ART. 328 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI – GIUDICE - PROCEDIMENTO PER DELITTI
DI CUI ALL'ART. 51 COMMA 3 BIS C.P.P.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 328 comma 1 bis c.p.p., nella parte in cui non
indica quale magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza
preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51
comma 3 bis c.p.p., in relazione all'art. 25 comma 1 Cost. (questione dichiarata
manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale con ordinanza 23/10/1995
n. 481)
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994 CIT. IN SENT. 17/12/1996 N. 379/96
ART. 336 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - QUERELA - REQUISITI.
La frase "intendo querelarmi" contenuta in un processo verbale di esame
testimoniale integra formalmente un atto di querela perché il termine
"intenzione" non indica solo un moto dell'animo finalizzato ad una qualche
determinazione ma è anche sinonimo di volontà di proposito,
cioé di concreta ed attuale volizione e tale premessa linguistica
va tenuta presente per interpretare l'effettiva volontà della persona
offesa all'atto della formulazione della frase; inoltre il contesto in
cui tale frase si inserisce, le modalità espositive e le vicende
antecedenti sono tutti elementi che inducono ad interpretare le parole
della persona offesa quale effettiva volontà di ottenere la punizione
dei responsabili dei reati commessi in suo danno. In definitiva il convincimento
del Tribunale si fonda sull'applicazione dei criteri ermeneutici di cui
agli artt.1362 ss. c.c.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/7/1994 N. 138/94
Può parlarsi di formale querela nel caso della sottoscrizione
del verbale di polizia espressamente qualificato "denuncia-querela" che
pure non contenga l'esplicita enunciazione della volontà di perseguire
il denunciato ma dal cui contenuto sia comunque desumibile la volontà
del denunciante di chiedere la punizione del reo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/11/1994 N. 202/94
Anche
se la volontà di proporre querela può ritenersi implicita nella stessa
esposizione dei fatti da parte della persona offesa , dalla denuncia deve
però risultare, in modo inequivoco, la precisa volontà del denunciante di
veder perseguito il denunciato e quindi non può ravvisarsi querela in un
esposto che contenga la semplice narrazione dell’episodio senza accenno
alcuno all’intenzione che si proceda penalmente contro il reo (cfr.
Cassazione 4/3/1981 in Giust. Pen. 1982, II, 36).
Tribunale
di Sanremo, sent. 25/2/2003 n. 63/03
La
mancanza di formule sacramentali nell’atto di querela fa sì che possa
essere attribuito tale valore ad un qualunque atto dal quale sia dato evincere
una manifestazione della volontà di chiedere l’accertamento della
responsabilità del colpevole, circostanza che può anche essere desunta da
comportamenti susseguenti alla stesura dell’atto: cfr. Cassazione 86/172884
(nella specie il giudice ha valorizzato la circostanza che la persona offesa
si era presentata all’udienza dibattimentale, così dimostrando interesse al
procedimento contro l’imputato).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/4/2003 n. 138/03
INDAGINI PRELIMINARI - QUERELA – TITOLARITÀ DEL DIRITTO.
L’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, prevista
dall’art. 337 comma 3 c.p.p., non costituisce condizione di validità
della querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica,
di un ente o di un’associazione perché quando il querelante si qualifica
come soggetto cui la rappresentanza compete ex lege deve ritenersi implicito
ed automatico il riferimento alla norma giuridica quale fonte del potere:
cfr. Cassazione Sezione V, sent. 11/6/1999 n. 7599 (nella specie, il giudice
ha escluso la legittimazione in capo ad un querelante qualificatosi genericamente
“mandatario” e non legale rappresentante di una s.p.a.).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/5/2002 N. 275/02
Nelle società di capitali il diritto di querela può essere
validamente esercitato, oltre che dal consiglio di amministrazione, anche
dal consigliere delegato, in virtù della delega generale prevista
dall’art. 2381 c.c. (cfr. Cassazione sezione II, sent. 6/6/1991).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 7/7/1998
N. 229/98
In caso di appropriazione indebita delle somme di una società
di cui sia socio il querelante, non rileva che lo stesso ometta di specificare
nell’atto di querela di agire nella veste di rappresentante della società
medesima.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01
ART. 337 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - QUERELA – LEGITTIMAZIONE.
L’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, prevista
dall’art. 337 comma 3 c.p.p., non costituisce condizione di validità
della querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica,
di un ente o di un’associazione perché quando il querelante si qualifica
come soggetto cui la rappresentanza compete ex lege deve ritenersi implicito
ed automatico il riferimento alla norma giuridica quale fonte del potere:
cfr. Cassazione Sezione V, sent. 11/6/1999 n. 7599 (nella specie, il giudice
ha escluso la legittimazione in capo ad un querelante qualificatosi genericamente
“mandatario” e non legale rappresentante di una s.p.a.).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/5/2002 N. 275/02
Nelle società di capitali il diritto di querela può essere
validamente esercitato, oltre che dal consiglio di amministrazione, anche
dal consigliere delegato, in virtù della delega generale prevista
dall’art. 2381 c.c. (cfr. Cassazione sezione II, sent. 6/6/1991).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 7/7/1998
N. 229/98
In caso di appropriazione indebita delle somme di una società
di cui sia socio il querelante, non rileva che lo stesso ometta di specificare
nell’atto di querela di agire nella veste di rappresentante della società
medesima.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01
INDAGINI PRELIMINARI - QUERELA – PRESENTAZIONE.
