GIURISPRUDENZA SULLE LEGGI SPECIALI IN ALTRE MATERIE

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.
 

ART. 2621 C.C.

False comunicazioni sociali – continuità normativa.

L’attuale formulazione dell’art. 2621 c.c. si pone in rapporto di continuità normativa con la precedente fattispecie in quanto le differenze tra le due fattispecie non sono strutturali ma attengono a modalità parzialmente diverse di difesa dello stesso interesse tutelato, che derivano da politiche criminali diverse ed in parte frutto dell’evoluzione nel tempo degli istituti giuridici, riguardano infatti le soglie di punibilità, l’intensità della pena e vari elementi circostanziali del reato (cfr. Cass. V 21/5/2002 in Foro it. luglio-agosto 2002, II, 402).

Tribunale di Sanremo, sent. 23/9/2002 n. 385/02
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - DOLO SPECIFICO.
Il dolo specifico del delitto di false comunicazioni sociali, richiamato dall'art. 2621 c.c. con l'avverbio "fraudolentemente", consiste nella volontà di determinare un errore negli organi sociali, nei soci e nei terzi in ordine all'effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di procurare a sé o a terzi un ingiusto profitto. Tale dolo deve essere escluso in capo a chi mostri di essere privo di qualsiasi cognizione circa la responsabilità assunta ricoprendo la carica sociale attribuitagli e comunque a chi mostri di agire in buona fede.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/12/1996 N. 250/96

 

Art. 2625 c.c.

reati societari – impedito controllo – depenalizzazione.

L’art. 2623 n. 3 c.c. previgente al D.Lgs. 61/02 è stato depenalizzato da quest’ultimo che ha introdotto il nuovo art. 2625 c.c. e previsto la sola sanzione amministrativa in relazione ai fatti di impedito controllo al socio della gestione sociale.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 27/11/2002 n. 507/02

 

ART. 2630 C.C.
VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI – OMESSA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA.
L’art. 2630 cpv. n. 2 c.c., che punisce l’omessa convocazione dell’assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446 c.c., è norma dettata per le sole società per azioni ed è perciò inapplicabile per analogia alle società a responsabilità limitata.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/2000 N. 441/00
CONTRA G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/4/2001 N. 270/01

ART. 2631 C.C.
CONFLITTO DI INTERESSI – OMESSA ASTENSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A DELIBERAZIONI.
L’art. 2631 c.c., che punisce l’omessa astensione  dell’amministratore dal partecipare alle deliberazioni societarie concernenti familiari, è norma dettata per i casi in cui operi un consiglio di amministrazione o un comitato esecutivo e non è quindi applicabile per analogia ai casi in cui operi un amministratore unico.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/2000 N. 441/00

 

ART. 1161 C.N.
OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SPAZIO DEMANIALE – NATURA DEL REATO.
Fino a che non cessi l’occupazione abusiva dello spazio demaniale, anche mediante attività sostitutiva dell’autorità competente, la permanenza si protrae (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 26/1/1990 n. 953).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI SANREMO, SENT. 16/3/1994  N. 86/94

Occupazione abusiva di spazio demaniale – casistica.

Si ha occupazione abusiva di uno spazio demaniale in caso di installazione di gazebo, ombrelloni e sdraio sulla spiaggia demaniale in assenza di uno specifico titolo concessorio.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 19/6/2002 n. 321/02

Non occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo l'imprenditore edile che realizzi una piazzola di dimensioni eccedenti quanto oggetto di autorizzazione da parte della competente amministrazione marittima ove tale autorizzazione sia rilasciata per consentire al privato manovre di scarico di materiali e per l'effettuazione di tali manovre sia necessario disporre di notevole spazio.

Tribunale di Sanremo, sent. 12/1/1995 n. 5/95

 

ART. 18 R.D. 773/31 E 19 R.D. 635/40
RIUNIONI PUBBLICHE – AVVISO AL QUESTORE – RATIO LEGIS
Il diritto di riunione, spettante ai cittadini, è garantito dalla costituzione (art. 17) senza alcuna forma di restrizione o ostacolo che consenta alla Pubblica Autorità di limitarne o controllarne l’esercizio mediante provvedimenti autorizzatori implicanti valutazioni amministrative discrezionali: ciò in conseguenza dell’esigenza, prepotentemente emersa dopo il ventennio fascista, di impedire che, dietro l’usbergo di scelte connesse a valutazioni amministrative inerenti gli interessi pubblici da salvaguardare, si nascondano surretizie intenzioni dirette a limitare per ragioni politiche le libertà fondamentali del cittadino. Pertanto il diritto dei cittadini di riunirsi in luogo pubblico è pieno e sottoposto solo a modalità di esercizio atte a conformarlo in modo tale che non vengano pregiudicati interessi essenzialmente connessi alla sicurezza pubblica, per il che, oltre all’ovvio divieto di portare con sé armi, imposto a chi intenda partecipare ad una riunione in luogo pubblico, l’art. 18 T.U.L.P.S. prevede che i promotori della stessa diano preavviso al questore tre giorni prima della riunione affinchè l’autorità di polizia sia informata e, qualora ricorrano comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica, vieti la riunione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/10/1995 N. 214/95
RIUNIONI PUBBLICHE – AVVISO AL QUESTORE - PROMOTORE.
Nel diritto penale la figura del “promotore” è identificabile con il soggetto che, lungi dal limitarsi a partecipare ad un’attività, la provochi, la faccia nascere, ovvero la determini, dandovi impulso; non è invece necessario che il promotore partecipi all’organizzazione e alla preparazione dell’attività medesima. Per l’individuazione di tale soggetto ai fini dell’applicazione dell’art. 18 T.U.L.P.S. occorre fare riferimento a condotte materiali che rivelino un ruolo non meramente passivo, di partecipazione alla riunione da altri promossa, bensì un contributo attivo, che può consistere in un incitamento, nel porsi alla guida di un gruppo di persone, nel profferire slogan, nel distribuire volantini, ecc.: in sintesi, è necessaria un’attività di propulsione volta a rendere possibile la riunione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/10/1995 N. 214/95

ART. 221 R.D. 1265/34
ABITAZIONE – AUTORIZZAZIONE SANITARIA – INESISTENZA.
Il reato di cui all'art. 221 t.u.l.l.s., che sussiste in ogni caso di destinazione di un immobile ad abitazione senza la prescritta autorizzazione sanitaria, non è suscettibile di estinzione per effetto dell'ottenimento del c.d. condono edilizio.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 9/3/1999 N. 81/99
Il reato di cui all'art. 221 t.u.l.l.s., che sussiste in ogni caso di destinazione di un immobile ad abitazione senza la prescritta autorizzazione sanitaria, permane finchè non cessa l’uso abitativo.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/11/1995 N. 310/95
La licenza di abitabilità è necessaria solo per quelle opere edilizie che vengano adibite a dimora e che servano per il soddisfacimento di tutte le necessità primarie e vitali di un individuo (v. Cassazione Sezione VI, sent. 25/9/1984 n. 7393) ovvero per quegli immobili, come i supermercati o i negozi, nei quali abbiano costante accesso persone e che pertanto richiedano la presenza di determinate caratteristiche igienico-sanitarie (nella specie, la necessità della licenza di abitalibilità è stata esclusa in relazione ad un magazzino che pur avendo carattere pertinenziale era adibito a mero rivovero di attrezzi).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/3/1994  N. 62/94

