ART. 2621 C.C.
False
comunicazioni sociali – continuità normativa.
L’attuale
formulazione dell’art. 2621 c.c. si pone in rapporto di continuità
normativa con la precedente fattispecie in quanto le differenze tra le due
fattispecie non sono strutturali ma attengono a modalità parzialmente diverse
di difesa dello stesso interesse tutelato, che derivano da politiche criminali
diverse ed in parte frutto dell’evoluzione nel tempo degli istituti
giuridici, riguardano infatti le soglie di punibilità, l’intensità della
pena e vari elementi circostanziali del reato (cfr. Cass. V 21/5/2002 in Foro
it. luglio-agosto 2002, II, 402).
Tribunale
di Sanremo, sent. 23/9/2002 n. 385/02
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - DOLO SPECIFICO.
Il dolo specifico del delitto di false comunicazioni sociali, richiamato
dall'art. 2621 c.c. con l'avverbio "fraudolentemente", consiste nella volontà
di determinare un errore negli organi sociali, nei soci e nei terzi in
ordine all'effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata
dal proposito di procurare a sé o a terzi un ingiusto profitto.
Tale dolo deve essere escluso in capo a chi mostri di essere privo di qualsiasi
cognizione circa la responsabilità assunta ricoprendo la carica
sociale attribuitagli e comunque a chi mostri di agire in buona fede.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/12/1996 N. 250/96
Art.
2625 c.c.
reati
societari – impedito controllo – depenalizzazione.
L’art.
2623 n. 3 c.c. previgente al D.Lgs. 61/02 è stato depenalizzato da quest’ultimo
che ha introdotto il nuovo art. 2625 c.c. e previsto la sola sanzione
amministrativa in relazione ai fatti di impedito controllo al socio della
gestione sociale.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 27/11/2002 n. 507/02
ART. 2630 C.C.
VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI – OMESSA CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA.
L’art. 2630 cpv. n. 2 c.c., che punisce l’omessa convocazione dell’assemblea
dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446 c.c., è norma
dettata per le sole società per azioni ed è perciò
inapplicabile per analogia alle società a responsabilità
limitata.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/2000 N. 441/00
CONTRA G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/4/2001 N. 270/01
ART. 2631 C.C.
CONFLITTO DI INTERESSI – OMESSA ASTENSIONE DALLA PARTECIPAZIONE
A DELIBERAZIONI.
L’art. 2631 c.c., che punisce l’omessa astensione dell’amministratore
dal partecipare alle deliberazioni societarie concernenti familiari, è
norma dettata per i casi in cui operi un consiglio di amministrazione o
un comitato esecutivo e non è quindi applicabile per analogia ai
casi in cui operi un amministratore unico.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/2000 N. 441/00
ART. 1161 C.N.
OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SPAZIO DEMANIALE – NATURA DEL REATO.
Fino a che non cessi l’occupazione abusiva dello spazio demaniale,
anche mediante attività sostitutiva dell’autorità competente,
la permanenza si protrae (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 26/1/1990
n. 953).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI SANREMO, SENT. 16/3/1994
N. 86/94
Occupazione
abusiva di spazio demaniale – casistica.
Si ha
occupazione abusiva di uno spazio demaniale in caso di installazione di gazebo,
ombrelloni e sdraio sulla spiaggia demaniale in assenza di uno specifico
titolo concessorio.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 19/6/2002 n. 321/02
Non
occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo l'imprenditore edile
che realizzi una piazzola di dimensioni eccedenti quanto oggetto di
autorizzazione da parte della competente amministrazione marittima ove tale
autorizzazione sia rilasciata per consentire al privato manovre di scarico di
materiali e per l'effettuazione di tali manovre sia necessario disporre di
notevole spazio.
Tribunale
di Sanremo, sent. 12/1/1995 n. 5/95
ART. 18 R.D. 773/31 E 19 R.D. 635/40
RIUNIONI PUBBLICHE – AVVISO AL QUESTORE – RATIO LEGIS
Il diritto di riunione, spettante ai cittadini, è garantito
dalla costituzione (art. 17) senza alcuna forma di restrizione o ostacolo
che consenta alla Pubblica Autorità di limitarne o controllarne
l’esercizio mediante provvedimenti autorizzatori implicanti valutazioni
amministrative discrezionali: ciò in conseguenza dell’esigenza,
prepotentemente emersa dopo il ventennio fascista, di impedire che, dietro
l’usbergo di scelte connesse a valutazioni amministrative inerenti gli
interessi pubblici da salvaguardare, si nascondano surretizie intenzioni
dirette a limitare per ragioni politiche le libertà fondamentali
del cittadino. Pertanto il diritto dei cittadini di riunirsi in luogo pubblico
è pieno e sottoposto solo a modalità di esercizio atte a
conformarlo in modo tale che non vengano pregiudicati interessi essenzialmente
connessi alla sicurezza pubblica, per il che, oltre all’ovvio divieto di
portare con sé armi, imposto a chi intenda partecipare ad una riunione
in luogo pubblico, l’art. 18 T.U.L.P.S. prevede che i promotori della stessa
diano preavviso al questore tre giorni prima della riunione affinchè
l’autorità di polizia sia informata e, qualora ricorrano comprovati
motivi di sicurezza o incolumità pubblica, vieti la riunione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/10/1995
N. 214/95
RIUNIONI PUBBLICHE – AVVISO AL QUESTORE - PROMOTORE.
Nel diritto penale la figura del “promotore” è identificabile
con il soggetto che, lungi dal limitarsi a partecipare ad un’attività,
la provochi, la faccia nascere, ovvero la determini, dandovi impulso; non
è invece necessario che il promotore partecipi all’organizzazione
e alla preparazione dell’attività medesima. Per l’individuazione
di tale soggetto ai fini dell’applicazione dell’art. 18 T.U.L.P.S. occorre
fare riferimento a condotte materiali che rivelino un ruolo non meramente
passivo, di partecipazione alla riunione da altri promossa, bensì
un contributo attivo, che può consistere in un incitamento, nel
porsi alla guida di un gruppo di persone, nel profferire slogan, nel distribuire
volantini, ecc.: in sintesi, è necessaria un’attività di
propulsione volta a rendere possibile la riunione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/10/1995
N. 214/95
ART. 221 R.D. 1265/34
ABITAZIONE – AUTORIZZAZIONE SANITARIA – INESISTENZA.
Il reato di cui all'art. 221 t.u.l.l.s., che sussiste in ogni caso
di destinazione di un immobile ad abitazione senza la prescritta autorizzazione
sanitaria, non è suscettibile di estinzione per effetto dell'ottenimento
del c.d. condono edilizio.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 9/3/1999
N. 81/99
Il reato di cui all'art. 221 t.u.l.l.s., che sussiste in ogni caso
di destinazione di un immobile ad abitazione senza la prescritta autorizzazione
sanitaria, permane finchè non cessa l’uso abitativo.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/11/1995
N. 310/95
La licenza di abitabilità è necessaria solo per quelle
opere edilizie che vengano adibite a dimora e che servano per il soddisfacimento
di tutte le necessità primarie e vitali di un individuo (v. Cassazione
Sezione VI, sent. 25/9/1984 n. 7393) ovvero per quegli immobili, come i
supermercati o i negozi, nei quali abbiano costante accesso persone e che
pertanto richiedano la presenza di determinate caratteristiche igienico-sanitarie
(nella specie, la necessità della licenza di abitalibilità
è stata esclusa in relazione ad un magazzino che pur avendo carattere
pertinenziale era adibito a mero rivovero di attrezzi).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/3/1994
N. 62/94
ART. 35 E 66 L. 1089/39
COSE D'INTERESSE ARTISTICO E STORICO – ESPORTAZIONE.
