GIURISPRUDENZA SUI LIBRI VII E VIII DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.
 

ART. 468 C.P.P.
DIBATTIMENTO - LISTA DEI TESTI – PRESENTAZIONE – TERMINE.
Il termine finale per il deposito della lista testi ex art. 468 c.p.p. prima del dibattimento è di sette giorni liberi.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 20/12/2001
DIBATTIMENTO - LISTA DEI TESTI – PRESENTAZIONE – LEGITTIMAZIONE.
Dall’inefficacia prevista dall'art. 24 disp. att. c.p.p. in caso di nomina di un secondo difensore di parte civile non può farsi discendere la conseguenza della inefficacia anche delle istanze probatorie della difesa di parte civile ritualmente costituita.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 19/9/1995 IN PROC. N. 1344/93/21 R.G.N.R.
DIBATTIMENTO – LISTA DEI TESTI – REQUISITI - CIRCOSTANZE.
E’ ammissibile la richiesta di prova di testi che nella prescritta lista erano indicati in relazione agli “accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti” e alle “dichiarazioni rese”, ove sia espresso il riferimento a persone offese e a operanti di p.g., la cui attività è certamente nota alle difese degli imputati per essere stata riepilogata in atti allegati al fascicolo delle indagini preliminari.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.

Art. 469 c.p.p.

dibattimento – proscioglimento predibattimentale.

All’udienza fissata per la celebrazione del dibattimento il giudice può procedere ai sensi dell’art. 469 c.p.p. ove ritenga di non dover procedere al dibattimento per accertare l’estinzione del reato e di non poter pronunciare sentenza di assoluzione.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/4/2003 n. 221/03

ART. 491 C.P.P.
DIBATTIMENTO – QUESTIONI PRELIMINARI – NULLITÀ DEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO.
La tecnica della enunciazione per relationem del fatto reato mediante il richiamo alla fonte probatoria su cui l’accusa si fonda non solo non costituisce violazione della disciplina dettata dall’art. 429 c.p.p. ma anzi agevola l’esercizio del diritto di difesa, consentendo l’individuazione specifica del momento e del luogo in cui il presunto fatto è stato accertato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Nel caso in cui nel decreto che dispone il giudizio l’enunciazione in forma schematica di un reato associativo, che riproduca la fattispecie astratta prevista dalla legge, non viola il diritto di difesa se vi sia delimitazione nel tempo e nello spazio della condotta ascritta all’imputato, e comunque se l'imputazione sia ulteriormente circoscritta dall'indicazione di reati fine.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/3/1996
La mancata indicazione della data e del luogo del commesso reato determina nullità del decreto che dispone il giudizio solo quando non è possibile collocare nel tempo e nello spazio l’episodio contestato mentre tale mancanza è irrilevante quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto risulti chiaramente in tutti i suoi termini quale è il fatto per cui il giudizio è stato disposto: nella specie la richiesto di rinvio a giudizio richiamava in ogni capo di imputazione le intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui l’imputazione era scaturita e ciò era stato considerato sufficiente all’inquadramento degli episodi criminosi nello spazio e nel tempo (Cassazione n. 6276/96, 11304/93).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
La mancata indicazione del luogo e della data del commesso reato non possono determinare la nullità del decreto di citazione a giudizio, a meno che non sia assolutamente possibile collocare nel tempo e nello spazio l’episodio criminoso.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 344/01
La data di consumazione del preteso reato non costituisce elemento essenziale del fatto la cui assenza determini nullità del decreto che dispone il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 IN PROC. N. 440/96/21 R.G.N.R.
La data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto, che non può determinare di per sé l’incompletezza dell’enunciazione del fatto medesimo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Laddove nel decreto che dispone il giudizio sia omessa l’indicazione dei correi e dei soggetti a cui vantaggio siano compiute le presunte condotte delittuose deve ritenersi impedito l’effettivo esercizio del diritto di difesa e conseguentemente nullo il decreto che dispone il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 IN PROC. N. 440/96/21 R.G.N.R.
Nessuna rilevanza ha la circostanza che nell’imputazione relativa ai c.d. reati fine in un procedimento avente ad oggetto gli stessi reati nonché il reato associativo sia omessa l’indicazione di alcuni imputati, ove tali reati fine siano ascritti in concorso a tutti gli imputati e di essi sia indicato l’autore materiale.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994
E’ nullo il decreto che dispone il giudizio nella parte relativa all’imputazione di bancarotta fraudolenta nel caso in cui il provvedimento di rinvio a giudizio sia emesso in assenza e comunque prima della declaratoria fallimentare e quindi sia omessa l’indicazione della sentenza di fallimento, in quanto l’imputazione deve ritenersi incompleta ove non contenga riferimenti alla sentenza medesima, che del reato di bancarotta è elemento essenziale e non mera condizione di procedibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/12/1999 IN PROC. PEN. 458/99 R.G.N.R.
E’ irrilevante ai fini della validità dell’atto l’omessa indicazione delle norme di legge violate con il fatto reato enunciato nel decreto che dispone il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 137/02
DIBATTIMENTO - QUESTIONI PRELIMINARI - CONTENUTO DEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO.
In caso del mancato inserimento dell’atto di querela nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p., ove le parti omettano di chiedere l’inserimento della stessa in limine ex art. 491 c.p.p., le stesse decadono dalla facoltà di chiedere detto inserimento e il giudice non può disporre l’acquisizione dell’atto in questione ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in quanto tale norma, di carattere eccezionale e quindi inapplicabile per analogia, consente di disporre d’ufficio l’assunzione solo di "nuovi mezzi di prova" e non anche dell’atto di querela, che é privo di qualsivoglia efficacia probatoria.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/7/1992 N. 98/92
Le questioni sull’inserimento di atti irripetibili nel fascicolo del dibattimento è questione che deve formare oggetto di questione ex art. 491 c.p.p. nella fase preliminare all’apertura del dibattimento e non già oggetto di richiesta di prova ex art. 493 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Le annotazioni di polizia giudiziaria non costituiscono atto irripetibile.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera non possono far parte ab initio del fascicolo del dibattimento a ciò ostando gli artt. 431 c.p.p. e 78 att. c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 6/11/2001
DIBATTIMENTO – QUESTIONI PRELIMINARI – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.
L’atto di costituzione di parte civile è tempestivamente depositato fino a che non abbia inizio la formale esposizione delle questioni preliminari ai sensi dell’art. 491 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98 R.G.N.R.
DIBATTIMENTO - PATTEGGIAMENTO – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.
Il regime normativo disciplinante il c.d. rito del patteggiamento in limine litis consente alla parte civile di interloquire solo in ordine alle spese di costituzione e difesa e non anche in ordine al calcolo della pena prospettato dalle parti.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/12/1996 N. 371/96