ART. 35 E 66 L. 1089/39
COSE D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO – ESPORTAZIONE.
Sussiste il reato di cui all'art. 35 L. 1089/39, che vieta l'esportazione di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico nel caso in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, nel caso di omessa dichiarazione del possesso di monete antiche in uscita dal territorio dello Stato.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/9/1997 N. 345/97
Ai fini del reato di cui all'art. 35 L. 1089/39, che vieta l'esportazione di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico nel caso in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, la previsione dell’art. 1 comma IV della legge predetta, che esclude la soggezione alle sue prescrizioni delle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni, non implica automaticamente la possibilità che le opere eseguite oltre cinquant’anni fa o realizzate da autori non più in vita rientrino nella categoria protetta.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/7/1999 N. 207/99

ART. 171 TER L. 633/41
DIRITTO D’AUTORE – CONTRASSEGNO DELLA SIAE.
Le disposizioni dell’art. 171 ter comma 1 lettera c) L. 633/41 sono integrate dall’art. 12 R.D. 1369/42, che deve esserne considerato il regolamento di esecuzione, di tal che la norma penale è completamente descritta e sufficientemente determinata e quindi immediatamente applicabile anche nel caso in cui sia riferita alla vendita o al noleggio di CD rom privi del contrassegno della SIAE (nella specie, il difensore dell’imputato aveva sostenuto infruttuosamente che la norma incriminatrice non fosse applicabile al fatto concreto di cui sopra in assenza del regolamento di esecuzione richiamato dalla normativa che ha introdotto l’art. 171 ter L. 633/41).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/1/2000 N. 3/00
Il ricorso alla tecnica dell’interpolazione da parte del legislatore, che con l’art. 20 D.Lgs. 685/94 ha introdotto nella L. 633/41 l’art. 171 ter, mostra la volontà di inserire le nuove previsioni penali quali parte integrante della legge fondamentale del diritto d’autore, così che il regolamento di esecuzione richiamato dall’art. 171 ter non è che quello approvato con il R.D. 1369/42.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 23/11/2001 N. 449/01
DIRITTO D’AUTORE – DEPENALIZZAZIONE.
In materia di diritto d’autore il reato di detenzione per la vendita di musicassette prive del marchio della SIAE non è stato depenalizzato dall’art. 20 D.Lgs. 685/94, che ha introdotto nella L. 633/41 l’art. 171 ter che, al comma 1 lettere a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate delle L. 406/81 e 400/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 23/11/2001 N. 449/01

 

ART. 216 R.D. 267/42
BANCAROTTA FRAUDOLENTA – RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE – AMMINISTRATORE DI FATTO E TESTA DI LEGNO.
Nel reato di bancarotta fraudolenta l’amministratore della società fallita che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti, che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati fallimentari a titolo di omissione, perché la semplice accettazione della carica sociale da parte della c.d. testa di legno (o uomo di paglia) attribuisce a questi doveri di vigilanza e controllo la cui violazione comporta responsabilità in forza della mera consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato ovvero in forza dell’accettazione del rischio che questi si verifichino (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 25/3/1997 n. 4892 in Cass. pen. 1998, 1781).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/1/2002 N. 3/02

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 1/10/2002 n. 401/02

Bancarotta fraudolenta – RESPONSABILITà DELL’IMPRENDITORE commerciale – CONCORSO DELL’EXTRANEUS.

Nel delitto di bancarotta fraudolenta, in virtù dello schema del concorso di persone nel reato, che è di generale applicazione, possono concorrere tutti coloro che, ancorchè non rivestano la qualità di imprenditore commerciale fallito, abbiano comunque apportato un concreto contributo causale alla produzione dell’evento, partecipando all’esecuzione materiale o anche alla preparazione dell’illecito (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 28/11/2000 n. 12241).

Tribunale di Sanremo, sent. 3/7/2003 n. 248/03
BANCAROTTA FRAUDOLENTA - DISTINZIONE DALLA BANCAROTTA SEMPLICE.
La bancarotta fraudolenta documentale presuppone un comportamento positivo di frode dell'agente, non potendo consistere in una mera condotta omissiva, e richiede un dolo consistente nella piena consapevolezza di rendere impossibile o comunque assai difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa. Non é invece configurabile nel caso di gestione caratterizzata da mera approssimazione per incapacità dell'agente. In tale caso, perciò, può essere ascritta a costui soltanto la bancarotta semplice documentale che punisce il mero inadempimento ad un precetto formale, considerato che l'omessa o imprecisa tenuta di libri e scritture contabili obbligatorie dell'impresa costituisce situazione comunque meritevole di sanzione perché crea difficoltà o ritardo nella ricostruzione, da parte degli organi fallimentari, del patrimonio e del movimento degli affari.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/4/1997 N. 68/97

ART. 217 R.D. 267/42
BANCAROTTA SEMPLICE - REQUISITI.
Costituisce il reato di bancarotta semplice l'omessa annotazione nei registri contabili di fatture emesse da fornitori dell'azienda perché tale fattispecie é reato di pericolo, punibile anche a titolo di colpa, per cui é irrilevante che l'imputato si sia mantenuto estraneo all'amministrazione dell'azienda essendo comunque obbligato ad esercitare un controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 18/11/1996 N. 461/96
E’ irrilevante ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta semplice, da considerarsi reato di pericolo, che dall’omessa tenuta dei libri contabili non derivi alcun nocumento per i creditori (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 12/6/1984 n. 1984), ancorchè tale circostanza rilevi ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219 L.Fall.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 5/4/2000 N. 64/00
L’obbligo di tenuta delle scritture contabili grava sull’imprenditore non già solo fino al momento dell’effettiva cessazione dell’attività d’impresa bensì fino al momento della dichiarazione di fallimento (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 15/1/1990 n. 306).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 5/4/2000 N. 64/00
BANCAROTTA SEMPLICE - DISTINZIONE DALLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA.
La bancarotta fraudolenta documentale presuppone un comportamento positivo di frode dell'agente, non potendo consistere in una mera condotta omissiva, e richiede un dolo consistente nella piena consapevolezza di rendere impossibile o comunque assai difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa. Non é invece configurabile nel caso di gestione caratterizzata da mera approssimazione per incapacità dell'agente. In tale caso, perciò, può essere ascritta a costui soltanto la bancarotta semplice documentale che punisce il mero inadempimento ad un precetto formale, considerato che l'omessa o imprecisa tenuta di libri e scritture contabili obbligatorie dell'impresa costituisce situazione comunque meritevole di sanzione perché crea difficoltà o ritardo nella ricostruzione, da parte degli organi fallimentari, del patrimonio e del movimento degli affari.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/4/1997 N. 68/97

