GIURISPRUDENZA SUI LIBRI III E IV DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.
 

ART. 191 C.P.P.
PROVE – UTILIZZABILITÀ – CASISTICA.
Non è ravvisabile una vulnerazione della libertà personale degli imputati per essere stati ripresi di nascosto, con riferimento all'art. 13 Cost., in quanto detta norma tutela la libertà personale, sotto la quale non è possibile ricomprendere una sorta di riservatezza visiva (nella specie era contestata dalla difesa degli imputati la legittimità di filmati realizzati da agenti della polizia giudiziaria presso una casa da gioco municipale).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996 N. 103/96
L’art. 15 Cost. concerne unicamente la corrispondenza e le altre forme di comunicazione e non già i gesti o i comportamenti degli imputati diversi dalle conversazioni e comunicazioni (nella specie era contestata dalla difesa degli imputati la legittimità di filmati realizzati da agenti della polizia giudiziaria presso una casa da gioco municipale).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996 N. 103/96
In caso di filmati realizzati da agenti di polizia ritraenti gli imputati non sono applicabili le norme concernenti i delitti contro l’inviolabilità dei segreti di cui agli art. 616 segg. c.p. in quanto lo stesso art. 623 bis c.p., che pure parla di immagini, si riferisce unicamente alla trasmissione a distanza delle stesse.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996 N. 103/96
Costituisce un limite invalicabile, anche per la Polizia Giudiziaria, l'inviolabilità del domicilio delle persone (art. 614 segg. C.p.) ma tale limitazione non ricorre nel caso in cui agenti di polizia realizzino filmati ritraenti gli imputati all’interno di una casa da gioco municipale nell’ambito delle indagini, poiché tale casa da gioco non può considerarsi abitazione ovvero luogo di privata dimora, bensì luogo aperto al pubblico, ancorché le modalità di accesso siano regolamentate.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996 N. 103/96
Anche in assenza di rogatoria internazionale, nulla impedisce agli organi giudiziari italiani, e, in genere, all'autorità italiana, di compiere direttamente atti di acquisizione probatoria nel territorio di altro Stato, nel rispetto, naturalmente, delle regole riguardanti i rapporti tra gli stati e della disciplina processuale degli atti compiuti (cfr. Cassazione sezione VI, sent. 9/4/1988 n. 4353).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 19/10/1995

 

ART. 192 C.P.P.
PROVE - VALUTAZIONE.
Nel caso in cui le conclusioni dei periti nominati dal giudice escludano il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento mentre quelle dei consulenti del pubblico ministero lo affermino e le valutazioni dei primi siano idonee a far dubitare della fondatezza ed attendibilità di quelle dei secondi, debbono ritenersi mancanti prove certe in ordine all’incidenza causale della condotta sull’evento e si impone l’assoluzione dell’imputato (nella specie il contrasto tra i tecnici riguardava l’incidenza causale della realizzazione di un muro con tiranti sull’evento crollo di un muro adiacente).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/6/2000 N. 175/00

Prove - notorio.