Laddove vi sia incertezza sul soggetto depositante o inoltrante l'atto
di querela e sulle modalità di presentazione di tale atto non è
dato ritenere che la querela sia stata inoltrata volontariamente dalla
persona offesa, non essendo sufficiente a tal fine la redazione e la sottoscrizione
dell'atto (nella specie la querela recava un timbro indicante "depositato/pervenuto
nella segreteria della Procura della Repubblica c/o la Pretura Circ.le
di Milano").
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 26/1/1999
N. 36/99
E’ validamente presentata la querela che sia stata raccolta dalla polizia
giudiziaria mediante apposita relazione in cui risulta identificata
la persona del querelante (nella specie è stato ritenuto irrilevante
che nella relazione non siano riportati gli estremi del documento di identificazione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 28/2/2000 IN PROC. N. 2791/94/P N.R.
ART. 340 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - QUERELA - REMISSIONE.
L'omessa
comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di
querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento,
formulato dal giudice, che la sua assenza all'udienza successiva sarebbe stata
interpretata in tal senso (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 27/8/2001 del n
31.963).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 5/4/2002 n. 204/02
L’avvenuta
remissione della querela è idonea ex se a produrre l’effetto estintivo del
reato ove l’imputato non adempia ex art. 155 c.p. al prescritto onere di
ricusazione, in forma espressa o tacitamente, mediante fatti incompatibili con
la volontà di accettare la remissione.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 18/1/2002 n. 42/02
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 5/4/2002 n. 204/02
Ricusa
tacita del querelato alla remissione di querela si ha solo quando il medesimo
compie atti incompatibili con la volontà di accettare la remissione (nella
specie, la mera inerzia del querelato è stata ritenuta idonea ad integrare
gli estremi dell’accettazione tacita).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002 n. 491/02
Si ha estinzione del reato per intervenuta remissione della querela
anche nel caso in cui tale remissione non sia seguita da una formale accettazione
da parte dell'imputato, sempre che dagli atti non sia desumibile alcun
rifiuto della remissione medesima.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 22/11/1996 N. 466/96
CFR. PRETORE DI SANREMO, SENT. 29/11/1996 N. 474/96
Art.
342 c.p.
INDAGINI PRELIMINARI -
richiesta DI PROCEDIMENTO.
E’
legittima la richiesta di procedimento firmata non già dal ministro
personalmente ma dal direttore generale degli affari penali del ministero
"per il ministro" ovvero su delega rilasciata da questi nell’ambito
del rapporto organico.
Tribunale
di Sanremo, sent. 26/11/1991 n. 282/91
Pur
essendo ammissibile la richiesta di procedimento per relationem e senza
specificazione dei delitti cui si riferisce, una richiesta di procedimento
deve pur sempre ritenersi limitata al fatto reato formante oggetto della
documentazione richiamata dalla richiesta medesima.
Tribunale
di Sanremo, sent. 26/11/1991 n. 282/91
Nel
caso in cui l’imputato straniero sia sorpreso all’ingresso nel territorio
nazionale con beni di provenienza da delitto e dichiari di averne conseguito
la disponibilità all’estero, deve ritenersi che la ricettazione sia stata
commessa all’estero, con conseguente applicazione dell’art. 10 c.p. che
rende necessaria la richiesta del ministro di grazia e giustizia a pena di
improcedibilità.
Tribunale
di Sanremo, sent. 25/9/1990 n. 293/90
ART. 350 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ AD INIZIATIVA DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI – DICHIARAZIONI SPONTANEE - UTILIZZABILITÀ.
Le dichiarazioni spontanee dell’indagato sono utilizzabili nel giudizio
abbreviato (cfr. Cassazione sezione VI, sent. 4/11/1993 n. 9942; sezione
III, sent. 16/6/1994 n. 7072).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/2/1999 N. 24/99
Le dichiarazioni confessorie rese nell’immediatezza non possono costituire
fonte di prova a carico dell’imputato ove non risulti che sono state rese
spontaneamente o alla presenza del difensore.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/11/1999 N. 155/99
Art.
354 c.p.p.
indagini
preliminari – accertamenti urgenti.