 

ART. 493 C.P.P.
DIBATTIMENTO – RICHIESTE DI PROVA - CIRCOSTANZE INDICATE IN LISTA TESTI.
E’ ammissibile la richiesta di prova di testi che nella prescritta lista siano indicati sugli “accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti” e sulle “dichiarazioni rese”, ove sia espresso il riferimento di tali circostanze, invero scarne, a persone offese e a operanti di p.g., la cui attività è certamente nota alle difese degli imputati per essere stata riepilogata in atti allegati al fascicolo delle indagini preliminari.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
DIBATTIMENTO – RICHIESTE DI PROVA - CASISTICA.

La nota dell’Amministrazione dell’Interno con cui si attesta la falsità di un permesso di soggiorno ha carattere documentale e pertanto non costituisce atto di indagine (nella specie, il giudice ha affermato che tale documento costituisce attestazione proveniente dall’autorità amministrativa preposta al rilascio della certificazione amministrativa della quale si asserisce la falsità, cioè il permesso di soggiorno, ovvero dell’unico soggetto in grado di attestare il fatto storico del rilascio di tale atto).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 22/6/2001 IN PROC. N. 3688/00 R.G.N.R.
In un procedimento in cui sia contestato il delitto di ricettazione è legittima l’acquisizione del verbale di denuncia di furto, in assenza della citazione del denunciante, perché l’atto in questione costituisce prova documentale di una dichiarazione di scienza, non ripetibile con le stesse forme.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/3/2002 N. 129/02

In un procedimento in cui sia contestato un reato tributario è acquisibile il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.

Tribunale monocratico di Sanremo, ORD. 18/11/2002

In un procedimento in cui sia contestato un reato fallimentare è acquisibile la relazione ex art. 33 L.F. redatta dal curatore fallimentare.

Tribunale di Sanremo, ord. 28/3/2003

Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prova documentale in ogni caso e non solo quando sono ricognitivi di un’organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che risulta comunque rilevante il fatto stesso che la procedura fallimentare si sia svolta nel modo e sulla base delle valutazioni in essa documentati (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 13/4/1999 n. 6887).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 16/11/2001 n. 433/01

DIBATTIMENTO – RICHIESTE DI PROVA - PRECLUSIONI.

Le questioni sull’inserimento di atti irripetibili nel fascicolo del dibattimento è questione che deve formare oggetto di questione ex art. 491 c.p.p. nella fase preliminare all’apertura del dibattimento e non già oggetto di richiesta di prova ex art. 493 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.

 

ART. 500 C.P.P.
DIBATTIMENTO - PROVE - CONTESTAZIONI.

Allorchè il teste abbia rammentato solo a seguito di contestazione fatti in un primo tempo dimenticati, deve essere attribuito valore probatorio a quanto dichiarato dopo tale sollecitazione.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/2/2003 n. 92/03

Il riconoscimento della rispondenza a verità del contenuto di atti utilizzati per le contestazioni comporta un ingresso (mediato attraverso il ricordo e la conferma del teste) non già delle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini preliminari ma dei fatti che in quelle dichiarazioni sono stati narrati.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/2/2003 n. 92/03

Ai sensi dell’art. 500 cpv. c.p.p. il verbale di sommarie informazioni testimoniali utilizzato per le contestazioni ad un teste nel corso dell’istruzione dibattimentale serve solo a valutare la credibilità del teste medesimo e non già a ritenere la sussistenza di un fatto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/1/2002 N. 16/02
Non occorrono formule sacramentali per l’effettuazione delle contestazioni di cui all’art. 500 c.p.p. ma é comunque necessaria l’acquisizione al fascicolo del dibattimento, tramite lettura ad opera della parte o tramite l’inserimento materiale nel fascicolo richiesto dalla parte stessa, del verbale contenente le dichiarazioni contestate ed é inoltre necessaria l’acquisizione integrale del verbale medesimo, dovendo il giudice conoscere le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone nella loro interezza, e non nella sola parte oggetto di contestazione, affinché di esse possa dare una valutazione compiuta in sede di decisione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1997 N. 128/97
L’acquisizione del verbale contenente le dichiarazioni oggetto di contestazione al fascicolo del dibattimento deve avvenire o tramite lettura ad opera della parte o tramite l’inserimento materiale nel fascicolo richiesto dalla parte stessa, senza che il giudice possa disporne d’ufficio l’acquisizione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/6/1992 N. 87/92
L’art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 361/98 della corte costituzionale, consente, anche dopo l’entrata in vigore della riforma dell’art. 111 cost., il richiamo all’art. 500 comma 2 bis c.p.p., norma che autorizza la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21R.G.N.R.
DIBATTIMENTO - PROVE – CONTESTAZIONI – QUERELA.
La querela della persona offesa non costituisce "dichiarazione" nel senso indicato dal comma 1 dell’art. 500 c.p.p. ma mera condizione di procedibilità e pertanto non è utilizzabile per le contestazioni (contra Cassazione Sezione V, sent. 9/11/1995, in D.P.P. 1996, 174).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 12/7/2002

Dibattimento - prove – contestazioni – denuncia o esposto.