Poiché il giudice deve interpretare i fatti dando di essi spiegazioni non astratte bensì adeguate alla realtà storica e non può quindi pretermettere il notorio, ancorché locale, deve ritenersi appartenente al notorio che, con riguardo a beni di lusso, la realtà locale attuale si caratterizzi per lo sviluppo, accanto al mercato dell’originale, di quello delle sue imitazioni, più o meno accurate, il quale è separato e privo di interferenze perché nettamente distinto dal primo ed è pertanto inidoneo a ledere l’affidamento dei cittadini sugli indicatori di provenienza (nella specie, l’imputato, un cittadino senegalese, era accusato di aver detenuto per vendere prodotti con marchio contraffatto presso il mercato settimanale di Ventimiglia, notoriamente alimentato soprattutto da cittadini francesi, che non trovano prodotti analoghi nel loro paese ove il marchio si tutela penalmente prescindendo dalla lesione della pubblica fede).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 30/5/2003 n. 334/03
PROVE - INDIZI – GENERALITÀ.
Le prove c.d. critiche possono condurre ad affermare la responsabilità dell’imputato a condizione che gli indizi a carico di quest’ultimo siano gravi, precisi e concordanti, così da raggiungere una ragionevole certezza, tale da rendere inipotizzabile una diversa ricostruzione dei fatti in termini di liceità.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/7/1996 N. 336/96
PROVE - INDIZI - QUALITÀ DI CONDUCENTE - VALUTAZIONE.
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso nel delitto di detenzione di stupefacenti la mera qualità di conducente dell'autovettura su cui lo stupefacente sia rinvenuto tenuto conto delle dichiarazioni del preteso concorrente che ne affermi l'estraneità perché tenuto del tutto all'oscuro del carico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/1997 N. 143/97
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso nel delitto di detenzione di stupefacenti la mera qualità di conducente dell'autovettura trasportante il preteso concorrente sulla cui persona lo stupefacente sia rinvenuto tenuto conto dell’assenza di elementi ulteriori a carico dell’imputato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/2/1992 N. 19/92
Non consente di affermare la responsabilità nella falsità di documenti intestati a persona diversa da quella dell’imputato la mera qualità di conducente del detto autoveicolo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/10/1990 N. 330/90
PROVE - INDIZI - QUALITÀ DI PASSEGGERO - VALUTAZIONE.
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso nel delitto di ricettazione di autovettura di provenienza furtiva e nelle relative falsità la mera qualità di passeggero dell'autovettura ricettata.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/1/1994 N. 8/94
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso nel delitto di detenzione illecita di stupefacenti la mera qualità di passeggero dell'autovettura su cui lo stupefacente è stato rinvenuto, perché tale qualità costituisce mero indizio, da solo insufficiente a dimostrare il coinvolgimento dell’imputato nel reato commesso dal conducente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1998 N. 217/98
Il concorso di più persone nel trasporto e nella detenzione di sostanza stupefacente non può essere escluso dall’eventuale appartenenza di questa ad uno solo dei concorrenti laddove la sostanza si trovi nella disponibilità di tutti e tutti partecipino consapevolmente al suo trasporto viaggiando nella stessa autovettura, perchè tale condotta realizza un apporto all’azione criminosa configurabile non già come mero favoreggiamento reale bensì come vero e proprio concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti (cfr. Cassazione, sent. 7567/90 e 9912/98).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1999 N. 106/99
PROVE - INDIZI - QUALITÀ DI ACCOMPAGNATORE E CONSUMATORE DI STUPEFACENTE - VALUTAZIONE.
La mera consapevolezza che taluno detenga droga, non implica che l'imputato, che si trovi insieme a costui a bordo dell'autovettura di quest'ultimo all'interno della quale stia facendo uso di una dose della droga, possa anche disporre in qualche modo dello stupefacente stesso, al di là di quello preventivamente destinato all'uso comune, e quindi ne abbia effettivamente la materiale disponibilità in concorso col detentore.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/6/1994 N. 99/94
PROVE - INDIZI - PRESENZA SUL LUOGO DEL REATO - VALUTAZIONE.
In mancanza di univoci elementi di valutazione la sola presenza dell'imputato nell'appartamento in cui é stato trovato il corpo del reato e dove però vivono altre persone non consente di attribuire con sufficiente grado di certezza proprio all'imputato la detenzione del bene in questione (nella specie, armi e munizioni).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/1997 N. 62/97
Costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla responsabilità del reato di cui agli artt. 18 e 39 lettera a) della L. 157/92, che punisce l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale, il fatto che l'imputato sia stato sorpreso dal guardiacaccia a vagare per la campagna in periodo vietato con un cane ed un fucile a spalla, poco dopo che lo stesso guardiacaccia aveva udito uno sparo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/1997 N. 61/97
Costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla responsabilità del reato di cui all'art. 10 L. 497/74, che punisce l'illegale detenzione di esplosivi (nella specie gelatina esplosiva), il fatto che l'imputato sia stato sorpreso a rovistare ripetutamente nel luogo di occultamento dell'esplosivo, posto in località fuori mano ed in posizione alquanto scomoda.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/8/1994 N. 149/94
PROVE - INDIZI - PORTO DI ARMI - VALUTAZIONE.
Non sussiste il reato di porto di arma allorché l’imputato sia visto portare una pistola, senza che la stessa sia sequestrata o almeno descritta con precisione, non essendo consentito presumere che si tratti di un’arma vera e propria piuttosto che di un’arma giocattolo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/2/1992 N. 25/92
PROVE - TESTIMONIANZA - VALUTAZIONE.
La testimonianza deve rispondere pienamente ai canoni tradizionalmente richiesti per un giudizio di intrinseca attendibilità: essa deve essere perciò articolata e circostanziata mediante una narrazione lucida di fatti precisi e ben collocati nello spazio e nel tempo e, quando é possibile, deve essere reiterata in modo che non vi siano incoerenze tra le narrazioni rese dal testimone nelle diverse fasi procedimentali.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/11/1994 N. 202/94
PROVE - TESTIMONIANZA - PARTE CIVILE - VALUTAZIONE.
La testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile deve essere vagliata con particolare rigore in quanto proviene da persona portatrice di un interesse nel giudizio, di natura patrimoniale, che rende le sue asserzioni non immediatamente acquisibili come veritiere, imponendosi in simili casi la ricerca di altri dati probatori che ne confermino l'attendibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/3/1997 N. 49/97
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/10/1997 N. 184/97
PROVE - TESTIMONIANZA - PERSONA OFFESA - VALUTAZIONE.
La testimonianza della persona offesa ha piena efficacia probatoria qualora ne sia accertata l’intrinseca coerenza logica, anche ove essa costituisca l’unica fonte di prova (cfr. Cassazione sezione III, sent. 28/7/1998 n. 8791; Cassazione Sezione I, sent. 11/6/1992 n. 6911). Tuttavia, atteso che colui che riferisce è portatore di un interesse particolare all’esito del giudizio, occorre che sia effettuato un penetrante riscontro della sua credibilità soggettiva e oggettiva, attraverso la conferma fornita dal restante materiale probatorio (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 16/9/1998 n. 9804; Cassazione Sezione II, sent. 12/11/1996 n. 9649; Cassazione Sezione II, sent. 13/11/1996 n. 9650; Cassazione Sezione V, sent. 6/11/1996 n. 9439; Cassazione Sezione VI, sent. 4/3/1994 n. 2732; Cassazione Sezione II, sent. 23/6/1994 n. 7241; Cassazione Sezione V, sent. 1/2/1993 n. 839).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/11/1998 N. 337/98
La testimonianza della persona offesa é inficiata nel caso in cui quest'ultima, in pessimi rapporti coll'imputato, sia in lite con l’imputato in sede civile e costituisca l’unica fonte di prova a sostegno dell’accusa.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/10/1996 N. 370/96
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 26/1/2000 N. 25/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/5/2000 N. 87/00
La testimonianza della persona offesa é inficiata nel caso in cui quest'ultima, in pessimi rapporti coll'imputato, denoti una personalità disturbata e non affidabile ed un comportamento non lineare.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/12/1996 N. 373/96
La testimonianza della persona offesa è inficiata nel caso in cui sia accertato un elevatissimo tasso di conflittualità con l'imputato, rivelato da reciproche denunce e altre liti giudiziarie, e le dichiarazioni testimoniali difettino di coerenza interna e di riscontri esterni.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/12/2001 N. 497/01
La testimonianza della persona offesa può essere pervasa da intenti persecutori o, quanto meno, di rivalsa nei confronti dell'imputato, nel qual caso é utile una ricerca di altre prove, indizi o solo elementi che forniscano un riscontro c.d. esterno alla prova base, anche se quest'ultima, essendo già di per sé appunto prova, non necessiterebbe di alcuna integrazione (come invece richiesto per le dichiarazioni dei coimputati dall'art. 192 comma 3 c.p.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/11/1994 N. 202/94
La testimonianza del querelante deve essere valutata con particolare prudenza laddove sia accertata una grave inimicizia tra il dichiarante e l’imputato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/12/2000 N. 279/00
PROVE - TESTIMONIANZA – PROSSIMO CONGIUNTO - VALUTAZIONE.
La testimonianza del prossimo congiunto della parte privata deve essere valutata con particolare attenzione, stante la sua intrinseca minore attendibilità
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/12/2000 N. 279/00
PROVE - TESTIMONIANZA - TERZO - VALUTAZIONE.
La testimonianza del terzo può essere valutata positivamente nell'ipotesi in cui il teste non abbia alcun interesse a calunniare l'imputato, avendo riferito un fatto assolutamente verosimile ed essendo persona informata direttamente del fatto, di tal che non necessitano elementi di riscontro.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/11/1997 N. 230/97
PROVE - TESTIMONIANZA INDIRETTA - TERZO - VALUTAZIONE.
La testimonianza indiretta deve essere disciplinata dalle regole e dai principi stabiliti in tema di chiamata di correo e ciò attesa l’identità di "ratio" tra i due istituti.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/10/1995 N. 160/95
PROVE - TESTIMONIANZA INDIRETTA - APPLICAZIONE DELL'ART. 192 COMMA 3 C.P.P.
L'art. 192 comma 3 c.p.p. si riferisce non solo alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dall'imputato in procedimento connesso ma anche alla testimonianza (indiretta) del soggetto che, ancorché non compreso tra quelli indicati nell'articolo 192 c.p.p., sia comunque imputato in altro processo e collabori con la giustizia (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 70/7/1992 n. 7946).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/10/1995 N. 160/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - NATURA.
L'art. 192 comma 3 c.p.p. ha natura di vera e propria prova e non di mero indizio, risultando ciò evidente alla stregua di argomenti di ordine sistematico (l’art. 192 essendo intitolato “valutazione della prova” ed essendo inserito nel libro terzo del codice, dedicato alle prove), di ordine letterale (il terzo comma della menzionata disposizione recando l’inciso “altri elementi di prova”) e di ordine storico (tenuto conto dei lavori preparatori).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – OGGETTO.
In ogni caso la dichiarazione resa da un chiamante in correità deve riguardare fatti oggetto di conoscenza diretta da parte del dichiarante, e non già, come del resto per il testimone, mere deduzioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - APPLICAZIONE DELL'ART. 192 COMMA 3 C.P.P.
L'art. 192 comma 3 c.p.p. si riferisce a tutte le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dall'imputato in procedimento connesso e non solo alle chiamate in correità vere e proprie, ed é pertanto applicabile non solo alle dichiarazioni confessorie implicanti anche l'altrui responsabilità ma a qualunque dichiarazione purché proveniente dai soggetti contemplati dalla disposizione in esame.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1996 N. 43/96