Sussiste il reato di cui all'art. 35 L. 1089/39, che vieta l'esportazione
di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico nel
caso in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale,
nel caso di omessa dichiarazione del possesso di monete antiche in uscita
dal territorio dello Stato.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/9/1997
N. 345/97
Ai fini del reato di cui all'art. 35 L. 1089/39, che vieta l'esportazione
di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico nel
caso in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale,
la previsione dell’art. 1 comma IV della legge predetta, che esclude la
soggezione alle sue prescrizioni delle opere di autori viventi o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni, non implica automaticamente
la possibilità che le opere eseguite oltre cinquant’anni fa o realizzate
da autori non più in vita rientrino nella categoria protetta.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/7/1999
N. 207/99
ART. 171 TER L. 633/41
DIRITTO D’AUTORE – CONTRASSEGNO DELLA SIAE.
Le disposizioni dell’art. 171 ter comma 1 lettera c) L. 633/41 sono
integrate dall’art. 12 R.D. 1369/42, che deve esserne considerato il regolamento
di esecuzione, di tal che la norma penale è completamente descritta
e sufficientemente determinata e quindi immediatamente applicabile anche
nel caso in cui sia riferita alla vendita o al noleggio di CD rom privi
del contrassegno della SIAE (nella specie, il difensore dell’imputato aveva
sostenuto infruttuosamente che la norma incriminatrice non fosse applicabile
al fatto concreto di cui sopra in assenza del regolamento di esecuzione
richiamato dalla normativa che ha introdotto l’art. 171 ter L. 633/41).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 11/1/2000 N. 3/00
Il ricorso alla tecnica dell’interpolazione da parte del legislatore,
che con l’art. 20 D.Lgs. 685/94 ha introdotto nella L. 633/41 l’art. 171
ter, mostra la volontà di inserire le nuove previsioni penali quali
parte integrante della legge fondamentale del diritto d’autore, così
che il regolamento di esecuzione richiamato dall’art. 171 ter non è
che quello approvato con il R.D. 1369/42.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 23/11/2001 N. 449/01
DIRITTO D’AUTORE – DEPENALIZZAZIONE.
In materia di diritto d’autore il reato di detenzione per la vendita
di musicassette prive del marchio della SIAE non è stato depenalizzato
dall’art. 20 D.Lgs. 685/94, che ha introdotto nella L. 633/41 l’art. 171
ter che, al comma 1 lettere a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate
delle L. 406/81 e 400/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 23/11/2001 N. 449/01
ART. 216 R.D. 267/42
BANCAROTTA FRAUDOLENTA – RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE
– AMMINISTRATORE DI FATTO E TESTA DI LEGNO.
Nel reato di bancarotta fraudolenta l’amministratore della società
fallita che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti,
che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati fallimentari
a titolo di omissione, perché la semplice accettazione della carica
sociale da parte della c.d. testa di legno (o uomo di paglia) attribuisce
a questi doveri di vigilanza e controllo la cui violazione comporta responsabilità
in forza della mera consapevolezza che dalla propria condotta omissiva
possano scaturire gli eventi tipici del reato ovvero in forza dell’accettazione
del rischio che questi si verifichino (cfr. Cassazione Sezione V, sent.
25/3/1997 n. 4892 in Cass. pen. 1998, 1781).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/1/2002 N. 3/02
cfr.
Tribunale di Sanremo, sent. 1/10/2002 n. 401/02
Bancarotta
fraudolenta – RESPONSABILITà DELL’IMPRENDITORE commerciale – CONCORSO
DELL’EXTRANEUS.
Nel
delitto di bancarotta fraudolenta, in virtù dello schema del concorso di
persone nel reato, che è di generale applicazione, possono concorrere tutti
coloro che, ancorchè non rivestano la qualità di imprenditore commerciale
fallito, abbiano comunque apportato un concreto contributo causale alla
produzione dell’evento, partecipando all’esecuzione materiale o anche alla
preparazione dell’illecito (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 28/11/2000 n.
12241).
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/7/2003 n. 248/03
BANCAROTTA FRAUDOLENTA - DISTINZIONE DALLA BANCAROTTA SEMPLICE.
La bancarotta fraudolenta documentale presuppone un comportamento positivo
di frode dell'agente, non potendo consistere in una mera condotta omissiva,
e richiede un dolo consistente nella piena consapevolezza di rendere impossibile
o comunque assai difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento
degli affari dell'impresa. Non é invece configurabile nel caso di
gestione caratterizzata da mera approssimazione per incapacità dell'agente.
In tale caso, perciò, può essere ascritta a costui soltanto
la bancarotta semplice documentale che punisce il mero inadempimento ad
un precetto formale, considerato che l'omessa o imprecisa tenuta di libri
e scritture contabili obbligatorie dell'impresa costituisce situazione
comunque meritevole di sanzione perché crea difficoltà o
ritardo nella ricostruzione, da parte degli organi fallimentari, del patrimonio
e del movimento degli affari.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/4/1997 N. 68/97
ART. 217 R.D. 267/42
BANCAROTTA SEMPLICE - REQUISITI.
Costituisce il reato di bancarotta semplice l'omessa annotazione nei
registri contabili di fatture emesse da fornitori dell'azienda perché
tale fattispecie é reato di pericolo, punibile anche a titolo di
colpa, per cui é irrilevante che l'imputato si sia mantenuto estraneo
all'amministrazione dell'azienda essendo comunque obbligato ad esercitare
un controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 18/11/1996 N. 461/96
E’ irrilevante ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta semplice,
da considerarsi reato di pericolo, che dall’omessa tenuta dei libri contabili
non derivi alcun nocumento per i creditori (cfr. Cassazione Sezione V,
sent. 12/6/1984 n. 1984), ancorchè tale circostanza rilevi ai fini
del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219 L.Fall.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 5/4/2000 N. 64/00
L’obbligo di tenuta delle scritture contabili grava sull’imprenditore
non già solo fino al momento dell’effettiva cessazione dell’attività
d’impresa bensì fino al momento della dichiarazione di fallimento
(cfr. Cassazione Sezione V, sent. 15/1/1990 n. 306).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 5/4/2000 N. 64/00
BANCAROTTA SEMPLICE - DISTINZIONE DALLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA.
La bancarotta fraudolenta documentale presuppone un comportamento positivo
di frode dell'agente, non potendo consistere in una mera condotta omissiva,
e richiede un dolo consistente nella piena consapevolezza di rendere impossibile
o comunque assai difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento
degli affari dell'impresa. Non é invece configurabile nel caso di
gestione caratterizzata da mera approssimazione per incapacità dell'agente.
In tale caso, perciò, può essere ascritta a costui soltanto
la bancarotta semplice documentale che punisce il mero inadempimento ad
un precetto formale, considerato che l'omessa o imprecisa tenuta di libri
e scritture contabili obbligatorie dell'impresa costituisce situazione
comunque meritevole di sanzione perché crea difficoltà o
ritardo nella ricostruzione, da parte degli organi fallimentari, del patrimonio
e del movimento degli affari.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/4/1997 N. 68/97
ART. 219 R.D. 267/42
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – DANNO PATRIMONIALE
DI RILEVANTE GRAVITÀ.
La circostanza aggravante di cui all’art. 219 L.F. sussiste se il danno
ha provocato una sensibile diminuzione dell’attivo a disposizione dei creditori
mentre non rileva la differenza tra attivo realizzato e passivo accertato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/2000 N. 441/00
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI – DANNO PATRIMONIALE
DI SPECIALE TENUITÀ.