ART. 219 R.D. 267/42
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ.
La circostanza aggravante di cui all’art. 219 L.F. sussiste se il danno ha provocato una sensibile diminuzione dell’attivo a disposizione dei creditori mentre non rileva la differenza tra attivo realizzato e passivo accertato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/2000 N. 441/00
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI – DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ.
E’ irrilevante ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta semplice, da considerarsi reato di pericolo, che dall’omessa tenuta dei libri contabili non derivi alcun nocumento per i creditori (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 12/6/1984 n. 1984), ancorchè tale circostanza rilevi ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219 L.F.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 5/4/2000 N. 64/00
ART. 220 R.D. 267/42

ART. 220 R.D. 267/42
REATI FALLIMENTARI - INOSSERVANZE DEL FALLITO – FATTO COLPOSO.
L’omessa indicazione tra i beni da sottoporre ad inventario di un bene di cui sia controversa la titolarità da parte del fallito può ritenersi non intenzionale e quindi dovuta alla scarsa diligenza e all’incapacità di valutare correttamente le implicazioni della lite sulla proprietà del bene pretermesso, con conseguente applicabilità del capoverso di cui all’art. 220 L.F.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 446

 

Art. 223 R.D. 267/42

REATI FALLIMENTARI – bancarotta societaria – abolitio criminis.

Nel nuovo art. 223 comma 2 n. 1 R.D. 267/42, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 61/02, è necessario che la commissione del fatto integrante uno dei reati societari di cui agli art. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c. abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, per cui la nuova normativa non è applicabile ai fatti di bancarotta ex art. 223 commessi anteriormente al D.Lgs. 62/02

Tribunale di Sanremo, sent. 23/9/2002 n. 385/02

 

ART. 4 D.LGS.LGT. 288/44
ESIMENTI – REAZIONE LEGITTIMA AD ATTI ARBITRARI DI PUBBLICI UFFICIALI – ATTI ARBITRARI.

Per ritenere integrato l’atto arbitario del pubblico ufficiale ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44 non occorre ravvisare atteggiamenti psicologici di incerta e problematica identificazione ma è sufficiente, da un lato, che ricorrano i requisiti dell’attualità e della proporzione tra offesa e reazione e, dall’altro, che il pubblico ufficiale ecceda oggettivamente dai suoi poteri con mezzi non consentiti dall’ordinamento giuridico o se ne avvalga in modo aggressivo, vessatorio o anche semplicemente sconveniente e non consono alle regole della normale convivenza civile (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 28/9/1999 n. 11093).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/11/2002 n. 533/02

Per integrare l’atto arbitrario di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44 è sufficiente che il pubblico ufficiale ecceda oggettivamente dai suoi poteri con mezzi non consentiti o se ne avvalga in modo aggressivo, vessatorio o anche semplicemente sconveniente e non consono alle regole della normale convivenza civile.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 258/02
Costituisce atto arbitrario di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44 la condotta del pubblico ufficiale intervenuto sul luogo di un incidente stradale che impedisca al prossimo congiunto di un ferito di portare conforto a quest’ultimo (nella specie, il giudice ha accertato che il pubblico ufficiale contro cui l’imputato aveva reagito aveva gettato a terra quest’ultimo e gli aveva rivolto parole gratuitamente volgari ed arroganti).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 258/02
ESIMENTI – REAZIONE LEGITTIMA AD ATTI ARBITRARI DI PUBBLICI UFFICIALI – REAZIONE LEGITTIMA.

L’esimente di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44 garantisce la libertà dei cittadini contro gli eccessi dei pubblici ufficiali perché sarebbe iniquo punire naturali reazioni all’arbitrio di chi, rappresentando la pubblica amministrazione, dovrebbe più di ogni altro osservare la legge.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/11/2002 n. 533/02

Per integrare la reazione legittima di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44 occorre che la reazione sia proporzionata all’offesa e quindi non esorbiti determinati limiti e non si atteggi a sua volta come autonoma e ingiustificata offesa.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 258/02
Per integrare la reazione legittima di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44 occorre che l’offesa del pubblico ufficiale sia attuale e quindi che non venga meno il nesso di causalità tra offesa e reazione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 258/02

esimenti – reazione legittima ad atti arbitrari di pubblici ufficiali – putatività.

Ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44, ed ai sensi dell’art. 59 c.p., il putativo equivale al reale.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/11/2002 n. 533/02

ART. 4 D.P.R. 547/55
SICUREZZA DEL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ DEL PREPONENTE.
In caso di infortunio sul lavoro con lesioni personali la responsabilità del preposto è fondata sull’obbligo giuridico di compiere attività dirette ad impedire incidenti e danni dei dipendenti, obbligo posto dall’art. 2087 c.c. (secondo cui il datore di lavoro è tenuto a adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore) e ribadito dall’art. 4 d.p.r. 547/56 (secondo cui datori di lavoro, dirigenti e preposti debbono: a) attuare le misure di sicurezza previste dalla legge; b) informare tutti i lavoratori dei rischi cui sono esposti; c) esigere l’osservanza delle norme di sicurezza e l’uso dei mezzi di protezione da parte dei singoli lavoratori).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/1/1998 N. 12/98
Per configurare la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro non occorre la violazione di specifiche norme antinfortunistiche essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c. (Cassazione Sezione IV, sent. 24/11/1999 n. 13377), omissione che innesca il meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 cpv. c.p. (Cassazione Sezioni Unite, sent. 11/3/1999 n. 5).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 30/7/2001 N. 289/01
SICUREZZA DEL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE DELEGANTE.
Anche in presenza di una delega scritta l’imprenditore è tenuto ad apprestare le misure di sicurezza previste dal d.p.r. 547/55, sia affidando a persona qualificata la scelta e la dotazione degli strumenti, delle attrezzature e dei macchinari necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa, sia assicurando la loro piena efficienza e soprattutto la loro idoneità al compimento, in condizioni di sicurezza, delle varie operazioni connesse allo svolgimento del lavoro.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 25/6/1997 N. 222/97
SICUREZZA DEL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE PUBBLICO.
La natura di ente pubblico (nella specie l’A.A.M.A.I.E. di Sanremo) non è tale da escludere l’obbligo di osservanza della normativa antinfortunistica, emanata al fine di tutelare l’incolumità fisica del lavoratore, che svolge un’attività inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 25/6/1997 N. 222/97
SICUREZZA DEL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE PUBBLICO.
La mera posizione di capo dell'amministrazione comunale non implica automaticamente l'addebitabilità di un'omissione - a titolo di responsabilità oggettiva, la c.d. responsabilità di posizione - laddove non sia possibile presumere la conoscenza, da parte dell'imputato, della situazione antigiuridica cui la condotta omessa avrebbe dovuto porre rimedio (nella specie l'imputato era divenuto sindaco da poco tempo e non risultava aver ricevuto segnalazioni su carenze relative a misure antinfortunistiche).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/1/1999 N. 9/99
SICUREZZA DEL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE DI LAVORO.
Solo se il lavoratore pone in essere una condotta inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione oppure si rende inosservante di precise disposizioni antinfortunistiche, è configurabile una sua colpa con esclusione di responsabilità dell’imprenditore, del dirigente e del preposto (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 14/9/1991 n. 9568).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/11/1995 N. 325/95
Non sono addebitabili al lavoratore quelle disattenzioni che rientrano nel normale rischio del lavoro e che, se prevenute mediante l’adozione delle prescritte misure antinfortunistiche, sono di regola prive di effetti pregiudizievoli per la sua incolumità (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 23/7/1981 n. 7401).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 30/7/2001 N. 289/01

 

Art. 2 L. 1423/56

Misure di prevenzione – contravvenzione a foglio di via obbligatorio.

