Il
Papa e i Vescovi |
Il collegio episcopale e il suo capo, il Papa
Cristo, istituì i Dodici "sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 19]. "Come san Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per istituzione del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il romano Pontefice, successore di Pietro, e i vescovi, successori degli Apostoli, sono tra loro uniti" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 19].
881 Del solo Simone, al quale diede il nome di Pietro, il Signore ha fatto la pietra della sua Chiesa. A lui ne ha affidato le chiavi; [Cf Mt 16,18-19 ] l'ha costituito pastore di tutto il gregge [Cf Gv 21,15-17 ]. "Ma l'incarico di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro, risulta essere stato pure concesso al collegio degli Apostoli, unito col suo capo" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22]. Questo ufficio pastorale di Pietro e degli altri Apostoli costituisce uno dei fondamenti della Chiesa; è continuato dai vescovi sotto il primato del Papa.
882 Il Papa, vescovo di Roma e successore di san Pietro, " è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22]. "Infatti il romano Pontefice, in virtù del suo ufficio di vicario di Cristo e di pastore di tutta la Chiesa, ha sulla Chiesa la potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].
883 "Il collegio o corpo episcopale non ha. . . autorità, se non lo si concepisce insieme con il romano Pontefice. . ., quale suo capo". Come tale, questo collegio "è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa: potestà che non può essere esercitata se non con il consenso del romano Pontefice" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22; cf Codice di Diritto Canonico, 336].
884 "Il collegio dei vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico" [Codice di Diritto Canonico, 337, 1]. "Mai si ha Concilio Ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno accettato dal successore di Pietro" [ Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].
885 " [Il collegio episcopale] in quanto composto da molti, esprime la varietà e l'universalità del popolo di Dio; in quanto raccolto sotto un solo capo, esprime l'unità del gregge di Cristo" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].
886 "I vescovi. . ., singolarmente presi, sono il principio visibile e il fondamento dell'unità nelle loro Chiese particolari" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22]. In quanto tali "esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del Popolo di Dio che è stata loro affidata", [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22] coadiuvati dai presbiteri e dai diaconi. Ma, in quanto membri del collegio episcopale, ognuno di loro è partecipe della sollecitudine per tutte le Chiese, [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Christus Dominus, 3] e la esercita innanzi tutto "reggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa universale", contribuendo così "al bene di tutto il Corpo mistico che è pure il corpo delle Chiese" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 23]. Tale sollecitudine si estenderà particolarmente ai poveri, [Cf Gal 2,10 ] ai perseguitati per la fede, come anche ai missionari che operano in tutta la terra.
887 Le Chiese particolari vicine e di cultura omogenea formano province ecclesiastiche o realtà più vaste chiamate patriarcati o regioni [Cf Canone degli Apostoli, 34]. I vescovi di questi raggruppamenti possono riunirsi in sinodi o in concilii provinciali. Così pure, le conferenze episcopali possono, oggi, contribuire in modo molteplice e fecondo a che "lo spirito collegiale si attui concretamente" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 23].
L'ufficio di insegnare
888 I vescovi, con i presbiteri, loro cooperatori, "hanno anzitutto il dovere di annunziare a tutti il Vangelo di Dio", [Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 4] secondo il comando del Signore [Cf Mc 16,15 ]. Essi sono "gli araldi della fede, che portano a Cristo nuovi discepoli, sono i dottori autentici" della fede apostolica, "rivestiti dell'autorità di Cristo" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25].
889 Per mantenere la Chiesa nella purezza della fede trasmessa dagli Apostoli, Cristo, che è la Verità, ha voluto rendere la sua Chiesa partecipe della propria infallibilità. Mediante il "senso soprannaturale della fede", il Popolo di Dio "aderisce indefettibilmente alla fede", sotto la guida del Magistero vivente della Chiesa [Cf ibid., 12; Id. , Dei Verbum, 10].