In virtù del comma 3 dell’art. 192 c.p.p. le dichiarazioni accusatorie del c.d. teste garantito, esaminato con le modalità di cui all’art. 197 bis c.p.p., non consentono l’affermazione di colpevolezza dell’imputato in assenza di elementi di riscontro come dichiarazioni testimoniale o sequestri.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/10/2002 n. 414/02
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - REQUISITI FONDAMENTALI.
Poiché a norma dell'art. 192 terzo comma c.p.p. l'attendibilità della chiamata in correità deve essere confermata dagli altri elementi di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. é evidente che il legislatore, per conferire dignità di prova alle dichiarazioni del coimputato, richiede due cose: 1) il crisma dell'attendibilità della dichiarazione e 2) il riscontro della stessa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/12/1994 N. 222/94
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/4/1996 N. 216/96 
secondo cui “la chiamata di correo deve essere connotata da una serie di requisiti: 1) l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni del propalante, basata sulla coerenza logica del racconto, sulla fermezza, sul carattere disinteressato, sulla mancanza di un movente calunniatorio; 2) la presenza di elementi esterni di riscontro c.d. individualizzante cioè di elementi di qualsiasi tipo, sia materiali sia logici, non provenienti dal propalatore, da cui possa trarsi il convincimento dell’esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell’imputato (cfr. Cassazione sezione II, 21/3/1996 n. 2968)”.
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ SOGGETTIVA - VALUTAZIONE.
In caso di chiamata in correità occorre anzitutto procedere alla verifica dell'attendibilità soggettiva del dichiarante in relazione alla sua personalità, al suo passato ed ai suoi rapporti con i chiamati in correità, verificando l'esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati; non hanno peraltro rilievo i motivi intimi che hanno spinto il collaboratore a pentirsi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
In caso di chiamata in correità, la positiva verifica dell'esistenza e della gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatore e accusato non può di per sé determinare l'inattendibilità delle accuse come conseguenza automatica e necessaria ma deve indurre il giudice ad accertare con particolare attenzione se i motivi di contrasto siano stati tali, in concreto, da dar luogo alla suddetta conseguenza.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/11/1996 N. 337/96
In caso di chiamata in correità, una valutazione anche negativa della personalità del dichiarante non può portare alla conseguenza estrema di escluderne l'attendibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/11/1996 N. 337/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA – SPECIFICITÀ DEL RACCONTO.
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante in correità deve essere valutata apprezzando, fra l'altro, la specificità del racconto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/4/1996 N. 77/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA – COERENZA DEL RACCONTO.
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante in correità deve essere valutata apprezzando, fra l'altro, la coerenza del racconto. Talvolta, anzi, l'esistenza di imprecisioni e discordanze nella chiamata costituisce il segno della complessiva attendibilità del collaboratore di giustizia: infatti non può inferirsi l'inaffidabilità della fonte di prova ove le imprecisioni e le discordanze riguardino fatti e circostanze sostanzialmente marginali e ove le concordanze siano di ben maggiore spessore e concorrano con cospicui riscontri di carattere oggettivo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/12/1994 N. 222/94
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA – COSTANZA NEL RACCONTO.
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante in correità deve essere valutata apprezzando, fra l'altro, la fermezza nel rendere le dichiarazioni accusatorie (nella specie il giudice ha escluso tale intrinseca attendibilità anche a fronte dell’esercizio della facoltà di non rispondere da parte del propalante in sede dibattimentale).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/4/1996 N. 216/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA – GENUINITÀ DEL RACCONTO.
Anche se alcuni chiamanti in correità abbiano avuto contatti tra loro ciò non comporta necessariamente che abbiano preso accordi per favorire o pregiudicare la posizione di questo o di quell'imputato del processo, talché in assenza di fondati elementi per affermarlo, le chiamate in correità si corroborano reciprocamente.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
Grava sulla difesa dell'imputato l'onere di provare che le accuse dei collaboratori di giustizia siano frutto di concertazione tra i medesimi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1995 N. 104/95
Se da un lato é perfettamente verosimile ipotizzare una legittima e doverosa pressione degli inquirenti nei confronti di una persona ben introdotta in ambienti delinquenziali e propensa a cedere all'impulso di staccarsi dal proprio ambiente, dall'altro lato non é lecito ipotizzare, in mancanza di alcun serio dato che vada in tale direzione, che le dichiarazioni di un c.d. pentito siano state in qualche modo "pilotate" dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/12/1994 N. 222/94
Più chiamate in correità si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria conducente ad un giudizio di certezza (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 9/5/1992 n. 5426), sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA – MANCANZA DI INTERESSE.
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante in correità deve essere valutata apprezzando genuinità, specificità, coerenza, costanza, logica interna del racconto, assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili, spontaneità, mancanza di interesse diretto all'accusa (tenuto conto che non costituisce motivo di interesse la fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1995 N. 104/95
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante in correità deve essere valutata apprezzando, fra l'altro, la mancanza di interesse personale nel rendere le dichiarazioni accusatorie (nella specie il giudice ha escluso tale intrinseca attendibilità anche in relazione al momento della chiamata, avvenuta solo dopo il coinvolgimento del propalante nel procedimento penale e prima della definizione di quest’ultimo con patteggiamento a pena mite anche grazie alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in virtù del buon comportamento processuale del chiamante stesso).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/4/1996 N. 216/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ INTRINSECA – MANCANZA DI MOVENTE CALUNNIATORIO.
L'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da un chiamante in correità deve essere valutata apprezzando, fra l'altro, l’assenza di un movente calunniatorio in chi rende le dichiarazioni accusatorie (nella specie il giudice ha escluso tale intrinseca attendibilità anche a fronte del deterioramento dei rapporti tra la famiglia del chiamante e quella del chiamato, in conseguenza dell’accusa di illeciti mossa da un componente di quest’ultima nei confronti di un membro della prima).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/4/1996 N. 216/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – ATTENDIBILITÀ INTRINSECA - INATTENDIBILITÀ PARZIALE - VALUTAZIONE FRAZIONATA.
La valutazione dell'intrinseca attendibilità della dichiarazione resa da un chiamante in correità può essere frazionata talché la provata attendibilità o inattendibilità di una parte delle dichiarazioni non può estendersi per ciò solo ad altra parte, non essendo ammesse reciproche inferenze totalizzanti.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1995 N. 104/95
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/11/1996 N. 337/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – ATTENDIBILITÀ INTRINSECA - PRESTAZIONE "A RATE" - VALUTAZIONE.
La valutazione dell'intrinseca attendibilità della dichiarazione resa da un chiamante in correità può essere positiva anche se prestata "a rate", cioé non immediatamente completa ma completatasi ed integratasi progressivamente, dovendosi ritenere umanamente impossibile che il soggetto collaborante riesca a ricordare, nella prima occasione in cui viene sentito, tutti gli episodi criminosi a lui noti ed essendo assolutamente naturale che nel tempo lo stesso possa aggiungere nuovi episodi o chiamare altri correi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1995 N. 104/95
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA - NATURA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PROVA.
L'area coperta dagli elementi di riscontro della chiamata in correità é assai vasta comprendendo anche i comportamenti o le ammissioni dell'imputato, l'accertata falsità del suo alibi (cfr. Cassazione sezione I, sent. 24/2/1992), l'esito di esperimenti, l'assenza di coerenza fra un dato acquisito e la sua spiegazione logica, sotto il profilo dell'irragionevolezza della versione fornita.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/5/1995 N. 95/95
La valutazione dell'attendibilità estrinseca della chiamata in correità - che deve seguire alla positiva valutazione della sua attendibilità intrinseca - ha per oggetto i c.d. elementi oggettivi di riscontro che possono essere di qualsiasi tipo o natura (potendo essere anche soltanto di ordine logico ovvero consistere nelle dichiarazioni, nelle parziali ammissioni e nelle confessioni dei chiamati in correità) e possono riguardare il thema decidendum oppure no (potendo riguardare anche altri fatti purché strettamente connessi ai fatti oggetto della chiamata in correità: per es. fatti prodromici).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
Il riscontro convalidante può consistere in qualsiasi elemento di prova, comprese ulteriori chiamate in correità, non essendo necessario che sia obiettivo, potendo essere anche di ordine logico (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 18/3/1993 n. 2583).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
Il riscontro convalidante non deve avere la consistenza di una prova di colpevolezza, potendo concernere anche circostanze marginali al fatto investigato, purchè corroborative delle dichiarazioni accusatorie.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA - SPECIFICITÀ DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PROVA.
La valutazione dell'attendibilità estrinseca della chiamata in correità ha per oggetto i c.d. elementi oggettivi di riscontro che devono essere specifici non essendo sufficiente che si risolvano in circostanze generiche (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 30/1/1997 n. 3790).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/7/1997 N. 132/97
In presenza di inesattezza ed errori la chiamata di correo assurge a prova dei fatti commessi solo in presenza di specifico riscontro convalidante.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA - SIGNIFICANZA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PROVA.
La valutazione dell'attendibilità estrinseca della chiamata in correità ha per oggetto i c.d. elementi oggettivi di riscontro che devono essere dotati di adeguata significanza per assumere rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 192 c.p.p. (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 10/9/1993 n. 1849). (Nella specie é stato ritenuto insufficiente ai fini del riscontro che un teste avesse affermato che tra il preteso corrotto e il preteso corruttore sussistessero rapporti di conoscenza).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/10/1995 N. 160/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA - INCROCIO DI CHIAMATE IN CORREITÀ.
Tra i possibili elementi di riscontro delle chiamate in correità trovano anche posto le c.d. chiamate di correo incrociate quando le distinte dichiarazioni accusatorie siano rese autonomamente, in tempi diversi e siano convergenti nel confermare l'accusa sì da realizzare quella sinergia tra le varie chiamate le quali, sottoposte ad una valutazione unitaria, inducono a ritenere che il chiamato abbia effettivamente commesso il fatto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1995 N. 104/95
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/4/1996 N. 76/96
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96
Più chiamate in correità si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria conducente ad un giudizio di certezza (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 9/5/1992 n. 5426), sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA - CONTRASTI TRA CHIAMATE IN CORREITÀ.
Non sussiste il requisito dell'attendibilità estrinseca nel caso di chiamate in correità incrociate che risultino contrastanti su punti decisivi degli fatti ascritti all'imputato, non costituendo in tal caso l'incrocio tra dichiarazioni accusatorie un serio e attendibile riscontro oggettivo della chiamata in correità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/10/1997 N. 196/97
Eventuali discordanze su alcuni punti delle deposizioni possono anche costituire attestazioni della reciproca autonomia delle varie propalazioni in quanto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/6/1995 N. 138/95
PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ – ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA – CIRCOLARITÀ DELLA PROVA.
Nel caso in cui il chiamante in correità abbia riferito fatti afferenti al thema decidendum ed il riscontro sia consistito nelle confidenze sugli stessi fatti che il medesimo chiamante in correità abbia fatto ad altro chiamante in correità che ne abbia riferito in dibattimento, la c.d. circolarità della prova cioé l'oggettiva mancanza di una diversa fonte di conoscenza dei fatti rispetto al primo chiamante in correità non é di ostacolo alla valutazione positiva della chiamata di costui perché la mancanza di una diversa fonte di conoscenza dei fatti rispetto alla chiamata in correità non equivale a mancanza di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità visto che la dichiarazione del secondo chiamante in correità, che riferisce la confidenza del primo sui medesimi fatti, costituisce pur sempre un altro elemento di prova che il giudice deve valutare a conferma dell'attendibilità della dichiarazione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/7/1996 N. 109/96

