Santarcangelo di Rom.

 

IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

GIUDICATO DALLA LISTA VERDE ALTERNATIVA

Mi sono preoccupata, anzitutto, di verificare la rispondenza dell’importante atto che ci accingiamo a votare alle leggi regionali e centrali. Lavoro abbastanza arduo, anche se appassionante, per chi non è propriamente un esperto, tanto meno, usando un termine caro al Sindaco, un “tuttologo”.

Ho riservato particolare attenzione ai vari tipi di manutenzione, ordinaria, straordinaria e conservativa degli edifici, sulla quale, non di rado, c’è chi tende a fare il furbo, constatando la scrupolosa pignoleria dei funzionari che hanno proceduto alla stesura del regolamento. Pari interesse per le procedure concernenti il mutamento della destinazione d’uso. Ottima anche la definizione dei manufatti temporanei e stagionali, con esclusione delle serre.

L’interesse delle tre riunioni informali che hanno preceduto questo Consiglio, è stato catturato soprattutto dalle attribuzioni e dalla composizione della Commissione Edilizia. Come ho già detto in quell’occasione, mi sento tranquillizzata dalla pedissequa riproposizione delle norme di legge, sia per quanto attiene i compiti che la composizione e il funzionamento. Sulla composizione c’è poco da dire poiché è la Regione ad indicare le categorie professionali ivi rappresentate. Nulla impedisce, tuttavia, qualche ‘raccomandazione’.

Fermo restando che le categorie professionali non possono che essere quelle indicate dall’art. 15, lettere a), b) e c) del Regolamento tipo, tenendo anche conto della risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 gennaio 2001 sulla qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale, ritengo opportuno ribadire l’utilità di richiedere agli Ordini e ai Collegi che le terne siano corredate di opportuni curriculum, come conviene la stessa Giunta, e che le scelte non siano ‘viziate’ da considerazioni politiche, senza con questo volermi confondere con la Lega della Padania che in un suo programma elettorale chiedeva l’eliminazione delle Commissioni Edilizie ritenute “strumeti di corruzione e di pressione politica”.

So che quest’ultima “raccomandazione” può apparire inutile nel nostro Comune e so anche che dispiace all’assessore Tontini, ma ritengo ugualmente utile esprimerla poiché in alcuni Comuni mi si dice sia avvenuto anche questo. D’altronde la stessa nomina dei difensori civici nella nostra Provincia, per non parlare di quella dei Collegi dei Revisori dei Conti, non è sfuggita a questa logica...

Non ho nulla contro professionisti del luogo ché, anzi, mi sembra possano rappresentare una garanzia imprescindibile di conoscenza del territorio.

Non mi è chiara, viceversa, l’utilità di richiedere agli Ordini e ai Collegi che nelle terne sia “assicurata la presenza di almeno un esperto di giovane età”.

In ordine alla durata, dei 3 anni non ripetibili per almeno 2 mandati, la Giunta ha accolto parzialmente il mio emendamento e mi dichiaro soddisfatta (avevo richiesto per almeno 3 mandati).

Ritengo anche che il comma c) dell’art. 15 dell’anzidetto regolamento tipo regionale offra la possibilità di scegliere esperti eccezionali, che brillino anche per originalità e fantasia. Per intenderci, non personaggi piatti. Non è del resto, Santarcangelo, una fucina di artisti? Purché, poi, partecipino alle riunioni della Commissione Edilizia, perché mi si dice che in passato si sia verificata qualche assenza di troppo, nonostante le giustificazioni sulle quali occorrerebbe maggiore severità.

Sempre nel rispetto del comma c) dell’anzidetto art. 15, avevo insistito perché si inserisse la figura del dottore agronomo, parimenti accolta dalla Giunta.

A maggior chiarimento della mia insistenza anche in Commissione, preciso che l’importanza dei dottori agronomi riguarda essenzialmente il verde, regolato dall’art. 9 della Costituzione e dal decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Nell’approvazione di progetti di case private o di lottizzazioni che rientrano nell’edilizia perequata, la piantumazione e il verde sono fondamentali e debbono rispettare determinati criteri pratici quali: piante a rapido sviluppo, non soggette o scarsamente soggette a malattie, facilità di manutenzione, impianto di irrigazione, scelta di piante certificate e con relativo “passaporto” fitosanitario, adeguata sistemazione del terreno), verifica dell’adattabilità delle piante al clima, alla posizione, all’ubicazione e allo spazio disponibile nel luogo di posizionamento. Ma al proposito occorrerebbe un “Regolamento comunale del verde”, sul quale tornerò in altra occasione.

In ordine alla dichiarazione di indirizzi, mi piaceva poco quel “e comunque non oltre sei mesi dall’insediamento”. Più logico prevederne la contestualità, tanto più che lo stesso regolamento tipo regionale all’art. 18, comma 1, ne prevede la formulazione “all’inizio dell’attività consultiva”. La Giunta ha tagliato la questione a metà e può andar bene: “a non oltre tre mesi dall’insediamento”, anche se sono convinta che, se è vero che la “dichiarazione di indirizzi” dovrebbe identificare con precisione i parametri di riferimento ai quali attenersi per il criterio di valutazione dei progetti, quindi una sorta di linee-guida, non ha molto senso neppure quel “e comunque non oltre tre mesi dall’insediamento”.