Il foglio di via obbligatorio emesso dal questore, con cui è imposto un divieto di fare ritorno in un comune per un periodo determinato, deve non solo riferirsi ad elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate all’art. 1 L. 1423/56 ma anche indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l’appartenenza ad una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, dovendosi desumere tale elemento da ulteriori circostanze, delle quali si deve dare atto nel provvedimento (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 21/2/1996 n. 121).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/7/2003 n. 397/03

Uno dei presupposti dell’art. 2 L. 1423/56 è la titolarità di una residenza, e non già di un mero domicilio, concetto distinto da quello di residenza ai sensi degli artt. 43 ss. c.c. e della legge anagrafica, nel comune ove sia rinviato da parte del destinatario del foglio di via obbligatorio, talchè ove il foglio di via obbligatorio rinvii ad un mero domicilio deve essere disapplicato ai sensi dell’art. 5 L. 2248/1865 all. e) (cfr. G.i.p. del Tribunale di Genova, sent. 908/02 e 215/98).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 27/11/2002 n. 539/02

Il vizio logico-giuridico dell’atto amministrativo con cui è applicata una misura di prevenzione può essere censurato soltanto in quanto si traduca in un vizio di legittimità, evenienza che si verifica esclusivamente quando il vizio è manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra presupposti di fatto e conclusioni così da porre in evidenza un abuso del potere discrezionale (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 3/2/1997 n. 716).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/3/2003 n. 139/03

Misure di prevenzione – contravvenzione a foglio di via obbligatorio - procedimento di applicazione.

In tema di misure di prevenzione, alla luce degli artt. 7 e 24 L. 241/90, deve ritenersi che quando il provvedimento amministrativo del questore ex art. 2 L. 1423/56 costituisce il prodotto finale di un procedimento amministrativo, la mancanza dell’avviso all’interessato del suo inizio lo rende illegittimo con conseguente possibilità della sua disapplicazione nel corso del giudizio innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 5 L. 2248/1865 all. e), mentre tale possibilità è preclusa nel diverso caso in cui il detto provvedimento è stato emesso senza la necessità di espletare un procedimento amministrativo (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 27/2/1998 n. 2601).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/3/2003 n. 139/03

L’obbligo di avviso dell’inizio del procedimento amministrativo non sussiste allorchè, a causa della mancanza di adempimenti intermedi, l’avvio del procedimento stesso coincide con l’adozione dell’atto di rimpatrio, in quanto in tal caso l’interessato non ha la possibilità di interloquire con memorie e produzione di documenti (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 25/9/1998 n. 10103).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/3/2003 n. 139/03

ART. 9 L. 1423/56
MISURE DI PREVENZIONE - MISURE COERCITIVE - FUNGIBILITÀ.
In base all'interpretazione dell'art. 12 comma 2 L. 1423/56 (che vieta il computo nella misura di prevenzione della misura coercitiva della custodia cautelare solo nel caso in cui a tale misura coercitiva segua la condanna penale) vi é fungibilità della custodia cautelare in carcere con la sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno in un determinato comune ove alla misura coercitiva non segua la condanna.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/6/1993 N. 45/93
MISURE DI PREVENZIONE - REITERAZIONE.
Ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, occorre che il giudice previamente accerti che la commissione del reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente (cfr. Corte costituzionale, sent. 21/5/1975 n. 113).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/6/1993 N. 45/93

 

ART. 3 L. 75/58
PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO.
Il reato di sfruttamento della prostituzione non è necessariamente abituale consistendo in qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione, anche occasionale e per una sola volta, ai guadagni che la prostituta si procura con il commercio del suo corpo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 255/02
PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO.
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 3 comma 2 n. 8 L. 75/58, che punisce il favoreggiamento della prostituzione altrui, é sufficiente il prelevamento delle prostitute presso la stazione ferroviaria ove le stesse giungano in treno da altra località e il successivo accompagnamento nei luoghi di esercizio della prostituzione, in quanto rileva ogni comportamento che in qualsiasi modo agevoli l'esercizio della prostituzione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/2/1998 N. 47/98
Posto che non si può penalizzare di per sé la locazione di alloggio a prostitute, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 3 comma 2 n. 2 L. 75/58, che punisce la locazione di alloggio a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, occorre l'esistenza di una rudimentale organizzazione e di una pur modesta attrezzatura, tale da rendere il luogo funzionalmente idoneo a convegni sessuali.
In difetto di tali requisiti, peraltro, può sussistere il diverso reato di favoreggiamento della prostituzione, punito dall'art. 3 comma 2 n. 8 della legge citata, nel caso in cui vi sia messa a disposizione di un alloggio, con carattere di abitualità, a favore di più persone per l'esercizio della prostituzione, posto che il delitto in questione si concreta oggettivamente in qualsiasi attività idonea a procurare condizioni favorevoli per l'esercizio dell'attività in questione e soggettivamente nella consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/1997 N. 124/97
PROSTITUZIONE - ESERCIZIO DI CASA DI PROSTITUZIONE.
Il reato di sfruttamento della prostituzione può concorrere con quello di esercizio di casa di prostituzione quando l’esercente della casa percepisca, oltre alla somma costituente il compenso per l’attività di tenutario, altri vantaggi economici o utilità derivanti dai guadagni che la prostituta ricava dall’esercizio del suo mestiere (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 11/4/1995 n. 6353).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 255/02
Posto che non si può penalizzare di per sé la locazione di alloggio a prostitute, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 3 comma 2 n. 2 L. 75/58, che punisce la locazione di alloggio a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, occorre l'esistenza di una rudimentale organizzazione e di una pur modesta attrezzatura, tale da rendere il luogo funzionalmente idoneo a convegni sessuali.
In difetto di tali requisiti, peraltro, può sussistere il diverso reato di favoreggiamento della prostituzione, punito dall'art. 3 comma 2 n. 8 della legge citata, nel caso in cui vi sia messa a disposizione di un alloggio, con carattere di abitualità, a favore di più persone per l'esercizio della prostituzione, posto che il delitto in questione si concreta oggettivamente in qualsiasi attività idonea a procurare condizioni favorevoli per l'esercizio dell'attività in questione e soggettivamente nella consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/1997 N. 124/97
PROSTITUZIONE - INDUZIONE.
Il delitto di induzione alla prostituzione consiste in un’opera di determinazione del soggetto passivo a prostituirsi ovvero nel semplice rafforzamento di tale risoluzione oppure nella sola persuasione a persistervi di chi vorrebbe abbandonare l’esercizio della prostituzione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 137/02
PROSTITUZIONE - CONCORSO TRA FATTISPECIE.
Il reato di sfruttamento della prostituzione può concorrere con quello di favoreggiamento, data la diversità dell’elemento materiale, di quello psicologico e del bene giuridico protetto (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 13/10/1998 n. 12917 in Cass. pen. 2000, 1430).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 255/02
Il reato di sfruttamento della prostituzione può concorrere con quello di esercizio di casa di prostituzione quando l’esercente della casa percepisca, oltre alla somma costituente il compenso per l’attività di tenutario, altri vantaggi economici o utilità derivanti dai guadagni che la prostituta ricava dall’esercizio del suo mestiere (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 11/4/1995 n. 6353).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 255/02

