ART. 6 C.P.P.
GIUDICE - COMPETENZA PER MATERIA - MOMENTO - MODIFICAZIONI DELLA
LEGGE PENALE - IRRILEVANZA.
La competenza per materia, che si determina con riferimento al momento
della commissione del fatto contestato, permane presso il giudice originariamente
competente anche in caso di sopravvenienza di legge modificatrice del trattamento
sanzionatorio e quindi dell'elemento di riferimento per la determinazione
della competenza per materia (nella specie, il tribunale si é ritenuto
incompetente a procedere per il reato di falsa testimonianza, reato originariamente
di competenza del pretore, benché il D.L. 306/92 abbia inasprito
la pena edittale di tale reato determinandone la devoluzione, da allora,
alla competenza del tribunale).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/2/1996 N. 35/96
ART. 8 C.P.P.
GIUDICE - COMPETENZA PER TERRITORIO – REATO PERMANENTE.
La consumazione del delitto di importazione e detenzione di stupefacente
si verifica con l’entrata del veicolo di trasporto di quest’ultimo (nella
specie un natante) nel territorio nazionale, a nulla rilevando che la detenzione
dello stupefacente sia cessata in località non rientrante nei limiti
della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione si
trovi il confine da cui è entrato l’imputato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/7/1990 N. 282/90
ART. 9 C.P.P.
GIUDICE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERMANENZA - LUOGO DI INIZIO
DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO INCERTO - LUOGO DI ACCERTAMENTO DEL REATO
CERTO.
In caso di incertezza sul luogo di inizio della consumazione di reato
permanente, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio
deve attribuirsi rilievo decisivo al luogo di accertamento del reato (nella
specie, le sole indicazioni sul luogo di inizio della consumazione del
reato di detenzione di stupefacenti provenivano da un coimputato e non
erano state ritenute sufficienti ai fini dell’accertamento in questione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 10/10/2001 PROC. 797/98 R.G.N.R.
GIUDICE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONTINUAZIONE - LUOGO DI CONSUMAZIONE
DEL REATO PIÙ GRAVE INCERTO - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO MENO
GRAVE CERTO.
In caso di ricettazione, di cui sia incerto il luogo di consumazione,
in continuazione con il reato di sostituzione di persona, di cui sia certo
il luogo di commissione, la competenza per territorio è comunque
determinata in relazione al reato di ricettazione in quanto reato più
grave ed in base all'art. 9 comma 2 c.p.p., per cui la competenza appartiene
al giudice della residenza dell'imputato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 348BIS/01
In caso di indeterminatezza del luogo di consumazione del più
grave reato di cui all’imputazione deve farsi riferimento non alla regola
suppletiva dettata dall’art. 9 c.p.p. bensì al criterio residuale
desumibile dal combinato disposto degli artt. 12 e 16 c.p.p. secondo cui
la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento al
luogo di consumazione del reato immediatamente meno grave (cfr. Cassazione,
sent. 24/9/1993).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 IN PROC. N. 440/96 R.G.N.R.
GIUDICE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONTINUAZIONE - LUOGO DI CONSUMAZIONE
DEL REATO PIÙ GRAVE INCERTO - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO MENO
GRAVE PARIMENTI INCERTO.
In caso di ricettazione di autovettura, di cui sia incerto il luogo
di consumazione, in continuazione con il reato di uso di sigilli falsi,
di cui sia parimenti incerto il luogo di commissione, la competenza per
territorio non é determinata in base all'art. 16 c.p.p., inapplicabile
a motivo dell'incertezza del locus commissi delicti relativamente alla
ricettazione, ritenuta reato più grave, e neppure in base all'art.
9 comma 1 c.p.p., parimenti inapplicabile a motivo dell'incertezza del
luogo di commissione dell'uso cioé dell'apposizione dei sigilli
che corrisponde col luogo di falsificazione dei sigilli stessi, bensì
soltanto in base all'art. 9 comma 2 c.p.p., per cui la competenza appartiene
al giudice della residenza dell'imputato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/11/1996 N. 339/96
ART. 12 C.P.P.
GIUDICE –CONNESSIONE – AMPLIAMENTO - LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Il legislatore, che nell'impianto originario del codice di rito aveva
fortemente ridotto le ipotesi di connessione, in seguito con D.L. n. 367/91
ha nuovamente esteso i casi di connessione, ricomprendendo, tra l'altro,
il nesso di occasionalità (art. 12 lett. c c.p.p.), operando un
allargamento dell'istituto della connessione che di per sé non é
illegittimo per eccesso di delega rispetto alla direttiva di cui all'art.
2.14 della legge delega n. 81/87 - che pone come esigenza inderogabile
l'esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice
competente - purché il nesso di occasionalità non introduca
surrettiziamente forme di discrezionalità nella determinazione della
competenza e quindi a condizione che le norme sulla connessione siano interpretate
in senso restrittivo.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 3/10/1996
Vi è connessione occasionale qualora tra i reati vi sia non
tanto e non solo un mero nesso di ordine temporale bensì un chiaro
ed evidente collegamento causale, nel senso che un reato deve avere integrato
il fattore ontologico causativo dell'altro reato, rappresentando il contesto
per l'insorgenza del proposito e per la successiva commissione del fatto
reato (cfr. Cassazione sezione II, sent. 1/6/1948; Proc. Gen. Cass., decr.
