CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CODICE DEONTOLOGICO
(testo approvato in data 17 aprile
1997 con le successive modifiche)
Titolo I
(Principi generali)
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati
e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e
nei confronti dei terzi.
Articolo 2
(Potestà disciplinare)
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere
le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità
dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché
delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso
a determinare l'infrazione.
Articolo 3
(Volontarietà dell'azione)
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza
dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione é il comportamento complessivo
dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso
procedimento la sanzione deve essere unica.
Articolo 4
(Attività all'estero e attività in Italia
dello straniero)
Nell'esercizio di attività professionali all'estero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano
é tenuto al rispetto delle norme deontologiche interne nonché
delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività.
Del pari l'avvocato straniero nell'esercizio dell'attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, é tenuto
al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Articolo 5
(Doveri di probità, dignità e decoro)
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza
dei doveri di probità, dignità e decoro.
I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare
l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato
la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II. L'avvocato é soggetto a procedimento disciplinare
per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano
sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe
forense.
III. L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento
penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello
stesso procedimento.
Articolo 6
(Doveri di lealtà e correttezza)
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale
con lealtà e correttezza.
I. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative
in giudizio con mala fede o colpa grave.
Articolo 7
(Dovere di fedeltà)
È dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la
propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del
proprio assistito.
Articolo 8
(Dovere di diligenza)
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali
con diligenza.
Articolo 9
(Dovere di segretezza e riservatezza)
È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale
dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte
le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui
sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I. L'avvocato é tenuto al dovere di segretezza
e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività
giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti
di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che
il mandato sia accettato.
III. L'avvocato é tenuto a richiedere il rispetto
del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e
a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività
professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi
in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita
sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello
stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia
tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità
della difesa degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata
a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
Articolo 10
(Dovere di indipendenza)
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato
ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria
libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti
la propria sfera personale.
II. L'avvocato non deve porre in essere attività
commerciale o di mediazione.
III. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti
per conto terzi patti attinenti detta attività.
Articolo 11
(Dovere di difesa)
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva
anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi
vigenti.
I. L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio
deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha
facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo,
ove intende richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve
essere retribuito a norma di legge.
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato
di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito
di un compenso per la prestazione di tale attività.
Articolo 12
(Dovere di competenza)
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di
non poter svolgere con adeguata competenza.
I. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze
impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando,
per il caso di controversie di particolare impegno e complessità,
l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II. L'accettazione di un determinato incarico professionale
fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
Articolo 13
(Dovere di aggiornamento professionale)
È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria
preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori nei quali é svolta l'attività.
13.I
- L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale
e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Articolo 14
(Dovere di verità)
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o
inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un
provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza,
devono essere vere.
I. L'avvocato é tenuto a non utilizzare intenzionalmente
atti o documenti falsi. In particolare il difensore non può assumere
a verbale né utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate
sui fatti che sappia essere false.
II. L'avvocato é tenuto a menzionare i provvedimenti
già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione
di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
Articolo 15
(Dovere di adempimento previdenziale e fiscale)
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali
e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
I. In particolare l'avvocato é tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi
e all'ente previdenziale.
Articolo 16
(Dovere di evitare incompatibilità)
È dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità
ostative alla permanenza nell'albo e comunque, nel dubbio, richiedere il
parere del proprio consiglio dell'ordine.
I. Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto
l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non
dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
Articolo 17
(Informazione sull'esercizio professionale)
È
consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale,
secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della
professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
I.
Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i
bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi
e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del
codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o
di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della
informazione, e previa segnalazione al consiglio dell’ordine. Con riferimento
ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al consiglio
dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di
opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi
pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli
ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial,
e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente
richieste;
- l’utilizzazione di internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in
proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal consiglio dell’ordine
(in relazione alla modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.
II. Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e
fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del
professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati,
attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona,
limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti,
attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di
apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare
menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il consiglio
dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e
l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della
certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web
per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, partita iva e consiglio dell’ordine di
appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la
riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per
consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con
copertura riferita anche alle prestazioni on line e indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei
corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il
consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la
prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’articolo
19 del codice deontologico).
III. È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi
sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Articolo 18
(Rapporti con la stampa)
Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di diffusione
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare
dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione
e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti
concorrenziali verso i colleghi.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito
e nell'interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione
e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. Costituisce violazione della regola deontologica,
in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti
ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi;
spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere
rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
Articolo 19
(Divieto di accaparramento di clientela)
È vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi
e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di
clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o
ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso
quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di
omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa
di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
Articolo 20
(Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive)
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali,
l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive
negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere,
sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti
e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità
delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
Articolo 21
(Divieto di attività professionale senza titolo
o di uso di titoli inesistenti)
L'iscrizione all'albo é requisito necessario ed
essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale
di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo
titolo.
I. Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo
professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività
in mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell'infrazione risponde
anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente
l'attività irregolare.
Titolo II
(Rapporti con i colleghi)
Articolo 22
(Rapporto di colleganza in genere)
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi
un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L'avvocato é tenuto a rispondere con sollecitudine
alle richieste di informativa del collega.
II. L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può
rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga
fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia
é obbligo dell'avvocato informare appena possibile il consiglio
dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere
nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione,
salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso
la comunicazione può essere anche successiva.
III. L'avvocato non può registrare una conversazione
telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione,
é consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Articolo 23
(Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo)
In particolare nell'attività giudiziale l'avvocato
deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa,
salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I. L'avvocato é tenuto a rispettare la puntualità
alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II. L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali
avversarie di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro,
quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la
parte assistita.
III. L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere
dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore
del collega avversario.
IV. Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato
é tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega
già nominato d'ufficio il mandato ricevuto.
V. Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può
collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni,
atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge.
VI. Nei casi di difesa congiunta é dovere del
difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale
ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine
della effettiva condivisione della strategia processuale.
Articolo 24
(Rapporti con il consiglio dell'ordine)
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il consiglio
dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere
di verità. A tal fine ogni iscritto é tenuto a riferire al
consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione
della giustizia che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare la mancata
risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione
di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,
pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
II. Tuttavia qualora il consiglio dell'ordine richieda
all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto
presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o
adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita
risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L'avvocato chiamato a far parte del consiglio dell'ordine
deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse
della
collettività professionale.
Articolo 25
(Rapporti con i collaboratori dello studio)
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di
migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione
in proporzione all'apporto ricevuto.
Articolo 26
(Rapporti con i praticanti)
L'avvocato é tenuto verso i praticanti ad assicurare
la effettività ed a favorire la proficuità della pratica
forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
I. L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato
ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale,
un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II. L'avvocato deve attestare la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III. E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che
dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Articolo 27
(Obbligo di corrispondere con il collega)
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto
con la controparte che sia assistita da altro legale.
I. Soltanto in casi particolari per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze
la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte,
sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento
dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa
é assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne
il consenso.
Articolo 28
(Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con
il collega)
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le
lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi
quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza
costituisca attuazione.
II. È producibile la corrispondenza dell'avvocato che
assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi ma può, qualora venga meno
il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede
il quale é tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV. L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella
prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata
al collega avversario.
Articolo 29
(Notizie riguardanti il collega)
L'esibizione in giudizio di documenti
relativi alla posizione personale del collega avversario, e così
l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata,
salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
I. L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e
su suoi presunti errori o incapacità.
Articolo 30
(Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro
collega)
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega
di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere
a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
Articolo 31
(Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa)
L'avvocato é tenuto a dare tempestive istruzioni
al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, é tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività
svolta e da svolgere.
I. L'elezione di domicilio presso altro collega deve
essere preventivamente comunicata e consentita.
II. È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega
che ha affidato l'incarico.
III. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni,
deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi
della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato
l'incarico.
Articolo 32
(Divieto di impugnazione della transazione raggiunta
con il collega)
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario
un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione
sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Articolo 33
(Sostituzione del collega nell'attività di difesa)
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un
giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà
rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza
pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte
le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I. L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché
la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo
al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione
della difesa.
Articolo 34
(Responsabilità dei collaboratori, sostituti e
associati)
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità,
i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili
per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i
fatti specifici commessi.
Titolo III
(Rapporti con la parte assistita)
Articolo 35
(Rapporto di fiducia)
Il rapporto con la parte assistita é fondato sulla
fiducia.
I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita
o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo,
che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un
proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con
il consenso della parte assistita.
II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del
mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
Articolo 36
(Autonomia del rapporto)
L'avvocato ha l'obbligo di difendere
gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del
mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I. L'avvocato, non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose,
né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da
nullità.
II. L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del
cliente e dell'eventuale suo rappresentante.
III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto
attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che
non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV. L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla
realizzazione di una operazione illecita.
Articolo 37
(Conflitto di interessi)
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi
dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con
gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da
altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa
avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di
un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di
un nuovo incarico.
II. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
III. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di
avvocati o associazione professionale.
Articolo 38
(Inadempimento del mandato)
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi
da non scusabile e rilevante trascuratezza della parte assistita.
I. Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con
diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega il quale, ove accetti,
é responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Articolo 39
(Astensione della udienze)
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle
udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni
del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non
aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II. Non é consentito aderire i dissociarsi dalla
proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con
riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività così
come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente,
in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
Articolo 40
(Obbligo di informazione)
L'avvocato é tenuto ad informare chiaramente il
proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della
importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando
le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato é
tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento
del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito
ne faccia richiesta.
I. Se richiesto é obbligo dell'avvocato informare
la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai
costi presumibili del processo.