L’analisi
dell’ARPAL sugli alimenti dell’imputato non deve essere necessariamente
preceduta dalla notifica dell’avviso di inizio delle operazioni ove queste
ultime siano ripetibili cioè ove gli alimenti da analizzare non siano
rapidamente alterabili (nella specie, il tribunale, nell’enunciare la
massima in esame, ha evidenziato che l’imputato aveva ricevuto comunicazione
del risultato dell’analisi e non aveva proposto l’istanza di revisione
prevista dal comma 4 dell’art. 1 della L. 283/62).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/3/2002 n.
171/02
Art.
360 c.p.p.
indagini
preliminari – accertamenti tecnici non ripetibili - avviso.
L’analisi
dell’ARPAL sugli alimenti dell’imputato non deve essere necessariamente
preceduta dalla notifica dell’avviso di inizio delle operazioni ove queste
ultime siano ripetibili cioè ove gli alimenti da analizzare non siano
rapidamente alterabili (nella specie, il tribunale, nell’enunciare la
massima in esame, ha evidenziato che l’imputato aveva ricevuto comunicazione
del risultato dell’analisi e non aveva proposto l’istanza di revisione
prevista dal comma 4 dell’art. 1 della L. 283/62).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/3/2002 n.
171/02
indagini
preliminari – accertamenti tecnici non ripetibili – riserva di incidente
probatorio.
In
caso di accertamento tecnico non ripetibile la nomina di un consulente tecnico
da parte dell’indagato non pregiudica la precedente riserva di promuovere
incidente probatorio formulata dal medesimo imputato, di talchè non può
ritenersi acquisibile agli atti un accertamento tecnico disposto dal P.M.
nonostante la predetta riserva ove quest’ultima sia stata legittimamente
opposta.
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 5/5/2003 in proc. n. 664/96 r.g.n.r.
ART. 371 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI – COLLEGAMENTO TRA PROCEDIMENTI.
Nel caso in cui il teste affermi di avere detto il falso nelle dichiarazioni
rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, con ciò
facendo emergere indizi di reità a suo carico, il suo esame deve
essere sospeso con la nomina di un difensore ai sensi dell’art. 210 c.p.p.
(per il quale si applicano le garanzie dell’imputato in procedimento connesso
all’imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma 2 lettera b) in
relazione alla medesima disposizione dell’art. 371 comma 2 lettera b c.p.p.
(per il quale è collegato il procedimento per un reato la cui prova
influisca sulla prova di un altro reato).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/1/2001 IN PROC. N. 436/93/21 R.G.N.R.
ART. 375 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - INTERROGATORIO – AVVISO – MODALITÀ
DI DOCUMENTAZIONE.
Non é nullo il decreto di citazione a giudizio che, preceduto
dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio di cui all’art.
375 comma 3 c.p.p., sia stato seguito da interrogatorio di persona detenuta
per altra causa non documentato integralmente con mezzi di riproduzione
fonografica o audiovisiva e, come tale, inutilizzabile.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 28/2/2000 IN PROC. N. 2791/94/P N.R.
ART. 382 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO - FLAGRANZA.
Non é convalidabile l'arresto operato dalla polizia giudiziaria
allorché all'esito dell'udienza di convalida emergano incertezze
gravi in ordine alla responsabilità dell'arrestato.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998 IN PROC. N. 335/98 R.G. PRET.
Art.
386 c.p.p.
indagini
preliminari - Arresto – comunicazione al difensore.
Non
è nullo il verbale di arresto nel caso in cui non sia data immediata
comunicazione dello stesso al difensore dell’arrestato, non rientrando tale
violazione tra quelle previste dall’art. 178 c.p.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 9/4/2003
ART. 391 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI – ARRESTO – INTERROGATORIO DI GARANZIA – IMPEDIMENTO
DELL’INDAGATO.
Nel caso in cui l'interrogatorio della persona arrestata non abbia
luogo all’udienza di convalida a causa dell’assoluto impedimento dello
stesso indagato, trova applicazione la disciplina dell’art. 294 comma 2
c.p.p. secondo cui il giudice dà atto dell’impedimento con decreto
motivato e il termine per l`interrogatorio decorre nuovamente dalla data
in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell`impedimento
o comunque accerta la cessazione dello stesso (tenuto conto che occorre
comunque assumere l’interrogatorio di garanzia alla luce del comma 1 dello
stesso art. 294 c.p.p., per il quale il giudice deve procedere all`interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare in carcere se non vi ha proceduto
nel corso dell`udienza di convalida dell`arresto o del fermo di indiziato
di delitto).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 3/7/2000 IN PROC. N. 3645/2000
R.G.N.R.
ART. 392 C.P.P.
INDAGINI PRELIMINARI – INCIDENTE PROBATORIO – FUTURA IRREPERIBILITA'
DEL TESTE.
Può essere acquisita ex art. 512 c.p.p. la denuncia, ricevuta
dalla polizia giudiziaria, che provenga da persona offesa non comparsa
al dibattimento, in quanto resasi irreperibile nelle more del procedimento,
e ciò ancorchè si tratti di straniero sedicente, in quanto
la condizione di straniero senza documenti non implica di per sé
la prognosi di una sua futura irreperibilità, presupposto che peraltro
è inidoneo a fondare una richiesta di incidente probatorio, non
rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 392
c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/1/2002 N. 15/02
ART. 417 C.P.P.