E’ irrilevante ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta semplice,
da considerarsi reato di pericolo, che dall’omessa tenuta dei libri contabili
non derivi alcun nocumento per i creditori (cfr. Cassazione Sezione V,
sent. 12/6/1984 n. 1984), ancorchè tale circostanza rilevi ai fini
del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219 L.F.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 5/4/2000 N. 64/00
ART. 220 R.D. 267/42
ART. 220 R.D. 267/42
REATI FALLIMENTARI - INOSSERVANZE DEL FALLITO – FATTO COLPOSO.
L’omessa indicazione tra i beni da sottoporre ad inventario di un bene
di cui sia controversa la titolarità da parte del fallito può
ritenersi non intenzionale e quindi dovuta alla scarsa diligenza e all’incapacità
di valutare correttamente le implicazioni della lite sulla proprietà
del bene pretermesso, con conseguente applicabilità del capoverso
di cui all’art. 220 L.F.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 446
Art.
223 R.D. 267/42
REATI
FALLIMENTARI – bancarotta societaria – abolitio criminis.
Nel
nuovo art. 223 comma 2 n. 1 R.D. 267/42, a seguito dell’entrata in vigore
del D.Lgs. 61/02, è necessario che la commissione del fatto integrante uno
dei reati societari di cui agli art. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632,
2633 c.c. abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società,
per cui la nuova normativa non è applicabile ai fatti di bancarotta ex art.
223 commessi anteriormente al D.Lgs. 62/02
Tribunale
di Sanremo, sent. 23/9/2002 n. 385/02
ART. 4 D.LGS.LGT. 288/44
ESIMENTI – REAZIONE LEGITTIMA AD ATTI ARBITRARI DI PUBBLICI UFFICIALI
– ATTI ARBITRARI.
Per
ritenere integrato l’atto arbitario del pubblico ufficiale ai fini dell’applicazione
dell’esimente di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44 non occorre ravvisare
atteggiamenti psicologici di incerta e problematica identificazione ma è
sufficiente, da un lato, che ricorrano i requisiti dell’attualità e della
proporzione tra offesa e reazione e, dall’altro, che il pubblico ufficiale
ecceda oggettivamente dai suoi poteri con mezzi non consentiti dall’ordinamento
giuridico o se ne avvalga in modo aggressivo, vessatorio o anche semplicemente
sconveniente e non consono alle regole della normale convivenza civile (cfr.
Cassazione Sezione VI, sent. 28/9/1999 n. 11093).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 9/11/2002 n. 533/02
Per integrare l’atto arbitrario di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44
è sufficiente che il pubblico ufficiale ecceda oggettivamente dai
suoi poteri con mezzi non consentiti o se ne avvalga in modo aggressivo,
vessatorio o anche semplicemente sconveniente e non consono alle regole
della normale convivenza civile.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 258/02
Costituisce atto arbitrario di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44 la
condotta del pubblico ufficiale intervenuto sul luogo di un incidente stradale
che impedisca al prossimo congiunto di un ferito di portare conforto a
quest’ultimo (nella specie, il giudice ha accertato che il pubblico ufficiale
contro cui l’imputato aveva reagito aveva gettato a terra quest’ultimo
e gli aveva rivolto parole gratuitamente volgari ed arroganti).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 258/02
ESIMENTI – REAZIONE LEGITTIMA AD ATTI ARBITRARI DI PUBBLICI UFFICIALI
– REAZIONE LEGITTIMA.
L’esimente
di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44 garantisce la libertà dei cittadini
contro gli eccessi dei pubblici ufficiali perché sarebbe iniquo punire
naturali reazioni all’arbitrio di chi, rappresentando la pubblica
amministrazione, dovrebbe più di ogni altro osservare la legge.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 9/11/2002 n. 533/02
Per integrare la reazione legittima di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44
occorre che la reazione sia proporzionata all’offesa e quindi non esorbiti
determinati limiti e non si atteggi a sua volta come autonoma e ingiustificata
offesa.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 258/02
Per integrare la reazione legittima di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt. 288/44
occorre che l’offesa del pubblico ufficiale sia attuale e quindi che non
venga meno il nesso di causalità tra offesa e reazione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 258/02
esimenti
– reazione legittima ad atti arbitrari di pubblici ufficiali – putatività.
Ai
fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 4 D.Lgs. Lgt.
288/44, ed ai sensi dell’art. 59 c.p., il putativo equivale al reale.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 9/11/2002 n. 533/02
ART. 4 D.P.R. 547/55
SICUREZZA DEL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ
DEL PREPONENTE.
In caso di infortunio sul lavoro con lesioni personali la responsabilità
del preposto è fondata sull’obbligo giuridico di compiere attività
dirette ad impedire incidenti e danni dei dipendenti, obbligo posto dall’art.
2087 c.c. (secondo cui il datore di lavoro è tenuto a adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica
e la personalità morale del lavoratore) e ribadito dall’art. 4 d.p.r.
547/56 (secondo cui datori di lavoro, dirigenti e preposti debbono: a)
attuare le misure di sicurezza previste dalla legge; b) informare tutti
i lavoratori dei rischi cui sono esposti; c) esigere l’osservanza delle
norme di sicurezza e l’uso dei mezzi di protezione da parte dei singoli
lavoratori).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/1/1998
N. 12/98
Per configurare la responsabilità del datore di lavoro in caso
di infortunio sul lavoro non occorre la violazione di specifiche norme
antinfortunistiche essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato
a causa dell’omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore
dall’art. 2087 c.c. (Cassazione Sezione IV, sent. 24/11/1999 n. 13377),
omissione che innesca il meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 cpv.
c.p. (Cassazione Sezioni Unite, sent. 11/3/1999 n. 5).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 30/7/2001 N. 289/01
SICUREZZA DEL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ
DELL’IMPRENDITORE DELEGANTE.
Anche in presenza di una delega scritta l’imprenditore è tenuto
ad apprestare le misure di sicurezza previste dal d.p.r. 547/55, sia affidando
a persona qualificata la scelta e la dotazione degli strumenti, delle attrezzature
e dei macchinari necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa,
sia assicurando la loro piena efficienza e soprattutto la loro idoneità
al compimento, in condizioni di sicurezza, delle varie operazioni connesse
allo svolgimento del lavoro.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 25/6/1997 N. 222/97
SICUREZZA DEL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ
DELL’IMPRENDITORE PUBBLICO.
La natura di ente pubblico (nella specie l’A.A.M.A.I.E. di Sanremo)
non è tale da escludere l’obbligo di osservanza della normativa
antinfortunistica, emanata al fine di tutelare l’incolumità fisica
del lavoratore, che svolge un’attività inquadrabile nell’ambito
del rapporto di lavoro subordinato.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 25/6/1997 N. 222/97
SICUREZZA DEL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ
DELL'AMMINISTRATORE PUBBLICO.
La mera posizione di capo dell'amministrazione comunale non implica
automaticamente l'addebitabilità di un'omissione - a titolo di responsabilità
oggettiva, la c.d. responsabilità di posizione - laddove non sia
possibile presumere la conoscenza, da parte dell'imputato, della situazione
antigiuridica cui la condotta omessa avrebbe dovuto porre rimedio (nella
specie l'imputato era divenuto sindaco da poco tempo e non risultava aver
ricevuto segnalazioni su carenze relative a misure antinfortunistiche).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/1/1999
N. 9/99
SICUREZZA DEL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ
DEL PRESTATORE DI LAVORO.
