UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ASTENSIONE COLLETTIVA DEGLI AVVOCATI
DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA

(approvata in via di urgenza congiuntamente all'Organismo unitario il 6 giugno 1997 
e dalle stesse congiuntamente integrate il 30 marzo 2000, 
con l'adesione ed approvazione dell'A.N.F., dell'U.I.F., dell'A.I.G.A. e dell'Unione delle Camere Civili)



Articolo 1

La presente normativa disciplina le modalità dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, di seguito denominata astensione, al fine di garantire il godimento dei diritti della persona, la libertà e la dignità dell'avvocatura, nonché il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al successiva art. 4
 

Articolo 2

1. L'astensione è proclamata con un congruo preavviso di almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa e con l'indicazione della sua durata, al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di predisporre le misure che si rendessero necessarie. 
2. Della proclamazione è data immediata notizia al Presidente della Corte d'appello e ai Presidenti degli uffici giudiziari amministrativi e tributari interessati nonché, anche quanto l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al ministro o ai ministri competenti. 
3. Non dovrà essere dato alcun preavviso allorché l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo.
 

Articolo 3

1. Nel processo civile, amministrativo e tributario, se taluna delle parti costituite che non stanno in giudizio personalmente non compare nell'udienza fissata durante lo svolgimento della astensione, la parte interessata chiederà al giudice di fissare una nuova udienza immediatamente successiva allo scadere dell'astensione. 
2. Nell'ambito del processo penale il difensore che non intende aderire alla astensione proclamata deve comunicare prontamente la sua non adesione. 
3. Per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore questi, qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all'autorità procedente. 
4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio. 
5. Nel processo civile, amministrativo e tributario l'avvocato che non aderisca alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti o di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano alla astensione, è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa. 
 

Articolo 4

L'astensione non è consentita in riferimento alla materia penale:
a) nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione o nei successivi 45 giorni; 
b) nei procedimenti in cui l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare i cui termini scadono nel periodo di astensione o nei successivi trenta giorni;
c) nelle indagini preliminari quando debba procedersi al compimento di atti non differibili per il loro carattere di massima urgenza ovvero perché appaiono necessari ai fine della decisione sulla libertà personale; 
d) nelle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, negli interrogatori ex art. 294 cod. proc. pen. nonché nelle udienze afferenti misure cautelari; 
e) nei processi a carico di detenuti nel caso in cui l'imputato chieda espressamente che sia celebrata l'udienza; in assenza del difensore di fiducia, l'obbligo di non astenersi ricade sul difensore d'ufficio.
 

Articolo 5

1. L'astensione non è consentita in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi: 
a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all'affidamento dei minori; 
b) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti; 
c) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali. 
2.L'astensione non è consentita in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:
a)nei procedimenti cautelari e urgenti; 
b)nei procedimenti relativi a questioni elettorali
 

Articolo 6

1. I comportamenti individuali con i quali si attua l'astensione debbono rigorosamente essere conformi alla deontologia professionale e alle prescrizioni fissate negli atti che l'hanno proclamata. 
2. La violazione delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione è valutata dai Consigli dell'Ordine per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
 

Articolo 7

1. E' istituita una Commissione di garanzia al fine di assicurare il rispetto delle norme del presente codice di autodisciplina inerenti la proclamazione dell'astensione e le disposizioni relative alla sua attuazione. 
2. La Commissione esercita esclusivamente il controllo di legittimità.
3. La Commissione è composta da tre membri nominati dal Consiglio Nazionale Forense e scelti tra ex Giudici della Corte Costituzionale, professori universitari di diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, procedura penale, non esercenti attività forense ovvero tra personalità appartenenti o appartenute ad altre libere professioni organizzate in ordini. Non possono far parte della Commissione i parlamentari, coloro che rivestano o abbiano rivestito cariche in partiti politici, gli appartenenti o coloro che siano appartenuti all'ordine giudiziario. 
4. La Commissione è nominata per un biennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. 
5. La Commissione elegge al suo interno un Presidente e stabilisce con regolamento le modalità del proprio funzionamento. 
6. La Commissione ha sede presso il Consiglio Nazionale Forense, che ne assicura il funzionamento per gli aspetti finanziari e organizzativi.
 

Articolo 8

La Commissione:
a) su segnalazione del Ministro della Giustizia o dei Presidenti di Corte d'Appello ovvero anche di propria iniziativa, valuta il rispetto delle norme del presente codice sull'astensione collettiva degli avvocati dalle attività giudiziarie e delle prescrizioni relative alla sua attuazione; 
b) ove rilevi l'inosservanza di tali norme o prescrizioni, valuta i comportamenti di coloro che hanno proclamato l'astensione o vi aderiscono e, considerati anche i motivi che l'hanno determinata, ne fa segnalazione ai Consigli dell'Ordine competenti per territorio, per quanto è previsto dal comma secondo dell'articolo 6.