Prove - perizia –- valutazione.

Il giudice, ove ritenga di aderire alle conclusioni del perito in difformità da quelle del consulente tecnico di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque valutato le conclusioni del perito senza ignorare le argomentazioni del consulente tecnico di parte e potendosi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 3/6/1998 n. 6528).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03

ART. 195 C.P.P.
PROVE - TESTIMONIANZA INDIRETTA - INFORMATORI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.
Non può essere utilizzata in sede decisoria la testimonianza de relato dell'ufficiale di polizia giudiziaria che non sia in grado di indicare la fonte, perché anonima, ovvero non intenda fornirne le generalità, perché confidenziale (v. art. 195, ult. comma c.p.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/6/1994 N. 122/94
Può essere utilizzata in sede di giudizio abbreviato la testimonianza de relato del personale di polizia giudiziaria che non intenda fornirne le generalità della fonte, trattandosi di agente "undercover" cioé sotto copertura, perché l'art. 195 c.p.p. che prevede l'inutilizzabilità della testimonianza de relato resa da chi si rifiuta di indicare la fonte della notizia non trova applicazione in sede di giudizio abbreviato ove per effetto della scelta del rito sono utilizzabili tutti gli elementi acquisiti al fascicolo processuale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/1=14/2/1998 N. 2/98

ART. 197 C.P.P.
PROVE - TESTIMONIANZA – IMPUTATO IN PROCEDIMENTO COLLEGATO – AVVERTIMENTI EX ART. 64 C.P.P.
Nel caso in cui un imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma 2 lettera b c.p.p. sia stato sentito prima dell’entrata in vigore della legge n. 63/2001 senza ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p., in allora non ancora prescritti, lo stesso deve essere sentito non già come teste garantito ai sensi dell’art. 197 c.p.p. bensì come imputato in procedimento collegato ai sensi dell’art. 210 c.p.p., sempre che nei suoi confronti non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile, e deve perciò ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 29/4/2002

ART. 197 BIS C.P.P.
PROVE - TESTIMONIANZA – IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – FACOLTÀ DI NON RISPONDERE.
La facoltà di astensione di cui al comma 4 dell’art. 6 della legge n. 63/2001 (che ha introdotto l’art. 197 bis comma 4 c.p.p.) opera solo nell’ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna e non  anche di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., atteso che nel contesto di uno stesso articolo di legge il legislatore non può, senza ragione, formulare al primo comma, peraltro richiamato anche dal quarto, tre ipotesi tenendo distinta la condanna non solo dal proscioglimento ma anche dal patteggiamento, per poi abbandonare tale distinzione nel successivo comma 4.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/4/2001
PROVE - TESTIMONIANZA – IMPUTATO IN PROCEDIMENTO COLLEGATO – AVVERTIMENTI EX ART. 64 C.P.P.
Nel caso in cui un imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma 2 lettera b c.p.p. sia stato sentito prima dell’entrata in vigore della legge n. 63/2001 senza ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p., in allora non ancora prescritti, lo stesso deve essere sentito non già come teste garantito ai sensi dell’art. 197 c.p.p. bensì come imputato in procedimento collegato ai sensi dell’art. 210 c.p.p., sempre che nei suoi confronti non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile, e deve perciò ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 29/4/2002

ART. 199 C.P.P.
PROVE - TESTIMONIANZA DEL PROSSIMO CONGIUNTO – FACOLTÀ DI ASTENSIONE.
La disciplina generale dell’art. 526 comma 1 bis c.p.p. deve essere applicata non solo agli imputati in procedimento connesso (o per reato collegato) ma anche ai prossimi congiunti dell’imputato che si avvalgano della facoltà di astensione dal deporre di cui all’art. 199 c.p.p., per il che nel caso di esercizio della facoltà predetta in sede dibattimentale non sono utilizzabili ai fini della prova della colpevolezza dell’imputato le dichiarazioni già rese dal prossimo congiunto al p.m. nella fase delle indagini preliminari.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 9/11/2001

ART. 200 C.P.P.
PROVE - TESTIMONIANZA – SEGRETO PROFESSIONALE.
Deve essere estesa al praticante giornalista la facoltà di astensione dal deporre riconosciuta al giornalista professionista, così come è riconosciuta pacificamente l’estensione al praticante avvocato della facoltà dell’avvocato di non deporre su circostanze conosciute in ragione della professione, non essendovi motivo per non estendere al praticante giornalista le facoltà riconosciute al praticante avvocato in considerazione del fatto che, analogamente, l’attività del praticante giornalista, come qualsiasi tirocinio, tende all’acquisizione della preparazione tecnico pratica e della qualificazione necessaria per l’esercizio della professione ed ha lo stesso contenuto dell’attività del giornalista professionista, e che pertanto l’esclusione della predetta facoltà al praticante giornalista determinerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento rispetto al giornalista professionista, oltre all’esposizione del medesimo praticante giornalista alla violazione dell’ordinamento professionale di cui alla L. 69/63, art. 2 comma 3, nella parte in cui impone anche a costui il dovere di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/12/2000 N. 662/00

