DECISIONE QUADRO 13/6/2002
DEL CONSIGLIO dell'unione europea
(in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 18/7/2002)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a)
e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,
ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la
procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si
sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed
accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone
sospettate di aver commesso un reato.
(2) Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni penali, previsto al punto 37 delle conclusioni di
Tampere e adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000, affronta la questione
dell'esecuzione reciproca del mandato d'arresto.
(3) Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel
settore dell'estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la
repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici possiedono leggi
sull'estradizione redatte in modo identico.
(4) Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre
convenzioni concernenti in tutto o in parte l'estradizione, che fanno parte
dell'acquis dell'Unione: la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle
frontiere comuni nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione,
del 19 giugno 1990, la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura
semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e la
convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri
dell'Unione europea.
(5) L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua
sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre
l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone
condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in
materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la
complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia
di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra
Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione
delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase
anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia.
(6) Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro
costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del
principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il
fondamento della cooperazione giudiziaria.
(7) Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione
creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e
può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a
livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del
principio di sussidiarieta' menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione
europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La
presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali
scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.
(8) Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono
essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità
giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata
dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.
(9) Il ruolo delle autorità centrali nell'esecuzione del mandato d'arresto
europeo deve essere limitato all'assistenza pratica e amministrativa.
(10) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello
di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere
sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato
membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione
europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1,
dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso
articolo.
(11) Il mandato d'arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti
i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del
Titolo III della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che
riguardano tale materia.
(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i
principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo
VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel
senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona
che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi
oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine
di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua
razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o
delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa
risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro
norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla
libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione
negli altri mezzi di comunicazione.
(13) Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno
Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena
di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti.
(14) Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del
Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone
nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, è
opportuno che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della
presente decisione quadro siano protetti in conformità con i principi di detta
convenzione.
DECISIONE QUADRO
Capo 1
Principi generali
Articolo 1
Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione
1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro
di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un’azione penale o
dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base
al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni
della presente decisione quadro.
3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi
giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può
essere modificata per effetto della presente decisione quadro.
Articolo 2
Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo
1. Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle
leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con
una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non
inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è
stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non
inferiore a quattro mesi.
2. Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle
condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla
doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge
dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o
della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o
superiore a tre anni:
. partecipazione a un’organizzazione criminale;
. terrorismo;
. tratta di esseri umani;
. sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
. corruzione;
. frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità
europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;
. riciclaggio di proventi di reato;
. falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro;
. criminalità informatica;
. criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali
protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
. favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
. omicidio volontario, lesioni personali gravi;
. traffico illecito di organi e tessuti umani;
. rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
. razzismo e xenofobia;
. furti organizzati o con l'uso di armi;
. traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e
le opere d’arte;
. truffa;
. racket e estorsioni;
. contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
. falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
. falsificazione di mezzi di pagamento;
. traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
. traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
. traffico di veicoli rubati;
. stupro;
. incendio volontario;
. reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale
internazionale;
. dirottamento di aereo/nave;
. sabotaggio.
3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e
previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo
39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea (TUE), di inserire altre
categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il
Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai
sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare
tale elenco.
4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può
essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il
mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello
Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla
qualifica dello stesso.
Articolo 3
Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo
L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo:
"autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il
mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:
1) se il reato alla base del mandato d’arresto è coperto da amnistia nello
Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato
secondo la propria legge penale;
2) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con
sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che,
in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione
o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della
condanna;
3) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo non può ancora essere
considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine
del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di
esecuzione.
Articolo 4
Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo
L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il
mandato d’arresto europeo:
1) se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è
alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi della
legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di
imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo può
essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di
esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo
stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio
della legislazione dello Stato membro emittente:
2) se contro la persona oggetto del mandato d’arresto europeo è in corso
un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla
base del mandato d’arresto europeo;
3) se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso
di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d’arresto
europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in
uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta
all’esercizio di ulteriori azioni;
4) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la
legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella
competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;
5) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con
sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in
caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o
non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;
6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la
persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi
risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di
sicurezza conformemente al suo diritto interno;
7) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati :
a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in
tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio;
oppure
b) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro
emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione
penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.
Articolo 5
Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari
L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità
giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato
membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
1) Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in
absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né
altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla
decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata
alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni
considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto
europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro
emittente e di essere presenti al giudizio.