890 La missione del Magistero è legata al carattere definitivo dell'Alleanza che Dio in Cristo ha stretto con il suo Popolo; deve salvaguardarlo dalle deviazioni e dai cedimenti, e garantirgli la possibilità oggettiva di professare senza errore l'autentica fede. Il compito pastorale del Magistero è quindi ordinato a vigilare affinché il Popolo di Dio rimanga nella verità che libera. Per compiere questo servizio, Cristo ha dotato i pastori del carisma d'infallibilità in materia di fede e di costumi. L'esercizio di questo carisma può avere parecchie modalità.
891 "Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, proclama con un atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la morale. . . L'infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale, quando questi esercita il supremo Magistero col successore di Pietro" soprattutto in un Concilio Ecumenico [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25; cf Concilio Vaticano I: Denz. -Schönm. , 3074]. Quando la Chiesa, mediante il suo Magistero supremo, propone qualche cosa "da credere come rivelato da Dio" [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 10] e come insegnamento di Cristo, "a tali definizioni si deve aderire con l'ossequio della fede" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25]. Tale infallibilità abbraccia l'intero deposito della Rivelazione divina [Cf ibid].
892 L'assistenza divina è inoltre data ai successori degli Apostoli, che insegnano in comunione con il successore di Pietro, e, in modo speciale, al vescovo di Roma, pastore di tutta la Chiesa, quando, pur senza arrivare ad una definizione infallibile e senza pronunciarsi in "maniera definitiva", propongono, nell'esercizio del Magistero ordinario, un insegnamento che porta ad una migliore intelligenza della Rivelazione in materia di fede e di costumi. A questo insegnamento ordinario i fedeli devono "aderire col religioso ossequio dello spirito" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25] che, pur distinguendosi dall'ossequio della fede, tuttavia ne è il prolungamento.
L'ufficio di santificare
893 Il vescovo "è il dispensatore della grazia del supremo sacerdozio", [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25] specialmente nell'Eucaristia che egli stesso offre o di cui assicura l'offerta mediante i presbiteri, suoi cooperatori. L'Eucaristia, infatti, è il centro della vita della Chiesa particolare. Il vescovo e i presbiteri santificano la Chiesa con la loro preghiera e il loro lavoro, con il ministero della Parola e dei sacramenti. La santificano con il loro esempio, "non spadroneggiando sulle persone" loro "affidate", ma facendosi "modelli del gregge" ( 1Pt 5,3 ), in modo che "possano, insieme col gregge loro affidato, giungere alla vita eterna" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25].
L'ufficio di governare
894 "I vescovi reggono le Chiese particolari, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà", [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25] che però dev'essere da loro esercitata allo scopo di edificare, nello spirito di servizio che è proprio del loro Maestro [Cf Lc 22,26-27 ].
895 "Questa potestà che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva regolato dalla suprema autorità della Chiesa" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 27]. Ma i vescovi non devono essere considerati come dei vicari del Papa, la cui autorità ordinaria e immediata su tutta la Chiesa non annulla quella dei vescovi, ma anzi la conferma e la difende. Tale autorità deve esercitarsi in comunione con tutta la Chiesa sotto la guida del Papa.
896 Il Buon Pastore sarà il modello e la "forma" dell'ufficio pastorale del vescovo. Cosciente delle proprie debolezze, "il vescovo può compatire quelli che sono nell'ignoranza o nell'errore. Non rifugga dall'ascoltare" coloro che dipendono da lui e "che cura come veri figli suoi. . . I fedeli poi devono aderire al vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre": [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 27]
Seguite tutti il vescovo, come Gesù Cristo [segue] il Padre, e il presbiterio come gli Apostoli; quanto ai diaconi, rispettateli come la legge di Dio. Nessuno compia qualche azione riguardante la Chiesa, senza il vescovo [Sant'Ignazio di Antiochia, Epistula ad Smyrnaeos, 8, 1].