II. È obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita
la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare
prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio
assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Articolo 41
(Gestione di denaro altrui)
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza
nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per
determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita ed ha
l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre
il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
II. In caso di deposito fiduciario l'avvocato é
obbligato a chiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
Articolo 42
(Restituzione di documenti)
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire
senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta
per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I. L'avvocato può trattenere copia della documentazione,
senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario
ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Articolo 43
(Richiesta di pagamento)
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione
delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso
del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
I. L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.
II. L'avvocato non può richiedere un compenso
maggiore di quello già indicato in caso di mancato spontaneo pagamento,
salvo che ne abbia fatto formale riserva.
III. L'avvocato non può condizionare al riconoscimento
dei propri diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento
alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV. È consentito all'avvocato concordare onorari forfettari
in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza purché
siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili
di legge.
Articolo 44
(Compensazione)
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano
pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute,
a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della
parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza
a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le
abbia ancora ricevute dalla parte assistita ovvero quando abbia già
formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte
assistita.
I. Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione
l'avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della
parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Articolo 45
(Divieto di patto di quota lite)
È vietata la pattuizione diretta ad ottenere a titolo
di corrispettivo della prestazione professionale una percentuale del bene
controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
I. E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento
di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole
della lite purché sia contenuti in limiti ragionevoli e sia giustificato
dal risultato conseguito.
Articolo 46
(Azioni contro la parte assistita per il pagamento del
compenso)
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti
della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,
previa rinuncia al mandato.
Articolo 47
(Rinuncia al mandato)
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare
alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze e deve informarla
di quanto é necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi
ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi
di legge l'avvocato non é responsabile per la mancata successiva
assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni
che dovessero pervenirgli.
III. In caso di irreperibilità l'avvocato deve
comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita
all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento
di tale formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto
tale comunicazione.
Titolo IV
(Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi)
Articolo 48
(Minaccia di azioni alla controparte)
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente
ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze
fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita, quando tenda
a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie
in corso o da intraprendere; é deontologicamente scorretta, invece,
tale intimidazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate
o vessatorie.
I. Quando si ritenga di invitare la controparte ad un
colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, é opportuno
precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale
di fiducia.
II. È consentito l'addebito alla controparte di competenze
e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché
a favore del proprio assistito.
Articolo 49
(Pluralità di azioni nei confronti della controparte)
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò
non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Articolo 50
(Richiesta di compenso professionale alla controparte)
È vietato richiedere alla controparte il pagamento del
proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso
previsto dalla legge.
I. In particolare é consentito all'avvocato chiedere
alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso
di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Articolo 51
(Assunzione di incarichi contro ex clienti)
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex
cliente é ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di
tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in
precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di
notizie precedentemente acquisite.
I. La ragionevolezza del termine deve essere valutata
anche in relazione all'intensità del rapporto clientelare.
Articolo 52
(Rapporti con i testimoni)
L'avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini
previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che
seguono.
Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al
rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni
difensive.
In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o
l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e
agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché
sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati
autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le
informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche
nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo
del segreto, e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel
procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio
assistito.
Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il
tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere
compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini
delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso
delle spese documentate.
Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni
della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito.
Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una
audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale
davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del
difensore.
Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate
nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se
si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a
rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della
propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della
possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal
giudice.
Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla
persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso
al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non
risulta assistita, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale
sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è
comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di
intervenire all'atto.
Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei
luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla
legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la
genuinità delle dichiarazioni.
Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando
è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere
documentate in forma riassuntiva.
Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha
reso informazioni né al suo difensore.
Articolo 53
(Rapporti con i magistrati)
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla
dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I. Salvo casi particolari l'avvocato non può discutere
del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza
la presenza del legale avversario.
II. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato
onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e
le norme sull'incompatibilità.
III. L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti
di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per
ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare
la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti
o alla presenza di terze persone.
Articolo 54
(Rapporti con arbitri e consulenti tecnici)
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri
e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle
reciproche funzioni.
Articolo 55
(Arbitrato)
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve
rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
I. Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza
e imparzialità l'avvocato non può assumere la funzione di
arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti
né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali
con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne
l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con
una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti
stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
II. In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti
ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione
con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere
il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Articolo 56
(Rapporti con i terzi)
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza
e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del
proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga
in contatto nell'esercizio della professione.
I. Anche al di fuori dell'esercizio della professione
l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in
modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella
sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità
della professione.
Articolo 57
(Elezioni forensi)
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore
di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative
non consone alla dignità delle funzioni.
Articolo 58
(La testimonianza dell'avvocato)
Per quanto possibile l'avvocato deve astenersi dal deporre
come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice
la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone
dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Articolo 59
(Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi)
L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio
della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia
dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri
professionali.
Titolo V
(Disposizione finale)
Articolo 60
(Norma di chiusura) Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
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