Solo se il lavoratore pone in essere una condotta inopinabile, esorbitante
dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione
oppure si rende inosservante di precise disposizioni antinfortunistiche,
è configurabile una sua colpa con esclusione di responsabilità
dell’imprenditore, del dirigente e del preposto (cfr. Cassazione Sezione
IV, sent. 14/9/1991 n. 9568).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/11/1995
N. 325/95
Non sono addebitabili al lavoratore quelle disattenzioni che rientrano
nel normale rischio del lavoro e che, se prevenute mediante l’adozione
delle prescritte misure antinfortunistiche, sono di regola prive di effetti
pregiudizievoli per la sua incolumità (cfr. Cassazione Sezione IV,
sent. 23/7/1981 n. 7401).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 30/7/2001 N. 289/01
Art.
2 L. 1423/56
Misure
di prevenzione – contravvenzione a foglio di via obbligatorio.
Il
foglio di via obbligatorio emesso dal questore, con cui è imposto un divieto
di fare ritorno in un comune per un periodo determinato, deve non solo
riferirsi ad elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza
del prevenuto ad una delle categorie indicate all’art. 1 L. 1423/56 ma anche
indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non
essendovi coincidenza tra l’appartenenza ad una delle categorie di cui al
citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, dovendosi desumere tale
elemento da ulteriori circostanze, delle quali si deve dare atto nel
provvedimento (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 21/2/1996 n. 121).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/7/2003 n.
397/03
Uno
dei presupposti dell’art. 2 L. 1423/56 è la titolarità di una residenza, e
non già di un mero domicilio, concetto distinto da quello di residenza ai
sensi degli artt. 43 ss. c.c. e della legge anagrafica, nel comune ove sia
rinviato da parte del destinatario del foglio di via obbligatorio, talchè ove
il foglio di via obbligatorio rinvii ad un mero domicilio deve essere
disapplicato ai sensi dell’art. 5 L. 2248/1865 all. e) (cfr. G.i.p. del
Tribunale di Genova, sent. 908/02 e 215/98).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 27/11/2002 n.
539/02
Il
vizio logico-giuridico dell’atto amministrativo con cui è applicata una
misura di prevenzione può essere censurato soltanto in quanto si traduca in
un vizio di legittimità, evenienza che si verifica esclusivamente quando il
vizio è manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra
presupposti di fatto e conclusioni così da porre in evidenza un abuso del
potere discrezionale (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 3/2/1997 n. 716).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/3/2003 n.
139/03
Misure
di prevenzione – contravvenzione a foglio di via obbligatorio - procedimento
di applicazione.
In
tema di misure di prevenzione, alla luce degli artt. 7 e 24 L. 241/90, deve
ritenersi che quando il provvedimento amministrativo del questore ex art. 2 L.
1423/56 costituisce il prodotto finale di un procedimento amministrativo, la
mancanza dell’avviso all’interessato del suo inizio lo rende illegittimo
con conseguente possibilità della sua disapplicazione nel corso del giudizio
innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 5 L. 2248/1865 all. e),
mentre tale possibilità è preclusa nel diverso caso in cui il detto
provvedimento è stato emesso senza la necessità di espletare un procedimento
amministrativo (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 27/2/1998 n. 2601).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/3/2003 n.
139/03
L’obbligo
di avviso dell’inizio del procedimento amministrativo non sussiste allorchè,
a causa della mancanza di adempimenti intermedi, l’avvio del procedimento
stesso coincide con l’adozione dell’atto di rimpatrio, in quanto in tal
caso l’interessato non ha la possibilità di interloquire con memorie e
produzione di documenti (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 25/9/1998 n. 10103).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/3/2003 n.
139/03
ART. 9 L. 1423/56
MISURE DI PREVENZIONE - MISURE COERCITIVE - FUNGIBILITÀ.
In base all'interpretazione dell'art. 12 comma 2 L. 1423/56 (che vieta
il computo nella misura di prevenzione della misura coercitiva della custodia
cautelare solo nel caso in cui a tale misura coercitiva segua la condanna
penale) vi é fungibilità della custodia cautelare in carcere
con la sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno in un determinato
comune ove alla misura coercitiva non segua la condanna.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/6/1993 N. 45/93
MISURE DI PREVENZIONE - REITERAZIONE.
Ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua
durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente
condanna, occorre che il giudice previamente accerti che la commissione
del reato sia di per sé indice della persistente pericolosità
dell'agente (cfr. Corte costituzionale, sent. 21/5/1975 n. 113).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/6/1993 N. 45/93
ART. 3 L. 75/58
PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO.
Il reato di sfruttamento della prostituzione non è necessariamente
abituale consistendo in qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione,
anche occasionale e per una sola volta, ai guadagni che la prostituta si
procura con il commercio del suo corpo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 255/02
PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO.
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 3 comma 2 n. 8
L. 75/58, che punisce il favoreggiamento della prostituzione altrui, é
sufficiente il prelevamento delle prostitute presso la stazione ferroviaria
ove le stesse giungano in treno da altra località e il successivo
accompagnamento nei luoghi di esercizio della prostituzione, in quanto
rileva ogni comportamento che in qualsiasi modo agevoli l'esercizio della
prostituzione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/2/1998 N. 47/98
Posto che non si può penalizzare di per sé la locazione
di alloggio a prostitute, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art.
3 comma 2 n. 2 L. 75/58, che punisce la locazione di alloggio a scopo di
esercizio di una casa di prostituzione, occorre l'esistenza di una rudimentale
organizzazione e di una pur modesta attrezzatura, tale da rendere il luogo
funzionalmente idoneo a convegni sessuali.
In difetto di tali requisiti, peraltro, può sussistere il diverso
reato di favoreggiamento della prostituzione, punito dall'art. 3 comma
2 n. 8 della legge citata, nel caso in cui vi sia messa a disposizione
di un alloggio, con carattere di abitualità, a favore di più
persone per l'esercizio della prostituzione, posto che il delitto in questione
si concreta oggettivamente in qualsiasi attività idonea a procurare
condizioni favorevoli per l'esercizio dell'attività in questione
e soggettivamente nella consapevolezza di agevolare il commercio altrui
del proprio corpo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/1997 N. 124/97
PROSTITUZIONE - ESERCIZIO DI CASA DI PROSTITUZIONE.
Il reato di sfruttamento della prostituzione può concorrere
con quello di esercizio di casa di prostituzione quando l’esercente della
casa percepisca, oltre alla somma costituente il compenso per l’attività
di tenutario, altri vantaggi economici o utilità derivanti dai guadagni
che la prostituta ricava dall’esercizio del suo mestiere (cfr. Cassazione
Sezione III, sent. 11/4/1995 n. 6353).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 255/02
Posto che non si può penalizzare di per sé la locazione
di alloggio a prostitute, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art.
3 comma 2 n. 2 L. 75/58, che punisce la locazione di alloggio a scopo di
esercizio di una casa di prostituzione, occorre l'esistenza di una rudimentale
organizzazione e di una pur modesta attrezzatura, tale da rendere il luogo
funzionalmente idoneo a convegni sessuali.
In difetto di tali requisiti, peraltro, può sussistere il diverso
reato di favoreggiamento della prostituzione, punito dall'art. 3 comma
2 n. 8 della legge citata, nel caso in cui vi sia messa a disposizione
di un alloggio, con carattere di abitualità, a favore di più
persone per l'esercizio della prostituzione, posto che il delitto in questione
si concreta oggettivamente in qualsiasi attività idonea a procurare
condizioni favorevoli per l'esercizio dell'attività in questione
e soggettivamente nella consapevolezza di agevolare il commercio altrui
del proprio corpo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/1997 N. 124/97
PROSTITUZIONE - INDUZIONE.