4/5/1993 in Cass. pen., 1994, 640).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 3/10/1996
ART. 16 C.P.P.
GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO
- CONTINUAZIONE - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO PIÙ GRAVE INCERTO
- LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO MENO GRAVE CERTO.
In caso di ricettazione, di cui sia incerto il luogo di consumazione,
in continuazione con il reato di sostituzione di persona, di cui sia certo
il luogo di commissione, la competenza per territorio è comunque
determinata in relazione al reato di ricettazione in quanto reato più
grave ed in base all'art. 9 comma 2 c.p.p., per cui la competenza appartiene
al giudice della residenza dell'imputato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 348BIS/01
In caso di indeterminatezza del luogo di consumazione del più
grave reato di cui all’imputazione deve farsi riferimento non alla regola
suppletiva dettata dall’art. 9 c.p.p. bensì al criterio residuale
desumibile dal combinato disposto degli artt. 12 e 16 c.p.p. secondo cui
la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento al
luogo di consumazione del reato immediatamente meno grave (cfr. Cassazione,
sent. 24/9/1993).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 13/11/2000 IN PROC. N. 440/96 R.G.N.R.
GIUDICE – COMPETENZA PER CONNESSIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO
- CONTINUAZIONE - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO PIU' GRAVE INCERTO -
LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO MENO GRAVE PARIMENTI INCERTO.
In caso di ricettazione di autovettura, di cui sia incerto il luogo
di consumazione, in continuazione con il reato di uso di sigilli falsi,
di cui sia parimenti incerto il luogo di commissione, la competenza per
territorio non é determinata in base all'art. 16 c.p.p., inapplicabile
a motivo dell'incertezza del locus commissi delicti relativamente alla
ricettazione, ritenuta reato più grave, e neppure in base all'art.
9 comma 1 c.p.p., parimenti inapplicabile a motivo dell'incertezza del
luogo di commissione dell'uso cioé dell'apposizione dei sigilli
che corrisponde col luogo di falsificazione dei sigilli stessi, bensì
soltanto in base all'art. 9 comma 2 c.p.p., per cui la competenza appartiene
al giudice della residenza dell'imputato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12=18/11/1996 N. 339/96
GIUDICE – COMPETENZA PER CONNESSIONE - COMPETENZA PER MATERIA –
SEPARAZIONE DEI PROCESSI.
In caso di richiesta di rito alternativo con conseguente separazione
dei processi, il giudice può diventare incompetente per materia
per uno dei processi (in specie per il processo avente ad oggetto un furto
aggravato).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/1/1995 N. 13/95
ART. 18 C.P.P.
GIUDICE – SEPARAZIONE DI PROCESSI - COMPETENZA PER CONNESSIONE.
In caso di richiesta di rito alternativo con conseguente separazione
dei processi, il giudice può diventare incompetente per materia
per uno dei processi (in specie per il processo avente ad oggetto un furto
aggravato).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/1/1995 N. 13/95
ART. 22 C.P.P.
GIUDICE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI - PROCEDIMENTO PER DELITTI DI CUI ALL'ART. 51 COMMA 3 BIS C.P.P.
- QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22 e 23 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24
comma 2 e 25 comma 1 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice
del dibattimento possa delibare la questione di incompetenza del G.u.p.
distrettuale ritualmente proposta in sede di udienza preliminare e riproposta
in sede dibattimentale (questione dichiarata inammissibile dalla Corte
Costituzionale con ordinanza 23/10/1995 n. 481).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 29/11/1994 CIT. IN SENT. 17/12/1996 N. 379/96
GIUDICE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO – SEZIONE DISTACCATA DI PRETURA
CIRCONDARIALE.
Laddove i fatti per cui è processo siano stati commessi nella
circoscrizione di altra sezione distaccata di pretura circondariale va
dichiarata la competenza per territorio di tale giudice e l’incompetenza
del giudice procedente con conseguente trasmissione degli atti all’ufficio
del pubblico ministero (cfr. Corte Cost. 11/3/1993 n. 76).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 7/4/1998
N. 138/98
Laddove i fatti per cui è processo siano stati commessi nella
circoscrizione di sezione distaccata del tribunale e non in quella della
sede circondariale va ordinata soltanto la trasmissione degli atti da quest'ultima
alla sezione distaccata e non va dichiarata l’incompetenza per territorio
del giudice adito in quanto il tribunale costituisce un unico ufficio giudiziario
del quale fanno parte le sezioni distaccata senza alcuna autonoma competenza
per territorio.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/1/2002
ART. 23 C.P.P.
GIUDICE - INCOMPETENZA PER MATERIA - ECCESSO - ECCEZIONE - CONSEGUENZE.