La denuncia o l’esposto presentato dal testimone è pacificamente utilizzabile per le contestazioni nei confronti di quest’ultimo ai sensi dell’art. 500 c.p.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 11/12/2002
DIBATTIMENTO - PROVE – CONTESTAZIONI – RELAZIONE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.
Le relazioni di servizio redatte dagli agenti di polizia giudiziaria non costituiscono "dichiarazioni" nel senso indicato dal comma 1 dell’art. 500 c.p.p. e pertanto non sono utilizzabili per le contestazioni (nella specie il tribunale aveva rigettato l'istanza proposta dalla difesa degli imputati di utilizzare le relazioni di servizio ai fini delle contestazioni nel corso del controesame e, conseguentemente, di farle acquisire ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p.p).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/1995
DIBATTIMENTO - PROVE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE DEL TESTE.
La facoltà di astensione di cui al comma 4 dell’art. 6 della legge n. 63/2001 (che ha introdotto l’art. 197 bis comma 4 c.p.p.) opera solo nell’ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna e non  anche di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., atteso che nel contesto di uno stesso articolo di legge il legislatore non può, senza ragione, formulare al primo comma, peraltro richiamato anche dal quarto, tre ipotesi tenendo distinta la condanna non solo dal proscioglimento ma anche dal patteggiamento, per poi abbandonare tale distinzione nel successivo comma 4.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/4/2001
DIBATTIMENTO - PROVE – DICHIARAZIONI AUTOINDIZIANTI DEL TESTE.
Nel caso in cui il teste affermi di avere detto il falso nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, con ciò facendo emergere indizi di reità a suo carico, il suo esame deve essere sospeso con la nomina di un difensore ai sensi dell’art. 210 c.p.p. (per il quale si applicano le garanzie dell’imputato in procedimento connesso all’imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma 2 lettera b) in relazione alla medesima disposizione dell’art. 371 comma 2 lettera b c.p.p. (per il quale è collegato il procedimento per un reato la cui prova influisca sulla prova di un altro reato).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/1/2001 IN PROC. N. 436/93/21 R.G.N.R.

ART. 503 C.P.P.
DIBATTIMENTO - PROVE - CONFESSIONE.
Nel caso in cui durante il suo esame l'imputato ammetta fatti più gravi e diversi rispetto ad altri che invece neghi deve ritenersi che, in assenza di elementi univoci di segno contrario, lo stesso sia credibile in toto e quindi anche in relazione alla negazione di tali ultimi addebiti.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/7/2001 N. 249/01

ART. 507 C.P.P.
DIBATTIMENTO - PROVE - AMMISSIONE D'UFFICIO.
I poteri attribuiti al giudicante dall'art. 507 c.p.p. hanno natura non solo integrativa ma anche sostitutiva rispetto all'iniziativa delle parti ma non consentono al giudicante di attivarsi legittimamente nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia ritenuto di svolgere alcuna richiesta istruttoria, né presentando la lista dei testi né formulando istanze di ammissione di prove in sede di esposizione introduttiva.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/3/1997 N. 128/97
I poteri attribuiti al giudicante dall'art. 507 c.p.p. non consentono al giudicante di attivarsi legittimamente nell'ipotesi in cui gli elementi a carico dell'imputato siano di tale esiguità da non assurgere al ruolo di prova storica o logica, potendo al più integrare gli estremi del mero sospetto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI BORDIGHERA, SENT. 7/2/1997 N. 17/97
In caso del mancato inserimento dell’atto di querela nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p., ove le parti omettano di chiedere l’inserimento della stessa in limine ex art. 491 c.p.p., le stesse decadono dalla facoltà di chiedere detto inserimento e il giudice non può disporre l’acquisizione dell’atto in questione ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in quanto tale norma, di carattere eccezionale e quindi inapplicabile per analogia, consente di disporre d’ufficio l’assunzione solo di "nuovi mezzi di prova" e non anche dell’atto di querela, che é privo di qualsivoglia efficacia probatoria.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/7/1992 N. 98/92
L’acquisizione del verbale contenente le dichiarazioni oggetto di contestazione al fascicolo del dibattimento deve avvenire o tramite lettura ad opera della parte o tramite l’inserimento materiale nel fascicolo richiesto dalla parte stessa, senza che il giudice possa disporne d’ufficio l’acquisizione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/6/1992 N. 87/92

 

ART. 512 C.P.P.
DIBATTIMENTO – LETTURA DI ATTI PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE – ATTI ACQUISIBILI.

Ai fini della possibilità di dare lettura in dibattimento ex art. 512 c.p.p. dei verbali contenenti sommarie informazioni testimoniali è necessaria la sussistenza di una situazione improbabile, verificatasi successivamente, che, al momento dell’assunzione dell’atto da parte del pubblico ministero, non era prevedibile con obiettiva probabilità (nella specie, non sono state acquisite le dichiarazioni di uno straniero sedicente senza fissa dimora in Italia e suscettibile di immediato respingimento verso la Francia).

Tribunale di Sanremo, sent. 3/12/2002 n. 522/02

Non può essere acquisita ex art. 512 c.p.p. la denuncia querela della persona offesa non comparsa al dibattimento, non potendo essere attribuita ad essa il valore di dichiarazione utilizzabile ai fini della decisione ove sussistano dubbi sulla sua provenienza dalla persona offesa e non risulti come la querela medesima sia stata inoltrata all'autorità giudiziaria.

Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 8/6/1999 n. 180/99

Può essere acquisita ex art. 512 c.p.p. la denuncia querela ricevuta dalla polizia giudiziaria che provenga da persona offesa non comparsa al dibattimento, in quanto deceduta nelle more del procedimento, potendo essere attribuita ad essa il valore di atto assunto dalla polizia giudiziaria di cui è divenuta impossibile la ripetizione per fatti imprevedibili.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 28/2/2000 in proc. n. 2791/94/P N.R.

