UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ASTENSIONE COLLETTIVA DEGLI AVVOCATI
DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA
(approvata in via di urgenza congiuntamente all'Organismo unitario
il 6 giugno 1997
e dalle stesse congiuntamente integrate il 30 marzo 2000,
con l'adesione ed approvazione dell'A.N.F., dell'U.I.F., dell'A.I.G.A.
e dell'Unione delle Camere Civili)
Articolo 1
La presente normativa disciplina le modalità dell'astensione
collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, di seguito
denominata astensione, al fine di garantire il godimento dei diritti della
persona, la libertà e la dignità dell'avvocatura, nonché
il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione
e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al successiva art.
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Articolo 2
1. L'astensione è proclamata con un congruo preavviso di almeno
dieci giorni prima dell'inizio della stessa e con l'indicazione della sua
durata, al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di predisporre
le misure che si rendessero necessarie.
2. Della proclamazione è data immediata notizia al Presidente
della Corte d'appello e ai Presidenti degli uffici giudiziari amministrativi
e tributari interessati nonché, anche quanto l'astensione riguardi
un singolo distretto o circondario, al ministro o ai ministri competenti.
3. Non dovrà essere dato alcun preavviso allorché l'astensione
venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per gravi
attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali
del processo.
Articolo 3
1. Nel processo civile, amministrativo e tributario, se taluna delle
parti costituite che non stanno in giudizio personalmente non compare nell'udienza
fissata durante lo svolgimento della astensione, la parte interessata chiederà
al giudice di fissare una nuova udienza immediatamente successiva allo
scadere dell'astensione.
2. Nell'ambito del processo penale il difensore che non intende aderire
alla astensione proclamata deve comunicare prontamente la sua non adesione.
3. Per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore
questi, qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all'autorità
procedente.
4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato
e grado del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.
5. Nel processo civile, amministrativo e tributario l'avvocato che
non aderisca alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti o di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano
alla astensione, è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per
le altre parti in causa.
Articolo 4
L'astensione non è consentita in riferimento alla materia penale:
a) nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante il
periodo di astensione o nei successivi 45 giorni;
b) nei procedimenti in cui l'imputato si trovi in stato di custodia
cautelare i cui termini scadono nel periodo di astensione o nei successivi
trenta giorni;
c) nelle indagini preliminari quando debba procedersi al compimento
di atti non differibili per il loro carattere di massima urgenza ovvero
perché appaiono necessari ai fine della decisione sulla libertà
personale;
d) nelle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, negli interrogatori
ex art. 294 cod. proc. pen. nonché nelle udienze afferenti misure
cautelari;
e) nei processi a carico di detenuti nel caso in cui l'imputato chieda
espressamente che sia celebrata l'udienza; in assenza del difensore di
fiducia, l'obbligo di non astenersi ricade sul difensore d'ufficio.
Articolo 5
1. L'astensione non è consentita in riferimento alla materia
civile, nei procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle
persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di
separazione o di divorzio e all'affidamento dei minori;
b) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
c) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla
sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali.
2.L'astensione non è consentita in riferimento alla materia
amministrativa e tributaria:
a)nei procedimenti cautelari e urgenti;
b)nei procedimenti relativi a questioni elettorali
Articolo 6
1. I comportamenti individuali con i quali si attua l'astensione debbono
rigorosamente essere conformi alla deontologia professionale e alle prescrizioni
fissate negli atti che l'hanno proclamata.
2. La violazione delle disposizioni concernenti la proclamazione e
l'attuazione dell'astensione è valutata dai Consigli dell'Ordine
per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
Articolo 7
1. E' istituita una Commissione di garanzia al fine di assicurare il
rispetto delle norme del presente codice di autodisciplina inerenti la
proclamazione dell'astensione e le disposizioni relative alla sua attuazione.
2. La Commissione esercita esclusivamente il controllo di legittimità.
3. La Commissione è composta da tre membri nominati dal Consiglio
Nazionale Forense e scelti tra ex Giudici della Corte Costituzionale, professori
universitari di diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale,
diritto amministrativo, diritto processuale civile, procedura penale, non
esercenti attività forense ovvero tra personalità appartenenti
o appartenute ad altre libere professioni organizzate in ordini. Non possono
far parte della Commissione i parlamentari, coloro che rivestano o abbiano
rivestito cariche in partiti politici, gli appartenenti o coloro che siano
appartenuti all'ordine giudiziario.
4. La Commissione è nominata per un biennio e i suoi membri
possono essere confermati una sola volta.
5. La Commissione elegge al suo interno un Presidente e stabilisce
con regolamento le modalità del proprio funzionamento.
6. La Commissione ha sede presso il Consiglio Nazionale Forense, che
ne assicura il funzionamento per gli aspetti finanziari e organizzativi.
Articolo 8
La Commissione:
a) su segnalazione del Ministro della Giustizia o dei Presidenti di
Corte d'Appello ovvero anche di propria iniziativa, valuta il rispetto
delle norme del presente codice sull'astensione collettiva degli avvocati
dalle attività giudiziarie e delle prescrizioni relative alla sua
attuazione;
b) ove rilevi l'inosservanza di tali norme o prescrizioni, valuta i
comportamenti di coloro che hanno proclamato l'astensione o vi aderiscono
e, considerati anche i motivi che l'hanno determinata, ne fa segnalazione
ai Consigli dell'Ordine competenti per territorio, per quanto è
previsto dal comma secondo dell'articolo 6.
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