L'incompetenza per materia c.d. per eccesso deve essere eccepita dalle
parti entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p. A seguito della declaratoria
di incompetenza il tribunale dispone, ai sensi dell'art. 23 c.p.p. e della
sentenza n. 76/93 della corte costituzionale, la trasmissione degli atti
al procuratore della repubblica presso la pretura circondariale competente.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/2/1996 N. 35/96
L'incompetenza per materia c.d. per eccesso deve essere eccepita dalle
parti entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p. quand’anche la questione
sorga successivamente nel corso del dibattimento (cfr., seppur in materia
di incompetenza per territorio, Cassazione 12/5/1992, Gaeta) quali che
siano le successive risultanze istruttorie (cfr. Cassazione 20/10/1993,
Berganani): pertanto la mancata proposizione della questione entro il termine
prescritto preclude definitivamente la successiva deducibilità dell’eccezione,
a prescindere dal momento in cui la stessa diviene in concreto proponibile
(cfr. Cassazione 9/4/1992, Bumbaca; 3/7/1992, Marziale).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/11/1998 N. 317
In caso di procedimento penale per il delitto di usura commessa prima
del 9/6/1992, data di entrata in vigore della nuova disciplina legislativa
in materia di tale reato (D.L. 306/92), la fattispecie é regolata
dall’originaria formulazione dell’art. 644 c.p. con la conseguenza che
appartiene alla competenza del pretore e non più del tribunale.
Al riguardo non vale che il pubblico ministero abbia modificato l’imputazione
contestando il reato fino ad epoca posteriore al 9/6/1992 nel corso dell’udienza
preliminare, laddove le risultanze istruttorie all’esito del dibattimento
portino a ritenere che i fatti risalgano a prima del D.L. 306/1992: pertanto
correttamente il tribunale ha rigettato l’eccezione in via preliminare
e l’ha invece accolta all’esito del giudizio.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/11/1998 N. 317
In caso di usura commessa prima dell’entrata in vigore del D.L. 306/92
la competenza per materia é del pretore anche laddove l’esercizio
dell’azione penale avvenga posteriormente a tale nuova normativa e ciò
in quanto in tale caso la competenza é determinata dal trattamento
sanzionatorio e quindi da un istituto di diritto sostanziale, per il che
trova applicazione l’art. 2 c.p. sulla successione della legge penale nel
tempo e si deve perciò prendere in considerazione, anche ai fini
della competenza, il trattamento sanzionatorio precedente alla riforma
predetta in quanto più favorevole per l’imputato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/11/1998 N. 317
GIUDICE – INCOMPETENZA PER TERRITORIO – CONSEGUENZE.
In caso di declaratoria di incompetenza per territorio del giudice
procedente deve essere ordinata la trasmissione degli atti al P.M. presso
il giudice competente (cfr. Corte Cost. n. 70/96).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 3/10/1996
GIUDICE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - SEZIONI DISTACCATE.
Deve essere pronunciata sentenza dichiarativa dell'incompetenza per
territorio del giudice adito quando il reato per cui si procede risulti
commesso nel territorio di altra sezione distaccata della medesima pretura
circondariale (contra Cassazione Sezione III, sent. 13/2-12/3/1996).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/5/1997
N. 248/97
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 25/6/2001 N. 254/01
Laddove i fatti per cui è processo siano stati commessi nella
circoscrizione di sezione distaccata del tribunale e non in quella della
sede circondariale va ordinata soltanto la trasmissione degli atti da quest'ultima
alla sezione distaccata e non va dichiarata l’incompetenza per territorio
del giudice adito in quanto il tribunale costituisce un unico ufficio giudiziario
del quale fanno parte le sezioni distaccata senza alcuna autonoma competenza
per territorio.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/1/2002
ART. 33 C.P.P.
GIUDICE – INCAPACITÀ.
Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni
sulla destinazione dello stesso agli affari giudiziari e sulle assegnazioni
dei processi a sezioni, collegi e giudici, sicchè l’attribuzione
di un determinato procedimento, all’interno di un ufficio articolato in
più organi giudicanti, ad uno di questi piuttosto che ad un altro,
non potrà determinare alcuna nullità degli atti del processo.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 29/11/2000 N. 650/00
ART. 34 C.P.P.
GIUDICE – INCOMPATIBILITÀ.
L’incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p. (a seguito della
sentenza della corte costituzionale n. 155 del 20/5/1996) e di cui all’art.
34 comma 2 bis c.p.p. (introdotto dal d. lgs. 51/98) non opera in caso
di provvedimento in materia di libertà personale emesso dal giudice
in qualità di giudice per l’udienza preliminare e in qualità
di giudice per le indagini preliminari.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 25/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21
R.G.N.R.
ART. 62 C.P.P.
IMPUTATO – DICHIARAZIONI – TESTIMONIANZA -DIVIETO.
Stante l’inderogabilità del divieto di cui all’art. 62 c.p.p.,
neppure il difensore dell’imputato può chiedere ad un teste di deporre
sulle dichiarazioni dell’imputato medesimo, salvo che quest’ultimo, presente,
vi consenta.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 3/12/2001
E’ ammissibile la testimonianza del teste sulle dichiarazioni rese
da persona, diversa dall’imputato, condotta per accertamenti presso gli
uffici di polizia a seguito del sequestro di sostanza stupefacente operato
nei suoi confronti.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 2/3/2000
IMPUTATO – DICHIARAZIONI – TESTIMONIANZA –DEROGA AL DIVIETO.