ART. 210 C.P.P.
PROVE – ESAME DELL’INDAGATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – CONDIZIONI.
La condizione di imputato in procedimento connesso o collegato ai sensi dell’art. 210 c.p.p. deve essere provata da chi ne invoca il riconoscimento mediante la produzione di idonea documentazione, che non si identifica con un semplice atto di denuncia-querela, dal momento che alla presentazione di quest’ultimo non segue necessariamente l’iscrizione di una notizia di reato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 12/7/2002
PROVE – ESAME DELL’INDAGATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – AVVERTIMENTI EX ART. 64 C.P.P.
Nel caso in cui un indagato in procedimento collegato ex art. 371 comma 2 lettera b c.p.p. sia stato sentito prima dell’entrata in vigore della legge n. 63/2001 senza ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p., in allora non ancora prescritti, lo stesso deve essere sentito non già come teste garantito ai sensi dell’art. 197 c.p.p. bensì come ai sensi dell’art. 210 c.p.p., sempre che nei suoi confronti non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile, e deve perciò ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 29/4/2002
PROVE - ESAME DELL’INDAGATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - GARANZIE.
All'indagato nei cui confronti sia stato emesso decreto di archiviazione spettano tutte le garanzie riconosciute dall'art. 210 c.p.p. in favore dell'imputato in procedimento connesso o collegato. Pertanto costui dovrà essere sentito con l'assistenza del difensore e dovrà essere avvisato della facoltà di non rispondere (nella specie il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'audizione di un ex indagato avvenuta con le forme della testimonianza, disponendo che lo stesso venisse risentito con le garanzie dell'art. 210 c.p.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 16/7/1998 IN PROC. N. 372/95 R.G. TRIB.
PROVE - ESAME DELL’IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – ROGATORIA ALL’ESTERO.
A norma della legge 23 febbraio 1961, n. 215, di ratifica della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 nonché della Convenzione di Schengen, all’Autorità Giudiziaria straniera deve essere chiesto di procedere all’esame di imputato in procedimento connesso alla presenza indispensabile di un difensore, previo espresso avviso della facoltà di non rispondere nonché con contestazione del contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dall’esaminando, pena l’inutilizzabilità dell’esame delegato.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/12/1998
PROVE - ESAME DELL’IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – CONTESTAZIONI – AMMISSIBILITÀ.
L’art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 361/98 della corte costituzionale, consente, anche dopo l’entrata in vigore della riforma dell’art. 111 cost., il richiamo all’art. 500 comma 2 bis c.p.p., norma che autorizza la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
L’art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza n. 361/98 della corte costituzionale, è applicabile anche dopo la riforma dell’art. 111 cost. in quanto tale disposizione è stata dettata dalla finalità di stimolare il contraddittorio fra le parti, che proprio le recenti modifiche legislative puntano a introdurre quale criterio di formazione della prova.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
PROVE - ESAME DELL’IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO – CONTESTAZIONI – AMMISSIBILITÀ – ACQUISIZIONE DEL VERBALE CONTESTATO - INAMMISSIBILITÀ.
Gli artt. 500 comma 2 bis e 513 c.p.p. consentono la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame ma la disciplina di cui all’art. 1 della L. 25/2/2000 n. 35 non consente l’acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
PROVE - ESAME DELL’IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - CONTESTAZIONI – AMMISSIBILITÀ – ACQUISIZIONE DEL VERBALE CONTESTATO - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
E’ irrilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 500 comma 2 bis e 513 c.p.p., in relazione all’art. 111 cost., nella parte in cui consentono la contestazione delle precedenti dichiarazioni di soggetto esaminato ex art. 210 c.p.p. che si rifiuti in tutto o in parte di rendere l’esame laddove non sia stata richiesta l’acquisizione delle dichiarazioni oggetto di contestazione e comunque tenuto conto che la disciplina di cui all’art. 1 della L. 25/2/2000 n. 35 non consente l’acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/5/2000 IN PROC. N. 18/96/21 R.G.N.R.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 210 comma 4 e 513 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 25, 111 e 112 cost., nella parte in cui non prevedono un obbligo di rispondere a carico dell’imputato in procedimento connesso sui fatti altrui, in quanto tale mancata previsione non integra la concreta violazione di una norma di rango costituzionale, soprattutto alla luce delle più recenti modifiche normative, e l’eccezione sollevata mirerebbe a sollecitare un intervento del giudice delle leggi sostitutivo dell’attività del legislatore nell’identificazione dei casi di connessione e collegamento.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/7/2000 IN PROC. N. 1238/93 R.G.N.R.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 514 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 cost., nella parte in cui non consentono, se non con l'accordo delle parti, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento connesso che al dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere perché la scelta del legislatore di far dipendere dalla volontà delle parti l'ingresso del materiale probatorio da sottoporre alla valutazione del giudice viola i principi informatori del codice di rito (come la parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto delle parti e del p.m. ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice di assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato) e quindi contrasta con gli artt. 3 e 24 cost. ed inoltre impedisce al giudice una valutazione complessiva del materiale probatorio e quindi contrasta con gli artt. 111 e 112 cost., tenuto conto che fine primario ed ineludibile del processo penale é la ricerca della verità (Corte Cost. n. 255/92).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/9/1997
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 L. 267/97, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 cost., nella parte in cui non consente, se non con l'accordo delle parti, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento connesso, e già acquisite al fascicolo del dibattimento in base alla previgente disciplina dell'art. 513 c.p.p. a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dello stesso imputato in procedimento connesso, nell'ipotesi in cui detto imputato, citato per il nuovo esame dibattimentale a norma del secondo comma dell'art. 6 L. 267/97, si avvalga nuovamente della facoltà di non rispondere, posto che la scelta del legislatore di far dipendere dalla volontà delle parti l'ingresso del materiale probatorio da sottoporre alla valutazione del giudice: 
a) viola i principi informatori del codice di rito (come la parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto delle parti e del p.m. ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice di assumere le prove a discarico e a carico dell'imputato) e quindi contrasta con gli artt. 3 e 24 cost.; 
b) impedisce al giudice una valutazione complessiva del materiale probatorio e quindi contrasta con gli artt. 111 e 112 cost. tenuto conto che fine primario ed ineludibile del processo penale é la ricerca della verità (Corte Cost. n. 255/92); 
c) determina un'inspiegabile ed irragionevole disparità di trattamento rispetto al caso in cui ad avvalersi della facoltà di non rispondere sia l'imputato (laddove si ritiene sussistere l'ipotesi di sopravvenuta irripetibilità dell'atto con conseguente possibilità di applicazione dell'art. 512 c.p.p., norma che consente di dare senz'altro lettura delle precedenti relative dichiarazioni) e quindi contrasta con l'art. 3 cost.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/9/1997

 

Art. 213 c.p.p.

Prove – RICOGNIZIONI – ricognizioni informali.

Il giudice può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni informali e da riconoscimenti fotografici che vanno tenuti distinti dalle ricognizioni personali previste dall’art. 213 c.p.p.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n. 191/03

Prove – RICOGNIZIONI – ricognizioni fotografiche.

Il riconoscimento fotografico costituisce accertamento di fatto, utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, i quali consentono il ricorso non solo alle c.d. prove legali ma anche ad elementi di giudizio diversi, purchè non acquisiti in violazione di specifici divieti (Cassazione Sezione IV, sent. 4/5/1996 n. 4580).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n. 191/03

L’individuazione fotografica, in quanto atto di indagine atipico, diverso dalla ricognizione espressamente regolata nel codice di rito, può essere utilizzata ai fini della decisione anche se compiuta senza particolari formalità (sempre che sia legittimamente introdotta nel processo) in forza dei principi della libertà di prova e del libero convincimento del giudice.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/3/2003 n. 170/03

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n. 191/03

L’esito di un’individuazione fotografica può risultare da qualsiasi atto di indagine della polizia giudiziaria, come può essere acquisito al processo tramite la deposizione indiretta del persona di polizia giudiziaria che ha ricevuto l’atto ovvero tramite quella diretta del soggetto che lo ha compiuto (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 21/10/1999 n. 12027).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/3/2003 n. 170/03

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n. 191/03

Ove in dibattimento si contesti l’efficacia dimostrativa dell’individuazione, personale o fotografica, poichè si tratta di una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva che rappresenta la specie del più generale concetto di dichiarazione, l’acquisizione al fascicolo e la conseguente utilizzabilità sono comunque possibili purchè ex art. 500 c.p.p. si sia proceduto alle necessarie contestazioni (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 8/5/2000 n. 5401).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n. 191/03

ART. 220 C.P.P.
PROVE - PERIZIA - VALORE PROBATORIO DELLA PERIZIA GRAFOLOGICA.
La perizia grafologica non consente di raggiungere certezze assolute, trattandosi di mezzo fondato esclusivamente su valutazioni soggettive del perito che, per quanto raffinate ed argomentate, possono assumere valore solo indiziario, sia pure di un certo peso e di una certa gravità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/1991 N. 117/91
PROVE - PERIZIA - VALORE PROBATORIO DELLA PERIZIA VIDEO-ANTROPOMETRICA.
La perizia video-antropometrica, avente per oggetto l’esame dei caratteri somatici ed antropometrici dell’imputato e dell’autore del reato ritratto dalle immagini di un video, può pervenire ad un giudizio di compatibilità certa (nella specie l’identità tra imputato e autore del reato è stata affermata dal giudice anche sulla base di tale risultanza).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/10/1999 N. 134/99

 

Art. 228 c.p.p.

Prove - perizia – ATTIVITà DEL PERITO.

