L'attuale tabella contenuta nel D. M. S. n°5 del 1992 per il diabete prevede la seguente valutazione CLASSE I Diabete di tipo 2° (non insulino - dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno inferiore a mg 150/dl e tasso glicemico dopo pasto mg 180 - 200/dl). NON INVALIDO CLASSE II Diabete mellito insulino-dipendente con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno inferiore a mg 150/dl e tasso glicemico dopo pasto mg 180 - 200/dl). NON INVALIDO - MAX 40% CLASSE III a) Diabete mellito tipo
I e II con complicanze micro e/o macroan- INVALIDITÀ CIVILE 41 - 50% b) Diabete mellito
insulino - dipendente con mediocre controllo me c) Diabete mellito complicato da: Nefropatia con insufficienza renale cronica e/o Retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o Arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazione di un arto INVALIDITÀ CIVILE 91 -100% ed eventuale diritto all'indennità di accompagnamento Provvidenze non economiche in rapporto all'invalidità civile INVALIDITÀ CIVILE maggiore del 32% e inferiore al 46%: si ha diritto alla fornitura dei presidi connessi alla malattia invalidante elencati nel nomenclatore - tariffario (DMS 30 luglio 1991) COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: - INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AL 45% -L'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette riguarda le Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, le Amministrazioni degli Enti Pubblici in genere soggetti a sorveglianza governativa e le Aziende private che abbiano alle proprie dipendenze più di 35 lavoratori tra impiegati ed operai. ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE ED UNIVER-SITARIE: Nei riguardi di invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche e che abbiano accertata una invalidità superiore al 67% e nei confronti dei figli di genitore invalido al 100% CONCESSIONE DI INDULTO: Sconto di pena a tre anni previsto dall'art. 6 del DPR 16 dicembre 1986 n. 865: "Coloro che hanno compiuto il 65° anno di età o che sono affetti da invalidità non inferiore al 71%". Persone con età superiore a 18 anni ed inferiore ai 65 anni PENSIONE DI INABILITA' di circa £ 400.000 mensili (modificabili negli anni) più tredicesima (art. 12 L. 118/1971). Invalidità civile del 100%. Compatibile con reddito valutabile ai fini IRPEF di circa £. 18.000.000 (modificabile negli anni). Al compimento del 65° anno la pensione è sostituita dalla pensione sociale o da altro in rapporto alla situazione contributiva dall'invalido. ASSEGNO MENSILE di £. 400.000 più tredicesima (art. 13 L. 118/1971 e D.L.g.s. 509/88). Invalidila civile non inferiore al 74%
e non superiore al 99%, purché il titolare non abbia un reddito non
superiore di £. 5.000.000 circa (modificabile negli anni) e risulti incollocato
al lavoro pur essendo INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (Legge n. 18/1980) Coloro che non deambulano o si trovano nella condizione di impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di accompagnatore. Non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed abbisognano di assistenza continua. L'indennità mensile è di circa £. 850.000 al netto delle trattenute, non è prevista la tredicesima mensilità. Se l'ammalato risulta ricoverato in istituti pubblici che assicurano loro assistenza, l'assegno d'indennità è sospeso per il periodo di ricovero. L'indennità è compatibile con qualsiasi reddito, pensione e può essere percepito anche da coloro che conservino una capacità lavorativa residua. Persone con età superiore ai 65 anni Per i cittadini ultra sessantacinquenni, ai fini del calcolo dell'invalidità civile, non si valuta la riduzione della capacità lavorativa, ma la "difficoltà persistente a compiere gli atti della vita quotidiana" (rispetto ad un pari età considerato sano) provocata dalla malattia, dall'evento lesivo o dall'invecchiamento. Per cui gli ultra sessantacinquenni che non si trovino nelle condizioni di cui sopra, possono aver diritto alle provvidenze non economiche in rapporto alla percentuale di "difficoltà" determinato dalla Commissione Medica. INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (Legge n. 18/1980) Coloro che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed abbisognano di assistenza continua. L'indennità è di circa £. 850.000 al netto delle trattenute, non è prevista la tredicesima mensilità. Se l'ammalato risulta ricoverato in istituti pubblici che assicurano loro assistenza, l'assegno d'indennità è sospeso per il periodo di ricovero. L'indennità è compatibile con qualsiasi reddito o pensione.