UDIENZA PRELIMINARE – RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - REQUISITI.
La data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio
del fatto, che non può determinare di per sé l’incompletezza
dell’enunciazione del fatto medesimo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21
R.G.N.R.
Non è consentito al giudice per l’udienza preliminare, il quale
pure ravvisi la genericità dell’imputazione, dichiarare la nullità
della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 178 lettera b) e c) c.p.p.
e disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, atteso che
per la difettosità dell’enunciazione del fatto (che pure costituisce
uno dei requisiti formali della richiesta ex art. 417 lettera b) non è
prevista alcuna nullità ed è invece consentito nel corso
dell’udienza preliminare procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni
dell’imputazione che si rendano necessarie ex art. 423 c.p.p.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21
R.G.N.R.
ART. 420 TER C.P.P.
Dibattimento
– impedimento – generalità.
L’art.
420 ter c.p.p. distingue tra la situazione prevista al primo comma, in cui
risulta obiettivamente che l’assenza dell’imputato è dovuta ad assoluto
impedimento, nel qual caso il giudice ha il potere-dovere di rinviare il
procedimento, e la situazione prevista al secondo comma, in cui appare solo la
probabilità che l’assenza sia dovuta ad assoluto impedimento, nel qual caso
detta probabilità viene liberamente apprezzata dal giudice e non può formare
oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione: cfr. Cass.
8305/90, 10633/92 (nella specie, il giudice ha affermato che in caso di
impedimento dell’imputato per motivi di salute la distinzione tra una
situazione e l’altra dipende dal contenuto delle attestazioni o delle
certificazioni prodotte e che non è ravvisabile la probabilità di un
assoluto impedimento nel caso in cui la difesa dell’imputato produca un
certificato rilasciato da un’amministrazione ospedaliera attestante soltanto
il ricovero in ospedale senza ulteriori indicazioni, perché in tal caso vi è
una totale impossibilità per il giudice di esaminare la natura dell’infermità
e di valutare il carattere impeditivo).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 17/1/2002 n. 8/02
DIBATTIMENTO – IMPEDIMENTO – DETENZIONE PER ALTRA CAUSA DELL’IMPUTATO.
In caso di detenzione dell'imputato per altra causa, per precludere
la possibilità giuridica di svolgimento del giudizio in contumacia
ed inficiarlo di nullità assoluta è necessario che lo stato
di detenzione risulti provato con idonea certezza allo stato degli atti,
nel momento cioè in cui il giudice è chiamato nel dibattimento
a valutare la mancata comparizione dell'imputato (cfr. Cassazione
20/12/1989 in Cass. pen. 1991, 442).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/7/1995
È legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto
per altra causa, al quale risulti notificata regolarmente la citazione,
perché la presunzione di conoscenza di quest'atto da parte
dell'imputato comporta per il medesimo anche l'impegno di rendere noto
all'autorità procedente lo stato di detenzione, onde si possa provvedere
tempestivamente per il suo accompagnamento in udienza o raccogliere la
sua dichiarazione di non volere presenziare al giudizio (cfr. Cassazione
2/6/1992 in Cass. pen. 1993, 2017).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/7/1995
DIBATTIMENTO – IMPEDIMENTO – DETENZIONE ALL’ESTERO DELL’IMPUTATO.
Ove l’imputato risulti detenuto all’estero per reati ivi commessi,
lo stesso deve essere considerato legittimamente impedito ai sensi dell'art.
486 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/3/1996
DIBATTIMENTO - IMPEDIMENTO – CONCORRENTE IMPEGNO PROFESSIONALE DEL
DIFENSORE.
Il legittimo impedimento del difensore per impegno professionale in
altro procedimento dà luogo a un'impossibilità assoluta a
comparire ai sensi dell'art. 486 n. 5 c.p.p. Tuttavia al fine di evitare
dilazioni in danno di un regolare funzionamento dell'attività giudiziaria,
occorre che la prospettazione, da parte del difensore, dell'impedimento
con la richiesta di rinvio avvenga non appena sia conosciuta la contemporaneità
dei diversi impegni con l'indicazione della essenzialità dell'espletamento
della funzione anche per l'eventuale assenza di altro codifensore e l'impossibilità
di avvalersi di un sostituto (Cassazione sezione I, sent. 23/11/1995 n.
4512).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/3/1996
Il
legittimo impedimento del difensore per impegno professionale in altro
procedimento dà luogo a un'impossibilità assoluta a comparire ai sensi
dell'art. 486 n. 5 c.p.p. solo a condizione che nella relativa comunicazione
al giudice sia adeguatamente motivata dal difensore l’impossibilità di fare
ricorso ad un sostituto processuale sia nel processo ove l’impedimento è
fatto valere sia nel processo impediente.