2) Se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso
è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a
vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che
lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione
della pena comminata – su richiesta o entro 20 anni – oppure l'applicazione
di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o
della prassi dello stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in
questione non siano eseguite.
3) Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione
penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può
essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata,
sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura
di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi
confronti nello Stato membro emittente.
Articolo 6
Determinazione delle autorità giudiziarie competenti
1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria
dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è
competente a emettere un mandato d’arresto europeo.
2. Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità
giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto
Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.
3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è
l’autorità competente in base al proprio diritto interno.
Articolo 7
Ricorso all’autorità centrale
1. Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, quando il suo
ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le
autorità giudiziarie competenti.
2. Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema giudiziario
interno lo rende necessario, affidare alla propria autorità centrale la
trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e
della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente
articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni
relative all’autorità centrale designata. Dette indicazioni sono vincolanti
per tutte le autorità dello Stato membro emittente.
Articolo 8
Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo
1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella
presentazione stabilita dal modello allegato:
a) identità e cittadinanza del ricercato,
b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta
elettronica dell'autorità giudiziaria emittente,
c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato
d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la
stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2,
d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto
dell'articolo 2,
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il
momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato,
f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi,
pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione,
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato,
2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una
delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro
può al momento dell'adozione della presente decisione quadro, o
successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il
Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più
lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.
Capo 2
Procedura di consegna
Articolo 9
Trasmissione di un mandato d'arresto europeo
1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l’autorità
giudiziaria emittente può comunicare il mandato d’arresto europeo
direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
2. L'autorità giudiziaria emittente può, in ogni i caso, decidere di segnalare
la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).
3. Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni
dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni. Una segnalazione nel Sistema di
Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle
informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di
trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 8, la segnalazione
equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del ricevimento in debita
forma dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Articolo 10
Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo
1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria
dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie, specie attraverso i
punti di contatto della Rete giudiziaria europea, per ottenere tale informazione
dallo Stato di esecuzione.
2. Se l’autorità giudiziaria emittente lo desidera, la trasmissione può
essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete
giudiziaria europea.
3. Se non è possibile ricorrere al Sistema di Informazione Schengen, l'autorità
giudiziaria emittente può fare ricorso ai servizi dell'Interpol per comunicare
il mandato d'arresto europeo.
4. L’autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto
europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione
scritta a condizioni che consentano allo Stato membro dell'esecuzione di
verificarne l'autenticità.
5. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un
documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è risolta
attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del
caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.
6. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto europeo non ha la competenza
per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio alla sua autorità nazionale
competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.
Articolo 11
Diritti del ricercato
1. Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell'esecuzione
competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del
mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di
acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente.
2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ha il
diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete,
conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
Articolo 12
Mantenimento in custodia
Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo,
l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno
rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato
membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà
provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione,
a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure
ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.
Articolo 13
Consenso alla consegna
1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed
eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità,
definita all'articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall'autorità giudiziaria
dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di
esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed
eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni
dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena
consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto
all'assistenza di un consulente legale.
3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono
verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato
membro di esecuzione.
4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato membro può
prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia in
conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare
i termini di cui all'articolo 17 non si tiene conto del periodo che intercorre
tra la data del consenso e quella della revoca. Lo Stato membro che desidera
sfruttare detta possibilità ne informa il Segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e
indica le modalità in base alle quali è possibile la revoca del consenso nonché
qualsiasi modifica.
Articolo 14
Audizione del ricercato
Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui
all'articolo 13 l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità
giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato
membro dell'esecuzione.
Articolo 15
Decisione sulla consegna
1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona
nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
2. L'autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni
comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di
prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni
complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e
può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto
dell'esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L'autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere
tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria
dell'esecuzione.
Articolo 16
Decisione in caso di concorso di richieste
1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei
confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide
quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte
le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è
avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto
europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione
penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'Eurojust
[1] per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.
3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di
estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità
dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o
alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in
particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella
convenzione o nell'accordo applicabile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri
che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
Articolo 17
Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo
1. Un mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima
urgenza.
2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione
definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa
entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato
d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del
ricercato.
4. In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito
entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l'autorità giudiziaria
dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne
indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione
definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, essa si accerterà che
siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo deve essere
motivato.
7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di
rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l'Eurojust,
indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi
ripetuti nell'esecuzione dei mandati d'arresto da parte di un altro Stato membro
ne informa il Consiglio affinché sia valutata l'attuazione della presente
decisione quadro a livello degli Stati membri.