La spontanea dichiarazione di querela, ricevuta dalla polizia giudiziaria e divenuta irripetibile per circostanze imprevedibili, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento per essere utilizzata ai fini della decisione in deroga al disposto del comma 4 dell’art. 511 c.p.p. che consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela solo ai fini dell’accertamento della condizione di procedibilità (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 8/7/1993 n. 6837).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/4/2002 n. 203/02

In relazione all’art. 512 c.p.p. negli atti assunti dalla polizia giudiziaria si includono non solo gli atti formati a seguito di attività investigativa ma anche quelli semplicemente ricevuti, come una dichiarazione di querela, che si ritiene rivesta un contenuto descrittivo del tutto assimilabile all’assunzione di informazioni da persona informata sui fatti ed è del pari redatta secondo le forme garantite previste dagli artt. 357 e 373 c.p.p.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/4/2003 n. 231/03

Per atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice dell’udienza preliminare devono intendersi non solo gli atti formati a seguito di attività diretta delle predette autorità ma anche gli atti semplicemente ricevuti dalle stesse (nella specie, è stata acquisita al fascicolo del dibattimento una spontanea dichiarazione di querela).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/4/2002 n. 203/02

Se il querelante non può essere esaminato al dibattimento per cause sopravvenute imprevedibili, la lettura della querela assolve ad una duplice funzione, rilevando sia ai fini dell’accertamento delle condizioni di procedibilità sia come atto di assunzione probatoria (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 25/6/1997 n. 6106; Cassazione Sezione III, sent. 11/6/1999 n. 7530).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/4/2003 n. 231/03
DIBATTIMENTO – LETTURA DI ATTI PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE – IRRIPETIBILITÀ IMPREVEDIBILE.
La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria da cittadino extracomunitario residente all’estero e senza fissa dimora in Italia non può essere acquisita né ex art. 512 c.p.p., non trattandosi di irripetibilità imprevedibile, né ex art. 512 bis c.p.p., ove non sia disposta rogatoria internazionale.  
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 256/02
Può essere acquisita ex art. 512 c.p.p. la denuncia, ricevuta dalla polizia giudiziaria, che provenga da persona offesa non comparsa al dibattimento, in quanto resasi irreperibile nelle more del procedimento, e ciò ancorchè si tratti di straniero sedicente, in quanto la condizione di straniero senza documenti non implica di per sé la prognosi di una sua futura irreperibilità, presupposto che peraltro è inidoneo a fondare una richiesta di incidente probatorio, non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 392 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/1/2002 N. 15/02
Non può essere acquisita ex art. 512 c.p.p. la dichiarazione, resa nel corso delle indagini preliminari alla polizia giudiziaria, che provenga da persona non comparsa al dibattimento, in quanto resasi irreperibile nelle more del procedimento, e ciò ove si tratti di straniero sedicente, senza fissa dimora, in possesso di documenti falsi, non identificato, dovendosi prevedere la sua successiva irreperibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 137/02

ART. 512 BIS C.P.P.
DIBATTIMENTO – LETTURA DI DICHIARAZIONI RESE DA STRANIERO.
La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria da cittadino extracomunitario residente all’estero e senza fissa dimora in Italia non può essere acquisita né ex art. 512 c.p.p., non trattandosi di irripetibilità imprevedibile, né ex art. 512 bis c.p.p., ove non sia disposta rogatoria internazionale.  
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 256/02

 

ART. 513 C.P.P.

Dibattimento - dichiarazioni di imputato contumace.