Non sussiste nullità della perizia allorchè il perito utilizzi una prova documentale fornita da una parte in quanto al perito sono riconosciuti poteri istruttori dall’art. 228 comma 3 c.p.p. secondo cui il perito può assumere notizie dall’imputato, dalla persona offesa o da altri, e gli elementi cognitivi così acquisiti, proprio perché se ne ammette espressamente l’utilizzabilità ai fini dell’accertamento peritale e nella misura in cui vengono in esso recepiti, devono ritenersi autonomamente valutabili in esito al dibattimento ai sensi dell’art. 192 comma 1 c.p.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

Prove - perizia – ATTIVITà DEL PERITO - valutazione.

Il giudice, ove ritenga di aderire alle conclusioni del perito in difformità da quelle del consulente tecnico di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque valutato le conclusioni del perito senza ignorare le argomentazioni del consulente tecnico di parte e potendosi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 3/6/1998 n. 6528).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03

 

Art. 230 c.p.p.

Prove - perizia – ATTIVITà DEL consulente tecnico.

I poteri attribuiti al consulente di parte dall’art. 230 c.p.p. sono riconosciuti sul presupposto che, in funzione dell’accertamento della verità, il metodo dialettico abbia valenza superiore a quella dell’indagine unilaterale, di tal che il consulente tecnico di parte può presentare elaborati e/o memorie ex art. 121 c.p.p. con la relativa documentazione.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

Prove - perizia – ATTIVITà DEL CONSULENTE - valutazione.

Il giudice, ove ritenga di aderire alle conclusioni del perito in difformità da quelle del consulente tecnico di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire in motivazione autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque valutato le conclusioni del perito senza ignorare le argomentazioni del consulente tecnico di parte e potendosi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 3/6/1998 n. 6528).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03

 

ART. 234 C.P.P.
PROVE – DOCUMENTI – FOTOCOPIE.
Non sono acquisibili al fascicolo del dibattimento mere fotocopie di documenti perchè la loro provenienza non può essere accertata in modo processualmente idoneo.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 14/12/1998
PROVE - DOCUMENTI - REGISTRAZIONI AUDIO.
La manipolazione di cassetta audio, che sia copia dell'originale e contenga registrazioni che sono parti di più estese conversazioni, comporta l'esclusione della sua rilevanza probatoria.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/4/1998 N. 121/98
PROVE - DOCUMENTI - REGISTRAZIONI VIDEO.

La videoripresa dei luoghi dell’evento rientra nella nozione di documento di cui all’art. 234 comma 1 c.p.p., e, ove provenga dall’imputato, attraverso il suo consulente, e sia da questi offerta, deve sempre essere acquisita ai sensi dell’art. 237 c.p.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

Le videoregistrazioni effettuate da agenti di polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari sono documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. in quanto rappresentazione diretta di persone e fatti e non già verbali di atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, dal momento che non sono consacrati in verbali ex art. 431 lettera b) c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1996 N. 103/96
Non è ravvisabile una vulnerazione della libertà personale degli imputati per essere stati ripresi di nascosto, con riferimento all'art. 13 Cost., in quanto detta norma tutela la libertà personale, sotto la quale non è possibile ricomprendere una sorta di riservatezza visiva (nella specie era contestata dalla difesa degli imputati la legittimità di filmati realizzati da agenti della polizia giudiziaria).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996 N. 103/96
L’art. 15 Cost. concerne unicamente la corrispondenza e le altre forme di comunicazione e non già i gesti o i comportamenti degli imputati diversi dalle conversazioni e comunicazioni (nella specie era contestata dalla difesa degli imputati la legittimità di filmati realizzati da agenti della polizia giudiziaria).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996 N. 103/96
PROVE – DOCUMENTI – RELAZIONI E INVENTARI DEL CURATORE FALLIMENTARE.
Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prova documentale in ogni caso e non solo quando sono ricognitivi di un’organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che risulta comunque rilevante il fatto stesso che la procedura fallimentare si sia svolta nel modo e sulla base delle valutazioni in essa documentati (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 13/4/1999 n. 6887).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/11/2001 N. 433/01
PROVE - DOCUMENTI – ATTESTAZIONI SULLA FALSITÀ DI CERTIFICATI AMMINISTRATIVI.
La nota dell’Amministrazione dell’Interno con cui si attesta la falsità di un permesso di soggiorno ha carattere documentale e pertanto non costituisce atto di indagine (nella specie, il giudice ha affermato che tale documento costituisce attestazione proveniente dall’autorità amministrativa preposta al rilascio della certificazione amministrativa della quale si asserisce la falsità, cioè il permesso di soggiorno, ovvero dell’unico soggetto in grado di attestare il fatto storico del rilascio si siffatto atto).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 22/6/2001 IN PROC. N. 3688/00 R.G.N.R.

 

Art. 237 c.p.P.

Prove – documenti – documenti provenienti dall’imputato.

La videoripresa dei luoghi dell’evento rientra nella nozione di documento di cui all’art. 234 comma 1 c.p.p., e, ove provenga dall’imputato, attraverso il suo consulente, e sia da questi offerta, deve sempre essere acquisita ai sensi dell’art. 237 c.p.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

 

ART. 238 BIS C.P.P.
PROVE – DOCUMENTI – SENTENZA STRANIERA.
Le sentenza straniere non sono acquisibili tout court ma necessitano di riconoscimento a norma di legge, che peraltro può avvenire solo nel caso in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/11/1998

Prove – documenti – sentenza di patteggiamento.

La sentenza irrevocabile di patteggiamento, acquisibile ex art. 238 bis c.p.p., sottende un’ammissione di responsabilità dell’imputato che faccia richiesta di applicazione della pena.

Tribunale di Sanremo, sent. 21/1/2003 n. 17/03

ART. 262 C.P.P.
PROVE – SEQUESTRO - RESTITUZIONE.
In caso di richiesta del pubblico ministero il giudice deve disporre, a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e della pena pecuniaria, il mantenimento del sequestro della somma di denaro sequestrata all’imputato che sia condannato in primo grado.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/1/2000 N. 13/00

ART. 266 C.P.P.
PROVE – INTERCETTAZIONI– NATURA GIURIDICA.
Le intercettazioni sono soltanto un mezzo di ricerca della prova ma possono essere idonee a ricostruire un determinato fatto da accertare, fornendo elementi di valutazione al giudicante che possono portarlo a considerare provato il fatto medesimo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/12/2000 N. 679/00
PROVE – INTERCETTAZIONI– VALENZA PROBATORIA.
Per effetto delle intercettazioni può dirsi certo che determinati soggetti in un determinato tempo, debitamente registrato dall'operazione di intercettazione, abbiano pronunciato determinate parole; in base a ciò possono dirsi provati ulteriori fatti specifici, come quando siano fissati appuntamenti con finalità delittuose o siano ricostruiti accadimenti precedenti, sempre di natura illecita, o siano tenuti comportamenti illeciti; tuttavia, non può ritenersi provato un fatto attribuito ad un terzo da due dichiaranti ove il terzo non sia partecipe di alcuna conversazione o non sussistano riscontri alle dichiarazioni degli altri (nella specie, il tribunale ha ritenuto che fosse necessario verificare volta per volta il contenuto delle dichiarazioni intercettate, accertando se fossero disponibili sufficienti, reali, circostanziati elementi per ritenere un fatto realmente accaduto ovvero se si vertesse in tema di vanterie o di costruzioni artificiose per trarre in inganno l’interlocutore o per diffamare terzi ecc.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/12/2000 N. 679/00
PROVE – INTERCETTAZIONI AMBIENTALI – DISCIPLINA – AMBITO DI APPLICAZIONE.
Le norme predisposte per l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni (art. 266 segg. c.p.p.) non sono applicabili al caso di filmati realizzati da agenti della polizia giudiziaria, essendo limitate esclusivamente alle "conversazioni e comunicazioni" cioè a tutto ciò che cade sotto la percezione uditiva, a parte i casi delle nuove forme di comunicazione introdotte da innovazioni tecnologiche, cui fa riferimento la stessa normativa (nella fattispecie il tribunale ha escluso che si potesse parlare di "intercettazione ambientale visiva" non autorizzate dal giudice competente e quindi illegittime, perché gli agenti di P.G. hanno filmato gesti e comportamenti degli imputati, non già intercettato conversazioni o comunicazioni degli stessi).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996 N. 103/96
L’esecuzione di intercettazioni ambientali all’interno di un’autovettura appare legittimamente autorizzata in quanto l’abitacolo di un automezzo non rientra tra i luoghi indicati dall’art. 614 c.p. e cioè tra i luoghi per i quali l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato timore di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
Il fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività criminosa, che consente le intercettazioni ambientali nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., sussiste anche in caso di accordi, trattative e contatti intercorsi tra i compartecipi di un’attività criminosa.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.