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 8/11/2002
DIBATTIMENTO - IMPEDIMENTO - ASTENSIONE DEL DIFENSORE.
L'astensione dalle udienze del difensore costituisce legittimo impedimento
nel caso dell'imputato libero, ma non anche in quello dell'imputato detenuto.
In tale ultimo caso l'astensione, ancorché consentita dall'imputato
e riconosciuta dal codice di autoregolamentazione, comporta un pregiudizio
in termini di libertà personale dell'imputato tale da non consentire
il rinvio del dibattimento (nella specie il difensore di fiducia astenutosi
é stato sostituito d'ufficio).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 6/5/1997 PROC. N. 54/97 R.G.T.
ART. 420 QUATER C.P.P.
DIBATTIMENTO – CONTUMACIA.
È legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto
per altra causa, al quale risulti notificata regolarmente la citazione,
perché la presunzione di conoscenza di quest'atto da parte
dell'imputato comporta per il medesimo anche l'impegno di rendere noto
all'autorità procedente lo stato di detenzione, onde si possa provvedere
tempestivamente per il suo accompagnamento in udienza o raccogliere la
sua dichiarazione di non volere presenziare al giudizio (cfr. Cass. 2.6.1992,
Rotondo, Cass. pen. 1993, 2017).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/7/1995
Art.
425 c.p.p.
udienza
preliminare – sentenza di non luogo a procedere.
I
gravi indizi di colpevolezza che sono alla base dell’applicazione di misure
cautelari rappresentano qualcosa di diverso, e di meno consistente, rispetto a
quanto necessario per il rinvio a giudizio e ovviamente ancor più distanti
dagli elementi occorrenti per l’affermazione di penale responsabilità.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 4/12/2002 n. 391/02
ART. 429 C.P.P.
UDIENZA PRELIMINARE – DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI.
La data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio
del fatto, che non può determinare di per sé l’incompletezza
dell’enunciazione del fatto medesimo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21
R.G.N.R.
La mancanza della data e del luogo del commesso reato determina nullità
del decreto che dispone il giudizio solo quando non è possibile
collocare nel tempo e nello spazio l’episodio contestato mentre tale mancanza
è irrilevante quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami
contenuti nel decreto risulti chiaramente in tutti i suoi termini quale
è il fatto per cui il giudizio è stato disposto: nella specie
la richiesto di rinvio a giudizio richiamava in ogni capo di imputazione
le intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui l’imputazione era scaturita
e ciò era stato considerato sufficiente all’inquadramento degli
episodi criminosi nello spazio e nel tempo (Cassazione n. 6276/96, 11304/93).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21
R.G.N.R.
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
La mancata indicazione del luogo e della data del commesso reato non
possono determinare la nullità del decreto di citazione a giudizio,
a meno che non sia assolutamente possibile collocare nel tempo e nello
spazio l’episodio criminoso.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 344
La data di consumazione del preteso reato non costituisce elemento
essenziale del fatto la cui assenza determini nullità del decreto
che dispone il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 IN PROC. N. 440/96/21 R.G.N.R.
Laddove nel decreto che dispone il giudizio non vi sia indicazione
dei correi e dei soggetti a cui vantaggio siano compiute le presunte condotte
delittuose deve ritenersi impedito l’effettivo esercizio del diritto di
difesa e conseguentemente nullo il decreto che dispone il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 IN PROC. N. 440/96/21 R.G.N.R.
La tecnica di circoscrivere il fatto reato mediante il richiamo alla
fonte probatoria su cui l’accusa si fonda non solo non costituisce violazione
della disciplina dettata dall’art. 429 c.p.p. ma anzi agevola l’esercizio
del diritto di difesa, consentendo l’individuazione specifica del momento
e del luogo in cui il presunto fatto è stato accertato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Nel caso in cui nel decreto che dispone il giudizio siano contestate
ipotesi di reato associativo in forma schematica, che riproducano la fattispecie
astratta prevista dalla legge, non è comunque violato il diritto
di difesa se vi sia delimitazione nel tempo e nello spazio della condotta
ascritta all’imputato, e comunque se l'imputazione sia ulteriormente circoscritta
dall'indicazione di reati fine.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/3/1996
Nessuna rilevanza ha la circostanza che l’imputazione relativa ai c.d.
reati fine in un procedimento avente ad oggetto gli stessi reati nonché
il reato associativo non faccia menzione di alcuni imputati, ove tali reati
fine siano ascritti in concorso a tutti gli imputati e di essi sia indicato
l’autore materiale.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994
E’ nullo il decreto che dispone il giudizio nella parte relativa all’imputazione
di bancarotta fraudolenta nel caso in cui il provvedimento di rinvio a
giudizio sia emesso in assenza e comunque prima della declaratoria fallimentare,
in quanto l’imputazione deve ritenersi incompleta ove non contenga riferimenti
alla sentenza di fallimento, che del reato di bancarotta è elemento
essenziale e non mera condizione di procedibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/12/1999 IN PROC. PEN. 458/99 R.G.N.R.
