) di ogni bene censito;
-
Perizia di stima
giurata ed asseverata dei beni di proprietà, con l’indicazione del valore
globale del patrimonio dell’Ente quale risulta dalle somme dei valori delle
singole perizie; tale perizia potrà non essere presentata nel caso in cui non
vi siano beni significativi di provenienza pubblica e l’Ente non abbia ricevuto
nell’ultimo quinquennio finanziamenti e contributi in conto capitale;
-
Certificazione a
firma del legale rappresentante dell’Ente attestante tutti gli eventuali
finanziamenti in conto capitale ricevuti nell’ultimo quinquennio, con relativa
causale e con l’indicazione del loro ammontare complessivo (ovvero, alla
occorrenza, certificazione negativa a tal proposito);
-
Copia degli atti
notarili per l’iscrizione, al registro immobiliare, di evenutali vincoli di
destinazione per immobili di proprietà;
-
Relazione descrittiva
dell’attività svolta e copia conforme dell’ultimo consuntivo approvato e della
relativa delibera di approvazione (al fine di accertare la sussistenza di
attività socio-assistenziali).
B3) II.PP.A.B. di ispirazione religiosa (1° comma, lett. c)
-
Copia conforme
dell’atto costitutivo o delle tavole di fondazione;
-
Copia conforme dello
Statuto originario;
-
Copia conforme dello
Statuto vigente e del relativo provvedimento d’approvazione;
-
Eventuale copia del
nuovo Statuto, firmata in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario
dell’Ente;
-
Certificazione del
Presidente circa la presenza di eventuale personale religioso e sul ruolo
svolto dallo stesso nell’ambito della gestione dei servizi in relazione a
quanto indicato al punto c2);
-
Prospetto aggiornato
della situazione patrimoniale dell’Ente;
-
Relazione descrittiva
dell’attività svolta e copia conforme dell’ultimo consuntivo approvato e della
relativa delibera di approvazione (al fine di accertare la sussistenza di
attività socio-assistenziali).
B4) II.PP.A.B. che gestiscono strutture per religiosi o
istituzioni di culto (1° comma, lett. d)
-
Copia conforme
dell’atto costitutivo o delle tavole di fondazione;
-
Copia conforme dello
Statuto originario;
-
Copia conforme dello
Statuto vigente e del relativo provvedimento d’approvazione;
-
Eventuale copia del
nuovo Statuto, firmata in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario
dell’Ente;
-
Prospetto aggiornato
della situazione patrimoniale dell’Ente;
-
Relazione descrittiva
dell’attività prestata (con specifica del numero dei religiosi assistiti sul
totale nell’ultimo triennio, nel caso di attività solo prevalentemente
destinate a religiosi);
-
Copia conforme
dell’ultimo consuntivo approvato corredato della relativa delibera di
approvazione.
B5) II.PP.A.B. titolari di espresso provvedimento statale di riconoscimento quali enti svolgenti attività inerenti la sfera educativo-religiosa (2° comma)
-
Copia conforme della
comunicazione del provvedimento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 25 del
D.P.R. n. 616/1977 del carattere “educativo religioso”, o in mancanza copia
della G.U. nella quale lo stesso è stato pubblicato;
-
Eventuale copia del
nuovo Statuto, firmata in ogni foglio dal Presidente e dal Segretario
dell’Ente;
-
Relazione
dell’attività dell’Ente e copia conforme dell’ultimo consuntivo approvato e
della relativa delibera di approvazione (al fine di accertare la sussistenza di
attività socio-assistenziali);
-
Prospetto aggiornato
della situazione patrimoniale dell’Ente.
Allegato C)
Capo I
Art. 1 – Origine, denominazione e sede
dell’Ente.
Art. 2 – Finalità dell’Ente.
Art. 3 – Mezzi finanziari di cui l’Ente
dispone per il raggiungimento delle proprie finalità.
Art. 4 – Principali modalità organizzative
(variano in relazione alle finalità dell’Ente).
Capo II
Art. 5 – Composizione del Consiglio di
Amministrazione e durata in carica dello stesso.
Art. 6 – Nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione.
Capo III
Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di
Amministrazione (presidenza delle adunanze, decadenza dei consiglieri, sistemi
di votazione e redazione dei verbali).
Art. 8 – Adunanze del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 9 -
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 – Attribuzioni del Presidente del
Consiglio di Amministrazione.