In caso di porto di coltello il fatto può dirsi giustificato
o meno a seconda delle circostanze oggettive e delle dichiarazioni dell’imputato
al momento dell’accertamento: in tale ultimo caso le dichiarazioni possono
formare oggetto di testimonianza in quanto, dovendo la giustificazione
del porto essere fornita in sede di accertamento, non opera il divieto
di cui all’art. 62 c.p.p.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/3/2000
ART. 66 C.P.P.
IMPUTATO – INTERROGATORIO – AVVERTIMENTI EX ART. 64 C.P.P.
Nel caso in cui un imputato in procedimento collegato ex art. 371 comma
2 lettera b c.p.p. sia stato sentito prima dell’entrata in vigore della
legge n. 63/2001 senza ricevere gli avvertimenti previsti dall’art. 64
c.p.p., in allora non ancora prescritti, lo stesso deve essere sentito
non già come teste garantito ai sensi dell’art. 197 c.p.p. bensì
come imputato in procedimento collegato ai sensi dell’art. 210 c.p.p.,
sempre che nei suoi confronti non sia stata già pronunciata sentenza
irrevocabile, e deve perciò ricevere gli avvertimenti previsti dall’art.
64 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 29/4/2002
ART. 66 C.P.P.
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE - IMPUTATO SEDICENTE.
Deve essere pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso
il fatto nel caso in cui l'imputato, cittadino extracomunitario, sia sedicente
perché le sue generalità consistono unicamente in quelle
dallo stesso rappresentate all'autorità inquirente, mediante esibizione
di un falso permesso di soggiorno con un falso sigillo, senza alcuna possibilità
di controllo effettivo e tali generalità non possono presumersi
autentiche dovendo essere paventato il rischio di emanazione di una sentenza
di condanna nei confronti di un innocente e ciò in ragione della
possibilità che i dati forniti dall'autore del reato appartengano
ad altra persona effettivamente esistente: pertanto, se da un lato é
possibile procedere ex art. 66 c.p.p. nei confronti dell'autore del reato,
sulla cui identità fisica non sussistano dubbi di sorta, tuttavia
non può emettersi condanna nei confronti dell'imputato le cui generalità
verosimilmente non corrispondono a quelle dell'effettivo autore del reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/3/1997 N. 41/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/10/96
N. 373/96
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 27/6/2001 N. 244/01
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1997 N. 29/97
in tema di identificazione a mezzo di falso visto di reingresso con
falso sigillo
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/3/1997 N. 32/97
in tema di identificazione a mezzo di falsa carta di identità
con falso sigillo
Il processo nei confronti di imputato identificato mediante le sue
dichiarazioni sulle generalità e quindi sedicente, non sottoposto
ad alcun accertamento fotodattiloscopico e comunque in assenza di un idoneo
sistema di rilevazione delle impronte digitali, può portare ad una
condanna soltanto se questi sia detenuto e dunque sia certa l'identità
fisica del colpevole che, non potendo godere del beneficio della pena sospesa,
sarà costretto ad espiare per intero la pena: in tal senso deve
essere interpretato l'art. 66 c.p.p., così assumendo rilievo non
decisivo la veridicità o la falsità delle generalità
declinate.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/9/1995 N. 201/95
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/1/1997 N. 25/97
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/5/1997 N. 112/97
In caso di imputato identificato mediante passaporto contraffatto e
quindi sedicente, non sottoposto ad alcun accertamento fotosegnaletico
o fotodattiloscopico, é impossibile avere certezza dell'identità
reale della persona trovata in possesso di documento contraffatto, di tal
che si impone l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto
essendo dubbia la sua identificazione con la persona trovata in possesso
di documento contraffatto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 21/1/1997
N. 18/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI BORDIGHERA, SENT. 17/1/1997
N. 10/97
In caso di imputato identificato mediante carta di identità
esibita a funzionario di banca e non acquisita al fascicolo del dibattimento,
neppure in copia, é impossibile avere certezza dell'identità
reale della persona responsabile della presentazione di travellers cheque
di provenienza furtiva, di tal che si impone l'assoluzione dell'imputato
per non avere commesso il fatto essendo dubbia la sua identificazione con
la persona responsabile del fatto medesimo.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/1/1997
N. 29/97
Può essere applicato l'art. 66 comma 2 c.p.p., secondo cui l'impossibilità
di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica
il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente quando
sia certa l'identità fisica della persona, esclusivamente nel caso
in cui quest'ultima sia stata identificata o direttamente da parte del
giudice che ne abbia avuto la presenza al dibattimento o mediante accertamenti
fotosegnaletici o fotodattiloscopici. Infatti, laddove la condanna sia
eseguita nei confronti di persona estranea ai fatti, le cui generalità
siano state declinate all'autorità procedente dall'autore del reato,
sarà possibile accertare la non colpevolezza della prima mediante
la comparazione dell'aspetto fisico e/o delle impronte digitali di questa
con le fotografie e/o le impronte digitali del secondo.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1997
N. 106/97
ART. 74 C.P.P.