UDIENZA PRELIMINARE – DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - COMPETENZA.
L'art. 328, comma 1 bis, c.p.p., non definisce specificamente quale
giudice debba svolgere le funzioni di G.U.P. nel procedimenti per i delitti
di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. e, ove sia intesa nel senso che il
G.I.P. distrettuale può anche definire nel merito tali procedimenti,
tale disposizione appare presupporre un giudice non preventivamente e con
certezza predeterminato, poiché esso sarebbe individuato solo in
forza della completa obliterazione del criterio del locus commissi delicti
in favore del criterio derogativo, come tale eccezionale: pertanto, deve
essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 328, comma 1 bis, c.p.p.
nella parte in cui non indica quale magistrato debba svolgere le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti relativi
ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. in relazione all'art.
25 Cost., comma 1 (questione dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale
con ordinanza 23/10/1995 n. 481).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994
Poiché a fronte dell'eccezione di incompetenza del G.U.P. distrettuale
nei procedimenti per delitti di cui all’art. 51 comma 3 c.p.p. il Tribunale
non dispone di strumenti normativi che gli consentano di trarre le dovute
conseguenze dalla ritenuta violazione dei criteri attributivi di competenza
- non essendo ipotizzabile alcuna nullità del decreto che dispone
il giudizio avendo il legislatore intenzionalmente omesso di prevedere
tale sanzione per l'inosservanza delle norme sulla competenza per materia
(arg. ex art. 34 c.p.p. 1930, la cui previsione non è richiamata
dal legislatore del 1988) - deve essere dichiarata rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
22 e 23 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 comma 2 e 25 comma 1 Cost.,
nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento possa delibare
la questione di incompetenza del G.U.P. distrettuale, già eccepita
nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in dibattimento (questione
dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza 23/10/1995
n. 481).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994
ART. 431 C.P.P.
UDIENZA PRELIMINARE - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO.
In caso del mancato inserimento dell’atto di querela nel fascicolo
per il dibattimento ai sensi dell’art. 431 c.p.p., ove le parti omettano
di chiedere l’inserimento della stessa in limine ex art. 491 c.p.p., le
stesse decadono dalla facoltà di chiedere detto inserimento e il
giudice non può disporre l’acquisizione dell’atto in questione ai
sensi dell’art. 507 c.p.p. in quanto tale norma, di carattere eccezionale
e quindi inapplicabile per analogia, consente di disporre d’ufficio l’assunzione
solo di "nuovi mezzi di prova" e non anche dell’atto di querela, che é
privo di qualsivoglia efficacia probatoria.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/7/1992 N. 98/92
ART. 438 C.P.P.
GIUDIZIO ABBREVIATO - PRESUPPOSTI.
L’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, una volta introdotto
il rito abbreviato e così delineato con certezza e con il concorso
della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione,
non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti
la validità degli atti e l’utilizzabilità degli elementi
probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, deve essere confermata
anche dopo le modifiche normative introdotte in tema di giudizio abbreviato
che hanno escluso la subordinazione dello stesso alla valutazione di definibilità
allo stato degli atti da parte del giudice, perché la ratio di tale
interpretazione risiede sempre nella facoltà concessa all’imputato
di poter invocare la diminuzione della pena quale corrispettivo dell’utilizzabilità
di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ai fini
della decisione (il giudice ha così precisato che è onere
dell’interessato eccepire l’eventuale illegittima acquisizione di atti
processuali preliminarmente e cioè prima dell’introduzione del procedimento
speciale).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/8/2001 N. 466/01
Giudizio
abbreviato – richiesta condizionata.
In
caso di richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un’integrazione
probatoria necessaria ai fini della decisione e costituita da prova
testimoniale nonchè di ammissione del rito unitamente alla prova, deve essere
dichiarata la decadenza della prova medesima per difetto di citazione del
teste da escutere e conseguentemente deve essere revocata l’ordinanza di
ammissione del giudizio abbreviato condizionato alla detta prova costituenda,
anche se nel caso di successiva richiesta di giudizio abbreviato ordinario il
giudice può procedere ad integrazione probatoria.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 17/1/2002 n. 8/02
ART. 440 C.P.P.
GIUDIZIO ABBREVIATO - DIMINUENTE.
Ai fini dell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art.
442 c.p.p., consentita al tribunale a seguito della sentenza n. 23/92 della
corte costituzionale, é ingiustificato il diniego del giudice per
le indagini preliminari al giudizio abbreviato che sia motivato in base
alla necessità di sopperire alle carenze probatorie, allorché
nulla di nuova sia emerso dall'istruttoria dibattimentale.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
Ai fini dell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art.
