L'attuale tabella contenuta nel D. M. S. n°5 del 1992 per il diabete prevede la seguente valutazione

CLASSE I

Diabete di tipo 2° (non insulino - dipendente) con buon controllo

metabolico (tasso glicemico a digiuno inferiore a mg 150/dl e tasso

glicemico dopo pasto mg 180 - 200/dl).

NON INVALIDO

CLASSE II  Diabete mellito insulino-dipendente con buon controllo metabolico

(tasso glicemico a digiuno inferiore a mg 150/dl e tasso glicemico

dopo pasto mg 180 - 200/dl).

NON INVALIDO - MAX 40%

CLASSE III

a)   Diabete mellito tipo I e II con complicanze micro e/o macroan-
giopatiche con sintomatologia di medio grado es. retinopatia non
proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria
con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva sen­
za gravi dolori ischemia ecc

INVALIDITÀ  CIVILE 41 - 50%

b)   Diabete mellito insulino - dipendente con mediocre controllo me­
tabolico (tasso glicemico a digiuno superiore ai mg 150/dl e tas­
so glicemico dopo pasto mg 180 - 200/dl) con iperlipidemia o
con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante una terapia corretta
ed una buona osservanza da parte del paziente.
INVALIDITÀ CIVILE 51 - 60%

c)   Diabete mellito complicato da:

Nefropatia con insufficienza renale cronica e/o Retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o Arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazio­ne di un arto

INVALIDITÀ  CIVILE 91 -100% ed eventuale diritto all'in­dennità di accompagnamento


Provvidenze non economiche in rapporto all'invalidità civile

INVALIDITÀ  CIVILE maggiore del 32% e inferiore al 46%:

si ha diritto alla fornitura dei presidi connessi alla malattia invali­dante elencati nel nomenclatore - tariffario (DMS 30 luglio 1991)

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO:

- INVALIDITÀ  CIVILE SUPERIORE AL 45% -L'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette riguarda le Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comu­nali, le Amministrazioni degli Enti Pubblici in genere soggetti a sor­veglianza governativa e le Aziende private che abbiano alle proprie dipendenze più di 35 lavoratori tra impiegati ed operai.

ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE ED UNIVER-SITARIE:

Nei riguardi di invalidi civili che appartengono a famiglie di disa­giate condizioni economiche e che abbiano accertata una invalidità superiore al 67% e nei confronti dei figli di genitore invalido al 100%

CONCESSIONE DI INDULTO:

Sconto di pena a tre anni previsto dall'art. 6 del DPR 16 dicembre 1986 n. 865: "Coloro che hanno compiuto il 65° anno di età o che sono affetti da invalidità non inferiore al 71%".

Persone con età superiore a 18 anni ed inferiore ai 65 anni

PENSIONE DI INABILITA' di circa £ 400.000 mensili (modifi­cabili negli anni) più tredicesima (art. 12 L. 118/1971). Invalidità civile del 100%. Compatibile con reddito valutabile ai fini IRPEF di circa £. 18.000.000 (modificabile negli anni). Al compi­mento del 65° anno la pensione è sostituita dalla pensione sociale o da altro in rapporto alla situazione contributiva dall'invalido.

ASSEGNO MENSILE di £. 400.000 più tredicesima (art. 13 L. 118/1971 e D.L.g.s. 509/88).

Invalidila civile non inferiore al 74% e non superiore al 99%, purché il titolare non abbia un reddito non superiore di £. 5.000.000 circa (modificabile negli anni) e risulti incollocato al lavoro pur essendo iscritto all'ufficio collocamento nelle liste riservate agli invalidi. Il requisito di incollocabilità non riguarda le persone con più di 55 anni di età; gli invalidi la cui invalidità possa riuscire di danno alla salute dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; colti­vatori diretti o artigiani. Con il compimento del 65° anno di età l'as­segno mensile viene sostituito dalla pensione sociale o altro in rap­porto alla situazione contributiva dell'invalido.

INDENNITÀ  DI ACCOMPAGNAMENTO (Legge n. 18/1980) Coloro che non deambulano o si trovano nella condizione di impos­sibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di accompagnatore. Non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed abbi­sognano di assistenza continua. L'indennità mensile è di circa £. 850.000 al netto delle trattenute, non è prevista la tredicesima men­silità. Se l'ammalato risulta ricoverato in istituti pubblici che assicu­rano loro assistenza, l'assegno d'indennità è sospeso per il periodo di ricovero. L'indennità è compatibile con qualsiasi reddito, pensio­ne e può essere percepito anche da coloro che conservino una capa­cità lavorativa residua.