Non è acquisibile ai sensi dell’art. 513 comma 1 c.p.p. il verbale di spontanee dichiarazioni rese dall’imputato rimasto contumace.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 23/10/2002 n. 443/02
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – AVVERTIMENTI EX ART. 64 C.P.P.
Nel caso in cui un imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma 2 lettera b c.p.p. sia stato sentito prima dell’entrata in vigore della legge n. 63/2001 senza ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p., in allora non ancora prescritti, lo stesso deve essere sentito non già come teste garantito ai sensi dell’art. 197 c.p.p. bensì come imputato in procedimento collegato ai sensi dell’art. 210 c.p.p., sempre che nei suoi confronti non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile, e deve perciò ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 29/4/2002
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - CONSEGUENZE.
Nei confronti del teste garantito, che è pur sempre un imputato in procedimento connesso (o per reato collegato), non può negarsi l’applicazione dell’art. 513 comma 2 c.p.p. che subordina alla previa acquisizione del consenso delle parti l’utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da chi si avvalga della facoltà di non rispondere (nella specie la facoltà di astensione dal deporre era stata esercitata per la qualità di prossimo congiunto dell’imputato).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 9/11/2001
La disciplina generale dell’art. 526 comma 1 bis c.p.p. deve essere applicata non solo agli imputati in procedimento connesso (o per reato collegato) ma anche ai prossimi congiunti che si avvalgano della facoltà di astensione dal deporre, per il che nel caso di esercizio della facoltà predetta in sede dibattimentale non sono utilizzabili ai fini della prova della colpevolezza dell’imputato le dichiarazioni già rese dal prossimo congiunto al p.m. nella fase delle indagini preliminari.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 9/11/2001
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – CONTESTAZIONI – AMMISSIBILITÀ.
L’art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 361/98 della corte costituzionale, consente, anche dopo l’entrata in vigore della riforma dell’art. 111 cost., il richiamo all’art. 500 comma 2 bis c.p.p., norma che autorizza la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
L’art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 361/98 della corte costituzionale, è applicabile anche dopo la riforma dell’art. 111 cost. in quanto tale disposizione è stata dettata dalla finalità di stimolare il contraddittorio fra le parti, che proprio le recenti modifiche legislative puntano a introdurre quale criterio di formazione della prova.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – CONTESTAZIONI – AMMISSIBILITÀ – ACQUISIZIONE DEL VERBALE CONTESTATO - INAMMISSIBILITÀ.
Gli artt. 500 comma 2 bis e 513 c.p.p. consentono la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame ma la disciplina di cui all’art. 1 della L. 25/2/2000 n. 35 non consente l’acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
E’ irrilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 500 comma 2 bis e 513 c.p.p., in relazione all’art. 111 cost., nella parte in cui consentono la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame laddove non sia stata richiesta l’acquisizione delle dichiarazioni oggetto di contestazione e comunque tenuto conto che la disciplina di cui all’art. 1 della L. 25/2/2000 n. 35 non consente l’acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 210 comma 4 e 513 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 25, 111 e 112 cost., nella parte in cui non prevedono un obbligo di rispondere a carico dell’imputato in procedimento connesso sui fatti altrui, in quanto tale mancata previsione non integra la concreta violazione di una norma di rango costituzionale, soprattutto alla luce delle più recenti modifiche normative, e l’eccezione sollevata mirerebbe a sollecitare un intervento del giudice delle leggi sostitutivo dell’attività del legislatore nell’identificazione dei casi di connessione e collegamento.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/7/2000 IN PROC. N. 1238/93 R.G.N.R.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 514 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 cost., nella parte in cui non consentono, se non con l'accordo delle parti, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento connesso che al dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere perché la scelta del legislatore di far dipendere dalla volontà delle parti l'ingresso del materiale probatorio da sottoporre alla valutazione del giudice viola i principi informatori del codice di rito (come la parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto delle parti e del p.m. ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice di assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato) e quindi contrasta con gli artt. 3 e 24 cost. ed inoltre impedisce al giudice una valutazione complessiva del materiale probatorio e quindi contrasta con gli artt. 111 e 112 cost., tenuto conto che fine primario ed ineludibile del processo penale é la ricerca della verità (Corte Costituzionale n. 255/92).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/9/1997
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 L. 267/97, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 cost., nella parte in cui non consente, se non con l'accordo delle parti, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento connesso, e già acquisite al fascicolo del dibattimento in base alla previgente disciplina dell'art. 513 c.p.p. a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dello stesso imputato in procedimento connesso, nell'ipotesi in cui detto imputato, citato per il nuovo esame dibattimentale a norma del secondo comma dell'art. 6 L. 267/97, si avvalga nuovamente della facoltà di non rispondere, posto che la scelta del legislatore di far dipendere dalla volontà delle parti l'ingresso del materiale probatorio da sottoporre alla valutazione del giudice: 
a) viola i principi informatori del codice di rito (come la parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto delle parti e del p.m. ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice di assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato) e quindi contrasta con gli artt. 3 e 24 cost.; 
b) impedisce al giudice una valutazione complessiva del materiale probatorio e quindi contrasta con gli artt. 111 e 112 cost. tenuto conto che fine primario ed ineludibile del processo penale é la ricerca della verità (Corte Costituzionale n. 255/92); 
c) determina un'inspiegabile ed irragionevole disparità di trattamento rispetto al caso in cui ad avvalersi della facoltà di non rispondere sia l'imputato (laddove si ritiene sussistere l'ipotesi di sopravvenuta irripetibilità dell'atto con conseguente possibilità di applicazione dell'art. 512 c.p.p., norma che consente di dare senz'altro lettura delle precedenti relative dichiarazioni) e quindi contrasta con l'art. 3 cost.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/9/1997

ART. 514 C.P.P.
DIBATTIMENTO - LETTURE.

La lettura delle precedenti dichiarazioni in sede di esame del testimone è una lettura-contestazione ben diversa dalla lettura acquisizione, in quanto il nuovo testo dell’art. 500 cpv. c.p.p. consente di utilizzare il precedente difforme soltanto per valutare la credibilità della persona esaminata e non in chiave probatoria positiva.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 16/6/2003 n. 227/03

In caso di richiesta del difensore dell’imputato e nonostante l’opposizione del pubblico ministero, è acquisibile al fascicolo del dibattimento il verbale formato dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari e recante dichiarazioni spontanee dell’imputato perché il divieto di acquisizione di atti delle indagini preliminari al fascicolo del dibattimento è posto in favore della difesa dell’imputato e conseguentemente essa può abdicare ai diritti spettantile in caso di ritenuta necessità o utilità degli atti in questione, come nel caso in cui la possibilità di far emergere dati e circostanze favorevoli all’imputato risulti ostacolata da preclusioni di carattere processuale (nella specie, trattavasi di dichiarazioni spontanee rese dall’imputato alla polizia giudiziaria cui non era consentito deporre sul contenuto delle dichiarazioni medesime stante il divieto inderogabile di cui all’art. 62 c.p.p.).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 3/12/2001
La visione di filmati compiuti dalla polizia giudiziaria non contrasta con le norme di cui all’art. 514 comma 2 c.p.p. in quanto gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno realizzato il filmato siano previamente esaminati come testimoni, riferendo sulle vicende da loro accertate direttamente e poi indicando quali parti dei filmati si riferivano agli episodi narrati.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1996 N. 103/96
DIBATTIMENTO – LETTURE DI DICHIARAZIONI DI IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 514 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 cost., nella parte in cui non consentono, se non con l'accordo delle parti, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento connesso che al dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere perché la scelta del legislatore di far dipendere dalla volontà delle parti l'ingresso del materiale probatorio da sottoporre alla valutazione del giudice viola i principi informatori del codice di rito (come la parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto delle parti e del p.m. ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice di assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato) e quindi contrasta con gli artt. 3 e 24 cost. ed inoltre impedisce al giudice una valutazione complessiva del materiale probatorio e quindi contrasta con gli artt. 111 e 112 cost., tenuto conto che fine primario ed ineludibile del processo penale é la ricerca della verità (Corte Costituzionale n. 255/92).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/9/1997

ART. 516 C.P.P.
DIBATTIMENTO - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - CONDIZIONI.
È inammissibile la modifica dell'imputazione mediante nuova contestazione e conseguente riformulazione dell'imputazione originaria nell'ipotesi in cui la diversità del fatto fosse nota al pubblico ministero fin dal momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio perché condizione per la modifica legittima dell'imputazione é che la diversità del fatto risulti nel corso dell'istruzione dibattimentale (nella specie si é ritenuto fatto diverso la ricettazione il cui delitto presupposto consisteva nella sottrazione di documento in bianco dagli uffici di un comune anziché di un altro).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/3/1997 N. 123/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/3/1997 N. 156/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/11/1997 N. 432/97
DIBATTIMENTO - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE – CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE.
La data del commesso reato che sia indicata erroneamente nel decreto di citazione a giudizio può essere oggetto di correzione, senza che occorra attivare la procedura prevista per la modificazione dell’imputazione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 10/10/2001 IN PROC. N. 804/95 R.G.N.R.