PARTE CIVILE – LEGITTIMAZIONE - SOCI.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c. è precluso ai soci accomandanti
di esperire l'azione di risarcimento di danni indiretti, cioè costituenti
la mera ripercussione economica sul loro patrimonio di danni arrecati al
patrimonio della società, mentre il diritto alla conservazione di
detto patrimonio spetta alla società e non ai soci come tali (v.,
in tema di conseguenze patrimoniali derivanti da illeciti penali dell'amministratore,
Cassazione sezione I, sent. 7/9/1993 n. 9385), di tal che non può
essere ammessa la costituzione di parte civile esercitata dai soci accomandanti.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 15/10/1996
Non si ravvisano ragioni idonee a giustificare la costituzione di parte
civile da parte dei soci accomandanti di una società, i cui amministratori
siano
imputati di reati fiscali, in ragione dell'insussistenza di un danno alla
onorabilità dei singoli soci accomandanti a seguito della commissione
di simili reati.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 15/10/1996
PARTE CIVILE – LEGITTIMAZIONE - PROSSIMI CONGIUNTI.
E’ ammessa la costituzione di parte civile da parte dei prossimi congiunti
della persona offesa, che lamentino in proprio un danno eziologicamente
riferibile alla condotta di cui al capo di imputazione, non potendosi escludere
nella fase di accertamento della costituzione delle parti la sussistenza
di un danno siffatto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 28/2/2000 IN PROC. N. 2791/94/P. N.R.
PARTE CIVILE – LEGITTIMAZIONE - ENTI ESPONENZIALI.
In caso di esercizio abusivo della professione forense la costituzione
di parte civile del consiglio dell’ordine degli avvocati presso il tribunale
presso cui ha avuto luogo l’attività asseritamente abusiva è
ammissibile essendo individuabile un danno di tale ente esponenziale non
solo riguardo all’immagine ma anche sul piano patrimoniale, ancorchè
tale danno sia certo solo nell’an e non esattamente determinabile nel quantum.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 12/3/2002 IN PROC. N. 1331/00
R.G.N.R.
Parte
civile – legittimazione – associazioni ambientaliste.
Nell’ambito
di un processo per reati ambientali è legittimata a costituirsi parte civile
l’associazione ambientalista lo scopo specifico della quale sia la
salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata e per la quale, ove
riconosciuta, debba comunque ritenersi la sussistenza di un generalizzato e
preventivo consenso dello Stato, alla luce della vigente normativa (nella
specie è stata ammessa la costituzione di parte civile dell’associazione
onlus Legambiente nonostante l’opposizione della difesa dell’imputato che
rilevava l’esistenza di una richiesta risarcitoria proposta dall’associazione
iure proprio pur in presenza di un riferimento della dichiarazione di parte
civile all’art. 9 comma 3 D.Lgs. 267/00, secondo cui il risarcimento del
danno ambientale che spetti a comuni e province deve essere richiesto dall’associazione
ambientalista a favore dell’ente sostituito e non a vantaggio proprio).
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 9/7/2003 in proc. n. 156/03 r.g.t.
E’
legittimata a costituirsi parte civile l’associazione ambientalista che
possa sostenere di aver subito un danno effettivo nella proprio dimensione
"meta-individuale" a cagione di un reato ambientale a motivo del suo
radicamento nel territorio, della non occasionalità dell’attività svolta
ed anzi della continuità dell’azione mirante a promuovere, diffondere e
tutelare gli interessi perseguiti (nella specie non è stata ammessa la
costituzione di parte civile del Comitato Cittadino di Ospedaletti sull’assunto
che tra le prime attività svolte da tale associazione fosse stata proprio la
presentazione dell’esposto a seguito del quale era stato promosso il
processo nel quale era stata presentata la dichiarazione di costituzione di
parte civile e che pertanto dovesse ritenersi la carenza di una continuità di
azione nella promozione e tutela dell’interesse alla salvaguardia del bene
leso dal reato ambientale).
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 31/1/2003
L’identificazione
dei soggetti danneggiati da un illecito ambientale non può essere ristretta
alle sole persone fisiche, ben potendo essere arrecata lesione, attraverso la
commissione di tale reato, anche a soggetti che subiscono il danno in una
dimensione sociale in quanto gli stessi risultino portatori di un interesse
specifico e consolidato alla salvaguardia del bene che si assume violato dal
reato in questione.
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 31/1/2003
ART. 75 C.P.P.
PARTE CIVILE – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE.
La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa:
1) in primo luogo nell’ipotesi regolata dall’art. 75 comma 3, ossia
allorquando l’azione civile è proposta in sede civile dopo la costituzione
di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo
grado (salve le eccezioni previste dalla legge in cui la sospensione del
giudizio civile non va disposta): tale norma è evidentemente riferita
alle azioni civili restitutoria e risarcitoria di cui all’art. 74 c.p.p.
per le quali l’efficacia del giudicato penale di condanna e di assoluzione
è regolata dagli art. 651 e 652 c.p.p.;
2) in secondo luogo nell’ipotesi regolata dall’art. 211 att. c.p.p.,
ossia in ogni altro caso in cui il giudizio civile abbia per oggetto un
diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti
materiali che furono oggetto del giudizio penale: tale norma si riferisce
alle azioni civili diverse da quelle risarcitorie per le quali l’efficacia
del giudicato penale è regolata dall’art. 654 c.p.p.