 

Art. 1 L. 283/62

Alimenti – accertamenti.

L’analisi dell’ARPAL sugli alimenti dell’imputato non deve essere necessariamente preceduta dalla notifica dell’avviso di inizio delle operazioni ove queste ultime siano ripetibili cioè ove gli alimenti da analizzare non siano rapidamente alterabili (nella specie, il tribunale, nell’enunciare la massima in esame, ha evidenziato che l’imputato aveva ricevuto comunicazione del risultato dell’analisi e non aveva proposto l’istanza di revisione prevista dal comma 4 dell’art. 1 della L. 283/62).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/3/2002 n. 171/02

 

ART. 5 L. 283/62
ALIMENTI – ALIMENTI SCADUTI - DETENZIONE PER VENDERE.
Sussiste il reato di cui all'art. 5 lettera b) della L. 283/62 nel caso in cui siano detenute per la vendita e impiegate nella preparazione degli alimenti sostanze risultanti scadute e recanti tracce di muffa e la presenza di batteri.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 28/2/2000 N. 350/00
ALIMENTI - INVASIONE DI PARASSITI - DETENZIONE PER VENDERE.
Sussiste il reato di cui all'art. 5 lettera d) della L. 283/62 nel caso in cui siano poste in vendita confezioni di prodotto alimentare invaso da parassiti attivi che vi si siano introdotti attraverso fessurazioni.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 13/5/1997 N. 219/97

ART. 24 L. 1185/67
PASSAPORTO – ESPATRIO ABUSIVO.
L’uscita dal territorio dello Stato senza passaporto o altro documento equipollente valido per l’espatrio non è più previsto dalla legge come reato, diversamente dal caso dell’espatrio abusivo di soggetto cui sia stato negato o ritirato il passaporto (nella specie, il pretore ha prosciolto l’imputato ordinando la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa per l’irrogazione delle sanzioni di sua competenza).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/10/1995 N. 195/95

ART. 282 L. 43/73
CONTRABBANDO – DETENZIONE ILLEGALE – IMPORTAZIONE ILLEGALE.
L’importazione in Italia e nel resto dell’Unione Europea di merci provenienti da taluni paesi in via di sviluppo fruisce di agevolazioni fiscali, in particolare l’esenzione dal dazio, a condizione che siano stati ivi prodotti, con l’impiego di materie prime esclusivamente locali: in tali casi la produzione nel paese di provenienza è attestata dal c.d. certificato d’origine mentre l’impiego di materie prime locali è dimostrato da particolari certificati denominati “Form/A”. Sussiste perciò il delitto di importazione illegale in caso di importazione di merce priva dei requisiti predetti anche se, nell’ipotesi in cui formalmente risultino soddisfatti tali requisiti (attraverso la falsificazione dei certificati d’origine o dei form/a), occorre accertare se l’importatore italiano abbia concorso all’espletamento delle formalità doganali di esportazione (nella specie, il giudice ha assolto gli importatori italiani dal reato di importazione illegale di magliette in realtà non provenienti dalle Maldive e munite di documenti di accompagnamento falsi perché ha accertato che tali certificati falsi sono stati emessi dalla dogana di Mahè su richiesta ed interessamento dell’esportatore maldiviano).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/5/1999 N. 68/99
Il reato di detenzione illegale di tabacco lavorato estero di contrabbando concorre con quello di importazione di merci estere di contrabbando dovendosi ritenere l’ipotesi di cui all’art. 2 L. 50/94 figura autonoma di reato rispetto a quella di cui all’art. 282 d.p.r. 43/73 (cfr. Cassazione Sezioni Unite 29/10/1997 e Sezione III 21/3/1997).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/10/1998 N. 295/98

ART. 195 D.P.R. 156/73
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA – IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI.
Per la trasmissione di programmi, che siano visibili o meno dall’utenza, mediante impianti di radiodiffusione televisiva, occorre il rilascio, da parte del Ministero delle Telecomunicazioni, dell’apposita concessione e ciò anche nel caso in cui siano utilizzati impianti di ricezione e trasmissione di proprietà di terzi titolari della prescritta concessione (nella specie, il giudice aveva accertato che l’imputato utilizzava con dipendenti propri l’impianto di un concessionario, del quale non era presente, al momento dell’accertamento della polizia giudiziaria, alcun dipendente).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/9/2000 N. 512/00
Non occorre un uso attuale e concreto di impianti radiolettrici di telecomunicazioni essendo sufficiente che l’apparato sia idoneo e funzionante (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 26/2/1986 n. 1688).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/3/2002
La depenalizzazione di cui all’art. 1 lett. g L. 561/93 riguarda solo violazione relative ad impianti soggetti ad autorizzazione, cioè di debole potenza previsti dall’art. 334 D.P.R. 156/73, rimanendo escluse le violazioni relative agli impianti soggetti a concessione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/3/2002
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA – RIPETITORI.
L’art. 195 comma 1 prima parte del D.P.R. 156/73 sanzionava l’istallazione o l’esercizio abusivo di impianti di telecomunicazioni mentre il comma 2 prevedeva che le stesse sanzioni si applicavano per l’installazione o l’esercizio di un impianto ripetitore senza la prescritta autorizzazione, distinguendo pertanto tra impianti di telecomunicazioni – quelli cioè che irradiano l’immagine, consentendone la visione – e  ripetitori – quelli cioè che si limitano a far transitare il segnale; ma a seguito della modifica della disposizione in questione per effetto dell’art. 7 L. 223/90 la predetta distinzione è stata abbandonata per cui, dovendosi ritenere che tale scelta del legislatore sia stata frutto di una precisa volontà intesa alla depenalizzazione di una condotta meno grave piuttosto che una mera svista, ben può affermarsi che l’attuale art. 195 si riferisca esclusivamente agli impianti di telecomunicazioni e non più anche ai ripetitori, meri accessori dei primi come desumibile dalla L. 23/12/1996 n. 650 in tema di vendita di emittenti o di singoli impianti (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 19/5/1997 n. 1653).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 4/2/2002 N. 70/02