Articolo 18
Situazione in attesa della decisione
1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per esercitare un'azione
penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve:
a) o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi
dell'articolo 19 o,
b) accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di
comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria
dell'esecuzione.
3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato
membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro
della procedura di consegna.
Articolo 19
Audizione della persona in attesa della decisione
1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità
giudiziaria, assistita da un'altra persona designata conformemente alla
legislazione dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello
Stato membro di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo
dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra
autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'audizione del
ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e
delle condizioni precedentemente stabilite.
Articolo 20
Privilegi e immunità
1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione
o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all'articolo
17 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità
giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o
immunità è revocato.
Lo Stato membro di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni
materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona
non beneficerà più di tale privilegio o immunità.
2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello
Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra
prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato
o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente
farne richiesta.
Articolo 21
Conflitto di obblighi internazionali
La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di
esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia
tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù
del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende
tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal
quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato
allo Stato membro emittente. I termini di cui all'articolo 17 cominciano a
decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano
di essere applicate. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato
è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano
soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
Articolo 22
Notifica della decisione
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità
giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato
d'arresto europeo.
Articolo 23
Termine per la consegna
1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le
autorità interessate.
2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione
definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.
3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al
paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri,
l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si
contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal
caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data
concordata.
4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per
gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che
essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il
mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di
sussistere. L’autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente
l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna.
In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data
concordata.
5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona
continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.
Articolo 24
Consegna rinviata o condizionale
1. L’autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso
l’esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato
affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato
membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare
nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del
mandato d'arresto europeo.
2. Invece di rinviare la consegna, l’autorità giudiziaria dell'esecuzione può,
a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato,
secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria
dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per
iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato
membro emittente.
Articolo 25
Transito
1. Ciascuno Stato membro consente, salvo che si avvalga della possibilità di
rifiutare qualora il transito di un suo cittadino o residente sia richiesto ai
fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libertà, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve
essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:
a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto
europeo,
b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo,
c) la natura e la qualificazione giuridica del reato,
d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.
Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale
è cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere
subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia
rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di
sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per la ricezione delle
richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra
corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Gli Stati membri comunicano tale
designazione al Segretariato generale del Consiglio.
3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono
essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi
mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di
transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura.
4. La presente decisione quadro non si applica, se sono utilizzate le vie aeree
senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo
Stato membro emittente fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2
le informazioni di cui al paragrafo 1.
5. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da uno paese
terzo verso uno Stato membro il presente articolo è applicabile mutatis
mutandis. In particolare, l'espressione "mandato d'arresto
europeo" sarà sostituita dai termini "richiesta di
estradizione".
Capo 3
Effetti della consegna
Articolo 26
Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione
1. Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che
risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale
della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito
alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.
2. A tal fine l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale
designata ai sensi dell'articolo 7 trasmette all'autorità giudiziaria
emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata
del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto europeo.
Articolo 27
Eventuali azioni penali per altri reati
1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno
effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l'assenso
all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali
reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato
salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia
una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un
procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per
eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata
consegnata.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato
il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni
successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo
lasciato;
b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura
restrittiva della libertà personale;
d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la
privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può
restringere la sua libertà personale;
e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a
rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità
dell'articolo 13;
f) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente
rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari
reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti
autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità
con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che
l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle
conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un
consulente legale;
g) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona
dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.
4. La richiesta di assenso è presentata dall'autorità giudiziaria
dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1
nonché di una traduzione come previsto dall’articolo 8, paragrafo 2.
L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso
luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro.
L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e, altrimenti, può
essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. La decisione
interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le
garanzie ivi previste.
Articolo 28
Consegna o estradizione successiva
1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che
nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica
si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona ad
uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un
mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo
che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una
diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato
d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato
membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di
esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato
anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:
a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha
lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45
giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno
dopo averlo lasciato;
b) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro
diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto
europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello
Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di
quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha
espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal
fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
c) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in
conformità dell'articolo 27,paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).
3. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad
un altro Stato membro secondo le seguenti regole:
a) la richiesta di assenso è presentata in conformità dell'articolo 9,
corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 nonché di una
traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2;
b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso
luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;
c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
d) l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e può essere
altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4.
Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire
le garanzie ivi previste.
4. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un
mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso
delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna.
L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato
membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione
nazionale del medesimo.
Articolo 29
Consegna di beni
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della legislazione
nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua
iniziativa, confisca e consegna beni che:
a) possono essere necessari come prova, ovvero
b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.
2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto
europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del
ricercato.
3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel
territorio dello Stato membro di esecuzione, quest'ultimo può, qualora i beni
siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che
siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a
condizione che siano successivamente restituiti.
4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1
acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti
sussistano, lo Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza
alcun onere, allo Stato membro di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine
del procedimento penale.
Articolo 30
Spese
1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato membro di esecuzione per
l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono a carico di detto Stato membro.
2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente.
Capo 4
Disposizioni generali e finali
Articolo 31
Relazioni con gli altri strumenti giuridici
1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi
terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono,
a partire dal 1° gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni
seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati
membri:
a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo
protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo
aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del
terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione;
b) accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e
la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione
del 26 maggio 1989;
c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli
Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995; e
d) convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione
europea del 27 settembre 1996;
e) titolo III, capitolo 4 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni.
2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese
bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente
decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di
andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o
agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.
Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali
dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui
questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest'ultima
e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del
ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell'articolo 17,
estendendo l'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riducendo
ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la
soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2.
Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso
pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.
Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese
esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.
Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre
mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo
comma.
3. Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a
territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si
assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la
presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni
esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri.
Articolo 32
Disposizione transitoria
Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1º gennaio 2004
continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di
estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1º gennaio 2004 saranno
soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente
decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell'adozione
della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione
secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione esso continuerà a trattare le
richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata
conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1º
gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002.
Tale dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere
ritirata in qualsiasi momento.
Articolo 33
Disposizioni relative all'Austria e a Gibilterra
OMISSIS
Articolo 34
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni della presente decisione quadro il 31 dicembre 2003.
2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla
Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella
legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.
Nel procedere in tal senso ciascuno Stato membro può indicare che applicherà
immediatamente la presente decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri
che hanno effettuato la stessa comunicazione.
Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla
Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 2,
dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 25,
paragrafo 2. Provvederà inoltre alla pubblicazione di tali informazioni nella
Gazzetta ufficiale.
3. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del
Consiglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro
il 31 dicembre 2004, una relazione sull'applicazione della presente decisione
quadro accompagnata, se opportuno, da proposte legislative.
4. Nel secondo semestre del 2003 il Consiglio valuta in particolare
l'applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da
parte degli Stati membri nonché il funzionamento del sistema di informazione
Schengen.
Articolo 35
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO 1
Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente.
Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini
dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di
sicurezza privative della libertà.
a) Informazioni relative all'identità della persona ricercata:
Cognome:....................................................................
Nome(i):....................................................................
Cognome da nubile, se del caso: ............................................
Pseudonimi, se del caso:....................................................
Sesso:......................................................................
Nazionalità:................................................................
Data di nascita: ...........................................................
Luogo di nascita: ..........................................................
Residenza e/o indirizzo noto:
............................................................................
Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende:
............................................................................
Segni particolari/descrizione della persona ricercata:
............................................................................
Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano
essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o
un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati
trasmessi)
............................................................................
b) Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo
1. Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza:
............................................................................
Tipo:.......................................................................
2. Sentenza esecutiva:
............................................................................
Numero di riferimento:
............................................................................
c) Indicazioni sulla durata della pena
1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà
previste per il reato/i reati:
...........................................................................
2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta:
...........................................................................
Pena residua da scontare:
...........................................................................
d) La decisione è stata emessa in absentia e
- l'interessato è stato chiamato a comparire di persona o informato in altro
modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione in
absentia
o
- l'interessato non è stato chiamato a comparire di persona né è stato
informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla
decisione emessa in absentia, ma gli sono state fornite le seguenti garanzie
giuridiche una volta consegnato alle autorità giudiziarie (tali garanzie
possono essere fornite anticipatamente):
Precisare le garanzie giuridiche:
...........................................................................
e) Reati
Il presente mandato è emesso per un totale di : ........... reati.
Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data
e l'ora) il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata
...........................................................................
Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di
legge/codice applicabili:
...........................................................................
I. Contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei
seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente e puniti
in detto Stato membro con una pena o una misura di sicurezza privative della
libertà della durata massima di almeno tre anni:
- partecipazione a un’organizzazione criminale;
- terrorismo
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità
europee ai sensi della
convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione di monete, ivi compresa la contraffazione dell’euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali
protette e il traffico
illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- furti organizzati o con l'uso di armi;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e
le opere d’arte;
- truffa;
- racket e estorsioni;
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- stupro;
- incendio doloso;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale
internazionale;
- dirottamento di aereo/nave;
- sabotaggio.
II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie
enumerate al
precedente punto I
............................................................................
f) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):
(N.B.: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative
all'extraterritorialità,
all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato)
g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni
che possono essere necessari come prova
Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che
sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:
Descrizione e ubicazione dei beni (se noti):
......................................................................
h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato d’arresto europeo è stato
emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della
libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura:
– il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione
della pena inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – affinché
la pena o la misura in questione non sia eseguita;
e/o
– il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede l'applicazione
di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù del diritto o
della prassi dello Stato membro
emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita.
i) Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato:
Denominazione ufficiale:
................................................................................
Nome del rappresentante:
................................................................................
Funzione (titolo/grado):
................................................................................
Numero di riferimento del fascicolo:
................................................................................
Indirizzo:..
Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)
.............................................
Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)
.............................................
E-mail: .....
Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni
pratiche relative alla consegna:
.............................................................................
In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la
ricezione amministrative di
mandati d'arresto europei:
Denominazione dell'autorità centrale:
.................................................................................
Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome)
.................................................................................
Indirizzo:
.................................................................................
Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)
(prefisso)....................................
Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)
........................................
E-mail: .....
Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante:
...............................................
...............................................
Nome:
..........................................................................
Funzione (titolo/grado):
..........................................................................
Data: ..................
Timbro ufficiale (se disponibile):
..........................................................................
ALLEGATO 2
1. Dichiarazioni del Consiglio
1.1 Articolo 2
"Il Consiglio conviene di continuare, conformemente all'articolo 31 lettera
e) del trattato UE, i lavori sull'armonizzazione relativa ai reati di cui
all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro, al fine di giungere ad
un'intesa giuridica reciproca tra gli Stati membri".
1.2 Articolo 2, paragrafo 2
"Il Consiglio dichiara che in particolare per i reati di cui all'articolo
2, paragrafo 2 non esiste una definizione interamente armonizzata a livello
dell'Unione. Ai fini dell'esecuzione del mandato di arresto europeo, si applica
la definizione prevista nella legislazione che disciplina l'emissione. Fatte
salve le decisioni che il Consiglio può adottare nel contesto dell'attuazione
dell'articolo 31, lettera e) del trattato UE, gli Stati membri sono invitati ad
ispirarsi alle seguenti definizioni di reati al fine di rendere il mandato
d'arresto operativo in tutta l'Unione per i reati inerenti al razzismo, alla
xenofobia, al sabotaggio, nonché al racket e alle estorsioni:
Razzismo e xenofobia quali definiti nell'azione comune del 15 luglio 1996
(96/443/JAI)
Sabotaggio:
"Qualsiasi persona che provoca illegalmente ed intenzionalmente danni
massicci a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto
pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una
notevole perdita economica."
Racket e estorsioni:
"Richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di
intimidazione, beni, promesse, ricevute o la firma di qualsiasi documento che
contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza"."
1.3 articolo 2, paragrafo 2
"Il Consiglio dichiara che la nozione di truffa di cui all'articolo 2,
paragrafo 2 abbraccia in particolare i seguenti elementi costitutivi: il ricorso
a nomi falsi, a false qualità o a mezzi fraudolenti per abusare della fiducia o
della credulità delle persone al fine appropriarsi di beni altrui."
1.4 articolo 2, paragrafo 4
L'articolo 2, paragrafo 4 si deve interpretare coerentemente con l'articolo 4,
punto 1, che non obbliga gli Stati membri ad arrestare e consegnare una persona
contro la quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo nel caso in cui non
siano state soddisfatte le condizioni di cui alle disposizioni in questione.
2. Dichiarazioni dell'Irlanda:
OMISSIS
3. Dichiarazione dell'Italia:
3.1 "Per dare esecuzione alla decisione quadro sul mandato di cattura
europeo il Governo Italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per
rendere la decisione quadro stessa compatibile con i principi supremi
dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, e per
avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei."
3.2 "L'Italia continuerà a trattare in conformità delle norme vigenti in
materia di estradizione tutte le richieste relative a reati commessi prima della
data di entrata in vigore della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo,
determinata ai sensi dell'articolo 32."
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