ART. 267 C.P.P.
PROVE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA – GRAVE INDIZIO DI REATO.
Quanto riferito da fonte confidenziale non può essere considerato grave indizio di reato ex art. 267 c.p.p. (nel caso di specie non era presente alcun riscontro adeguato alle informazioni riservate acquisite dalla polizia giudiziaria, non ritenendosi tale il mero accertamento dell'esistenza dell’imputato quale persona fisica residente nella località indicata dalla fonte confidenziale, peraltro pregiudicato per reati diversi rispetto a quelli per cui si procede).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7/2/1995
PROVE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA – AUTORIZZAZIONE – FORMA.
L’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche va riferito solo alla violazione degli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p. mentre le eventuali illegittimità formali (quali l’omessa motivazione del decreto autorizzazione, la violazione delle restanti disposizioni dell’art. 268 c.p.p. ovvero, secondo il tribunale, anche l’insufficiente motivazione del decreto autorizzativo) non determinano l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (cfr. Cassazione Sezioni Unite 25/3/1998, Manno; Cassazione Sezioni Unite 27/3/1996, Sala; Cassazione 4/4/1998, Fornaro, che ammette la motivazione del giudice mediante integrale recepimento della richiesta del pubblico ministero).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/3/1999 N. 55/99
PROVE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA – AUTORIZZAZIONE – SOGGETTO PASSIVO.
Le intercettazioni, se ritualmente autorizzate, possono essere disposte anche nei confronti di soggetto non indagato (cfr. Cassazione 1/2/1995, Catti).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/3/1999 N. 55/99

ART. 268 C.P.P.
PROVE - INTERCETTAZIONE AMBIENTALE - TRASCRIZIONE - COMPETENZA.
La disposizione di perizia trascrittiva della registrazione di intercettazioni ambientali é attività demandata della competenza funzionale del g.i.p. ai sensi dell'art. 268 comma 7 c.p.p. Peraltro può essere ugualmente disposta dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/6/1994 N. 114/94
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia proceduto alla effettuazione delle trascrizioni delle intercettazioni di conversazioni pur indicate quali fonti di prova che, ai sensi dell’art. 268 comma 7 c.p.p., devono far parte del fascicolo del dibattimento, deve essere disposta l’immediata trascrizione della stessa da parte del tribunale con nomina di un perito.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 N. 440/96 R.G.N.R.
Nel caso in cui nel corso dell'indagine preliminare il pubblico ministero abbia richiesto la trascrizione senza che via abbia provveduto il giudice cui era stata rivolta, competente funzionalmente del giudice per le indagini preliminari in ordine alle operazioni di trascrizione di cui all'art. 268 c.p.p. il giudice collegiale deve disporre la richiesta trascrizione allo scopo di evitare irragionevoli preclusioni nell'acquisizione di mezzi di prova, sostituendosi al giudice per le indagini preliminari in un’attività che è preparatoria del processo vero e proprio, non essendo utilizzabile a tale scopo, nella fase degli atti introduttivi del giudizio, neanche i poteri d'ufficio dell'art. 507 c.p.p. utilizzabili solo al termine dell'acquisizione delle prove richieste dalle parti.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 1/7/1993
PROVE - INTERCETTAZIONE AMBIENTALE - TRASCRIZIONE - COMPLETEZZA.
La perizia trascrittiva della registrazione di intercettazioni ambientali deve essere completa. In particolare deve essere comprensiva delle parole in lingua diversa da quella nazionale ovvero in dialetto ed in tal caso deve esserne altresì disposta la traduzione (nella specie la perizia aveva omesso la trascrizione di parole in dialetto calabrese e conseguentemente ne era stata disposta la rinnovazione).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/6/1994 N. 114/94

ART. 271 C.P.P.
PROVE - INTERCETTAZIONE - UTILIZZABILITÀ.
Laddove l’intercettazione telefonica sia validamente autorizzata essa può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi persona a carico della quale lasci emergere elementi di responsabilità (cfr. Cassazione 30/9/1996, Corona).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/3/1999 N. 55/99
La gravità degli indizi idonea a giustificare l'adozione di intercettazioni utilizzabili nel dibattimento penale deve essere valutata in modo rigoroso nel senso che gli indizi debbono concretarsi in fatti o circostanze verificabili da parte del giudice.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7/2/1995

ART. 273 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA.

I gravi indizi di colpevolezza che sono alla base dell’applicazione di misure cautelari rappresentano qualcosa di diverso, e di meno consistente, rispetto a quanto necessario per il rinvio a giudizio e ovviamente ancor più distanti dagli elementi occorrenti per l’affermazione di penale responsabilità.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 4/12/2002 n. 391/02

Va disattesa l'istanza di revoca della ordinanza cautelare in atto presentata a dibattimento non ancora aperto, in quanto nessun elemento nuovo (o diverso da quelli valutati dal giudice per l'udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato) può risultare al giudice del dibattimento, che quindi non dispone di elementi per ritenere venuti meno gli indizi posti a fondamento della misura cautelare e del rinvio a giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 25/3/1995

 

Art. 274 c.p.p.

Misura coercitiva – ESIGENZE CAUTELARI – PERICOLOSITà SOCIALE.

Sussistono le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lettera c) c.p.p. nel caso in cui l’indagato per reati contro il patrimonio sia uno straniero sedicente, senza fissa dimora nel territorio dello Stato, senza stabile attività lavorativa e/o senza qualunque altra forma di sostentamento, ancorchè incensurato.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2003 n. 1/03

Non sussistono le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lettera c) c.p.p. nel caso in cui l’indagato per reati contro il patrimonio sia uno straniero incensurato, regolarmente identificato, residente in altro Stato dell’Unione Europea ove svolga attività lavorativa.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 n. 8/03

ART. 275 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – SCELTA – VINCOLI.
Il testo vigente dell’art. 275 comma 3 c.p.p., ove non risulti l'insussistenza di alcuna esigenza, impone la custodia cautelare in carcere, con esclusione di ogni altra misura meno afflittiva, essendo stata soppressa l'originaria dicitura "o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure" con D.L. 292/91 convertito con legge 356/91: infatti, se, come richiede la norma oggi in vigore, non sussistono esigenze cautelari, non la sola custodia in carcere è preclusa, bensì ogni altra misura cautelare.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 24/3/1995
Ove il titolo dei reati ascritti all’imputato non consentirebbe la concessione degli arresti domiciliari (art. 275 comma 3 c.p.p.) ma questa sia stata concessa precedentemente, il giudice non ha il potere di disporre ex officio l'adozione della più afflittiva misura della custodia carceraria, che pure la legge impone, e, ove l’imputato chieda di essere autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari a norma dell’art. 284 c.p.p., l’istanza può essere accolta nel caso in cui miri a salvaguardare legittime esigenze di vita in ordine alle quali l'imputato non può altrimenti provvedere.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 4/4/1995

ART. 280 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – APPLICABILITÀ – CONDIZIONI - PENA.
Una volta pronunciatosi in ordine alla responsabilità penale dell’imputato il giudice non può che riferirsi al reato così come ritenuto sussistente e quindi deve tener conto anche del bilanciamento delle circostanze operato (nel caso di specie, in cui all’imputato era ascritto un furto aggravato, il tribunale ha ritenuto che fosse venuto meno il requisito dell’art. 280 c.p.p. e cioè che si procedesse per delitti per cui la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/10/1990 N. 318/90
Il giudice procedente ha sempre il potere e il dovere di procedere anche in via incidentale alla corretta qualificazione giuridica del fatto quando ne derivino conseguenze giuridiche direttamente rilevanti in ordine all’applicabilità e alla durata delle misure cautelari (in tal senso Cassazione Sezioni Unite 22/10/1996 n. 16, Cassazione Sezione VI 21/3/1996 n. 948 e 15/12/1998 n. 3658).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/7/2000
Ai fini dei provvedimenti de libertate il giudice deve tenere conto, al di là della contestazione del pubblico ministero ed anche nel corso delle indagini preliminari, di tutti gli elementi da cui emerga “ictu oculi” l’applicabilità di una circostanza attenuante speciale (nella specie il g.i.p. ha ritenuto di qualificare la detenzione di stupefacente ascritta all’indagato come fatto di lieve entità e ha quindi applicato i conseguenti termini di custodia cautelare).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/7/2000