ART. 21 L. 319/76
SCARICHI - ACCERTAMENTI.
La genuinità del sito oggetto di prelievo di campioni da sottoporre ad analisi, cioè l’effettività della provenienza dei campioni dall’insediamento produttivo cui pertiene il pozzetto, deve essere assicurata con idonee misure dal titolare dello scarico (cfr. Cassazione sezione III, sent. n. 603/92).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/11/1996 N. 469/96

ART. 19 D.P.R. 753/80
DEMANIO FERROVIARIO – ACCESSO ABUSIVO.
L’introduzione all’interno di una cabina della stazione ferroviaria nonostante il divieto di accesso segnalato con apposito cartello, prevista e punita dall’art. 19 comma 3 D.P.R. 11/7/1980 n. 753, non è più prevista dalla legge come reato essendo stata depenalizzata dalla L. 28/12/1993 n. 561.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/12/1995 N. 351/95
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/12/1995 N. 350/95

ART. 1 L. 386/90
ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE - PROVA.
L'avviso di ricevimento della lettera raccomandata fornisce certezza dell'avvenuta comunicazione della revoca dell'autorizzazione da parte del trattario: occorre pertanto disporre di tale avviso da cui deve risultare che la data di ricezione é anteriore a quella di emissione dell'assegno bancario, non potendosi diversamente affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione (nella specie il Pretore aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato rilevando che il pubblico ministero non era stato in grado di esibire l'avviso di ricevimento della comunicazione di revoca e quindi non aveva fornito la prova inerente la conoscenza, da parte dell'imputato, della revoca medesima).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 23/5/1998 N. 200/98; 
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 30/6/1998 N. 212/98; 
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 10/11/1998 N. 327/98

 

Art. 12 L. 197/91

Carte di credito - ordini di pagamento - UTILIZZAZIONE.

Sussiste l’utilizzazione di una carta di credito ai sensi dell'art. 12 L. 197/91 anche nel caso di mera offerta in pagamento della carta di credito, indipendentemente dall’esito dell’operazione (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 6530/98).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/6/2003 n. 217/03

Carte di credito - ordini di pagamento - acquisizione.

Ricorrono gli estremi del reato di cui all'art. 12 L. 197/91 nel caso di acquisizione e possesso di ordini di pagamento di provenienza illecita oggetto di falsificazione ed alterazione nonché nel caso di falsificazione ed alterazione di ordini di pagamento con apposizione dell'importo e della data dell'operazione commerciale fittizia.

Tribunale di Sanremo, sent. 11/1/1996 n. 11/96

Integra il reato di cui all’art. 648 c.p.p. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi) che provengano da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all’art. 12 seconda parte del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991 n. 197 (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita") le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto bensì un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 7/6/2001 n. 22902).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 7/11/2001 n. 412/01

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/10/2002 n. 421/02

Laddove sia incerta la natura dell’illecito presupposto alla detenzione indebita di bancomat, e quindi non sia possibile stabilire se la provenienza di quest’ultimo sia da delitto o da illecito civile, deve applicarsi la più favorevole disciplina dell’art. 12 II parte D.L. 143/91 e non già quella dell’art. 648 c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/10/2002 n. 421/02

Carte di credito - ordini di pagamento - concorso di utilizzazione e acquisizione.

Sussiste concorso tra l’illecita acquisizione e l’indebito utilizzo di carte di credito perché le condotte di cui all’art. 12 L. 197/91 sono previste in via disgiunta e quindi possono coesistere (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 30/98; Sezioni Unite, sent. 22902/01).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/6/2003 n. 217/03

Carte di credito – concorso con il reato di cui all’art. 640 c.p.

Nella previsione di cui all'art. 12 L. 197/91 deve ritenersi ricompresa la previsione di cui all’art. 640 c.p. perché tra le due norme intercorre un rapporto di specialità (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 22902/01 secondo cui il delitto di cui all’art. 640 c.p. è assorbito da quello di cui all’art 12 L. cit.).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/6/2003 n. 217/03

ART. 30 LETT. A) L. 157/92
CACCIA - PERIODO DI DIVIETO GENERALE - VIOLAZIONE.
Risponde del reato di cui all'art. 30 lettera a) della L. 157/92, che punisce l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale, chi sia sorpreso in periodo vietato a vagare per la campagna con un cane ed un fucile a spalla.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/1997 N. 61/97
Risponde del reato di cui all'art. 30 lettera a) della L. 157/92, che punisce l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale, chi sia sorpreso in periodo vietato con un fucile in mano e subito dopo lo sparo di due cartucce, atteso che la norma incriminatrice, nel considerare penalmente rilevante anche il solo soffermarsi con i mezzi destinati allo scopo venatorio (art. 12 comma 2), intende vietare non solo le attività dirette a colpire gli animali selvatici ma anche quelle prodromiche e preparatorie rispetto a tale finalità, senza escludere – come si evince dal complesso delle disposizioni dell’art. 18 L. cit. – anche una finalità di tutela delle persone che si trovano a passare nei boschi o in altri luoghi, confidando nella chiusura dell’attività venatoria.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/12/2001 N. 399/01

ART. 100 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA DI AUTOVETTURA CON TARGA NON PROPRIA.
La circolazione alla guida di autovettura munita di targa non propria, originariamente configurata come contravvenzione ai sensi dell’art. 100 comma 12 D.Lgs. 285/92, è oggi mero illecito amministrativo per effetto dell’art. 21 D.Lgs. 507/99.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 136/02

ART. 136 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE – PATENTE DI GUIDA STRANIERA NON CONVERTITA. 
In base all’art. 136 c.d.s., trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, il cittadino extracomunitario in possesso di patente di guida conseguita nel paese di origine deve ottenere la conversione dell’atto di abilitazione straniero nel corrispondente italiano: in caso contrario, decorso tale periodo, la guida da parte di chi non abbia effettuato la conversione equivale a guida senza patente (nella specie il giudice ha però ritenuto non esservi prova né della decorrenza di tale periodo annuale né del possesso della patente straniera da parte dell’imputato ed ha perciò presunto il carattere meramente occasionale del mancato possesso di tale patente, considerando il fatto alla stregua di un mero illecito amministrativo).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/10/1996 N. 411/96
CFR PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 5/11/1996 N. 437/96