G.I. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7-15/2/2000 PROC. N. 144/98
R.G. TRIB. CIV.
ART. 78 C.P.P.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - RAGIONI.
È inammissibile la dichiarazione di costituzione di parte civile
la cui dichiarazione sia fatta limitandosi a richiedere il risarcimento
di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza del reato di abuso di
ufficio commesso dall'imputato in un certo luogo e in un certo tempo, perché
in tal caso sono indicate in modo insufficiente le ragioni che giustificano
la domanda.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 4/10/1994 PROC. N. 1344/93/21
R.G.N.R.
È ammissibile la dichiarazione di costituzione di parte civile
la cui dichiarazione sia fatta limitandosi a richiedere il risarcimento
di tutti i danni patiti e patiendi senza indicazione specifica del quantum
debeatur, essendo così comunque indicate in modo sufficiente le
ragioni che giustificano la domanda.
PRETORE DI SANREMO, ORD. 19/11/1997 PROC. N. 4178/92/22 R.G.N.R.
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 16/4/1998 PROC. N. 791/95/21 R.G.N.R.
È ammissibile la dichiarazione di costituzione di parte civile
che contenga il richiamo al procedimento penale nonchè l’indicazione
degli imputati e delle violazioni di legge loro ascritte, tenuto conto
del tenore del capo d’imputazione e considerata l’espressa richiesta di
risarcimento del danno, perchè tali indicazioni sono idonee a soddisfare
i requisiti dell’art. 78 comma 1 c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 24/6/1999
È ammissibile la dichiarazione di costituzione di parte civile
che contenga un mero richiamo all’imputazione e all’esistenza di danni
morali in capo alla parte medesima, laddove l’imputazione sia sufficientemente
chiara.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7/10/1999 IN PROC. N. 408/97/21 R.G.N.R.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - NOTIFICAZIONE.
Ai sensi dell'art. 78 comma 2 c.p.p. la dichiarazione di costituzione
di parte civile presentata fuori udienza deve essere notificata "alle altre
parti" e non anche ai difensori delle altre parti stesse.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 19/9/1995 IN PROC. N. 1344/93/21 R.G.N.R.
ART. 79 C.P.P.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - TERMINE.
Una volta raggiunta la fase dibattimentale la costituzione di parte
civile deve avvenire entro il termine di cui all'art. 79 c.p.p. cioé
fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p.
cioé fino al compimento del controllo, da parte del presidente,
della regolare costituzione delle parti: tale termine é rispettato
nel caso in cui la costituzione di parte civile abbia luogo ad udienza
successiva alla prima quando quest'ultima sia stata rinviata preliminarmente
senza lo svolgimento di alcuna attività processuale particolare.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 16/4/1998 PROC. N. 791/95/21 R.G.N.R.
ART. 80 C.P.P.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ PARZIALE.
L'inammissibilità della costituzione di parte civile per difetto
dell'esposizione delle ragioni che la giustificano può essere solo
parziale ove non siano sufficientemente esposte soltanto le ragioni a sostegno
della richiesta di risarcimento dei danni derivanti da un certo reato ma
non anche quelle esposte a sostegno della richiesta di risarcimento dei
danni derivanti da altro reato (nella specie la costituzione era stata
dichiarata inammissibile solo nella parte relativa al risarcimento dei
danni derivanti da abuso d'ufficio ma non anche in quella relativa al risarcimento
dei danni derivanti da lesioni personali).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 4/10/1994 PROC. N. 1344/93/21
R.G.N.R.
Art.
82 c.p.p.
Parte
civile - costituzione - revoca.
Non
costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile il deposito
delle conclusioni scritte solo alla fine della discussione, a condizione che
le stesse siano concordanti con le conclusioni orali formulate in precedenza
(il tribunale ha sostenuto il principio che precede richiamando una massima
della corte di cassazione relativa al caso, opposto, in cui le conclusioni
fossero state presentate dapprima per scritto e quindi formulate oralmente
dolo alla fine della discussione ed in cui non era stata ravvisata revoca
implicita: Cassazione Sezione V, sent. 19/11/2001 n. 41141).
Tribunale
di Sanremo, sent. 6/5/2003 n. 168/03
ART. 83 C.P.P.
responsabile
civile – citazione – citazione del responsabile civile nella persona della
parte civile.
Può
essere ordinata la citazione del responsabile civile nella persona di una parte
civile già costituita nel processo perchè non vi è incompatibilità tra i due
ruoli ben potendo una persona offesa rispondere dei danni cagionati dall’imputato
ad altra persona offesa (nella specie, il giudice ha disatteso accolto la
richiesta di citazione, quale responsabile civile, di una parte civile di cui
era chiesta da altra parte civile la citazione come responsabile civile e che vi
si opponeva rilevando la "schizofrenia" del ruolo che sarebbe stata
chiamata ad assumere nel giudizio, ove avrebbe dovuto chiedere da un lato, quale
parte civile, la condanna dell’imputato e dall’altro lato, quale
responsabile civile, la sua assoluzione).
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 29/10/2003
RESPONSABILE CIVILE – CASISTICA – ASSICURATORE CONTRO LA RESPONSABILITÀ
CIVILE.