Il delitto di induzione alla prostituzione consiste in un’opera di
determinazione del soggetto passivo a prostituirsi ovvero nel semplice
rafforzamento di tale risoluzione oppure nella sola persuasione a persistervi
di chi vorrebbe abbandonare l’esercizio della prostituzione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 137/02
PROSTITUZIONE - CONCORSO TRA FATTISPECIE.
Il reato di sfruttamento della prostituzione può concorrere
con quello di favoreggiamento, data la diversità dell’elemento materiale,
di quello psicologico e del bene giuridico protetto (cfr. Cassazione Sezione
III, sent. 13/10/1998 n. 12917 in Cass. pen. 2000, 1430).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 255/02
Il reato di sfruttamento della prostituzione può concorrere
con quello di esercizio di casa di prostituzione quando l’esercente della
casa percepisca, oltre alla somma costituente il compenso per l’attività
di tenutario, altri vantaggi economici o utilità derivanti dai guadagni
che la prostituta ricava dall’esercizio del suo mestiere (cfr. Cassazione
Sezione III, sent. 11/4/1995 n. 6353).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/2002 N. 255/02
Art.
1 L. 283/62
Alimenti
– accertamenti.
L’analisi
dell’ARPAL sugli alimenti dell’imputato non deve essere necessariamente
preceduta dalla notifica dell’avviso di inizio delle operazioni ove queste
ultime siano ripetibili cioè ove gli alimenti da analizzare non siano
rapidamente alterabili (nella specie, il tribunale, nell’enunciare la
massima in esame, ha evidenziato che l’imputato aveva ricevuto comunicazione
del risultato dell’analisi e non aveva proposto l’istanza di revisione
prevista dal comma 4 dell’art. 1 della L. 283/62).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/3/2002 n.
171/02
ART. 5 L. 283/62
ALIMENTI – ALIMENTI SCADUTI - DETENZIONE PER VENDERE.
Sussiste il reato di cui all'art. 5 lettera b) della L. 283/62 nel
caso in cui siano detenute per la vendita e impiegate nella preparazione
degli alimenti sostanze risultanti scadute e recanti tracce di muffa e
la presenza di batteri.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 28/2/2000 N. 350/00
ALIMENTI - INVASIONE DI PARASSITI - DETENZIONE PER VENDERE.
Sussiste il reato di cui all'art. 5 lettera d) della L. 283/62 nel
caso in cui siano poste in vendita confezioni di prodotto alimentare invaso
da parassiti attivi che vi si siano introdotti attraverso fessurazioni.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 13/5/1997
N. 219/97
ART. 24 L. 1185/67
PASSAPORTO – ESPATRIO ABUSIVO.
L’uscita dal territorio dello Stato senza passaporto o altro documento
equipollente valido per l’espatrio non è più previsto dalla
legge come reato, diversamente dal caso dell’espatrio abusivo di soggetto
cui sia stato negato o ritirato il passaporto (nella specie, il pretore
ha prosciolto l’imputato ordinando la trasmissione degli atti all’autorità
amministrativa per l’irrogazione delle sanzioni di sua competenza).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/10/1995
N. 195/95
ART. 282 L. 43/73
CONTRABBANDO – DETENZIONE ILLEGALE – IMPORTAZIONE ILLEGALE.
L’importazione in Italia e nel resto dell’Unione Europea di merci provenienti
da taluni paesi in via di sviluppo fruisce di agevolazioni fiscali, in
particolare l’esenzione dal dazio, a condizione che siano stati ivi prodotti,
con l’impiego di materie prime esclusivamente locali: in tali casi la produzione
nel paese di provenienza è attestata dal c.d. certificato d’origine
mentre l’impiego di materie prime locali è dimostrato da particolari
certificati denominati “Form/A”. Sussiste perciò il delitto di importazione
illegale in caso di importazione di merce priva dei requisiti predetti
anche se, nell’ipotesi in cui formalmente risultino soddisfatti tali requisiti
(attraverso la falsificazione dei certificati d’origine o dei form/a),
occorre accertare se l’importatore italiano abbia concorso all’espletamento
delle formalità doganali di esportazione (nella specie, il giudice
ha assolto gli importatori italiani dal reato di importazione illegale
di magliette in realtà non provenienti dalle Maldive e munite di
documenti di accompagnamento falsi perché ha accertato che tali
certificati falsi sono stati emessi dalla dogana di Mahè su richiesta
ed interessamento dell’esportatore maldiviano).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/5/1999 N. 68/99
Il reato di detenzione illegale di tabacco lavorato estero di contrabbando
concorre con quello di importazione di merci estere di contrabbando dovendosi
ritenere l’ipotesi di cui all’art. 2 L. 50/94 figura autonoma di reato
rispetto a quella di cui all’art. 282 d.p.r. 43/73 (cfr. Cassazione Sezioni
Unite 29/10/1997 e Sezione III 21/3/1997).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/10/1998 N. 295/98
ART. 195 D.P.R. 156/73
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA – IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI.
Per la trasmissione di programmi, che siano visibili o meno dall’utenza,
mediante impianti di radiodiffusione televisiva, occorre il rilascio, da
parte del Ministero delle Telecomunicazioni, dell’apposita concessione
e ciò anche nel caso in cui siano utilizzati impianti di ricezione
e trasmissione di proprietà di terzi titolari della prescritta concessione
(nella specie, il giudice aveva accertato che l’imputato utilizzava con
dipendenti propri l’impianto di un concessionario, del quale non era presente,
al momento dell’accertamento della polizia giudiziaria, alcun dipendente).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/9/2000 N. 512/00
Non occorre un uso attuale e concreto di impianti radiolettrici di
telecomunicazioni essendo sufficiente che l’apparato sia idoneo e funzionante
(cfr. Cassazione Sezione III, sent. 26/2/1986 n. 1688).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/3/2002
La depenalizzazione di cui all’art. 1 lett. g L. 561/93 riguarda solo
violazione relative ad impianti soggetti ad autorizzazione, cioè
di debole potenza previsti dall’art. 334 D.P.R. 156/73, rimanendo escluse
le violazioni relative agli impianti soggetti a concessione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/3/2002
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA – RIPETITORI.
L’art. 195 comma 1 prima parte del D.P.R. 156/73 sanzionava l’istallazione
o l’esercizio abusivo di impianti di telecomunicazioni mentre il comma
2 prevedeva che le stesse sanzioni si applicavano per l’installazione o
l’esercizio di un impianto ripetitore senza la prescritta autorizzazione,
distinguendo pertanto tra impianti di telecomunicazioni – quelli cioè
che irradiano l’immagine, consentendone la visione – e ripetitori
– quelli cioè che si limitano a far transitare il segnale; ma a
seguito della modifica della disposizione in questione per effetto dell’art.
7 L. 223/90 la predetta distinzione è stata abbandonata per cui,
dovendosi ritenere che tale scelta del legislatore sia stata frutto di
una precisa volontà intesa alla depenalizzazione di una condotta
meno grave piuttosto che una mera svista, ben può affermarsi che
l’attuale art. 195 si riferisca esclusivamente agli impianti di telecomunicazioni
e non più anche ai ripetitori, meri accessori dei primi come desumibile
dalla L. 23/12/1996 n. 650 in tema di vendita di emittenti o di singoli
impianti (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 19/5/1997 n. 1653).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 4/2/2002 N. 70/02
ART. 21 L. 319/76
SCARICHI - ACCERTAMENTI.
La genuinità del sito oggetto di prelievo di campioni da sottoporre
ad analisi, cioè l’effettività della provenienza dei campioni
dall’insediamento produttivo cui pertiene il pozzetto, deve essere assicurata
con idonee misure dal titolare dello scarico (cfr. Cassazione sezione III,
sent. n. 603/92).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/11/1996
N. 469/96
ART. 19 D.P.R. 753/80
DEMANIO FERROVIARIO – ACCESSO ABUSIVO.