442 c.p.p., consentita al tribunale a seguito della sentenza n. 81/91 della
corte costituzionale, é ingiustificato il diniego del pubblico ministero
al giudizio abbreviato, allorché tutto il materiale probatorio utilizzato
per la decisione dibattimentale era già noto all'epoca dell'udienza
preliminare, non essendo emerso alcun fatto nuovo nel corso del dibattimento.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/3/1995 N. 44/95
ART. 444 C.P.P.
PATTEGGIAMENTO - OGGETTO DELL'ACCORDO.
L'applicazione della pena su richiesta, disciplinata dagli artt. 444
ss. c.p.p., può anche avvenire con riferimento soltanto ad alcuni
dei reati oggetto di imputazione, con conseguente svolgimento del rito
ordinario per i restanti capi di imputazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 27/3/1998 IN PROC. N. 1105/96/21
R.G.N.R.
Patteggiamento
- natura della richiesta.
La
sentenza irrevocabile di patteggiamento sottende un’ammissione di
responsabilità dell’imputato che faccia richiesta di applicazione della
pena.
Tribunale
di Sanremo, sent. 21/1/2003 n. 17/03
PATTEGGIAMENTO – DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO.
Anche in caso di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.
in relazione al reato indicato nell’imputazione il giudice può dare
al fatto una diversa definizione giuridica (nella specie la diversa definizione
giuridica non ha inciso sull’entità della pena concordata dalle
parti).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/11/2001 N. 412/01
PATTEGGIAMENTO - PARTE CIVILE.
Anche in caso di costituzione di parte civile avvenuta dopo l'accordo
sulla pena raggiunto tra l'imputato e il pubblico ministero nella fase
delle indagini preliminari sussiste l'interesse di quest'ultima a esercitare
l'azione civile in sede penale tenuto conto dell'esigenza di recuperare
le spese. Queste ultime peraltro sono limitate alle spese occorrenti per
la costituzione di parte civile e quindi non comprendono le spese anteriormente
sostenute in qualità di mera persona offesa (nella specie, nella
successiva sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444
c.p.p. l'imputato é stato condannato a rifondere alla parte civile
le sole spese strettamente occorse per costituirsi parte civile mentre
sono state escluse le spese per onorari del consulente tecnico della persona
offesa).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 8/6/1998 IN PROC. N. 678/97/21
R.G.N.R.
Il regime normativo disciplinante il c.d. rito del patteggiamento in
limine litis consente alla parte civile di interloquire solo in ordine
alle spese di costituzione e difesa e non anche in ordine al calcolo della
pena prospettato da pubblico ministero e imputato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/12/1996 N. 371/96
ART. 445 C.P.P.
PATTEGGIAMENTO – PENE ACCESSORIE - ORDINE DI RIMESSIONE IN PRISTINO.
L’ordine di rimessione in pristino previsto dall’art. 1 sexies D.L.
27/6/1985 n. 312, convertito con modifiche nella L. 431/85, costituisce
esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria
ed esclusiva e non meramente surrogatoria di un corrispondente dovere della
pubblica amministrazione (come avviene invece con riguardo all’ordine di
demolizione di cui all’art. 7 L. 47/85): detto ordine, pertanto, ha natura
non già di sanzione penale accessoria o amministrativa ma è
assimilabile ad una vera e propria sanzione penale, di tipo principale;
ne consegue la piena possibilità di subordinare al suo adempimento
la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
e l’obbligatorietà della sua imposizione anche con sentenza di applicazione
di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (cfr. Cassazione Sezione III, sent.
22/2/1993 n. 1585).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 185/99
patteggiamento
– pene accessorie - demolizione.
All’applicazione
della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in relazione ad un reato edilizio
(art. 20 lett. b L. 47/85) consegue la sanzione amministrativa della
demolizione dell’opera abusiva ai sensi dell’art. 7 L. cit.
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/7/2001 n. 258/01
patteggiamento
– pene accessorie
– sospensione della patente di guida.
In caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.
per il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere applicata la sospensione
della patente di guida, in quanto sanzione amministrativa accessoria ex
art. 186 c.d.s.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/2/2001 N. 99/01
In
caso di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 ss. c.p.p. per il reato
di guida in stato di ebbrezza deve essere ordinata la sospensione della
patente di guida (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 21/7/1998 n. 8488).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 n. 61/03
PATTEGGIAMENTO – MISURE DI SICUREZZA - CONFISCA.
In caso di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 ss. c.p.p.
per il reato di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato
motivo, di una mazza da baseball avente lunghezza di 80 cm, deve essere
ordinata la confisca e la sua distruzione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/10/1996
N. 414/96
PATTEGGIAMENTO – RECIDIVA.
La recidiva è correttamente contestata anche nel caso in cui
il precedente penale consista in una sentenza di applicazione di pena su
richiesta ex art. 444 c.p.p. atteso che, secondo quanto previsto espressamente
dall’art. 445 c.p.p., tale sentenza “salve diverse disposizioni di legge
… è equiparata ad una pronuncia di condanna”.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/1999 N. 21/99
ART. 446 C.P.P.
