PIANO ATTIVITA’ ESTRATTIVE.

Risponderà il Sindaco prima della imminente fine della legislatura?



Santarcangelo di R., 21 febbraio 2004

 

Preg.mo Signor Sindaco del Comune di

Santarcangelo di Rom.

 

OGGETTO : Piano Attività Estrattive

 

In data 11 febbraio 2004 (prot. 02665) chiedevo alla S.V. una serie di documenti concernenti il Piano delle Attività Estrattive del nostro Comune. Evidentemente ero a conoscenza della deliberazione della Giunta Provinciale adottata il 28 gennaio scorso, immediatamente eseguibile, pubblicata il 03.02.2004.

Considerata l’importanza dell’atto ero indotta a credere che anche l’Amministrazione ne fosse a conoscenza, alla luce, anche, delle discutibili decisioni assunte in dicembre. Viceversa, i funzionari mi hanno informato del contrario: il rilascio non potrà avvenire in tempi brevi poiché al Comune ancora non risulta nulla, suscitando la mia ilarità.

Ricorderà che anche in Commissione chiesi - allorché la Giunta ci propose di congelare le risposte alle osservazioni dei cittadini e delle ditte interessate - come ci si sarebbe comportati qualora il nostro PAE avesse completato l’iter. Domanda, la mia, legittima, soprattutto considerando che siamo a fine legislatura, rimasta, come da prassi consolidata, priva di risposta.

Non presento la classica interrogazione che rappresenterebbe solo una inutile perdita di tempo. Le chiedo, però, come intende comportarsi l’Amministrazione in ordine alle numerose considerazioni ed osservazioni formulate dalla Commissione Tecnica Infraregionale per le attività estrattive (seduta del 20.01.2004, parere n. 1/2004), in particolare alcune:

«- che per le aree di cava G.4 e G.5 lo strumento di pianificazione comunale propone una destinazione finale ad uso ricreativo e per il tempo libero limitatamente al perimetro interessato dall’estrazione di maeriale e botanico-naturalistica per le restanti aree limitrofe oggetto di recupero, senza peraltro specificare adeguatamente nelle norme gli interventi previsti in funzione della diversa destinazione finale riportata in cartografia e prevedendo altresì, nel recupero delle volumetrie esistenti, destinazioni d’uso non compatibili con l’art. 22 delle N.T.A. del P.T.C.P.;

- che l’art. 18 delle N.T.A. del PAE, che si occupa delle modalità di coltivazione e sistemazione finale dell’area A.2, non recepisce quanto prescritto dall’art. 19 delle N.T.A. del PIAE in merito alle cave di argilla in collina;

- che il medesimo strumento di pianificazione comunale si propone il recupero di aree di ex-cave dismesse o abbandonate senza un’adeguata ricomposizione ambientale ...;

- che lo studio sull’impatto acustico ed atmosferico condotto per il PAE ha evidenziato per l’area di cava G.4 il superamento del livello sonoro massimo diurno stabilito dal DPCM 14.11.1997...;

- che le norme del Piano demandano al progetto di sistemazione della singola cava la localizzazione degli accumuli temporanei dei materiali anche di scarto, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 13 delle N.T.A. del PIAE;

- che le norme di Piano, relativamente alle modalità di escavazione, non limitano le pendenze di scavo, contrariamente a quanto prescritto dagli artt. 17 e 19 delle N.T.A. del PIAE;

- che le norme di Piano, in merito alle concimazioni e vegetazioni delle aree da recuperare al termine dell’attività estrattiva, risultano insufficienti rispetto a quanto indicato in proposito dagli artt. 23, 24 e 25 delle N.T.A. del PIAE.

- per quanto attiene l’applicazione degli artt. 12.4, 12.6 e 12.7 delle N.T.A. del PRG, deve essere precisato che le attrezzature sportive e i manufati edilizi di nuovo impianto relativi alle destinazioni finali devono avere le caratteristice di cui al comma 3 dell’art. 22 delle norme del PTCP;

- deve essere stralciato dal punto 2 della lettera a) del punto 3. di entrambi gli articoli la funzione ricettiva del recupero della cubatura esistente in quanto in contrasto con le disposizioni dell’art. 22 delle norme del PTCP;

- devono essere meglio specificate le diverse modalità di intervento previste distinguendo tra le aree interessate a destinazione finale “turistico-ricreativa” e le aree interessate a destinazione “botanico-naturalistica”».

Inoltre, “ad ulteriore garanzia che l’attività estrattiva venga effettuata solo all’interno delle aree previste dal PIAE”, la Commissione impone che agli artt. 16 e 17 delle norme del PAE adottato, venga aggiunto il seguente comma: «Nelle aree poste entro il limite dei “siti di completamento”, al di fuori delle “aree di intervento”, non è ammessa alcuna asportazione di materiale; sono consentiti movimenti di materiale finalizzati ad una adeguata sistemazione ambientale».

All’art. 20 delle N.T.A. del Pae, inoltre, “devono essere inseriti appositi commi che recepiscano i contenuti di cui agli artt. 23, 24 e 25 delle N.T.A. del PIAE relativi alla ricomposizione ambientale delle cave.

La Commissione ha quindi espresso una valutazione positiva in ordine al PAE del nostro Comune, “con le osservazioni e raccomandazioni” che precedono e “le prescrizioni di cui al parere ex art. 13 L. 64/74 espresso da S.T.B. Conca e Marecchia di Rimini con nota prot. n. 7202-7601 in data 26.11.2003” e di cui al parere espresso dall’Ausl di Rimini, “che dovranno essere recepite in sede di approvazione comunale”.

Poiché i precedenti non sono esaltanti, concludendo, sono a chiederLe se la Giunta non ritenga opportuno comunicare ai consiglieri comunali gli intendimenti della maggioranza al proposito.

Distinti saluti

Mirella Canini Venturini

capogruppo cons. Verdi Alternativi