STATUTO SOCIALE

(stipulato il 21 giugno 1986)



Articolo 1
(Denominazione)

E' costituita una associazione non riconosciuta denominata: "Camera penale di San Remo".

Articolo 2
(Scopo)

La Camera penale di San Remo ha lo scopo di promuovere una libera attività culturale in materia penale che comprenda:
- studi e ricerche,
- corsi di aggiornamento e di specializzazione,
- conferenze, dibattiti e congressi,
- pubblicazioni di monografie e riviste.
La Camera penale di San Remo ha, altresì, lo scopo di custodire i principi della deontologia professionale, di rafforzare i vincoli di solidarietà fra gli avvocati penalisti e di svolgere ogni attività che possa riuscire di utilità agli interessi morali degli aderenti.
La Camera penale di San Remo si propone altresì di svolgere opera attiva per una migliore attuazione della giustizia penale.
L'associazione é apolitica e non ha fini di lucro.

Articolo 3
(Sede)

L'associazione ha sede in San Remo (Im).
Il consiglio direttivo dell'associazione potrà spostare l'ubicazione degli uffici sociali nell'ambito del territorio del comune in cui ha la sede sociale.

Articolo 4
(Durata)

L'associazione é costituita a tempo illimitato.

Articolo 5
(Categorie di soci)

I soci di distinguono in ordinari e benemeriti.

Articolo 6
(Soci benemeriti)

Sono soci benemeriti della Camera penale di San Remo tutti coloro che, per loro particolari meriti, vengano dal consiglio direttivo iscritti in tale categoria di soci.
I soci benemeriti non pagano la quota associativa, possono partecipare alle assemblee ed intervenirvi, ma non hanno diritto di voto.
Ai soci benemeriti l'assemblea potrà affidare, anche a tempo indeterminato, le cariche onorifiche simili alle cariche effettive del consiglio direttivo.
Le cariche onorifiche danno diritto di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e di intervenirvi, ma non danno diritto al voto.

Articolo 7
(Soci ordinari)

Possono diventare soci ordinari della Camera penale di San Remo tutti gli avvocati ed i praticanti avvocato iscritti negli albi professionali del circondario del tribunale di San Remo, esercenti il patrocinio penale, la cui domanda venga accolta.
Sull'accoglimento o meno della domanda decide discrezionalmente il consiglio direttivo.
L'adesione alla Camera s'intende tacitamente rinnovata anno per anno, salvo rinuncia da comunicare con lettera raccomandata entro il 31 dicembre.

Articolo 8
(Organi)

Sono organi della Camera penale di San Remo:
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

Articolo 9
(Assemblea)

L'assemblea é composta da tutti i soci ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative.
E' convocata dal consiglio, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali, almeno 15 (quindici) giorni prima, indicando il luogo, l'ora, la data di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.
Ogni socio, purché non faccia parte del consiglio direttivo, può rappresentare con delega scritta altri soci.
In seduta ordinaria l'assemblea deve tenersi ogni anno entro il mese di gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale in corso.
In sede straordinaria potrà essere convocata in qualunque momento ad iniziativa del consiglio direttivo oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci.
In prima convocazione l'assemblea delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari; in seconda convocazione a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 10
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo é composto di 6 (sei) membri, eletti per la durata di due esercizi sociali dalla assemblea tra i soci ordinari dell'associazione che siano avvocati.
Del consiglio direttivo fa altresì parte di diritto il presidente uscente nonché un delegato dei praticanti avvocato iscritti allíassociazione con funzioni meramente consultive.
Il consiglio direttivo elegge, fra i propri componenti, le seguenti cariche effettive: un presidente, tre vice presidenti, un segretario e un tesoriere i quali dureranno in carica per due esercizi sociali.
La stessa persona non potrà essere eletta presidente per due volte di seguito.
Le dimissioni della maggioranza dei membri effettivi del consiglio direttivo comportano la decadenza dell'intero consiglio e la convocazione, entro un mese, dell'assemblea dei soci.
In caso di dimissioni del presidente ovvero dei membri, purché per qualsiasi causa non venga a mancare la maggioranza, i restanti membri in carica coopteranno, al posto di quelli mancanti, altrettanti soci ordinari, che scadranno dalla carica insieme ad altri.
Il consiglio provvede:
- all'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- all'attuazione degli scopi della Camera penale;
- a dirimere le controversie eventualmente insorte fra i soci;
- alla tutela degli interessi degli avvocati e dei procuratori legali penalisti, quando siano o possano essere lesi in modo da menomare il prestigio o la funzione difensiva.
Il consiglio direttivo potrà altresì nominare commissioni per particolari iniziative.

Articolo 11
(Riunioni del consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti effettivi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri effettivi presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Esso si riunirà:
a) su convocazione del presidente, da comunicarsi sette giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvi i casi di urgenza, in cui le convocazioni potranno avvenire anche per telegramma;
b) su richiesta di almeno tre componenti del consiglio stesso, con formale invito indicante gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Le riunioni del consiglio direttivo dovranno essere verbalizzate in apposito registro ed il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o, in loro assenza, da chi presiede la riunione e da chi funge da segretario.

Articolo 12
(Regolamenti interni e commissioni di studio)

Il consiglio direttivo potrà compilare norme e regolamenti interni, in attuazione del presente statuto.
Il consiglio direttivo potrà nominare commissioni di studio.

Articolo 13
(Quota associativa e patrimonio)

Per il primo anno la quota annuale associativa, da versarsi da ogni socio ordinario, é stabilita in lire 100.000.
L'assemblea ordinaria successivamente determinerà di anno in anno la quota associativa.
Oltre che dalla quote sociali il patrimonio della associazione sarà costituito da elargizioni e contributi di enti e di privati.

Articolo 14
(Esclusione dall'associazione)

Il consiglio direttivo delibera l'esclusione dalla associazione:
a) del socio che abbia perduto il requisito che ne legittima l'ammissione;
b) del socio che si sia posto in contrasto con gli scopi statutari;
c) del socio che si sia reso inadempiente della quota annuale dopo trenta giorni dal secondo invito.
Avverso la delibera del consiglio direttivo é dato ricorso all'assemblea che deciderà irrevocabilmente nella prima riunione.

Articolo 15
(Legale rappresentanza)

La legale rappresentanza e la firma sociale della Camera penale di San Remo, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al presidente del consiglio direttivo e, in sua assenza o impedimento, al segretario e ciò su semplice dichiarazione di quest'ultimo.

Articolo 16
(Rinvio)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano le norme in materia di associazioni e, in subordine, per quanto applicabili, quelle delle associazioni non riconosciute.