ART. 140 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE – NORME DI COMPORTAMENTO. 
In caso di sinistro automobilistico con invasione della corsia opposta in corrispondenza di una curva è ravvisabile la violazione dell’art. 143 c. 12 c.d.s. anche nel caso in cui l’imputato adduca un improvviso colpo di sonno e ciò non solo in virtù dell’art. 140 c. 1 c.d.s., che prescrive al conducente di tenere un comportamento tale da non costituire pericolo per la circolazione al fine di salvaguardare la sicurezza stradale, ma anche in virtù di comuni norme di esperienza, che considerano imprudente la condotta del soggetto che si ponga alla guida di un veicolo in condizioni fisiche non adeguate, come in caso di spossatezza o sonnolenza).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/7/1998 N. 247/98
In caso di sinistro automobilistico con lesioni personali la responsabilità del conducente dell’autoveicolo investitore è fondata su una colpa specifica rappresentata dalla violazione di una norma prudenziale quale quella che vieta la circolazione in un tratto di strada inibito al traffico veicolare, laddove sussista un diretto legame tra la violazione del divieto di transito, con finalità cautelari, da parte dell’imputato e l’investimento della persona offesa (nella specie il giudice ha ritenuto che il divieto di transito si fondasse sulla pericolosità della circolazione veicolare in una strada stretta e con pendenza notevolissima).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/12/1996 N. 493/96

ART. 176 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE – ELUSIONE DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE.
Poiché l’art. 176 c.d.s. – che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale – espressamente e inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell’ipotesi di omesso adempimento, da parte dell’utente, dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 31/7/1997 n. 7738).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01
Anche il silenzio serbato al momento dell’ingresso in autostrada è idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, all’accertamento del quale è sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità del debitore di adempiere l’obbligazione assunta (Cassazione Sezione II, sent. 28/11/1996 n. 10247).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01

ART. 177 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZIO URGENTE DI POLIZIA.
L’entrata in vigore del nuovo c.d.s. ha innovato la disciplina connessa alla circolazione dei veicoli in servizio urgente di polizia, attraverso l’introduzione, nel secondo comma dell’art. 177, di una limitazione, assente nel vigore del vecchio codice della strada, con cui il legislatore puntualizza che anche i veicoli in servizio urgente di polizia, che facciano uso congiunto di segnalatori acustici e luminosi, sono tenuti al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza. Tuttavia, anche se tale obbligo non era contenuto nella corrispondente norma previgente, la condotta prudente e diligente era comunque imposta a chi conduce veicoli in servizio urgente di polizia.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/10/1995 N. 197/95

ART. 186 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ACCERTAMENTI.
La prova dello stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo non può essere desunta da meri elementi sintomatici - come l'uso di un linguaggio sconnesso, l'alito vinoso e la difficoltà di deambulare o mantenersi in posizione eretta - esclusivamente nel caso in cui vi siano dubbi sulle reali condizioni della persona che si ritenga abbia assunto sostanze alcoliche ovvero nel caso in cui vi sia espressa richiesta di accertamenti da parte di quest'ultima (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 5/2/1996 n. 1299).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/3/1997 N. 121/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI BORDIGHERA, SENT. 10/1/1997 N. 5/97
La prova dello stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere desunta anche dal solo esito positivo delle due prove del c.d. etilometro senza che occorra l’acquisizione di ulteriori elementi sintomatici dello stato di ebbrezza (nella specie, erano stati rilevati dalla polizia giudiziaria 2,61 g/l e 3,32 g/l cioè valori di gran lunga superiori al limite imposto dalla normativa).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 13/11/2000 N. 610/00
La prova dello stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere desunta da meri elementi sintomatici - come l'uso di un linguaggio sconnesso, l'alito vinoso e la difficoltà di deambulare o mantenersi in posizione eretta – avendo cura di accertare, peraltro, se la precarietà fisica del conducente non sia conseguenza del sinistro. 
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/12/1998 N. 351/98
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/3/2001 N. 79/01
Allorchè il conducente chieda di essere sottoposto ad esami clinici (ematologici) dopo che gli sia stata contestata la violazione dell’art. 186 c.d.s. sulla base di valutazioni empiriche (alito vinoso, difficoltà di eloquio), si impone la sua assoluzione perché il fatto non sussiste se gli esami clinici richiesti non siano disposti dagli accertatori. 
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/7/2001 N. 247/01
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - PATTEGGIAMENTO - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA.
In caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere applicata la sospensione della patente di guida, in quanto sanzione amministrativa accessoria ex art. 186 c.d.s.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/2/2001 N. 99/01

In caso di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 ss. c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere ordinata la sospensione della patente di guida (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 21/7/1998 n. 8488).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 n. 61/03

Circolazione stradale – guida in stato di ebbrezza - oblazione.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 274/00 il reato di guida in stato di ebbrezza è oblazionabile ai sensi dell’art. 162 bis c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 13/5/2002 n. 250/02

cfr. G.d.p. di Sanremo, ord. 5/8/2002 in proc. 347/02 R.G.i.p.

ART. 222 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE – OMICIDIO COLPOSO - PATENTE DI GUIDA – SOSPENSIONE - PATTEGGIAMENTO.
In caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per il reato di omicidio colposo commesso alla guida di un autoveicolo deve essere applicata la sospensione della patente di guida, in quanto sanzione amministrativa accessoria ex art. 222 c.d.s.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/1/2001 N. 84/01

ART. 132 D.LGS. 385/93
ABUSIVA ATTIVITÀ FINANZIARIA - REQUISITI.
Affinchè possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di cui all’art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l’agente ponga in essere una delle condotte indicate dall’art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tesoro 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente nel libero mercato (così sottraendosi ai controlli di affidabilità e stabilità) ed operando indiscriminatamente fra il pubblico: ciò comporta che è necessario che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così qualla latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell’ambito di operatività della legge bancaria (cfr. Cassazione sezione II, sent. 8/1/1998 n. 5285).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/2/2001 N. 51/01
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/5/2001 N. 191/01

ART. 2 L. 50/94
CONTRABBANDO – DETENZIONE ILLEGALE – IMPORTAZIONE ILLEGALE.
Il reato di detenzione illegale di tabacco lavorato estero di contrabbando concorre con quello di importazione di merci estere di contrabbando dovendosi ritenere l’ipotesi di cui all’art. 2 L. 50/94 figura autonoma di reato rispetto a quella di cui all’art. 282 d.p.r. 43/73.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/10/1998 N. 295/98

ART. 17 D.LGS. 685/94
DIRITTI D'AUTORE - RIPRODUZIONE ABUSIVA DI DISCHI, NASTRI O SUPPORTI ANALOGHI - MUSICASSETTE SENZA MARCHIO SIAE.
Sussistono gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 1 L. 406/81 e di cui in oggi all'art. 171 ter L. 633/41 introdotto dall'art. 17 D.Lgs. 685/94, che sanziona l'abusiva introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione per la vendita di dischi, nastro o supporti analoghi riprodotti abusivamente, nell'ipotesi di messa in vendita di musicassette priva del marchio SIAE, atteso il dato di comune esperienza per cui la mancanza di tale marchio implica evasione dei diritti d'autore da parte del soggetto che duplica l'opera musicale.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/2/1997 N. 79/97

 

ART. 51 D.LGS. 22/97

rifiuti – nozione.