PATTEGGIAMENTO – RICHIESTA – PROCURA SPECIALE.
Anche quando sia stato conferito dall’imputato al difensore designato
il potere di presentare al giudice richiesta di applicazione di pena ex
art. 444 c.p.p. anche a mezzo di sostituto processuale, la stessa richiesta,
formulata dal sostituto successivamente indicato dal difensore, non è
ammissibile in quanto la predetta richiesta è atto personalissimo
e in tanto può essere delegata ad un terzo in quanto contenga in
modo preciso il soggetto investito dei poteri rappresentativi (nella specie
è stata ritenuta insufficiente ai fini della richiesta di rito alternativo
la procura speciale contenente il conferimento del potere di presentare
richiesta ex art. 444 c.p.p. anche a mezzo di sostituti senza tuttavia
indicare nominativamente il sostituto, ciò costituendo un conferimento
“in incertam personam”).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 12/11/2001 IN PROC. N. 10372/01 R.G.N.R.
ART. 451 C.P.P.
GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TERMINE A DIFESA.
La richiesta del termine a difesa e la sua concessione non precludono
la richiesta di rito alternativo (patteggiamento o giudizio abbreviato).
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998
GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SOSPENSIONE FERIALE.
Nel
caso in cui il giudizio direttissimo sia chiamato durante il periodo di
sospensione feriale dei termini processuali e l'imputato non rinunci a tale
sospensione l'udienza dibattimentale deve essere rinviata a data posteriore al
15 settembre.
Pretore
di Sanremo, ord. 2/9/1998
Nel
caso in cui il giudizio direttissimo sia chiamato durante il periodo di
sospensione feriale dei termini processuali e l'imputato non rinunci a tale
sospensione il giudizio medesimo può aver luogo in periodo feriale anche in
assenza di rinuncia ove il predetto rito sia obbligatorio ovvero allorchè l’imputato
sia tratto a giudizio direttissimo senza la previa notificazione del decreto
di citazione (cfr. Cass. Sez. VI n. 4803 del 3.7.72 e n. 7587 del 13.11.72,
Cass. Sez. II n. 9094 del 7.5.91 e n. 6471 del 11.6.91, Cass. Sez. I n. 2981
del 7.12.89, Cass. Sez. IV n. 3020 del 22.1.03).
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 6/8/2003
ART. 452 C.P.P.
GIUDIZIO DIRETTISSIMO - GIUDIZIO ABBREVIATO - INTEGRAZIONE PROBATORIA.
Nel caso in cui il giudizio direttissimo sia trasformato in giudizio
abbreviato ai sensi dell'art. 452 c.p.p. non solo il pubblico ministero
ma anche l’imputato può essere ammesso a richiedere l'integrazione
probatoria allorché il giudice indichi alle parti temi nuovi o incompleti,
dal momento che in tale caso trova applicazione l'art. 422 c.p.p.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 2/9/1998
ART. 456 C.P.P.
GIUDIZIO IMMEDIATO – DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - INDICAZIONE
DI RITI ALTERNATIVI.
Non è richiesta a pena di nullità l’indicazione del termine
per la richiesta di riti alternativi nel decreto che dispone il giudizio
immediato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 11/10/2000 IN PROC. N. 3740/00
R.G.N.R.
GIUDIZIO IMMEDIATO – DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO -
ENUNCIAZIONE DEL FATTO.
All’opposizione
al decreto di condanna con richiesta di giudizio immediato o senza richiesta
alcuna consegue l’emissione del decreto di giudizio immediato che deve
enunciare il fatto addebitato in forma chiara e precisa, in difetto di che il
decreto è nullo e gli atti devono essere restituiti al giudice emittente.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 10/2/2003
GIUDIZIO IMMEDIATO – DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - NOTIFICAZIONE.
Al difensore deve essere notificato il solo avviso della data di udienza
e non anche il decreto di giudizio immediato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 11/10/2000 IN PROC. N. 3740/00
R.G.N.R.
ART. 461 C.P.P.
PROCEDIMENTO PER DECRETO – OPPOSIZIONE – RINUNCIA.
All’opposizione al decreto di condanna si applica la disciplina prevista
per i mezzi di impugnazione: pertanto l’imputato può rinunciarvi
ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e in tal caso il giudice deve dichiararla
inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 15/6/2000
Art.
464 c.p.p.
procedimento
per decreto – opposizione – decreto di giudizio immediato.
All’opposizione
al decreto di condanna con richiesta di giudizio immediato o senza richiesta
alcuna consegue l’emissione del decreto di giudizio immediato che deve
enunciare il fatto addebitato in forma chiara e precisa, in difetto di che il
decreto è nullo e gli atti devono essere restituiti al giudice emittente.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 10/2/2003 |