Patente di guida e diabete TIPI DI PATENTE CAT. A Motocicli; Motocarrozzette (massimo di 4 persone a bordo compreso il conducente); Motoveicoli (massa complessiva fino a 1.3 t); Macchine agrìcole (che non superano i limiti di sagoma e massa dei motoveicoli);
CAT. B
Autoveìcoli
(massa complessiva non superiore ai 3.5 t e
nove posti totali); Macchine agricole;
Macchine operatrici
CAT. C Autoveicoli (diversi da quelli di cat. D, la cui massa massima autorizzata superi i 3500 Kg. Può essere agganciato un rimorchio con massa massima non superi i 750 Kg); Macchine operatrici eccezionali;
CAT. D Autoveicoli destinati al trasporto di persone (autobus); CAT C+E Complessi di veicoli (autotreni, autoarticolati):
CAT. D+E Complessi di veicoli (autoarticolati per trasporto di persone - autosnodati); Guidare un autoveicolo potrebbe sembrare un fatto scontato che non comporta rischi se non quelli connessi con il traffico. In realtà la guida di un autoveicolo implica la capacità del guidatore di mettere in atto un comportamento adeguato, nel tempo e nello spazio, in risposta a stimoli complessi derivanti da situazioni oggettive e dinamiche prevedibili ed imprevedibili. Affinchè la guida si svolga in situazione di sicurezza della circolazione, presuppone sia la conoscenza del codice della strada e l'esperienza pratica alla guida, anche l'efficienza della vista, dell'udito, dell'attenzione e una certa velocità dei riflessi complessi, questi ultimi sono subordinati alla integrità anatomo-funzionale del sistema neuroosteo-arto-muscolare. Di seguito si riportano i requisiti minimi ed il relativo periodo di validità della patente normale in rapporto la tipo di patente e all'età del guidatore. PATENTE tipo A - B VISTA: almeno 10/10 valutati in entrambi gli occhi anche con correzioni di lenti adeguate con visione dall'occhio peggiore non inferiore al 2/10 e comunque tale da assicurare la presenza della visione binoculare; normale senso cromatico; visione notturna almeno sufficiente; UDITO: percezione della voce di conversazione a non meno di due metri anche con l'uso di protesi acustiche; ETA’ VALDITA’ ANNI (ANNI) (ANNI)
18 -
50 10
PATENTE tipo C-CE
VISTA:
di almeno 14/10 complessivi
raggiungibile anche con correzioni di 91
lenti adeguate e con visione all'occhio
peggiore di 5/10;acuità visiva senza
correzione almeno 1/10 per ciascun occhio; senso
cromatico normale; visione binoculare
presente; visione notturna sufficiente;
media dei tempi di reazione acustici e visivi non inferiore al 4° decile per
regolarità e rapidità; ETA’ VALDITA’ ANNI (ANNI) (ANNI)
18 -
65 5
PATENTE tipo D-E
VISTA: almeno 14/10 complessivi raggiungibili anche con correzioni di lenti adeguate e con visione all'occhio peggiore di almeno.5/10; senso cromatico normale; acuità visiva senza correzione almeno di 1/10 per ciascun occhio; visione binoculare presente, visione notturna sufficiente.
Media dei tempi di
reazione acustici e visivi non inferiore al 4° docile per regolarità e rapidità.
Per la D Pubblica occorre acutezza visiva di 10/10 senza correzione.
ETA’ VALIDITA’ ANNI (ANNI) (ANNI)
21 - 60
5 Oltre i 65 anni non è più rinnovabile. In assenza dei requisiti medici suddescritti la legge prevede che il rinnovo o rilascio della patente B "speciale"; VISTA: 8/10 un solo occhio raggiungibile anche con correzioni di lenti o 4/10 per occhio o 6/10 e 21/10 in entrambi gli occhi purché venga conservata la visione binoculare; UDITO: per le ipoacusie non protesizzabili è previsto l'obbligo di specchietti retrovisori Mancando i requisiti minimi o in presenza di menomazioni osteo-arto-muscolari o di malattie che possano ridurre la capacità di guidare in situazioni di sicurezza, i regolamenti prevedono che la visita medica per il rilascio della patente venga effettuata da una Commissione Medica Locale, la quale può far revocare o non rilasciare la patente in maniera definitiva o temporanea o ridurre il tempo di validità in rapporto alla situazione clinico funzionale della malattia.
La persona diabetica sia insulino dipendente che non insulino dipendente in assenza di complicanze invalidanti ai fini della guida, potrà chiedere il rilascio o il rinnovo delle patenti A e B rivolgendosi alla ASL o ai medici autorizzati, II diabete complicato (presenza di complicanze) così come le cardiopatie, le malattie renali ed epatiche con insufficiente funzione d'organo, le patologie del sistema nervoso centrale anche di natura psichiatrica, le tossicodipendenze in senso lato (alcolismo, uso di sostanze psicoattive anche a scopo terapeutico), oltre alle menomazioni della vista, dell'udito, e della funzione motoria, sono situazioni in cui il rilascio o rinnovo della patente può essere effettuato solo presso la Commissione Medico Locale. La patente D, DE non è rilasciata o rinnovata in presenza di tali malattie. Nel caso della malattia diabetica la Commissione Medica Locale ha il dovere di accertare se la malattia abbia provocato un danno funzionale tale da rendere la persona non più idonea alla guida (in modo definitivo o temporaneo), quando, ad esempio, il diabete risulta scompensato per scarsa risposta alla terapia con episodi di ipoglicemie o per assenza dei requisiti visivi secondari a complicanze oculari che possono trattate con il recupero della funzione visiva. Nei casi in cui la malattia risulta complicata in maniera non gravissima e ben controllata dalla terapia, la Commissione riconosce l'idoneità riducendo il periodo di validità della patente, che sarà comunque inferiore a quello di un soggetto di pari età considerato sano. A prescindere dall'opportunità di rivedere certi provvedimenti restrittivi per i malati diabetici, è consigliabile prendere atto delle norme e della procedura vigente ed attrezzarsi allo scopo di mettere la Commissione Medica Locale nella condizione di verificare: - Il grado di compenso metabolico ottenuto con la terapia; - L'assenza di complicanze invalidanti ai fini della guida; - Il possesso dei requisiti visivi, uditivi e psico-fisici previsti Dalla legge. Infatti presentarsi a visita presso la Commissione Medico Locale con referti di laboratorio quali la glicemia a digiuno, l'emoglobina glicata, la fruttosamina ed un esame urine che escluda la presenza di acetonuria e con una relazione recente del diabetologo che certifichi la gravita delle complicanze, la loro ingravescenza o la stazionarietà. Questi elementi consentiranno alla Commissione di dare un periodo di validità fino a cinque anni, in rapporto alla situazione clinica della malattia.
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