L’introduzione all’interno di una cabina della stazione ferroviaria
nonostante il divieto di accesso segnalato con apposito cartello, prevista
e punita dall’art. 19 comma 3 D.P.R. 11/7/1980 n. 753, non è più
prevista dalla legge come reato essendo stata depenalizzata dalla L. 28/12/1993
n. 561.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/12/1995
N. 351/95
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/12/1995
N. 350/95
ART. 1 L. 386/90
ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE - PROVA.
L'avviso di ricevimento della lettera raccomandata fornisce certezza
dell'avvenuta comunicazione della revoca dell'autorizzazione da parte del
trattario: occorre pertanto disporre di tale avviso da cui deve risultare
che la data di ricezione é anteriore a quella di emissione dell'assegno
bancario, non potendosi diversamente affermare la sussistenza dell'elemento
soggettivo del reato in questione (nella specie il Pretore aveva assolto
l'imputato perché il fatto non costituisce reato rilevando che il
pubblico ministero non era stato in grado di esibire l'avviso di ricevimento
della comunicazione di revoca e quindi non aveva fornito la prova inerente
la conoscenza, da parte dell'imputato, della revoca medesima).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 23/5/1998
N. 200/98;
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 30/6/1998
N. 212/98;
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 10/11/1998
N. 327/98
Art.
12 L. 197/91
Carte
di credito - ordini di pagamento - UTILIZZAZIONE.
Sussiste
l’utilizzazione di una carta di credito ai sensi dell'art. 12 L. 197/91 anche
nel caso di mera offerta in pagamento della carta di credito, indipendentemente
dall’esito dell’operazione (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 6530/98).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 9/6/2003 n. 217/03
Carte
di credito - ordini di pagamento - acquisizione.
Ricorrono
gli estremi del reato di cui all'art. 12 L. 197/91 nel caso di acquisizione e
possesso di ordini di pagamento di provenienza illecita oggetto di
falsificazione ed alterazione nonché nel caso di falsificazione ed alterazione
di ordini di pagamento con apposizione dell'importo e della data dell'operazione
commerciale fittizia.
Tribunale
di Sanremo, sent. 11/1/1996 n. 11/96
Integra
il reato di cui all’art. 648 c.p.p. la condotta di chi riceve, al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi) che provengano da delitto,
dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all’art.
12 seconda parte del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella L. 5 luglio
1991 n. 197 (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti
documenti "di provenienza illecita") le condotte acquisitive degli
stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un
delitto bensì un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura
contravvenzionale (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 7/6/2001 n. 22902).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 7/11/2001 n. 412/01
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
16/10/2002 n. 421/02
Laddove
sia incerta la natura dell’illecito presupposto alla detenzione indebita di
bancomat, e quindi non sia possibile stabilire se la provenienza di quest’ultimo
sia da delitto o da illecito civile, deve applicarsi la più favorevole
disciplina dell’art. 12 II parte D.L. 143/91 e non già quella dell’art. 648
c.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/10/2002 n.
421/02
Carte
di credito - ordini di pagamento - concorso di utilizzazione e acquisizione.
Sussiste
concorso tra l’illecita acquisizione e l’indebito utilizzo di carte di
credito perché le condotte di cui all’art. 12 L. 197/91 sono previste in via
disgiunta e quindi possono coesistere (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 30/98;
Sezioni Unite, sent. 22902/01).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 9/6/2003 n. 217/03
Carte
di credito – concorso con il reato di cui all’art. 640 c.p.
Nella
previsione di cui all'art. 12 L. 197/91 deve ritenersi ricompresa la previsione
di cui all’art. 640 c.p. perché tra le due norme intercorre un rapporto di
specialità (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 22902/01 secondo cui il
delitto di cui all’art. 640 c.p. è assorbito da quello di cui all’art 12 L.
cit.).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 9/6/2003 n. 217/03
ART. 30 LETT. A) L. 157/92
CACCIA - PERIODO DI DIVIETO GENERALE - VIOLAZIONE.
Risponde del reato di cui all'art. 30 lettera a) della L. 157/92, che
punisce l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale, chi sia
sorpreso in periodo vietato a vagare per la campagna con un cane ed un
fucile a spalla.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/1997 N. 61/97
Risponde del reato di cui all'art. 30 lettera a) della L. 157/92, che
punisce l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale, chi sia
sorpreso in periodo vietato con un fucile in mano e subito dopo lo sparo
di due cartucce, atteso che la norma incriminatrice, nel considerare penalmente
rilevante anche il solo soffermarsi con i mezzi destinati allo scopo venatorio
(art. 12 comma 2), intende vietare non solo le attività dirette
a colpire gli animali selvatici ma anche quelle prodromiche e preparatorie
rispetto a tale finalità, senza escludere – come si evince dal complesso
delle disposizioni dell’art. 18 L. cit. – anche una finalità di
tutela delle persone che si trovano a passare nei boschi o in altri luoghi,
confidando nella chiusura dell’attività venatoria.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/12/2001
N. 399/01
ART. 100 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA DI AUTOVETTURA CON TARGA NON PROPRIA.
La circolazione alla guida di autovettura munita di targa non propria,
originariamente configurata come contravvenzione ai sensi dell’art. 100
comma 12 D.Lgs. 285/92, è oggi mero illecito amministrativo per
effetto dell’art. 21 D.Lgs. 507/99.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 136/02
ART. 136 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE – PATENTE DI GUIDA STRANIERA NON CONVERTITA.
In base all’art. 136 c.d.s., trascorso un anno dall’acquisizione della
residenza in Italia, il cittadino extracomunitario in possesso di patente
di guida conseguita nel paese di origine deve ottenere la conversione dell’atto
di abilitazione straniero nel corrispondente italiano: in caso contrario,
decorso tale periodo, la guida da parte di chi non abbia effettuato la
conversione equivale a guida senza patente (nella specie il giudice ha
però ritenuto non esservi prova né della decorrenza di tale
periodo annuale né del possesso della patente straniera da parte
dell’imputato ed ha perciò presunto il carattere meramente occasionale
del mancato possesso di tale patente, considerando il fatto alla stregua
di un mero illecito amministrativo).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/10/1996
N. 411/96
CFR PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 5/11/1996
N. 437/96
ART. 140 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE – NORME DI COMPORTAMENTO.
In caso di sinistro automobilistico con invasione della corsia opposta
in corrispondenza di una curva è ravvisabile la violazione dell’art.
143 c. 12 c.d.s. anche nel caso in cui l’imputato adduca un improvviso
colpo di sonno e ciò non solo in virtù dell’art. 140 c. 1
c.d.s., che prescrive al conducente di tenere un comportamento tale da
non costituire pericolo per la circolazione al fine di salvaguardare la
sicurezza stradale, ma anche in virtù di comuni norme di esperienza,
che considerano imprudente la condotta del soggetto che si ponga alla guida
di un veicolo in condizioni fisiche non adeguate, come in caso di spossatezza
o sonnolenza).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/7/1998
N. 247/98
In caso di sinistro automobilistico con lesioni personali la responsabilità
del conducente dell’autoveicolo investitore è fondata su una colpa
specifica rappresentata dalla violazione di una norma prudenziale quale
quella che vieta la circolazione in un tratto di strada inibito al traffico
veicolare, laddove sussista un diretto legame tra la violazione del divieto
di transito, con finalità cautelari, da parte dell’imputato e l’investimento
della persona offesa (nella specie il giudice ha ritenuto che il divieto
di transito si fondasse sulla pericolosità della circolazione veicolare
in una strada stretta e con pendenza notevolissima).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/12/1996
N. 493/96
ART. 176 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE – ELUSIONE DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE.