Era inevitabile ci attardassimo a discutere di Commissione Edilizia, considerando il dibattito in corso da anni nel Paese sull’opportunità della sua soppressione, o sopravvivenza, o di una riforma. La stessa sentenza del TAR Calabria n. 48/1999, prima in assoluto, che non l’ha ritenuta indispensabile alla realizzazione dei fini istituzionali, ha dato ulteriore fiato alle polemiche, già aperte dalla legge finanziaria dello stesso anno. Inevitabile se ne parlasse anche nelle nostre Commissioni, nonostante insigni giuristi sostengano, al contrario, la necessità di mantenerla in vita ove, non solo sia prevista da leggi regionali, ma ne siano anche stabilite le competenze, come nel nostro caso. Certo è che le Commissioni Edilizie vivono un’acuta crisi di identità, strette come sono dal diritto amministrativo “che rende più oggettivo e disciplinato il procedimento di rilascio della concessione edilizia”, valorizzando il ruolo degli uffici comunali non subordinati alle stesse; il che non guasta.

Non mi sono lasciata trascinare nella polemica in ordine ai membri laureati, a discapito di geometri e periti, non per disprezzo dei miei colleghi di minoranza, ma perché la ritenevo assurda, nella convinzione che le Commissioni Edilizie, contrariamente a quanto sostenuto anche da alcuni urbanisti e tecnici, in effetti sono prive di

poteri giuridici di sindacato sulla qualità architettonica del progetto, nel senso che una concessione edilizia non può essere negata per ragioni meramente attinenti il giudizio estetico e architettonico. Vale a dire che un buon progetto non può essere prodotto da una Commissione Edilizia che può solo aspirare ad incoraggiare il meglio o, se preferiamo, evitare il peggio. Al proposito le sentenze dei TAR e della Cassazione si sprecano.

Qualcuno rimpiange le esperienze delle antiche Commissioni d’ornato, ma non tutti i tecnici laureati ne concordano il rimpianto, mentre rivendicano la restituzione di “dignità tecnica”, in sostituzione di quello che molti definiscono “collegio virtuale”.

Sull’art. 21 “Rilascio del certificato d’uso”, 2° comma, avrei preferito lasciare la stessa dizione regionale “... e della normativa vigente al momento del rilascio”, ma non insisto.

Concordo invece pienamente sull’impostazione del “parere preventivo”, proprio nell’interesse di chi si accinge a costruire, per cui non ritengo di votare a favore dell’emendamento proposto dalla collega Donini [poi respinto dal Consiglio comunale].

Il nostro art. 29 “Rilascio della concessione edilizia” ha eliminato, rispetto all’art. 30 del regolamento tipo regionale, un termine che reputo sostanzialmente importante nell’interesse degli amministrati che recita: “Il provvedimento conclusivo è adottato entro 20 giorni dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento”. Gradirei la votazione di questo emendamento [successivamente votato e accolto dal Consiglio comunale, supportato dal parere favorevole della Giunta].

Sull’art. 33, comma 2. Il regolamento tipo all’art. 34, comma 2, recita: “pena l’inammissibilità”; il nostro, invece,  “pena l’improcediblità”. Il significato è sostanzialmente diverso. Improcedibile è ciò che potrebbe anche avere corso, mentre inammissibile è ciò che non si può proprio accogliere, ammettere, essendo improponibile. Anche a questo proposito gradirei la votazione del mio emendamento [successivamente votato e accolto - come il precedente - dal Consiglio comunale, supportato dal parere favorevole della Giunta].

Considerando il disturbo che procurano ai vicini i cantieri di lavoro edile, non era possibile prevedere l’obbligo di presentazione di previsione di impatto acustico, come mi pare contemplasse anche il regolamento tipo regionale?

Rispetto alla proposta regionale, nel nostro testo ho riscontrato diverse esposizioni migliorative, nel senso della semplificazione che porta ad una migliore comprensione. E di questo non posso che ringraziare i funzionari tecnici incaricati, associandomi all’apprezzamento espresso dal Vice Sindaco Tontini.

Mi ha fatto sorridere leggere, nei documenti regionali, a proposito di “requisiti bioclimatici ed ecosostenibili”, le raccomandazioni che si allacciano al “Protocollo di Kyoto”, sapendo in quale considerazione è tenuto dal “signore assoluto del mondo” e dal suo “supermaggiordomo” italiano.

Sugli allegati, infine, ho apprezzato il divieto ad impiegare amianto e le disposizioni sull’inquinamento elettromagnetico, anche se, su quest’ultimo, dopo le recenti uscite pubbliche del ministro all’ambiente e di quello al diritto alla malattia, le prospettive sono poco confortanti.

Ottima la stesura delle disposizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche, purché, quando si giunge alle concessioni edilizie, non si chiuda più di un occhio com’è avvenuto, ad esempio, per le villette a schiera dell’area Campana. Stessa considerazione e stessi esempi per le scale, in quelle villette larghe 80 centimetri, che non permettono certo il passaggio orizzontale di una lettiga con inclinazione massima del 15 per cento lungo l’asse longitudinale.

Non ho infine nulla da ridire sui criteri adottati per graduare gli incentivi in rapporto al soddisfacimento dei requisiti volontari, in armonia con le disposizioni regionali. Sarei decisamente contraria a premi in cubatura.

Sono anche d’accordo con quanto il collega Giovannini va sostenendo sull’incremento dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili o assimilabili, ma non credo si possa pretendere di più dal regolamento edilizio di un Comune quale il nostro, situato in una Regione a statuto ordinario, che prevede l’erogazione di contributi limitatissimi.

L’aver determinato, nel nostro regolamento edilizio, - e concludo - le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1998, fermo restando il rispetto dei parametri indicati, mi sembra possa incidere positivamente sul risparmio di nuovo territorio, come mi pare richiedesse anche la Consulta delle Professioni Tecniche della Provincia di Rimini. Risparmio che dovremmo tenere presente in ogni atto amministrativo, non es-sendo il suolo un bene infinito.

Nonostante le critiche testè espresse, nell’insieme la mia è una valutazione positiva che merita un voto favorevole.

Mirella Canini Venturini

[Cons. Com.le 28.09.2001]