Poiché col contratto di assicurazione contro la responsabilità
civile l’assicuratore non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti
di terzi ma soltanto un obbligo di tenere indenne l’assicurato che ne faccia
richiesta ai sensi dell’art. 1917 comma 2 c.c., manca nel processo penale
sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo di risarcimento ex lege)
sia il presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all’indennizzo)
per l’esercizio diretto dell’azione civile da parte del danneggiato nei
confronti della società di assicurazione, di cui è pertanto
legittima l’estromissione dal giudizio (cfr. Cassazione Sezione IV, sent.
28/5/1997 n. 4940).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 9/2/2001
RESPONSABILE CIVILE – CASISTICA – PROMOTORE FINANZIARIO.
In caso di truffa commessa da soggetto che rivesta la qualifica di
promotore di S.I.M. mediante attività poste in essere al di fuori
dell’ambito delle incombenze affidategli dalla stessa S.I.M. sussiste responsabilità
civile di quest’ultima solo per fatti commessi successivamente all’entrata
in vigore dell’art. 31 comma 3 D.Lgs. 58/98 in quanto la normativa previgente
(art. 5 comma 4 L. 1/91) subordinava la responsabilità della S.I.M.
per i danni cagionati a terzi dal promotore al fatto che essi fossero riconducibili
ad attività poste in essere “nell’ambito delle incombenze affidategli”
(il Tribunale ha precisato che l’estensione di responsabilità della
S.I.M. anche ad ambiti che prima non la vedevano coinvolta, con conseguente
rilievo di fatti commessi dal promotore non solo oltre i limiti delle sue
mansioni ma anche completamente al di fuori della sua attività,
è avvenuta proprio allo scopo di assicurare maggiori garanzie alla
clientela rispetto a possibili abusi da parte di promotori disonesti).
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/2001
N. 225/01
ART. 97 C.P.P.
DIFENSORE - SOSTITUZIONE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
Non occorre la previa autorizzazione del giudice nel caso in cui il
difensore di imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato nomini o chieda che sia nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. altro
difensore come suo sostituto, non trovando applicazione in tale ipotesi
la normativa di cui all'art. 4 L. 217/90 che riguarda la diversa ipotesi
della sostituzione definitiva del difensore.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/6/1998 PROC. N. 849/95 R.G.G.I.P.
Art.
99 c.p.p.
Difensore
– diritti dell’imputato - estensione.
La
richiesta di sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a
quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 134/03 può essere
presentata anche dal difensore dell'imputato.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 30/6/2003
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 2/7/2003 (secondo cui con la
previsione della legittimazione dell’imputato a chiedere la sospensione del
dibattimento ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 134/03 il legislatore non ha inteso
limitare ad esso solo tale facoltà che pertanto può essere esercitata anche
dal difensore ai sensi dell’art. 99 c.p.p.)
ART. 100 C.P.P.
DIFENSORE – PARTE CIVILE.
Quanto al numero dei difensori di parte civile l'art. 100 c.p.p. limita
ad uno il numero stesso, con la sanzione di inefficacia prevista dall'art.
24 disp. att. c.p.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 19/9/1995 IN PROC. N. 1344/93/21 R.G.N.R.
ART. 109 C.P.P.
ATTI PROCESSUALI – LINGUA.
Né la convenzione europea dei diritti dell’uomo né il
codice di rito impongono la traduzione degli atti notificati all’imputato
straniero nella lingua dello stesso: la regola generale dell’uso esclusivo
della lingua italiana posta dall’art. 109 c.p.p. trova eccezione unicamente
a norma dell’art. 169 comma 3 c.p.p. secondo cui l’invito a dichiarare
o eleggere domicilio nello Stato deve essere redatto nella lingua dell’imputato
straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
Al di là di tale esplicita deroga la regola generale è quella
dell’uso della lingua italiana, senza necessità che gli atti scritti
vengano tradotti nella lingua dell’imputato straniero che non conosca la
lingua italiana, il cui unico diritto è quello di farsi assistere
da un interprete (cfr. Cassazione, sent. 19/3/1993 n. 2642)
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21
R.G.N.R.
ART. 122 C.P.P.
ATTI PROCESSUALI – PROCURA SPECIALE.
Anche quando sia stato conferito dall’imputato al difensore designato
il potere di presentare al giudice richiesta di applicazione di pena ex
art. 444 c.p.p. anche a mezzo di sostituto processuale, la stessa richiesta,
formulata dal sostituto successivamente indicato dal difensore, non è
ammissibile in quanto la predetta richiesta è atto personalissimo
e in tanto può essere delegata ad un terzo in quanto contenga in
modo preciso il soggetto investito dei poteri rappresentativi (nella specie
è stata ritenuta insufficiente ai fini della richiesta di rito alternativo
la procura speciale contenente il conferimento del potere di presentare
richiesta ex art. 444 c.p.p. anche a mezzo di sostituti senza tuttavia
indicare nominativamente il sostituto, ciò costituendo un conferimento
“in incertam personam”).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 12/11/2001 IN PROC. N. 10372/01 R.G.N.R.
ART. 130 C.P.P.
ATTI PROCESSUALI – CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE.