Poiché l’art. 176 c.d.s. – che punisce con la sanzione pecuniaria
chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in
parte il pagamento del pedaggio autostradale – espressamente e inequivocabilmente
stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto
alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto,
non si pone in rapporto di specialità, nell’ipotesi di omesso adempimento,
da parte dell’utente, dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale,
ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi
costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta (cfr. Cassazione Sezioni
Unite, sent. 31/7/1997 n. 7738).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01
Anche il silenzio serbato al momento dell’ingresso in autostrada è
idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, all’accertamento
del quale è sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità
del debitore di adempiere l’obbligazione assunta (Cassazione Sezione II,
sent. 28/11/1996 n. 10247).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01
ART. 177 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZIO URGENTE DI POLIZIA.
L’entrata in vigore del nuovo c.d.s. ha innovato la disciplina connessa
alla circolazione dei veicoli in servizio urgente di polizia, attraverso
l’introduzione, nel secondo comma dell’art. 177, di una limitazione, assente
nel vigore del vecchio codice della strada, con cui il legislatore puntualizza
che anche i veicoli in servizio urgente di polizia, che facciano uso congiunto
di segnalatori acustici e luminosi, sono tenuti al rispetto delle regole
di comune prudenza e diligenza. Tuttavia, anche se tale obbligo non era
contenuto nella corrispondente norma previgente, la condotta prudente e
diligente era comunque imposta a chi conduce veicoli in servizio urgente
di polizia.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/10/1995
N. 197/95
ART. 186 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ACCERTAMENTI.
La prova dello stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo non
può essere desunta da meri elementi sintomatici - come l'uso di
un linguaggio sconnesso, l'alito vinoso e la difficoltà di deambulare
o mantenersi in posizione eretta - esclusivamente nel caso in cui vi siano
dubbi sulle reali condizioni della persona che si ritenga abbia assunto
sostanze alcoliche ovvero nel caso in cui vi sia espressa richiesta di
accertamenti da parte di quest'ultima (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent.
5/2/1996 n. 1299).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/3/1997
N. 121/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI BORDIGHERA, SENT. 10/1/1997
N. 5/97
La prova dello stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può
essere desunta anche dal solo esito positivo delle due prove del c.d. etilometro
senza che occorra l’acquisizione di ulteriori elementi sintomatici dello
stato di ebbrezza (nella specie, erano stati rilevati dalla polizia giudiziaria
2,61 g/l e 3,32 g/l cioè valori di gran lunga superiori al limite
imposto dalla normativa).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 13/11/2000 N. 610/00
La prova dello stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può
essere desunta da meri elementi sintomatici - come l'uso di un linguaggio
sconnesso, l'alito vinoso e la difficoltà di deambulare o mantenersi
in posizione eretta – avendo cura di accertare, peraltro, se la precarietà
fisica del conducente non sia conseguenza del sinistro.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/12/1998
N. 351/98
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/3/2001 N. 79/01
Allorchè il conducente chieda di essere sottoposto ad esami
clinici (ematologici) dopo che gli sia stata contestata la violazione dell’art.
186 c.d.s. sulla base di valutazioni empiriche (alito vinoso, difficoltà
di eloquio), si impone la sua assoluzione perché il fatto non sussiste
se gli esami clinici richiesti non siano disposti dagli accertatori.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/7/2001
N. 247/01
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - PATTEGGIAMENTO -
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA.
In caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.
per il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere applicata la sospensione
della patente di guida, in quanto sanzione amministrativa accessoria ex
art. 186 c.d.s.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/2/2001 N. 99/01
In
caso di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 ss. c.p.p. per il reato di
guida in stato di ebbrezza deve essere ordinata la sospensione della patente di
guida (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 21/7/1998 n. 8488).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 n. 61/03
Circolazione
stradale – guida in stato di ebbrezza - oblazione.
A seguito dell’entrata
in vigore del D.Lgs. 274/00 il reato di guida in stato di ebbrezza è
oblazionabile ai sensi dell’art. 162 bis c.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 13/5/2002 n.
250/02
cfr.
G.d.p.
di Sanremo, ord. 5/8/2002 in proc. 347/02 R.G.i.p.
ART. 222 D.LGS. 285/92
CIRCOLAZIONE STRADALE – OMICIDIO COLPOSO - PATENTE DI GUIDA – SOSPENSIONE
- PATTEGGIAMENTO.
In caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.
per il reato di omicidio colposo commesso alla guida di un autoveicolo
deve essere applicata la sospensione della patente di guida, in quanto
sanzione amministrativa accessoria ex art. 222 c.d.s.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/1/2001 N. 84/01
ART. 132 D.LGS. 385/93
ABUSIVA ATTIVITÀ FINANZIARIA - REQUISITI.
Affinchè possa configurarsi il reato di abusiva attività
finanziaria di cui all’art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che
l’agente ponga in essere una delle condotte indicate dall’art. 106 del
medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione
di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione
in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tesoro 6 luglio 1994) inserendosi
abusivamente nel libero mercato (così sottraendosi ai controlli
di affidabilità e stabilità) ed operando indiscriminatamente
fra il pubblico: ciò comporta che è necessario che la predetta
attività sia professionalmente organizzata con modalità e
strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di
un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero
di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così qualla latitudine
di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico
e ricondurla, quindi, nell’ambito di operatività della legge bancaria
(cfr. Cassazione sezione II, sent. 8/1/1998 n. 5285).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/2/2001 N. 51/01
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/5/2001 N. 191/01
ART. 2 L. 50/94
CONTRABBANDO – DETENZIONE ILLEGALE – IMPORTAZIONE ILLEGALE.
Il reato di detenzione illegale di tabacco lavorato estero di contrabbando
concorre con quello di importazione di merci estere di contrabbando dovendosi
ritenere l’ipotesi di cui all’art. 2 L. 50/94 figura autonoma di reato
rispetto a quella di cui all’art. 282 d.p.r. 43/73.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/10/1998 N. 295/98
ART. 17 D.LGS. 685/94
DIRITTI D'AUTORE - RIPRODUZIONE ABUSIVA DI DISCHI, NASTRI O SUPPORTI
ANALOGHI - MUSICASSETTE SENZA MARCHIO SIAE.
Sussistono gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art.
1 L. 406/81 e di cui in oggi all'art. 171 ter L. 633/41 introdotto dall'art.
17 D.Lgs. 685/94, che sanziona l'abusiva introduzione nel territorio dello
Stato e la detenzione per la vendita di dischi, nastro o supporti analoghi
riprodotti abusivamente, nell'ipotesi di messa in vendita di musicassette
priva del marchio SIAE, atteso il dato di comune esperienza per cui la
mancanza di tale marchio implica evasione dei diritti d'autore da parte
del soggetto che duplica l'opera musicale.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/2/1997
N. 79/97
ART. 51 D.LGS. 22/97
rifiuti
– nozione.
Per
rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il
detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza che
assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del
prodotto o tramite il suo recupero.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n.
290/03
In
base al D.Lgs. 22/97 e alle statuizioni della Corte di giustizia della Comunità
europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in
ambito nazionale, la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di
escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica,
atteso che la protezione della salute umana e dell’ambiente verrebbe ad essere
compromessa qualora l’applicazione delle direttive comunitarie in materia
fosse fatta dipendere dall’intenzione del detentore di escludere o meno una
riutilizzazione economica da parte di altri delle sostanze o degli oggetti di
cui ci si disfa o si sia deciso o si abbia l’obbligo di disfarsi (cfr.
Cassazione Sezione III, sent. 17/1/2003 n. 2125).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n.