Persone con età superiore ai 65 anni

Per i cittadini ultra sessantacinquenni, ai fini del calcolo dell'invali­dità civile, non si valuta la riduzione della capacità lavorativa, ma la "difficoltà persistente a compiere gli atti della vita quotidiana" (ri­spetto ad un pari età considerato sano) provocata dalla malattia, dal­l'evento lesivo o dall'invecchiamento. Per cui gli ultra sessantacin­quenni che non si trovino nelle condizioni di cui sopra, possono aver diritto alle provvidenze non economiche in rapporto alla per­centuale di "difficoltà" determinato dalla Commissione Medica.

INDENNITÀ  DI ACCOMPAGNAMENTO (Legge n. 18/1980) Coloro che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed abbisognano di assistenza continua. L'indennità è di circa £. 850.000 al netto delle trattenute, non è prevista la tredicesima men­silità. Se l'ammalato risulta ricoverato in istituti pubblici che assicu­rano loro assistenza, l'assegno d'indennità è sospeso per il periodo di ricovero. L'indennità è compatibile con qualsiasi reddito o pensione.

 

 

 

 

 

Patente di guida e diabete

TIPI DI PATENTE

CAT. A

Motocicli;

Motocarrozzette (massimo di 4 persone a bordo compreso il conducente);

 Motoveicoli   (massa complessiva fino a 1.3 t);

                            Macchine agrìcole (che non superano i limiti di sago­ma e massa dei motoveicoli);

 

CAT. B

 

Autoveìcoli (massa complessiva non superiore ai 3.5 t e nove posti totali);

 

 Macchine agricole;

 

Macchine operatrici

 

CAT. C

Autoveicoli

(diversi da quelli di cat.  D, la cui  massa massima autorizzata superi  i 3500 Kg. Può essere agganciato

un rimorchio con massa massima  non superi i 750 Kg);

Macchine operatrici eccezionali;

 

CAT. D

Autoveicoli destinati al trasporto di persone (autobus);

CAT C+E

Complessi di veicoli (autotreni, autoarticolati):

 

CAT. D+E

Complessi di veicoli (autoarticolati per trasporto di persone - autosnodati);

Guidare un autoveicolo potrebbe sembrare un fatto scon­tato che non comporta rischi se non quelli connessi con il traffico. In realtà la guida di un autoveicolo implica la ca­pacità del guidatore di mettere in atto un comportamento adeguato, nel tempo e nello spazio, in risposta a stimoli complessi derivanti da situazioni oggettive e dinamiche prevedibili ed imprevedibili.     Affinchè la guida si svolga in situazione di sicurezza della circolazione, presuppone sia la conoscenza del codice del­la strada e l'esperienza pratica alla guida, anche l'efficienza della vista, dell'udito, dell'attenzione e una certa velocità dei riflessi complessi, questi ultimi sono subordinati alla integrità anatomo-funzionale del sistema neuroosteo-arto-muscolare.

Di seguito si riportano i requisiti minimi ed il relativo periodo di validità della patente normale in rapporto la tipo di patente e al­l'età del guidatore.

PATENTE tipo A - B

VISTA: almeno 10/10 valutati in entrambi gli occhi anche con corre­zioni di lenti adeguate con visione dall'occhio peggiore non inferiore al 2/10 e comunque tale da assicurare la presenza della visione binoculare; normale senso cromatico; visione notturna almeno sufficiente;

UDITO: percezione della voce di conversazione a non meno di due metri anche con l'uso di protesi acu­stiche;

                                                                                     ETA’                                VALDITA’     ANNI

                                                                                                                (ANNI)                                                                     (ANNI)

                                                                                                                 18  -  50                                                                         10
                                                                                                                  50  -  70                                                                            5
                                                                                                           oltre  i    70                                                                            3
                                                                                 

 

PATENTE    tipo      C-CE

 

VISTA: di almeno 14/10 complessivi raggiungibile anche con correzioni di 91 lenti adeguate e con visione all'occhio peggiore di 5/10;acuità visiva senza correzione almeno 1/10 per ciascun occhio; senso cromatico normale; visione binoculare presente; visione notturna sufficiente; media dei tempi di reazio­ne acustici e visivi non inferiore al 4° decile per regolarità e rapidità;
UDITO: percezione della voce di
conversazione ad almeno 8 metri complessivi con non meno dì 2 metri all'orecchio peggiore, anche con uso di protesi acustica con dimostra­ta efficienza delle stesse; ALTRE: possesso della patente B da almeno sei mesi; Per la C pubblica è richiesta un'acu-ità visiva dì 10/10 senza correzione;

                                                                                     ETA’                                VALDITA’     ANNI

                                                                                                                (ANNI)                                                                     (ANNI)

                                                                                                                 18  -  65                                                                            5

                                                                                 
Dopo i 65 anni validità anni 2 con visite solo presso la Commissione Medica Locale.           