ART. 284 C.P.P.
MISURA COERCITIVA - ARRESTI DOMICILIARI - FACOLTÀ DI ASSENTARSI.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 284 comma 3 c.p.p. e quindi non può autorizzarsi l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare al fine di consentire l'esercizio di attività lavorativa nel caso in cui l'imputato non versi in situazione di assoluta indigenza.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6=20/2/1998 N. 22/98
Ove il titolo dei reati ascritti all’imputato non consentirebbe la concessione degli arresti domiciliari (art. 275 comma 3 c.p.p.) ma questa sia stata concessa precedentemente, il giudice non ha il potere di disporre ex officio l'adozione della più afflittiva misura della custodia carceraria, che pure la legge impone, e, ove l’imputato chieda di essere autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari a norma dell’art. 284 c.p.p., l’istanza può essere accolta nel caso in cui miri a salvaguardare legittime esigenze di vita in ordine alle quali l'imputato non può altrimenti provvedere.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 4/4/1995

ART. 294 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – INTERROGATORIO DI GARANZIA – OMISSIONE.
L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, disciplinato dall'art 294 c.p.p. e sanzionato, in caso di omissione, con l’immediata perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi del successivo art. 302 c.p.p., costituisce un preciso obbligo per il giudice solo nella fase delle indagini preliminari, di tal che, allorché la misura cautelare sia stata disposta dopo il rinvio a giudizio, nessun obbligo di interrogatorio, al di fuori dell'eventuale esame dibattimentale (predisposto ad altri fini), incombe sul Tribunale competente per il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/11/1994
MISURA COERCITIVA – INTERROGATORIO DI GARANZIA – IMPEDIMENTO DELL’INDAGATO.
Nel caso in cui l'interrogatorio della persona arrestata non abbia luogo all’udienza di convalida a causa dell’assoluto impedimento dello stesso indagato, trova applicazione la disciplina dell’art. 294 comma 2 c.p.p. secondo cui il giudice dà atto dell’impedimento con decreto motivato e il termine per l`interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell`impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso (tenuto conto che occorre comunque assumere l’interrogatorio di garanzia alla luce del comma 1 dello stesso art. 294 c.p.p., per il quale il giudice deve procedere all`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere se non vi ha proceduto nel corso dell`udienza di convalida dell`arresto o del fermo di indiziato di delitto).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 3/7/2000 IN PROC. N. 3645/2000 R.G.N.R.

ART. 299 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – REVOCA - COGNIZIONE.
È consentito al giudice del dibattimento conoscere ed avvalersi degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ai fini della decisione sullo status libertatis dell'imputato (cfr. Cassazione sezione I, sent. 27/10/1993-30/6/1993 n. 3115).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 20/3/1995
MISURA COERCITIVA – REVOCA - ACCERTAMENTI.
In caso di istanza di revoca o in subordine di modifica della misura cautelare in corso di esecuzione per sopraggiunta carenza di gravi indizi di colpevolezza alla luce dell’esito della perizia trascrittivi delle intercettazioni ambientali attuate nel corso delle indagini preliminari ed in presenza di un contrasto fra l’esito della perizia trascrittiva e la trascrizione delle intercettazioni medesime in sede di indagini preliminari, ai fini della decisione di cui all’art. 299 c.p.p. il giudice può procedere in camera di consiglio all’audizione dell’intercettazione in questione, con l’ausilio degli strumenti tecnici che il perito trascrittore può fornire.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/10/2000
MISURA COERCITIVA – REVOCA - INTERROGATORIO.
Ove la nuova istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere non è basata su elementi nuovi o diversi da quelli già valutati, non si deve far luogo all'interrogatorio ai sensi dell'art. 299 comma 3 ter c.p.p. nella nuova formulazione.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 15/12/1995
MISURA COERCITIVA – REVOCA - REQUISITI.
Va disattesa l'istanza di revoca della misura cautelare in atto presentata a dibattimento non ancora aperto, in quanto nessun elemento nuovo (o diverso da quelli valutati dal giudice per l'udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per le imputazioni ascritte) risulta al giudice del dibattimento, che quindi non dispone di elementi per ritenere venuti meno gli indizi posti a fondamento della misura cautelare e del rinvio a giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 15/12/1995
MISURA COERCITIVA – REVOCA - CASISTICA.
Va revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto, senza necessità di disporre misure meno afflittive, in caso di cessazione delle esigenze cautelari ritenute precedentemente, cessazione desumibile in base al tempo trascorso in stato di custodia cautelare e al corretto comportamento serbato dopo la scarcerazione (non risultando violazioni alle prescrizioni imposte).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/11/1995
Va disattesa l'istanza di revoca della misura cautelare in atto presentata sul rilievo del rispetto delle prescrizioni imposte al prevenuto dalla misura medesima atteso che non può essere attribuita rilevanza alla mera circostanza dell’ossequio delle prescrizioni imposte, giacchè, diversamente, si sarebbe provveduto alla revoca della concessa misura.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 9/3/2001

ART. 302 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – ESTINZIONE.
L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, disciplinato dall'art 294 c.p.p. e sanzionato, in caso di omissione, con l’immediata perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi del successivo art. 302 c.p.p., costituisce un preciso obbligo per il giudice solo nella fase delle indagini preliminari, di tal che, allorché la misura cautelare sia stata disposta dopo il rinvio a giudizio, nessun obbligo di interrogatorio, al di fuori dell'eventuale esame dibattimentale (predisposto ad altri fini), incombe sul giudice competente per il giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 30/11/1994

ART. 303 C.P.P.
MISURA COERCITIVA – TERMINI DI DURATA.
Il giudice procedente ha sempre il potere e il dovere di procedere anche in via incidentale alla corretta qualificazione giuridica del fatto quando ne derivino conseguenze giuridiche direttamente rilevanti in ordine all’applicabilità e alla durata delle misure cautelari (in tal senso Cassazione Sezioni Unite 22/10/1996 n. 16, Cassazione Sezione VI 21/3/1996 n. 948 e 15/12/1998 n. 3658).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/7/2000
Ai fini dei provvedimenti de libertate il giudice deve tenere conto, al di là della contestazione del pubblico ministero, di tutti gli elementi da cui emerga “ictu oculi” l’applicabilità di una circostanza attenuante speciale (nella specie il g.i.p. ha ritenuto di qualificare la detenzione di stupefacente ascritta all’indagato come fatto di lieve entità e ha quindi applicato i conseguenti termini di custodia cautelare).
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 18/7/2000
L’intervento della sentenza di condanna in primo grado con la quale è stata esclusa la sussistenza di aggravante rilevante ai fini della determinazione della pena agli effetti dell’applicazione della misura coercitiva in corso di esecuzione non incide in alcun modo sulla valutazione antecedentemente effettuata in sede di applicazione della misura medesima, di tal che in base al disposto dell’art. 303 comma 1 lett. c) c.p.p. l’attuale, più contenuto termine di custodia cautelare va computato con decorrenza dalla sentenza di condanna.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 24/7/2000

ART. 305 C.P.P.
MISURA COERCITIVA - PROROGA.
Ai fini della proroga del termine di custodia cautelare di cui all'art. 305 c.p.p. l'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. disposto dal P.M. non può equipararsi alla perizia disposta dal giudice, perché l'art. 305 comma 1 c.p.p. parla esclusivamente di "perizia" e una norma incidente sulla libertà personale dell'imputato come quella in questione ha natura eccezionale e, come tale, é insuscettibile di applicazione estensiva o analogica, talché non può essere accolta la richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini di custodia cautelare per il periodo di tempo occorrente per l'espletamento dell'accertamento tecnico.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 25/10/1997 N. 1042/96/21 R.G.N.R.