290/03
rifiuti
– CASISTICA – materiali edili.
In
base all’art. 10 L. 93/2001 le terre e le rocce da scavo destinate
all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono
escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/1997, per il che in tal caso non
sussiste il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da scavo di
lavori di impresa edile, previsto e punito dall’art. 51 comma 2 D.Lgs. cit.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 8/7/2002 n.
305/02
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
22/7/2002 n. 326/02
rifiuti
– CASISTICA - materiali ferrosi.
Il
trasporto di rottami ferrosi mediante un autocarro da parte di chi non sia
iscritto all’albo prescritto, sezione trasportatori, integra il reato di cui
all’art. 51 comma 1 lett. a) D.Lgs. 22/97.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 1/3/2002 n. 129/02
rifiuti
– CASISTICA - rottamazione.
La
gestione abusiva di un centro di rottamazione di carcasse di autoveicoli e di
parte di essi integra il reato di cui all’art. 51 comma 1 lett. a) D.Lgs.
22/97.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n.
307/03
Lo
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi come le batterie di piombo esauste di
veicoli, accantonate in un’area a disposizione dell’autore dello
smaltimento, integra il reato di cui all’art. 51 comma 1 lett. b) D.Lgs. 22/97
(cfr. Cassazione Sezione III, sent. 23/12/1998 n. 13606).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n.
307/03
Lo
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi come gli olii o altri liquidi di
veicoli, lasciati infiltrare nel suolo, integra il reato di cui all’art. 51
comma 1 lett. b) D.Lgs. 22/97 (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 3/5/2002 n.
16249).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n.
307/03
rifiuti
–CASISTICA – scarti animali.
I
residui ruminali derivanti da attività di macellazione non costituiscono
rifiuto di produzione in senso tecnico, in quanto utilizzabili in agricoltura
come concime, e pertanto non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all’art.
6 comma 1 lettera a) D.Lgs. 22/97.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/1/2003 n.
6/03
Per
i residui ruminali derivanti da attività di macellazione, che non rientrano
nell’ambito applicativo dell’art. 6 comma 1 lettera a) D.Lgs. 22/97, occorre
riferirsi all’art. 14 D.L. 138/02 secondo cui non ricorre la decisione di
disfarsi di"beni o sostanze residuali di produzione o di consumo … se gli
stessi possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel
medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire
alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente".
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/1/2003 n.
6/03
rifiuti
–CASISTICA – scarti vegetali.
Per
i residui vegetali destinati a compost, che non rientrano nell’ambito
applicativo dell’art. 6 comma 1 lettera a) D.Lgs. 22/97, occorre riferirsi all’art.
14 D.L. 138/02 secondo cui non ricorre la decisione di disfarsi di"beni o
sostanze residuali di produzione o di consumo … se gli stessi possono essere e
sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o
diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo
di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente".
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n.
290/03
rifiuti
– raccolta e gestione abusive - discarica.
Ai
fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica
non autorizzata, punito dall’art. 51 comma 3 D.Lgs. 22/97, non è sufficiente
l’accumulo, più o meno sistematico, di rifiuti in un’area controllata, ma
occorre l’ulteriore elemento costituito dal degrado, quanto meno tendenziale,
dello stato dei luoghi, per effetto della presenza dei materiali destinati all’abbandono
(cfr. Cassazione Sezione III, sent. 20/2/2002 n. 6796).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n.
290/03
Ai
fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica
non autorizzata, punito dall’art. 51 comma 3 D.Lgs. 22/97, non sono
sufficienti atti occasionali ma è necessaria un’attività ripetuta e con
carattere di definitività (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 6/5/2002 n.
16383) con allestimento di un’area e l’effettuazione di opere a ciò
occorrenti, come lo spianamento del terreno, l’apertura di accessi, la
sistemazione, la perimetrazione e la recinzione dell’area stessa (cfr.
Cassazione Sezione III, sent. 29/4/1997 n. 4013).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n.
290/03
CFR.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/7/2003 n. 404/03
rifiuti
– raccolta e gestione ABUSIVE – circostanze attenuanti.
La
circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sussiste in caso di
commissione dei reati di cui agli artt. 28 e 51 comma 1 D.Lgs. 22/97 (raccolta e
gestione di rifiuti speciali in assenza della prescritta autorizzazione) e agli
artt. 3 e 14 D.Lgs. 95/92 (sversamento di oli minerali) ove sia posto in essere
il risanamento dell’area interessata dagli sversamenti.
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 1/6/2001 n. 222/01
Art.
59 D.Lgs. 152/99
acque
- scarichi – nozione.
La
nozione di scarico introdotta dal D.Lgs. 152/99 costituisce il parametro di
riferimento per stabilire per le acque di scarico e per i rifiuti liquidi l’ambito
di operatività della normativa in tema di tutela delle acque e dei rifiuti,
sicchè solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque
convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati,
rientra in tale normativa; per contro i rifiuti allo stato liquido, costituiti
da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei
corpi ricettori, avviandoli così allo smaltimento, trattamento o depurazione
a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella
disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato
(Cassazione 29/3/2000 n. 1383; 24/6/1999 n. 2358).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 4/11/2002 n. 461/02
acque
- scarichi – autorizzazione.
La
richiesta di autorizzazione per scarichi in mare di acque reflue industriali
non può equivalere all’ottenimento del provvedimento amministrativo
richiesto (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 3/6/1999 n. 7).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 11/12/2002 n. 538/02
Rassicurazioni
orali date dalla pubblica amministrazione hanno valore di autorizzazione per
scarichi in mare di acque reflue industriali poiché le autorizzazioni
amministrative debbono rivestire la forma scritta.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 11/12/2002 n. 538/02
acque
- scarichi – accertamento del reato.
Affinchè
siano integrati gli estremi del reato previsto dall’art. 59 comma 5 D.Lgs.
152/99 non è sufficiente che nello scarico di acque reflue industriali siano
superati i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 in
relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, ma occorre altresì che il
superamento dei limiti indicati nella stessa tabella 3 avvenga in riferimento
ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore, dal momento che tale
ultima indicazione, contenuta nel punto 1.2 del citato allegato, costituisce
una norma integratrice della fattispecie penale e non già una semplice
indicazione delle modalità di campionamento estranea alla fattispecie (cfr.
Cassazione Sezione III, sent. 22/8/2000 n. 9140).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 4/11/2002 n. 461/02
Nello
scarico di acque reflue industriali i valori limite devono essere quelli
fissati dalla tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 in relazione alle
sostanze indicate nella tabella 5 (cfr. Cassazione Sezione III, sent.
17/12/1999 n. 1885; 1/12/1999 n. 13654).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 4/11/2002 n. 461/02
Art.
123 D.Lgs. 490/99
Cose
d'interesse artistico e storico – esportazione.
Sussiste
il reato di cui all'art. 35 L. 1089/39, che vieta l'esportazione di cose di
interesse artistico, storico, archeologico o etnografico nel caso in cui
costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, nel caso di
omessa dichiarazione del possesso di monete antiche in uscita dal territorio
dello Stato.
Pretore
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/9/1997 n. 345/97
Ai
fini del reato di cui all'art. 35 L. 1089/39, che vieta l'esportazione di cose
di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico nel caso in cui
costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, la
previsione dell’art. 1 comma IV della legge predetta, che esclude la
soggezione alle sue prescrizioni delle opere di autori viventi o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni, non implica automaticamente
la possibilità che le opere eseguite oltre cinquant’anni fa o realizzate da
autori non più in vita rientrino nella categoria protetta.
Pretore
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 27/7/1999 n. 207/99 |