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DETRAZIONE FISCALE 36% → 50% (fino al 31/12/17)

 

SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

 

L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è stato soppresso dal

decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Per usufruire della detrazione, occorre indicare nella dichiarazione dei

redditi i dati catastali identificativi dell’immobile.

 

Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:

- la copia del permesso edilizio se previsto dal regolamento edilizio comunale; oppure l’autocertificazione

  attestante la data di inizio lavori e la descrizione dei lavori, qualora il regolamento edilizio comunale

  non preveda alcun adempimento per la realizzazione degli interventi;

- la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;

- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI/IMU, se dovuta;

- la Comunicazione ASL prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e

  della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, se dovuta.

  le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa;

  la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:

- la causale del versamento (il riferimento legislativo è l’art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917-ex

  art. 1 Legge 27/12/1997 n. 449 )

- il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione;

- il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore).

- l’attestato del produttore.

 

La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono

effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere anche da lui

eseguiti e le fatture devono essere anche a lui intestate).

 

DETRAZIONE FISCALE  65% (fino al 31/12/17)

 

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

 

• alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;

• se l’intervento consiste in una sostituzione dell’impianto preesistente, l’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento;

• deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.

 

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:

 

• l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli

   edifici esistenti;

• dalla definizione di “impianto termico” contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a

    una delle seguenti categorie:

• deve inoltre possederei seguenti requisiti:

 

a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011);

b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del DLgs. n°152 del 2006, a

    partire dall’entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al

    punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011);

c) Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;

d) conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in

     base al punto 2 dell’Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).

 

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

 

assicurate le condizioni su esposte:

• smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;

• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie

   necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

 

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

• asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale)

    attestante i requisiti tecnici di cui sopra;

 

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:

*  sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi

    dell’Art.8, comma 2, del DLgs. n°192 del 2005);

*  esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi

    impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

 

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

 

di tipo “amministrativo”:

• fatture relative alle spese sostenute;

• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi

   chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la

   detrazione e del beneficiario del bonifico;

• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di i

   invio postale, ricevuta della raccomandata postale;

 

di tipo “tecnico”:

• schede tecniche;

• originale dell’Allegato inviato all’ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente).

 

b) documentazione da trasmettere all’ENEA:

    esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2017: (http://

    finanziaria2017.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può

    essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le

    procedure in essa riportate):

• scheda informativa dell’intervento (Allegato E, Art.1 comma 347 al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatta dal singolo utente.

 

N.B. In caso di nuova installazione, in edifici esistenti, nel campo dell’Allegato E relativo alla “potenza del generatore sostituito” (5a)

       occorrerà inserire il valore “0”.

 

Se la nuova installazione interessa un edificio precedentemente sprovvisto di impianto termico, anche il risparmio energetico dovrà  essere posto uguale a “0” (6a).

 

c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

Con il DLgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

 

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