ART. 521 C.P.P.
DIBATTIMENTO – DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO.
Anche in caso di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato indicato nell’imputazione il giudice può dare al fatto una diversa definizione giuridica (nella specie la diversa definizione giuridica non ha inciso sull’entità della pena concordata dalle parti).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/11/2001 N. 412/01

Dibattimento - correlazione tra imputazione e sentenza - mutamento del fatto.

Nel caso in cui l’imputato sia tratto a giudizio per il delitto di ricettazione ed all’esito dell’istruzione dibattimentale emergano indizi tali da farne presumere la responsabilità per il diverso delitto di furto, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, e non già condannare per furto, poiché il delitto di ricettazione ha una previsione più circoscritta e specifica nella quale non è possibile ritenere compresa quella del delitto di furto.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 24/7/2003
DIBATTIMENTO - CORRELAZIONE TRA IMPUTAZIONE E SENTENZA - MUTAMENTO DEL FATTO SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DI DIFESA - IRRILEVANZA.
Per aversi mutamento del fatto in sentenza, e conseguentemente violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/1996 N. 369/96
DIBATTIMENTO - CORRELAZIONE TRA IMPUTAZIONE E SENTENZA - MUTAMENTO DEL FATTO PROSPETTATO DALLO STESSO IMPUTATO - IRRILEVANZA.
Non può ravvisarsi immutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare in via eventuale una sua penale responsabilità per reato di gravità minore, dal momento che, in tal caso, l'imputato si é fatto carico automaticamente del suo assunto ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/1996 N. 369/96

 

Art. 523 c.p.p.

dibattimento – discussione - Parte civile - conclusioni.

Non costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile il deposito delle conclusioni scritte solo alla fine della discussione, a condizione che le stesse siano concordanti con le conclusioni orali formulate in precedenza (il tribunale ha sostenuto il principio che precede richiamando una massima della corte di cassazione relativa al caso, opposto, in cui le conclusioni fossero state presentate dapprima per scritto e quindi formulate oralmente dolo alla fine della discussione ed in cui non era stata ravvisata revoca implicita: Cassazione Sezione V, sent. 19/11/2001 n. 41141).

Tribunale di Sanremo, sent. 6/5/2003 n. 168/03

 

ART. 526 C.P.P.
DIBATTIMENTO – PROVE UTILIZZABILI AI FINI DELLA DELIBERAZIONE - DICHIARAZIONI DEL PROSSIMO CONGIUNTO – ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI ASTENSIONE - CONSEGUENZE.
La disciplina generale dell’art. 526 comma 1 bis c.p.p. deve essere applicata non solo agli imputati in procedimento connesso (o per reato collegato) ma anche ai prossimi congiunti che si avvalgano della facoltà di astensione dal deporre, per il che nel caso di esercizio della facoltà predetta in sede dibattimentale non sono utilizzabili ai fini della prova della colpevolezza dell’imputato le dichiarazioni già rese dal prossimo congiunto al p.m. nella fase delle indagini preliminari.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 9/11/2001
DIBATTIMENTO – PROVE UTILIZZABILI AI FINI DELLA DELIBERAZIONE - DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA – IRREPERIBILITÀ - CONSEGUENZE.
Ove la prova dell’accusa si esaurisca nella denuncia della persona offesa e questa si renda successivamente irreperibile, su di essa non può fondarsi la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato in quanto il denunciante, scomparendo, non lo mette in condizione di contraddirlo, posto che l’art. 526 comma 1 bis c.p.p., ricalcando il dettato dell’art. 111 Cost., stabilisce che la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 11/1/2002 N. 15/02

Dibattimento – prove utilizzabili ai fini della deliberazione - dichiarazioni della persona informata dei fatti – IRREPERIBILITà - conseguenze.

Ove la prova dell’accusa provenga da soggetto che per libera scelta si renda irreperibile al dibattimento e che abbia reso nella fase delle indagini preliminari dichiarazioni successivamente acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 512 c.p.p., tali dichiarazioni accusatorie sono valutabili esclusivamente ed eventualmente in utilibus cioè non inutilizzabili ai fini dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato.

Tribunale di Sanremo, sent. 14/1/2003 n. 9/03
DIBATTIMENTO – PROVE UTILIZZABILI AI FINI DELLA DELIBERAZIONE - DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA – ASSENZA – OMESSA RICHIESTA DI ESAME - CONSEGUENZE.
In caso di mancata comparizione al dibattimento della persona offesa, non è applicabile l’art. 526 comma 1 bis c.p.p. se l’imputato resti contumace, così rinunciando implicitamente all’esame della persona offesa non comparsa, e se il difensore non ne faccia richiesta, in quanto in tal caso non si versa nell’ipotesi di volontaria sottrazione della persona offesa all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2002 N. 203/02