 

 

 

 

                                                   PATENTE    tipo    D-E

 

 

 

VISTA: almeno 14/10 complessivi raggiungibili anche con correzioni di lenti adeguate e con visione all'occhio peggiore di almeno.5/10; senso cromatico normale; acuità visiva senza correzione almeno di 1/10 per ciascun occhio; visione binoculare presente, visione notturna sufficiente.

Media dei tempi di reazione acustici e visivi non inferiore al 4° docile per regolarità e rapidità. Per la   D   Pubblica   occorre   acutezza visiva di   10/10   senza correzione.
UDITO: percezione della voce di conversazione ad almeno 8 metri complessivi con non meno di due metri dall'orecchio peggiore.
 ALTRE'- età superiore ai   21   anni  e  possesso della  patente   B   da  almeno  1  anno.

 

                                                                                     ETA’                                VALIDITA’     ANNI

                                                                                                                (ANNI)                                                                     (ANNI)

                                                                                                                 21  -  60                                                                            5
                                                                                                                  60  -  65                                                                           1
                                                                                                        (dopo visita presso la
Commissione Medica Locale)

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 Oltre i 65 anni non è più rinnovabile.           

In assenza dei requisiti medici suddescritti la legge prevede che il rinnovo o rilascio della patente B "speciale";

VISTA: 8/10 un solo occhio raggiungibile anche con correzioni di lenti o 4/10 per occhio o 6/10 e 21/10 in entrambi gli occhi  purché venga conservata la visione binoculare;

UDITO: per le ipoacusie non protesizzabili è previsto l'obbligo di specchietti retrovisori

Mancando i requisiti minimi o in presenza di menomazioni osteo-arto-muscolari o di malattie che possano ridurre la capacità di guidare in situazioni di sicurezza, i regolamenti prevedono che la visita medica per il rilascio della patente venga effettuata da una Commissione Medica Locale, la quale può far revocare o non rilasciare la patente in maniera definitiva o temporanea o ridurre il tempo di validità in rapporto alla situazione clinico funzionale della malattia.



 

La persona diabetica sia insulino dipendente che non insulino di­pendente in assenza di complicanze invalidanti ai fini della guida, potrà chiedere il rilascio o il rinnovo delle patenti A e B rivolgen­dosi alla ASL o ai medici autorizzati,

II diabete complicato (presenza di complicanze) così come le car­diopatie, le malattie renali ed epatiche con insufficiente funzione d'organo, le patologie del sistema nervoso centrale anche di natu­ra psichiatrica, le tossicodipendenze in senso lato (alcolismo, uso di sostanze psicoattive anche a scopo terapeutico), oltre alle me­nomazioni della vista, dell'udito, e della funzione motoria, sono situazioni in cui il rilascio o rinnovo della patente può essere ef­fettuato solo presso la Commissione Medico Locale. La patente D, DE non è rilasciata o rinnovata in presenza di tali malattie.

Nel caso della malattia diabetica la Commissione Medica Locale ha il dovere di accertare se la malattia abbia provocato un danno funzionale tale da rendere la persona non più idonea alla guida (in modo definitivo o temporaneo), quando, ad esempio, il diabe­te risulta scompensato per scarsa risposta alla terapia con episodi di ipoglicemie o per assenza dei requisiti visivi secondari a com­plicanze oculari che possono trattate con il recupero della funzio­ne visiva. Nei casi in cui la malattia risulta complicata in maniera non gravissima e ben controllata dalla terapia, la Commissione ri­conosce l'idoneità riducendo il periodo di validità della patente, che sarà comunque inferiore a quello di un soggetto di pari età considerato sano.

A prescindere dall'opportunità di rivedere certi provvedimenti re­strittivi per i malati diabetici, è consigliabile prendere atto delle norme e della procedura vigente ed attrezzarsi allo scopo di met­tere la Commissione Medica Locale nella condizione di verificare:

-  Il grado di compenso metabolico ottenuto con la terapia;

-  L'assenza di complicanze invalidanti ai fini della guida;

-  Il possesso dei requisiti visivi, uditivi e psico-fisici previsti

Dalla legge.

Infatti presentarsi a visita presso la Commissione Medico Locale con referti di laboratorio quali la glicemia a digiuno, l'emoglobi­na glicata, la fruttosamina ed un esame urine che escluda la pre­senza di acetonuria e con una relazione recente del diabetologo che certifichi la gravita delle complicanze, la loro ingravescenza o la stazionarietà. Questi elementi consentiranno alla Commissio­ne di dare un periodo di validità fino a cinque anni, in rapporto alla situazione clinica della malattia.

 

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