Per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n. 290/03

In base al D.Lgs. 22/97 e alle statuizioni della Corte di giustizia della Comunità europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito nazionale, la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la protezione della salute umana e dell’ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l’applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta dipendere dall’intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altri delle sostanze o degli oggetti di cui ci si disfa o si sia deciso o si abbia l’obbligo di disfarsi (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 17/1/2003 n. 2125).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n. 290/03

rifiuti – CASISTICA – materiali edili.

In base all’art. 10 L. 93/2001 le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/1997, per il che in tal caso non sussiste il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da scavo di lavori di impresa edile, previsto e punito dall’art. 51 comma 2 D.Lgs. cit.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 8/7/2002 n. 305/02

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/7/2002 n. 326/02

rifiuti – CASISTICA - materiali ferrosi.

Il trasporto di rottami ferrosi mediante un autocarro da parte di chi non sia iscritto all’albo prescritto, sezione trasportatori, integra il reato di cui all’art. 51 comma 1 lett. a) D.Lgs. 22/97.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 1/3/2002 n. 129/02

rifiuti – CASISTICA - rottamazione.

La gestione abusiva di un centro di rottamazione di carcasse di autoveicoli e di parte di essi integra il reato di cui all’art. 51 comma 1 lett. a) D.Lgs. 22/97.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n. 307/03

Lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi come le batterie di piombo esauste di veicoli, accantonate in un’area a disposizione dell’autore dello smaltimento, integra il reato di cui all’art. 51 comma 1 lett. b) D.Lgs. 22/97 (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 23/12/1998 n. 13606).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n. 307/03

Lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi come gli olii o altri liquidi di veicoli, lasciati infiltrare nel suolo, integra il reato di cui all’art. 51 comma 1 lett. b) D.Lgs. 22/97 (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 3/5/2002 n. 16249).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n. 307/03

rifiuti –CASISTICA – scarti animali.

I residui ruminali derivanti da attività di macellazione non costituiscono rifiuto di produzione in senso tecnico, in quanto utilizzabili in agricoltura come concime, e pertanto non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) D.Lgs. 22/97.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/1/2003 n. 6/03

Per i residui ruminali derivanti da attività di macellazione, che non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 6 comma 1 lettera a) D.Lgs. 22/97, occorre riferirsi all’art. 14 D.L. 138/02 secondo cui non ricorre la decisione di disfarsi di"beni o sostanze residuali di produzione o di consumo … se gli stessi possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente".

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/1/2003 n. 6/03

rifiuti –CASISTICA – scarti vegetali.

Per i residui vegetali destinati a compost, che non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 6 comma 1 lettera a) D.Lgs. 22/97, occorre riferirsi all’art. 14 D.L. 138/02 secondo cui non ricorre la decisione di disfarsi di"beni o sostanze residuali di produzione o di consumo … se gli stessi possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente".

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n. 290/03

rifiuti – raccolta e gestione abusive - discarica.

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, punito dall’art. 51 comma 3 D.Lgs. 22/97, non è sufficiente l’accumulo, più o meno sistematico, di rifiuti in un’area controllata, ma occorre l’ulteriore elemento costituito dal degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi, per effetto della presenza dei materiali destinati all’abbandono (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 20/2/2002 n. 6796).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n. 290/03

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, punito dall’art. 51 comma 3 D.Lgs. 22/97, non sono sufficienti atti occasionali ma è necessaria un’attività ripetuta e con carattere di definitività (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 6/5/2002 n. 16383) con allestimento di un’area e l’effettuazione di opere a ciò occorrenti, come lo spianamento del terreno, l’apertura di accessi, la sistemazione, la perimetrazione e la recinzione dell’area stessa (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 29/4/1997 n. 4013).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n. 290/03

CFR. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/7/2003 n. 404/03

rifiuti – raccolta e gestione ABUSIVE – circostanze attenuanti.

La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sussiste in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 28 e 51 comma 1 D.Lgs. 22/97 (raccolta e gestione di rifiuti speciali in assenza della prescritta autorizzazione) e agli artt. 3 e 14 D.Lgs. 95/92 (sversamento di oli minerali) ove sia posto in essere il risanamento dell’area interessata dagli sversamenti.

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 1/6/2001 n. 222/01

 

Art. 59 D.Lgs. 152/99

acque - scarichi – nozione.

La nozione di scarico introdotta dal D.Lgs. 152/99 costituisce il parametro di riferimento per stabilire per le acque di scarico e per i rifiuti liquidi l’ambito di operatività della normativa in tema di tutela delle acque e dei rifiuti, sicchè solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati, rientra in tale normativa; per contro i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandoli così allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato (Cassazione 29/3/2000 n. 1383; 24/6/1999 n. 2358).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/11/2002 n. 461/02

acque - scarichi – autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione per scarichi in mare di acque reflue industriali non può equivalere all’ottenimento del provvedimento amministrativo richiesto (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 3/6/1999 n. 7).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 11/12/2002 n. 538/02

Rassicurazioni orali date dalla pubblica amministrazione hanno valore di autorizzazione per scarichi in mare di acque reflue industriali poiché le autorizzazioni amministrative debbono rivestire la forma scritta.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 11/12/2002 n. 538/02

acque - scarichi – accertamento del reato.

Affinchè siano integrati gli estremi del reato previsto dall’art. 59 comma 5 D.Lgs. 152/99 non è sufficiente che nello scarico di acque reflue industriali siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, ma occorre altresì che il superamento dei limiti indicati nella stessa tabella 3 avvenga in riferimento ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore, dal momento che tale ultima indicazione, contenuta nel punto 1.2 del citato allegato, costituisce una norma integratrice della fattispecie penale e non già una semplice indicazione delle modalità di campionamento estranea alla fattispecie (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 22/8/2000 n. 9140).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/11/2002 n. 461/02

Nello scarico di acque reflue industriali i valori limite devono essere quelli fissati dalla tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 17/12/1999 n. 1885; 1/12/1999 n. 13654).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/11/2002 n. 461/02

 

Art. 123 D.Lgs. 490/99

Cose d'interesse artistico e storico – esportazione.

Sussiste il reato di cui all'art. 35 L. 1089/39, che vieta l'esportazione di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico nel caso in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, nel caso di omessa dichiarazione del possesso di monete antiche in uscita dal territorio dello Stato.

Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/9/1997 n. 345/97

Ai fini del reato di cui all'art. 35 L. 1089/39, che vieta l'esportazione di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico nel caso in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, la previsione dell’art. 1 comma IV della legge predetta, che esclude la soggezione alle sue prescrizioni delle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni, non implica automaticamente la possibilità che le opere eseguite oltre cinquant’anni fa o realizzate da autori non più in vita rientrino nella categoria protetta.

Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 27/7/1999 n. 207/99