ART. 530 C.P.P.
DIBATTIMENTO - ASSOLUZIONE – PROVA INSUFFICIENTE E PROVA CONTRADDITTORIA.
Si ha insufficienza della prova solo se la stessa non assume quella consistenza ed efficacia tale da poter fondare un’affermazione di responsabilità; mentre si ha contraddittorietà quando sussista l’equivalenza delle prove di reità con quelle di innocenza. Non si versa né nell’una né nell’altra ipotesi se il giudice svalorizza motivatamente determinate prove, di modo che esse non ritornano più nella valutazione complessiva del materiale probatorio che il giudice deve compiere ai fini della decisione (cfr. Cassazione 14/3/1997 Cass. pen. 1998, 2421).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/2/2002 N. 81/02
DIBATTIMENTO - ASSOLUZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO – DUBBI SULLA SUSSISTENZA.
Nel caso in cui le conclusioni dei periti nominati dal giudice escludano il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento mentre quelle dei consulenti del pubblico ministero lo affermino e le valutazioni dei primi siano idonee a far dubitare della fondatezza ed attendibilità di quelle dei secondi, debbono ritenersi mancanti prove certe in ordine all’incidenza causale della condotta sull’evento e si impone l’assoluzione dell’imputato (nella specie il contrasto tra i tecnici riguardava l’incidenza causale della realizzazione di un muro con tiranti sull’evento crollo di un muro adiacente).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/6/2000 N. 175/00
DIBATTIMENTO - ASSOLUZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO.
L’elemento soggettivo, in quanto costitutivo del reato al pari di quello oggettivo, deve considerarsi rilevante sotto il profilo della sussistenza del fatto, per tale intendendo il reato nel suo complesso. La sua mancanza, pertanto, porta ad escludere che il fatto reato sussista e non già semplicemente che costituisca reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/8/1991 N. 222/91
DIBATTIMENTO - ASSOLUZIONE – CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE - DUBBI SULLA SUSSISTENZA.
La sussistenza di un dubbio sulla esimente della legittima difesa ai sensi dell'art. 530 comma 3° c.p.p. opera a favore dell'imputato che pertanto deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/10/1994 N. 196/94
DIBATTIMENTO - ASSOLUZIONE - IMPUTATO SEDICENTE - DUBBI SULL'IDENTIFICAZIONE.
Deve essere pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto nel caso in cui l'imputato, cittadino extracomunitario, sia sedicente perché le sue generalità consistono unicamente in quelle dallo stesso dichiarate all'autorità inquirente, mediante esibizione di un falso permesso di soggiorno con un falso sigillo, senza alcuna possibilità di controllo effettivo e tali generalità non possono presumersi autentiche dovendo essere paventato il rischio di emanazione di una sentenza di condanna nei confronti di un innocente e ciò in ragione della possibilità che i dati forniti dall'autore del reato appartengano ad altra persona effettivamente esistente: pertanto, se da un lato é possibile procedere ex art. 66 c.p.p. nei confronti dell'autore del reato, sulla cui identità fisica non sussistano dubbi di sorta, tuttavia non può emettersi condanna nei confronti dell'imputato le cui generalità verosimilmente non corrispondono a quelle dell'effettivo autore del reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/3/1997 N. 41/97
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1997 N. 29/97 
in tema di identificazione a mezzo di falso visto di reingresso con falso sigillo
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/3/1997 N. 32/97 
in tema di identificazione a mezzo di falsa carta di identità con falso sigillo
Il processo nei confronti di imputato identificato mediante le sue dichiarazioni sulle generalità e quindi sedicente, non sottoposto ad alcun accertamento fotodattiloscopico e comunque in assenza di un idoneo sistema di rilevazione delle impronte digitali, può portare ad una condanna soltanto se questi sia detenuto e dunque sia certa l'identità fisica del colpevole che, non potendo godere del beneficio della pena sospesa, sarà costretto ad espiare per intero la pena: in tal senso deve essere interpretato l'art. 66 c.p.p., così assumendo rilievo non decisivo la veridicità o la falsità delle generalità declinate.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/1/1997 N. 25/97
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/5/1997 N. 112/97
In caso di imputato identificato mediante passaporto contraffatto e quindi sedicente, non sottoposto ad alcun accertamento fotosegnaletico o fotodattiloscopico, é impossibile avere certezza dell'identità reale della persona trovata in possesso di documento contraffatto, di tal che si impone l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto essendo dubbia la sua identificazione con la persona trovata in possesso di documento contraffatto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 21/1/1997 N. 18/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI BORDIGHERA, SENT. 17/1/1997 N. 10/97
In caso di imputato identificato mediante carta di identità esibita a funzionario di banca e non acquisita al fascicolo del dibattimento, neppure in copia, é impossibile avere certezza dell'identità reale della persona responsabile della presentazione di travellers cheque di provenienza furtiva, di tal che si impone l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto essendo dubbia la sua identificazione con la persona responsabile del fatto medesimo.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/1/1997 N. 29/97
Può essere applicato l'art. 66 comma 2 c.p.p., secondo cui l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, ivi compresa l'emissione di sentenza di condanna, quando sia certa l'identità fisica della persona, esclusivamente nel caso in cui quest'ultima sia stata identificata o direttamente da parte del giudice che ne abbia avuto la presenza al dibattimento o mediante accertamenti fotosegnaletici o fotodattiloscopici. Infatti, laddove la condanna sia eseguita nei confronti di persona estranea ai fatti, le cui generalità siano state declinate all'autorità procedente dall'autore del reato, sarà possibile accertare la non colpevolezza della prima mediante la comparazione dell'aspetto fisico e/o delle impronte digitali di questa con le fotografie e/o le impronte digitali del secondo.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1997 N. 106/97

 

ART. 538 C.P.P.
DIBATTIMENTO – CONDANNA – RISARCIMENTO DEI DANNI.