La data del commesso reato che sia indicata erroneamente nel decreto
di citazione a giudizio può essere oggetto di correzione, senza
che occorra attivare la procedura prevista per la modificazione dell’imputazione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 10/10/2001 IN PROC. N. 804/95 R.G.N.R.
ART. 141 BIS C.P.P.
ATTI PROCESSUALI – INTERROGATORIO – MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE.
Non é nullo il decreto di citazione a giudizio che, preceduto
dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio di cui all’art.
375 comma 3 c.p.p., sia stato seguito da interrogatorio di persona detenuta
per altra causa non documentato integralmente con mezzi di riproduzione
fonografica o audiovisiva e, come tale, inutilizzabile.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 28/2/2000 IN PROC. N. 2791/94/P N.R.
ART. 143 C.P.P.
ATTI PROCESSUALI – TRADUZIONE - INTERPRETE.
Condizione fondamentale per l’esercizio del diritto di essere assistito
da un interprete è che l’imputato dimostri o dichiari di non sapersi
esprimere in lingua italiana o di non comprenderla (cfr. Cassazione 28/10/1993).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 10/10/2000 IN PROC. N. 995/98/21 R.G.N.R.
ATTI PROCESSUALI – TRADUZIONE – INCAPACITÀ O DIFFICOLTÀ
DI COMPRENSIONE DELLA SCRITTURA ITALIANA.
Non vi è nullità del decreto di citazione a giudizio
notificato a imputato extracomunitario capace di esprimersi in italiano
ma non anche di leggere la scrittura italiana in caso di omessa traduzione
del decreto nella lingua madre del medesimo, qualora all’atto della prima
contestazione dell’addebito abbia omesso di esercitare la facoltà
di precisare tale propria incapacità o difficoltà di comprensione
(nella specie, l’imputato aveva apposto la sua firma in calce al verbale
di elezione di domicilio senza rappresentare tale sua incapacità
o difficoltà di comprensione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
ORD. 22/6/2001 IN PROC. N. 3688/00 R.G.N.R.
ART. 162 C.P.P.
NOTIFICAZIONI – DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO – VERBALE
DI RACCOLTA DELLA DICHIARAZIONE.
Nel caso in cui il verbale di raccolta della dichiarazione contenente
l’elezione di domicilio non sia sottoscritto dall’imputato per il rifiuto
a sottoscriverlo deve ritenersi inefficace l’elezione medesima e invalide
le notificazioni degli atti processuali compiute presso il domicilio eletto
ai sensi dell’art. 161 c.p.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, ORD. 12/11/2001 IN PROC. N. 12/99
R.G.N.R.
ART. 169 C.P.P.
NOTIFICAZIONI – DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO – INVITO -
LINGUA.
La regola generale dell’uso esclusivo della lingua italiana posta dall’art.
109 c.p.p. trova eccezione unicamente a norma dell’art. 169 comma 3 c.p.p.
secondo cui l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato deve
essere redatto nella lingua dell’imputato straniero quando dagli atti non
risulta che egli conosca la lingua italiana. Al di là di tale esplicita
deroga la regola generale è quella dell’uso della lingua italiana,
senza necessità che gli atti scritti vengano tradotti nella lingua
dell’imputato straniero che non conosca la lingua italiana, il cui unico
diritto è quello di farsi assistere da un interprete (cfr. Cassazione,
sent. 19/3/1993 n. 2642)
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 21/2/2000 IN PROC. N. 995/98/21
R.G.N.R.
ART. 171 C.P.P.
NOTIFICAZIONE – NULLITÀ – OMESSA RICERCA DELL’IMPUTATO ALL’ESTERO.
Laddove non solo sia stata omessa la formalità dell’emissione
del decreto di irreperibilità ma si sia anche omesso di ricercare
l'imputato straniero all'estero allo scopo di metterlo a conoscenza della
sentenza di condanna nei suoi confronti, tale omissione di formalità
essenziali, pur non sanzionata espressamente dall'art. 171 c.p.p. dà
luogo a nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lettera
c c.p.p., vertendo in tema di intervento dell'imputato nel procedimento
ed avendo cagionato una mancata conoscenza incolpevole della sentenza di
condanna pronunciata nei suoi confronti
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/7/1995
ART. 178 C.P.P.
NULLITÀ – INTERVENTO DELL’IMPUTATO.
Laddove non solo sia stata omessa la formalità dell’emissione
del decreto di irreperibilità ma si sia anche omesso di ricercare
l'imputato straniero all'estero allo scopo di metterlo a conoscenza della
sentenza di condanna nei suoi confronti, tale omissione di formalità
essenziali, pur non sanzionata espressamente dall'art. 171 c.p.p. dà
luogo a nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lettera
c c.p.p., vertendo in tema di intervento dell'imputato nel procedimento
ed avendo cagionato una mancata conoscenza incolpevole della sentenza di
condanna pronunciata nei suoi confronti
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 12/7/1995
Non
è nullo il verbale di arresto nel caso in cui non sia data immediata
comunicazione dello stesso al difensore dell’arrestato, non rientrando tale
violazione tra quelle previste dall’art. 178 c.p.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, ord. 9/4/2003 |