In tema di risarcimento del danno derivante dal reato non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova dell’ammontare del danno stesso ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza fino all’ammontare della somma liquidata (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 29/3/2001 n. 12634).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/10/2002 n. 428/02

Per la liquidazione in via equitativa del danno biologico si applica il sistema c.d. a punto di invalidità, con previsione delle fasce di età dei danneggiati, del demoltiplicatore in relazione a dette fasce e degli incrementi per punto di invalidità, prendendo inizialmente a base le tabelle create dal Tribunale di Milano ma tenendo conto che i risultati di dette tabelle ben possono essere modificati dal giudice del merito in forza della particolarità del caso concreto volta a volta prospettato (nella specie l’importo del danno biologico è stato aumentato del 20% in via equitativa per il particolare carattere doloso del fatto, rappresentato da lesione personale dolosa grave, in quanto determinativa di malattia per un tempo superiore ai quaranta giorni).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/3/1999 N. 48/99
DIBATTIMENTO – CONDANNA – RISARCIMENTO DEI DANNI - PROVVISIONALE.
E’ illegittima l’assegnazione di una provvisionale con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., perché in tale sentenza manca un’affermazione della responsabilità penale dell’imputato (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 23/2/1992 n. 1556, 28/12/1993 n. 11788, 12/11/1999 n. 13013; Sezione IV, sent. 26/3/1993 n. 3010, 16/1/1995 n. 306, 5/4/2000 n. 2, 1/2/2000 n. 4218, 2/6/2000 n. 6580).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/10/2001 N. 512/01
DIBATTIMENTO – CONDANNA – RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE.
Se al momento della pronuncia di primo grado il reato è estinto per prescrizione ed è quindi venuto meno il presupposto per la condanna ai danni ed alla provvisionale, il giudice di merito non ha il potere di decidere sull’azione civile (vedi per tutte Cass.n.195462 1.10.93).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/3/1999 N. 48/99

ART. 541 C.P.P.
DIBATTIMENTO – CONDANNA – SPESE RELATIVE ALL’AZIONE CIVILE.
Nella liquidazione delle spese e degli onorari del difensore di parte civile occorre avere riguardo non già ai parametri civilistici bensì alle tabelle previste per il rito penale, per le quali è prevista una richiesta ragguagliata ad una sola posizione processuale con la maggiorazione del 20% per ciascuna parte.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/10/2001 N. 512/01

 

ART. 552 C.P.P.
DIBATTIMENTO - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ.

Si ha nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa identificazione in modo certo dell’imputato nel caso in cui quest’ultimo sia uno straniero extracomunicatario sedicente e il pubblico ministero non sia in grado di esibire il verbale degli accertamenti fotosegnaletici compiuti dalla polizia giudiziaria sul medesimo imputato.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 11/10/2002

La mancata indicazione del luogo e della data del commesso reato non possono determinare la nullità del decreto di citazione a giudizio, a meno che non sia assolutamente possibile collocare nel tempo e nello spazio l’episodio criminoso.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 344/01
Non é nullo il decreto di citazione a giudizio che, preceduto dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio di cui all’art. 375 comma 3 c.p.p., sia stato seguito da un interrogatorio dell’imputato, detenuto per altra causa, che non sia stato documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e, come tale, sia inutilizzabile.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 28/2/2000 IN PROC. N. 2791/94/P N.R.
Non vi è nullità del decreto di citazione a giudizio notificato a imputato extracomunitario capace di esprimersi in italiano ma non anche di leggere la scrittura italiana in caso di omessa traduzione del decreto nella lingua madre del medesimo, qualora all’atto della prima contestazione dell’addebito abbia omesso di esercitare la facoltà di precisare tale propria incapacità o difficoltà di comprensione (nella specie, l’imputato aveva apposto la sua firma in calce al verbale di elezione di domicilio senza rappresentare tale sua incapacità o difficoltà di comprensione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 22/6/2001 IN PROC. N. 3688/00 R.G.N.R.
Non è nullo il decreto di citazione a giudizio privo della sottoscrizione dell’ausiliario del pubblico ministero, poiché tale irregolarità non rientra tra le nullità indicate tassativamente dall’art. 552 c.p.p. né concerne l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale ai sensi dell'art. 185 lettera b) c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 20/5/2002 IN PROC. N. 2813/01 R.G.N.R.
E’ nullo il decreto di citazione a giudizio con imputazione avente ad oggetto il delitto di ricettazione ove siano indeterminati la persona offesa e il delitto presupposto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 22/6/2001

Dibattimento - decreto di citazione a giudizio – interruzione della prescrizione.

Il decreto di citazione a giudizio privo della firma dell’ausiliario deve ritenersi inidoneo ad interrompere la prescrizione del reato.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 299/02

L’effetto interruttivo della prescrizione opera dal momento dell’emissione del decreto di citazione a giudizio, completo di tutti gli elementi essenziali, compresi quelli della lettera H dell’art. 552 c.p.p. (sottoscrizione del pubblico ministero e firma dell’ausiliario, avente quest’ultima lo scopo di autenticare la data dell’atto), e con il suo deposito il segreteria ha luogo l’effetto interruttivo (Cass. 22/12/1998 n. 2909).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 299/02

ART. 558 C.P.P.
ARRESTO - CONVALIDA - REQUISITI.
Non é convalidabile l'arresto operato dalla polizia giudiziaria allorché all'esito dell'udienza di convalida emergano incertezze gravi in ordine alla responsabilità dell'arrestato.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998 IN PROC. N. 335/98 R.G. PRET.

Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore per la presentazione dell’arrestato da parte del pubblico ministero all’udienza di convalida è sufficiente che entro tale termine avvenga la presentazione in udienza senza che occorra che l’udienza di convalida abbia inizio successivamente.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 9/7/2003 in proc. n. 2702/03 r.g.n.r.
ARRESTO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - GIUDIZIO ABBREVIATO - INTEGRAZIONE PROBATORIA.
Nel caso in cui il giudizio direttissimo sia trasformato in giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 452 c.p.p. non solo il pubblico ministero ma anche l’imputato può essere ammesso a richiedere l'integrazione probatoria allorché il giudice indichi alle parti temi nuovi o incompleti, dal momento che in tale caso trova applicazione l'art. 422 c.p.p.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998

ART. 567 C.P.P.
GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TERMINE A DIFESA.
La richiesta del termine a difesa e la sua concessione non precludono la richiesta di un rito alternativo (applicazione di pena su richiesta o giudizio abbreviato).
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998
GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SOSPENSIONE FERIALE.
Nel caso in cui il giudizio direttissimo sia chiamato durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e l'imputato non rinunci a tale sospensione l'udienza dibattimentale deve essere rinviata a data posteriore al 15 settembre.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998